REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO
Saverio F. – Presidente
Dott. TERESI
Alfredo – Consigliere
Dott. SQUASSONI
Claudia – rel. Consigliere
Dott. LOMBARDI
Alfredo – Consigliere
Dott. ANDRONIO
Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
1) C.A. N. IL
(OMISSIS);
avverso la
sentenza n. 804/2009 TRIBUNALE di AOSTA, del 17/11/2009;
visti gli atti,
la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA
UDIENZA del 12/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA
SQUASSONI;
udito il P.G. in
persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto;
udito il
difensore avv. Del Savio M.G. Rita di Torino.
Svolgimento del
processo – Motivi della decisione
Con sentenza 17
novembre 2009, il giudice monocratico del Tribunale di Aosta ha ritenuto C.A.
responsabile (condannandolo alla pena di Euro diecimila di ammenda) del reato
previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b per avere detenuto nella
propria azienda agricola formaggio in cattivo stato di conservazione perchè
giacente all’interno di un locale sudicio.
Per
l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare,
rilevando:
– che non è stato
assistito dai suoi legali di fiducia perchè la relativa nomina, ritualmente
effettuata dalle carceri, non è pervenuta al giudice;
– che, in
mancanza dei difensori di fiducia, non è stato concesso il termine a difesa a
quello nominato di ufficio;
– che il
formaggio era detenuto in una classica cantina di montagna con le sue tipiche
caratteristiche;
– che non è
congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e la
quantificazione della pena.
Il ricorso, in
quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle
Ammende.
Per quanto
concerne la prima censura, si rileva come dagli atti di causa (che il Collegio
è facoltizzato a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale in
relazione al quale la Cassazione è giudice del fatto) risulti quanto segue. La
nomina dei due difensori di fiducia risale ad 16 novembre 2009 e, pertanto, è
successiva alla notifica del decreto di citazione a giudizio del 17 febbraio
2009 per il quale è stata fatta la notifica – correttamente – allo avvocato
che, alla epoca, patrocinava l’imputato.
Il difensore di
ufficio, nominato in sostituzione dei legali di fiducia non comparsi, non aveva
diritto ad un termine per la difesa esulando il caso dalle ipotesi
tassativamente previste dall’art. 108 cod. proc. pen..
Relativamente
alla seconda censura, si osserva come il giudice di merito abbia avuto cura di
indicare gli elementi probatori dai quali ha tratto il ragionevole
convincimento che il prodotto fosse conservato senza le cautele igieniche che
erano necessarie per prevenire la sua precoce degradazione; per superare questa
motivata conclusione, il ricorrente ha formulato censure prive della necessaria
concretezza. In merito alla residue deduzione, si rileva che è stata inflitta
la pena pecuniaria (comminata in via alternativa con quella detentiva) ed in
misura mite;
pertanto, la
motivazione sul tema (con la quale il giudice ha dato atto di avere tenuto
presenti i criteri dell’art. 133 cod. pen., in particolare, l’entità del fatto)
deve ritenersi sufficiente.
P.Q.M.
Dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Home » Cattiva conservazione degli alimenti
Cattiva conservazione degli alimenti
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 46199 del 13 dicembre 2011 (udienza del 12 ottobre 2011)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO
Saverio F. – Presidente
Dott. TERESI
Alfredo – Consigliere
Dott. SQUASSONI
Claudia – rel. Consigliere
Dott. LOMBARDI
Alfredo – Consigliere
Dott. ANDRONIO
Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
1) C.A. N. IL
(OMISSIS);
avverso la
sentenza n. 804/2009 TRIBUNALE di AOSTA, del 17/11/2009;
visti gli atti,
la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA
UDIENZA del 12/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA
SQUASSONI;
udito il P.G. in
persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto;
udito il
difensore avv. Del Savio M.G. Rita di Torino.
Svolgimento del
processo – Motivi della decisione
Con sentenza 17
novembre 2009, il giudice monocratico del Tribunale di Aosta ha ritenuto C.A.
responsabile (condannandolo alla pena di Euro diecimila di ammenda) del reato
previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b per avere detenuto nella
propria azienda agricola formaggio in cattivo stato di conservazione perchè
giacente all’interno di un locale sudicio.
Per
l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare,
rilevando:
– che non è stato
assistito dai suoi legali di fiducia perchè la relativa nomina, ritualmente
effettuata dalle carceri, non è pervenuta al giudice;
– che, in
mancanza dei difensori di fiducia, non è stato concesso il termine a difesa a
quello nominato di ufficio;
– che il
formaggio era detenuto in una classica cantina di montagna con le sue tipiche
caratteristiche;
– che non è
congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e la
quantificazione della pena.
Il ricorso, in
quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle
Ammende.
Per quanto
concerne la prima censura, si rileva come dagli atti di causa (che il Collegio
è facoltizzato a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale in
relazione al quale la Cassazione è giudice del fatto) risulti quanto segue. La
nomina dei due difensori di fiducia risale ad 16 novembre 2009 e, pertanto, è
successiva alla notifica del decreto di citazione a giudizio del 17 febbraio
2009 per il quale è stata fatta la notifica – correttamente – allo avvocato
che, alla epoca, patrocinava l’imputato.
Il difensore di
ufficio, nominato in sostituzione dei legali di fiducia non comparsi, non aveva
diritto ad un termine per la difesa esulando il caso dalle ipotesi
tassativamente previste dall’art. 108 cod. proc. pen..
Relativamente
alla seconda censura, si osserva come il giudice di merito abbia avuto cura di
indicare gli elementi probatori dai quali ha tratto il ragionevole
convincimento che il prodotto fosse conservato senza le cautele igieniche che
erano necessarie per prevenire la sua precoce degradazione; per superare questa
motivata conclusione, il ricorrente ha formulato censure prive della necessaria
concretezza. In merito alla residue deduzione, si rileva che è stata inflitta
la pena pecuniaria (comminata in via alternativa con quella detentiva) ed in
misura mite;
pertanto, la
motivazione sul tema (con la quale il giudice ha dato atto di avere tenuto
presenti i criteri dell’art. 133 cod. pen., in particolare, l’entità del fatto)
deve ritenersi sufficiente.
P.Q.M.
Dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
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