Sono nulle le analisi di laboratorio irripetibili in relazione alle quali l’interessato non abbia ricevuto avviso della loro effettuazione. Pertanto, gli esiti di tali analisi non possono essere utilizzati nel dibattimento penale.
Un momento notoriamente fondamentale dei procedimenti aventi per oggetto violazioni alla disciplina degli alimenti è costituito dalle analisi di laboratorio. Molto spesso l’accusa si regge esclusivamente sul loro risultato, anche se esistono irregolarità sia in penale (si pensi al cattivo stato di conservazione) sia nel campo dell’illecito amministrativo, in cui esse non giocano – o almeno possono non giocare – alcun ruolo e la prova della responsabilità si fonda su altri elementi (ad esempio, la testimonianza dell’organo di controllo). Nei casi, invece, in cui l’esito del procedimento dipenda dalla loro validità è essenziale che tutti gli aspetti procedurali siano rispettati, in particolare quelli che riguardano la salvaguardia del diritto di difesa.
Nella specie, uno degli amministratori di un consorzio alimentare era stato tratto a giudizio per avere distribuito una confezione di hamburger di tacchino risultato alle analisi contaminato dalla presenza di Salmonella spp., tanto che veniva immediatamente attivato il Sistema di allerta rapido, ai sensi del regolamento CE 178/2002.
La prima particolarità da sottolineare sta nel fatto che il consorzio aveva sede a Cesena, mentre la confezione contaminata era stata campionata in un supermercato di Torino. È, perciò, discutibile che la competenza territoriale spettasse al giudice torinese ovvero, più esattamente, al collega romagnolo. In effetti, se si tiene conto del tenore letterale della disposizione penale («Detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo») nonché della costante interpretazione del significato di tali espressioni da parte della giurisprudenza, bisogna ammettere che della questione avrebbe dovuto essere investito l’altro giudice. Infatti, pur non essendo specificato in sentenza chi fosse il produttore, certamente il consorzio aveva messo originariamente in commercio l’alimento in Cesena, dove aveva sede e operava.
Su di un piano più generale, una scelta del genere si giustifica, oltre che per ragioni strettamente normative, anche per ragioni pratiche e di efficienza dell’intervento repressivo e preventivo.
Immaginiamo, infatti, che di un lotto ugualmente contaminato alcune confezioni vengano smerciate in una città, altre in un’altra, altre ancora in un’ulteriore località e così via. È evidente che, se si dovessero avviare tanti processi in tante diverse località relativamente, in definitiva, al medesimo prodotto, si avrebbe una moltiplicazione illogica di competenze, con dispendio inutile di energie e minor efficacia di intervento, perché disperso in troppi rivoli. L’autorità giudiziaria del luogo di originaria commercializzazione (o, se del caso, produzione) ha, inoltre, la possibilità di concentrare la propria azione sulle reali cause della non conformità riscontrata e sugli effettivi responsabili. Comprensibilmente, peraltro, nel caso di specie né la difesa ha eccepito né il giudice ha rilevato l’incompetenza per territorio, poiché era chiaro fin dall’inizio quale sarebbe stato l’esito del processo.
Era successo, infatti, che l’operatore della Asl aveva prelevato la confezione in aliquota unica e l’aveva trasmessa al laboratorio. Ora è pacifico che l’analisi fosse irripetibile, quanto meno di fatto (trattandosi di aliquota unica) e, quindi, che l’interessato dovesse ricevere l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’effettuazione dell’analisi. Ma nel processo non restava provato che alcun avviso fosse dato al consorzio e per esso a colui che sarebbe poi diventato imputato.
Invero, nonostante la procedura interna della Asl fosse di trasmettere l’avviso per scritto (fax o telegramma), non vi era sicura traccia che ciò fosse avvenuto e neppure che fosse stato dato un avviso almeno orale. La conseguenza è stata inevitabilmente che le analisi erano nulle e, pertanto, inutilizzabili, determinando il proscioglimento dell’imputato per totale mancanza di prova del fatto.
La sentenza suggerisce qualche considerazione ancora, al di là dell’esito scontato. Innanzitutto, nella motivazione si dà atto che l’alimento non era stato in realtà prodotto direttamente dal consorzio, ma da un qualche consorziato non meglio identificato, essendosi limitato il consorzio a effettuarne la distribuzione. Se così fosse, come sostenuto da un teste a difesa, peraltro non smentito, sarebbe stata erronea a monte l’identificazione del responsabile.
