Sebbene l’art. 5, lett. b), legge 283/1962 preveda un
reato di pericolo presunto, deve essere comunque sempre rigorosamente accertata
l’esistenza di situazioni di fatto che danno causa all’esistenza del pericolo.
È probabilmente
una pura coincidenza, ma in questo numero della rivista ci troviamo a
commentare due sentenze che danno ragione alla difesa, non così frequenti nel
caso di contestata violazione dell’art. 5 della legge 283/1962. Ciò è tanto più
raro con riguardo alla fattispecie del “cattivo stato di conservazione”, che è
oggetto della prima decisione, in quanto tradizionalmente essa è interpretata
in modo da attribuirle una portata applicativa estremamente ampia. Peraltro, la
pronuncia in parola, pur non discostandosi dai principi consolidati affermati
dalla giurisprudenza, compie un’opera di utile puntualizzazione sui reali
presupposti di applicabilità della fattispecie.
Il caso ha
riguardato la condanna in primo grado del rappresentante legale di un
caseificio valdostano, trovato in possesso di confezioni di formaggio,
destinate alla vendita all’ingrosso e depositate in locali umidi, che erano
state ritenute dall’organo di controllo non conformi ai dettami di una corretta
conservazione. Il tribunale, enunciando i noti principi secondo i quali l’art.
5, lett. b) è inteso come reato di pericolo presunto, ne aveva desunto –
piuttosto apoditticamente – che nella specie la merce era mal conservata e
meritava, pertanto, la sanzione di legge.
Ricorrendo in
Cassazione la difesa aveva eccepito che il giudice non aveva motivato in merito
all’esistenza di una situazione di pericolo, che, al contrario, doveva essere
esclusa, considerato che i pezzi di formaggio erano custoditi in confezioni
sotto vuoto, e non aveva valutato le regole tecniche di corretta conservazione
dei formaggi (come erano state esposte in una consulenza di parte) né aveva
accertato se dette confezioni non fossero destinate a una rapida esitazione
alla vendita.
La Corte di
Cassazione ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, affermando che la
condanna per la violazione dell’art. 5, lett. b), legge 283/1962, sebbene
questo sia un reato di pericolo presunto, deve basarsi su “un accertamento rigoroso del mancato rispetto delle norme di legge o di
comune esperienza che, solo, garantisce che la tutela anticipata dell’igiene
degli alimenti e della salute dei consumatori non si trasformi in previsione
priva di tipicità e insuscettibile di effettiva difesa da parte della persona
indagata o imputata“. Questa affermazione significa, in parole povere, che
il giudice deve sempre accertare se nel caso concreto sussiste effettivamente
una situazione di pericolo che permetta l’applicazione della norma. In altri
termini, deve accertare e spiegare qual è la situazione di pericolo che si
attribuisce all’imputato. Questa può certamente dipendere dalla violazione, per
così dire, formale di norme regolamentari o di regole tecniche o di esperienza,
poste a presidio dell’igiene degli alimenti, senza dover dimostrare che quella
determinata situazione ha provocato un’alterazione dell’alimento, ma il giudice
deve precisare qual è questa situazione di pericolo. In caso contrario, la
fattispecie perderebbe di “tipicità”, nel senso che diventerebbe indeterminata
e rimessa in sostanza all’arbitrio del giudice (e, ovviamente, prima ancora
degli organi di controllo).
Posto il
principio generale di cui sopra, la Corte specifica cosa non va nella sentenza.
In primo luogo, il giudice non ha indicato per quale ragione i pezzi di
formaggio, che pure erano sigillati, fossero suscettibili di subire delle
contaminazioni ad opera di agenti esterni. Secondariamente, quanto all’umidità
e alla temperatura dei locali ove erano ricoverati i tagli di formaggio, la
difesa aveva invocato il disciplinare di produzione della Fontina Dop, che
avallava quelle modalità di conservazione, mentre il tribunale non aveva spiegato
perché le condizioni in cui era tenuto il formaggio potessero incidere
negativamente sulla conservazione del prodotto. Il giudice, infine, aveva
omesso di porsi il problema della durata di stazionamento del formaggio nei
ridetti locali, nonostante questa fosse una circostanza rilevante per la
decisione e considerato che la difesa aveva sostenuto che il prodotto doveva
essere inviato ai destinatari nella giornata stessa.
La Corte,
conseguentemente, ha annullato la sentenza, rinviando ad altro giudice del
medesimo tribunale per una nuova valutazione del caso sulla base dei principi
enunciati.
