Vino, non si può pubblicizzare come ‘facilmente digeribile’

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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 6 settembre 2012, causa C-544/10 (riferimento normativo: reg. CE 1924/2006)

L’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento CE 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come da ultimo modificato dal regolamento UE 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che i termini “indicazioni sulla salute” ricomprendono un’indicazione come “facilmente digeribile”, accompagnata dalla menzione del contenuto ridotto di sostanze considerate negative da un gran numero di consumatori.
Il fatto di vietare, senza alcuna eccezione, nel reg. UE 1924/2006, ad un produttore o ad un distributore di vini di usare un’indicazione come quella in esame nel procedimento principale, ancorché di per sé esatta, è compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del Trattato dell’Unione europea.

L’autorità di controllo sulla commercializzazione delle bevande di un land tedesco interveniva a vietare l’utilizzo sull’etichettatura di un vino di informazioni al consumatore che vantavano la “lieve acidità” del prodotto e la conseguente gradevolezza al palato, per effetto di una speciale procedura di deacidificazione impiegata dalla casa produttrice. Sul collarino delle bottiglie, inoltre, era espressamente pubblicizzata la facile digeribilità del prodotto.
L’autorità competente riteneva, infatti, che tali espressioni costituissero informazioni “sulla salute” ai sensi dell’art. 4 del regolamento CE 1924/2006, come tali non autorizzate dalla normativa comunitaria per le bevande alcoliche.
La Corte, adita in via pregiudiziale sul significato da attribuire al citato art. 4, ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento. Ha così ricordato che l’art. 2, par. 2, punto 5, del reg. CE 1924/2006 definisce le «indicazioni sulla salute» come «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute». A sua volta, il successivo art. 5, par. 1, lett. a), del medesimo regolamento precisa che l’impiego di indicazioni sulla salute è permesso soltanto se è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo, rispetto alla quale è fornita l’indicazione, ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate. Peraltro, queste indicazioni non possono essere adottate per bevande come il vino.
Quanto al caso di specie, la Corte ha osservato che l’attribuire al vino commercializzato un basso tasso di acidità, tale da renderlo “facilmente digeribile”, significa propagandarne gli effetti benefici sulla salute. Peraltro, il giudice che aveva rimesso la questione pregiudiziale alla Corte si domandava se potesse escludersi l’applicabilità della normativa sulle informazioni salutistiche dal momento che l’effetto beneficio propagandato dall’etichettatura di quel vino era limitato alla digestione, procedimento fisico circoscritto, e tale da non provocare effetti fisiologici duraturi.
La Corte ha innanzitutto obiettato che una simile limitazione di significato non è assolutamente rinvenibile nella normativa. Quanto poi all’interpretazione da dare all’espressione “indicazioni sulla salute” è stato ritenuto che essa non ricomprenda soltanto l’evocazione di effetti positivamente benefici sullo stato di salute dei consumatori, ma possa anche implicare l’assenza o la riduzione degli effetti negativi o nocivi per la salute relativi al consumo di un determinato prodotto e, dunque, la mera preservazione di un buono stato di salute nonostante il consumo potenzialmente dannoso di quel prodotto. Si aggiunge che gli effetti sulla salute riguardano sia il consumo occasionale di un alimento che il suo consumo ripetuto, con effetti non più solo temporanei, ma cumulativi e duraturi.
Se è vero che le informazioni commerciali sulla salute mirano a orientare le scelte del pubblico verso il consumo di un certo prodotto, in quanto presentato come benefico o, almeno, non dannoso per la salute, ne deriva che nel valutare dette informazioni – sostiene la Corte – si deve tenere conto tanto degli effetti temporanei e passeggeri quanto degli effetti cumulativi del consumo ripetuto e di lunga durata di un alimento sulle condizioni fisiche dei consumatori.
Venendo, allora, alla specifica questione sottopostale, la Corte ha osservato che l’indicazione “facilmente digeribile”, unitamente alle altre diciture di etichettatura, suggeriscono che il sistema digerente non subisca effetti negativi dall’assunzione della bevanda, anche in seguito a un consumo ripetuto, dunque di quantità accumulate, ed esteso su un lungo periodo, poiché tale vino è caratterizzato da una ridotta acidità. In altri termini, il vino viene pubblicizzato come idoneo a garantire il mantenimento di un buono stato di salute, nonostante la sua assunzione, tra l’altro implicando che altri vini analoghi non possiedono la medesima “virtù”. Pertanto, le informazioni impiegate dal produttore ricadono nel divieto di utilizzo di indicazioni sulla salute valevole per le bevande alcoliche.
Risolta in questo modo la prima questione, la Corte ha dovuto affrontarne una ulteriore, relativa alla legittimità di un simile divieto rispetto alla libertà d’impresa e di esercizio delle professioni sancite dagli artt. 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a cui rinvia l’art. 6, par. 1, primo comma, del Trattato dell’Unione europea.
La risposta è stata positiva, poiché l’art. 35 della Carta stabilisce che tutte le politiche e le azioni dell’Unione europea debbono mirare a garantire un elevato livello di tutela della salute, che è poi anche una delle principali finalità del reg. CE 1924/2006.
Calando questi principi nel caso delle bevande alcoliche, la Corte ha ricordato che in varie occasioni precedenti è stato da essa riconosciuto che le misure che limitano le possibilità di pubblicità per le bevande alcoliche e che mirano in tal modo a lottare contro l’abuso di alcol rispondono a preoccupazioni di sanità pubblica e che la tutela di quest’ultima costituisce un interesse generale idoneo a giustificare, ove necessario, una restrizione di una libertà fondamentale come quella d’impresa. Proprio in quest’ottica la Corte ha aggiunto che l’etichettatura “incriminata” era idonea a favorire un incremento nel consumo del vino e di conseguenza ad accrescere i rischi sulla salute derivanti da un consumo non moderato.
In ogni caso, concludono i giudici comunitari, la normativa non preclude la produzione e la commercializzazione delle bevande alcoliche, sicché la libertà d’impresa è garantita, ma si limita a intervenire, per ragioni di primario interesse pubblico, su di un aspetto circoscritto come quello dell’etichettatura del prodotto.

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