Non si capisce, inoltre, perché sia stato individuato come responsabile quel particolare soggetto, indicato come “consigliere delegato”.
Non si capisce, cioè, se in tal modo si sia voluto intendere l’amministratore delegato del consorzio ovvero un qualche consigliere “delegato”, per così dire, al prodotto. In proposito, non si può fare a meno di rammentare l’importanza e la delicatezza dell’esatta individuazione del soggetto che ha la specifica responsabilità di quella particolare irregolarità riscontrata. Può trattarsi, di volta in volta, di problemi di produzione, stoccaggio, trasporto ecc. A ciascuna di queste attività, specie nelle aziende di non piccole dimensioni, corrispondono diverse competenze e responsabilità. Compito primario degli organi di controllo, che agiscono in questa fase come organi di polizia giudiziaria, e del pubblico ministero è quello di accertare l’organigramma aziendale e, in base a quello, distribuire correttamente le colpe.
Ancora una parola a proposito del reato contestato.
È notorio che Salmonella è un patogeno, anche se ne esistono diverse specie, più o meno virulente, e la sua pericolosità dipende dalla concentrazione nell’alimento. Ma che si tratti di un batterio dannoso per la salute è espresso dalla stessa normativa vigente e, mi pare, perciò, che almeno dal punto di vista delle ricadute penali non dovrebbe essere dubbio che la norma applicabile è proprio l’articolo 444 del codice penale, riguardante gli alimenti pericolosi per la salute pubblica. È vero, peraltro, che talvolta è stato contestato l’art. 5, lett. d, della legge 283/1962, ma ritengo in maniera non corretta. Nella specie, quindi, la contestazione era giusta. Semmai si può discutere del motivo per il quale non è stata contestata l’ipotesi colposa, anziché quella dolosa, visto che sicuramente la contaminazione sarà stata frutto di una qualche negligenza o imperizia produttiva o di conservazione, non certo di volontà lesiva.
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Analisi irripetibili, sono nulle se l’interessato non è stato avvisato
Tribunale di Torino, sentenza del 1° febbraio 2012 (riferimento normativo: articolo 444 del codice penale)
Sono nulle le analisi di laboratorio irripetibili in relazione alle quali l’interessato non abbia ricevuto avviso della loro effettuazione. Pertanto, gli esiti di tali analisi non possono essere utilizzati nel dibattimento penale.
Un momento notoriamente fondamentale dei procedimenti aventi per oggetto violazioni alla disciplina degli alimenti è costituito dalle analisi di laboratorio. Molto spesso l’accusa si regge esclusivamente sul loro risultato, anche se esistono irregolarità sia in penale (si pensi al cattivo stato di conservazione) sia nel campo dell’illecito amministrativo, in cui esse non giocano – o almeno possono non giocare – alcun ruolo e la prova della responsabilità si fonda su altri elementi (ad esempio, la testimonianza dell’organo di controllo). Nei casi, invece, in cui l’esito del procedimento dipenda dalla loro validità è essenziale che tutti gli aspetti procedurali siano rispettati, in particolare quelli che riguardano la salvaguardia del diritto di difesa.
Nella specie, uno degli amministratori di un consorzio alimentare era stato tratto a giudizio per avere distribuito una confezione di hamburger di tacchino risultato alle analisi contaminato dalla presenza di Salmonella spp., tanto che veniva immediatamente attivato il Sistema di allerta rapido, ai sensi del regolamento CE 178/2002.
La prima particolarità da sottolineare sta nel fatto che il consorzio aveva sede a Cesena, mentre la confezione contaminata era stata campionata in un supermercato di Torino. È, perciò, discutibile che la competenza territoriale spettasse al giudice torinese ovvero, più esattamente, al collega romagnolo. In effetti, se si tiene conto del tenore letterale della disposizione penale («Detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo») nonché della costante interpretazione del significato di tali espressioni da parte della giurisprudenza, bisogna ammettere che della questione avrebbe dovuto essere investito l’altro giudice. Infatti, pur non essendo specificato in sentenza chi fosse il produttore, certamente il consorzio aveva messo originariamente in commercio l’alimento in Cesena, dove aveva sede e operava.