Riferimento normativo: legge
283/1962, art. 5, lett. b
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO
Saverio Felice – Presidente
Dott. SQUASSONI
Claudia – Consigliere
Dott. MARINI
Luigi – Consigliere
Dott. SARNO
Giulio – Consigliere
Dott. ROSI
Elisabetta – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
D.E., nato a
(OMISSIS);
Avverso la
sentenza emessa in data 7 Maggio 2010 dal TRIBUNALE Di Aosta, che lo ha
condannato alla pena di 5.000,00 Euro di ammenda per il reato previsto
dall’art. 81 cpv. c.p., L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b) e art. 6,
mentre lo ha assolto dal il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
art. 103; Fatti accertati il (OMISSIS);
Sentita la
relazione effettuata dal Consigliere Dott. Marini Luigi;
Udito il Pubblico
Ministero nella persona del Cons. Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
Udito il
Difensore, Avv. CICCOTTI Simone in sostituzione dell’Avv. Sammaritani Paolo,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del
processo
Con sentenza
emessa in data 7 Maggio 2010, il Tribunale di Aosta ha assolto il Sig. D.,
quale responsabile legale del caseificio “CAV Snc”, dal reato
previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 103 e lo ha condannato alla
pena di 5.000,00 Euro di ammenda per il reato previsto dall’art. 81 cpv c.p., L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett.
b) e art. 6.
Con riferimento a
quest’ultima ipotesi, infatti, il Tribunale ha ritenuto che le modalità con cui
i formaggi venivano custoditi prima di essere destinati alla vendita
all’ingrosso non rispettassero i parametri di sicurezza e igiene alimentare che
debbono essere garantiti, e ciò indipendentemente dal fatto che i prodotti
avessero subito alterazioni organiche o chimiche. Attesa la non gravità dei
fatti, il Tribunale ha ritenuto di applicare la sola pena dell’ammenda.
Avverso tale
decisione il Sig. D. propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi
lamentando:
1. Errata
applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta sussistenza del reato previsto dall’art. 5, lett. b), citato. Osserva
il ricorrente che la natura di pericolo del reato impone una attenta
valutazione dell’esistenza effettiva di una situazione di pericolo, senza la
quale la condotta difetterebbe di ogni offensività e non potrebbe essere
ricondotta alla fattispecie incriminatrice (Sezione Terza Penale, sentenza n.
46719 del 2009). In altri termini è compito del giudice “accertare che le
modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare un tale
pericolo”; a fronte di tali principi, nel caso in esame manca del tutto un
accertamento puntuale e non si da conto delle conclusioni della consulenza di
parte in tema di pericolo di alterazione del prodotto. Quanto poi ai pericoli
legati alla tutela igienico- sanitaria, la stessa sentenza da atto che le
porzioni di formaggio erano custodite sottovuoto in un locale interrato e non
esclude che le stesse fossero destinate ad essere inviate in giornata ai
destinatari, mentre non prende in alcun modo in considerazione le regole
tecniche di conservazione dei formaggi che risultano pienamente compatibili con
la situazione di fatto (umidità e temperatura) accertata dai verbalizzanti.
2. Mancata
ammissione di prova decisiva e vizio di motivazione per avere il Tribunale
accolto la richiesta difensiva di assumere le dichiarazioni di sei testimoni e
del consulente tecnico di parte, ma poi limitato l’assunzione a solo tre
testimoni e dichiarato non necessaria ulteriore istruttoria (verbale udienza 7
maggio 2010), con incomprensibile esclusione dell’integrazione probatoria
costituita dal consulente, che nella sua relazione scritta aveva definito
“ottimale” le modalità di conservazione utilizzate dalla ditta: già
con valutazione ex ante tale prova risulta “decisiva” e ingiustamente
esclusa, con conseguente vizio radicale della sentenza che non da conto in
alcun modo delle ragioni per cui ha disatteso la versione difensiva.
Motivi della
decisione
Si legge a pag.
della sentenza che la violazione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art.
5, lett. b) non richiede che il prodotto risulti effettivamente alterato nelle
sue caratteristiche essenziali, ma è sufficiente perchè si crei la situazione
di pericolo sanzionata dalla norma che la condotta abbia omesso di
“uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, o a norme di
comune esperienza, poichè, attesa la natura di reato di pericolo presunto, non
si esige per la sua configurabilità un previo accertamento sulla commestibilità
dell’alimento, nè il verificarsi si un danno per la salute del consumatore, ben
potendo assumere rilievo penale le sole modalità estrinseche di conservazione
del prodotto”.
A tale principio,
che si pone in linea con l’interpretazione giurisprudenziale, deve
corrispondere, a parere della Corte, un accertamento rigoroso del mancato
rispetto delle norme di legge o di comune esperienza che, solo, garantisce che
la tutela anticipata dell’igiene degli alimenti e della salute dei consumatori
non si trasformi in previsione priva di tipicità e insuscettibile di effettiva
difesa da parete della persona indagata o imputata.
Ritiene la Corte
che nel caso in esame difetti una puntuale disamina degli aspetti ora
ricordati. In primo luogo la motivazione della sentenza omette di indicare per
quale ragione i tagli di forma di formaggio destinati alla vendita
all’ingrosso, che risultavano sigillati e posti sotto vuoto, potessero essere
suscettibili di subire contaminazione a seguito del passaggio di persone o di
agenti esterni. In secondo luogo, con riferimento all’umidità e alla
temperatura dell’ambiente la difesa ha prodotto il disciplinare di produzione del
formaggio Fontina Dop, da cui risulterebbe che la maturazione del prodotto deve
avvenire in ambienti a elevata umidità (“almeno 90%) e temperatura
compresa tra 5 e 12 centigradi; a fronte di questi dati, la motivazione non
indica alcun elemento da cui possa emergere la ragionevole certezza che i
valori di umidità e di temperatura presenti nel locale ove il formaggio era
depositato fossero diversi e tali da incidere sulla conservazione di un
prodotto sotto vuoto, nè affronta il tema della durata della permanenza dei
prodotti stessi nei locali, essendo evidente la diversa incidenza sul piano
logico che, rispetto al pericolo di alterazione, riveste una situazione di
deposito dei formaggi per un arco di tempo considerevole rispetto a una
situazione di deposito momentaneo in attesa che gli stessi vengano avviati al
trasporto verso i destinatari.
Il difetto di
motivazione su questi aspetti essenziali non può essere superato mediante il
mero richiamo alla qualificazione del reato come ipotesi di reato di pericolo presunto,
posto che l’anticipazione della tutela rispetto al verificarsi del danno in
concreto presuppone comunque un rigoroso accertamento delle situazioni di fatto
che danno causa all’esistenza del pericolo.
Sulla base delle
considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata, con rinvio ex
art. 623 c.p.p. al Tribunale di Aosta per un nuovo giudizio che terrà conto, ai
sensi dell’art. 627 c.p.p., dei principi fissati con la presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la
sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Aosta per nuovo giudizio.
Home » Cattiva conservazione dei prodotti alimentari
Cattiva conservazione dei prodotti alimentari
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 439 dell’11 gennaio 2012 (udienza del 4 novembre 2011)
Sebbene l’art. 5, lett. b), legge 283/1962 preveda un
reato di pericolo presunto, deve essere comunque sempre rigorosamente accertata
l’esistenza di situazioni di fatto che danno causa all’esistenza del pericolo.
È probabilmente
una pura coincidenza, ma in questo numero della rivista ci troviamo a
commentare due sentenze che danno ragione alla difesa, non così frequenti nel
caso di contestata violazione dell’art. 5 della legge 283/1962. Ciò è tanto più
raro con riguardo alla fattispecie del “cattivo stato di conservazione”, che è
oggetto della prima decisione, in quanto tradizionalmente essa è interpretata
in modo da attribuirle una portata applicativa estremamente ampia. Peraltro, la
pronuncia in parola, pur non discostandosi dai principi consolidati affermati
dalla giurisprudenza, compie un’opera di utile puntualizzazione sui reali
presupposti di applicabilità della fattispecie.
Il caso ha
riguardato la condanna in primo grado del rappresentante legale di un
caseificio valdostano, trovato in possesso di confezioni di formaggio,
destinate alla vendita all’ingrosso e depositate in locali umidi, che erano
state ritenute dall’organo di controllo non conformi ai dettami di una corretta
conservazione. Il tribunale, enunciando i noti principi secondo i quali l’art.
5, lett. b) è inteso come reato di pericolo presunto, ne aveva desunto –
piuttosto apoditticamente – che nella specie la merce era mal conservata e
meritava, pertanto, la sanzione di legge.
Ricorrendo in
Cassazione la difesa aveva eccepito che il giudice non aveva motivato in merito
all’esistenza di una situazione di pericolo, che, al contrario, doveva essere
esclusa, considerato che i pezzi di formaggio erano custoditi in confezioni
sotto vuoto, e non aveva valutato le regole tecniche di corretta conservazione
dei formaggi (come erano state esposte in una consulenza di parte) né aveva
accertato se dette confezioni non fossero destinate a una rapida esitazione
alla vendita.