Su di un piano più generale, una scelta del genere si giustifica, oltre che per ragioni strettamente normative, anche per ragioni pratiche e di efficienza dell’intervento repressivo e preventivo.
Immaginiamo, infatti, che di un lotto ugualmente contaminato alcune confezioni vengano smerciate in una città, altre in un’altra, altre ancora in un’ulteriore località e così via. È evidente che, se si dovessero avviare tanti processi in tante diverse località relativamente, in definitiva, al medesimo prodotto, si avrebbe una moltiplicazione illogica di competenze, con dispendio inutile di energie e minor efficacia di intervento, perché disperso in troppi rivoli. L’autorità giudiziaria del luogo di originaria commercializzazione (o, se del caso, produzione) ha, inoltre, la possibilità di concentrare la propria azione sulle reali cause della non conformità riscontrata e sugli effettivi responsabili. Comprensibilmente, peraltro, nel caso di specie né la difesa ha eccepito né il giudice ha rilevato l’incompetenza per territorio, poiché era chiaro fin dall’inizio quale sarebbe stato l’esito del processo.
Era successo, infatti, che l’operatore della Asl aveva prelevato la confezione in aliquota unica e l’aveva trasmessa al laboratorio. Ora è pacifico che l’analisi fosse irripetibile, quanto meno di fatto (trattandosi di aliquota unica) e, quindi, che l’interessato dovesse ricevere l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’effettuazione dell’analisi. Ma nel processo non restava provato che alcun avviso fosse dato al consorzio e per esso a colui che sarebbe poi diventato imputato.
Invero, nonostante la procedura interna della Asl fosse di trasmettere l’avviso per scritto (fax o telegramma), non vi era sicura traccia che ciò fosse avvenuto e neppure che fosse stato dato un avviso almeno orale. La conseguenza è stata inevitabilmente che le analisi erano nulle e, pertanto, inutilizzabili, determinando il proscioglimento dell’imputato per totale mancanza di prova del fatto.
La sentenza suggerisce qualche considerazione ancora, al di là dell’esito scontato. Innanzitutto, nella motivazione si dà atto che l’alimento non era stato in realtà prodotto direttamente dal consorzio, ma da un qualche consorziato non meglio identificato, essendosi limitato il consorzio a effettuarne la distribuzione. Se così fosse, come sostenuto da un teste a difesa, peraltro non smentito, sarebbe stata erronea a monte l’identificazione del responsabile.
Non si capisce, inoltre, perché sia stato individuato come responsabile quel particolare soggetto, indicato come “consigliere delegato”.
Non si capisce, cioè, se in tal modo si sia voluto intendere l’amministratore delegato del consorzio ovvero un qualche consigliere “delegato”, per così dire, al prodotto. In proposito, non si può fare a meno di rammentare l’importanza e la delicatezza dell’esatta individuazione del soggetto che ha la specifica responsabilità di quella particolare irregolarità riscontrata. Può trattarsi, di volta in volta, di problemi di produzione, stoccaggio, trasporto ecc. A ciascuna di queste attività, specie nelle aziende di non piccole dimensioni, corrispondono diverse competenze e responsabilità. Compito primario degli organi di controllo, che agiscono in questa fase come organi di polizia giudiziaria, e del pubblico ministero è quello di accertare l’organigramma aziendale e, in base a quello, distribuire correttamente le colpe.
Ancora una parola a proposito del reato contestato.
È notorio che Salmonella è un patogeno, anche se ne esistono diverse specie, più o meno virulente, e la sua pericolosità dipende dalla concentrazione nell’alimento. Ma che si tratti di un batterio dannoso per la salute è espresso dalla stessa normativa vigente e, mi pare, perciò, che almeno dal punto di vista delle ricadute penali non dovrebbe essere dubbio che la norma applicabile è proprio l’articolo 444 del codice penale, riguardante gli alimenti pericolosi per la salute pubblica. È vero, peraltro, che talvolta è stato contestato l’art. 5, lett. d, della legge 283/1962, ma ritengo in maniera non corretta. Nella specie, quindi, la contestazione era giusta. Semmai si può discutere del motivo per il quale non è stata contestata l’ipotesi colposa, anziché quella dolosa, visto che sicuramente la contaminazione sarà stata frutto di una qualche negligenza o imperizia produttiva o di conservazione, non certo di volontà lesiva.
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