La Corte di
Cassazione ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, affermando che la
condanna per la violazione dell’art. 5, lett. b), legge 283/1962, sebbene
questo sia un reato di pericolo presunto, deve basarsi su “un accertamento rigoroso del mancato rispetto delle norme di legge o di
comune esperienza che, solo, garantisce che la tutela anticipata dell’igiene
degli alimenti e della salute dei consumatori non si trasformi in previsione
priva di tipicità e insuscettibile di effettiva difesa da parte della persona
indagata o imputata“. Questa affermazione significa, in parole povere, che
il giudice deve sempre accertare se nel caso concreto sussiste effettivamente
una situazione di pericolo che permetta l’applicazione della norma. In altri
termini, deve accertare e spiegare qual è la situazione di pericolo che si
attribuisce all’imputato. Questa può certamente dipendere dalla violazione, per
così dire, formale di norme regolamentari o di regole tecniche o di esperienza,
poste a presidio dell’igiene degli alimenti, senza dover dimostrare che quella
determinata situazione ha provocato un’alterazione dell’alimento, ma il giudice
deve precisare qual è questa situazione di pericolo. In caso contrario, la
fattispecie perderebbe di “tipicità”, nel senso che diventerebbe indeterminata
e rimessa in sostanza all’arbitrio del giudice (e, ovviamente, prima ancora
degli organi di controllo).
Posto il
principio generale di cui sopra, la Corte specifica cosa non va nella sentenza.
In primo luogo, il giudice non ha indicato per quale ragione i pezzi di
formaggio, che pure erano sigillati, fossero suscettibili di subire delle
contaminazioni ad opera di agenti esterni. Secondariamente, quanto all’umidità
e alla temperatura dei locali ove erano ricoverati i tagli di formaggio, la
difesa aveva invocato il disciplinare di produzione della Fontina Dop, che
avallava quelle modalità di conservazione, mentre il tribunale non aveva spiegato
perché le condizioni in cui era tenuto il formaggio potessero incidere
negativamente sulla conservazione del prodotto. Il giudice, infine, aveva
omesso di porsi il problema della durata di stazionamento del formaggio nei
ridetti locali, nonostante questa fosse una circostanza rilevante per la
decisione e considerato che la difesa aveva sostenuto che il prodotto doveva
essere inviato ai destinatari nella giornata stessa.
La Corte,
conseguentemente, ha annullato la sentenza, rinviando ad altro giudice del
medesimo tribunale per una nuova valutazione del caso sulla base dei principi
enunciati.
Riferimento normativo: legge
283/1962, art. 5, lett. b
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO
Saverio Felice – Presidente
Dott. SQUASSONI
Claudia – Consigliere
Dott. MARINI
Luigi – Consigliere
Dott. SARNO
Giulio – Consigliere
Dott. ROSI
Elisabetta – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
D.E., nato a
(OMISSIS);
Avverso la
sentenza emessa in data 7 Maggio 2010 dal TRIBUNALE Di Aosta, che lo ha
condannato alla pena di 5.000,00 Euro di ammenda per il reato previsto
dall’art. 81 cpv. c.p., L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b) e art. 6,
mentre lo ha assolto dal il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
art. 103; Fatti accertati il (OMISSIS);
Sentita la
relazione effettuata dal Consigliere Dott. Marini Luigi;
Udito il Pubblico
Ministero nella persona del Cons. Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
Udito il
Difensore, Avv. CICCOTTI Simone in sostituzione dell’Avv. Sammaritani Paolo,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del
processo
Con sentenza
emessa in data 7 Maggio 2010, il Tribunale di Aosta ha assolto il Sig. D.,
quale responsabile legale del caseificio “CAV Snc”, dal reato
previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 103 e lo ha condannato alla
pena di 5.000,00 Euro di ammenda per il reato previsto dall’art. 81 cpv c.p., L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett.
b) e art. 6.
Con riferimento a
quest’ultima ipotesi, infatti, il Tribunale ha ritenuto che le modalità con cui
i formaggi venivano custoditi prima di essere destinati alla vendita
all’ingrosso non rispettassero i parametri di sicurezza e igiene alimentare che
debbono essere garantiti, e ciò indipendentemente dal fatto che i prodotti
avessero subito alterazioni organiche o chimiche. Attesa la non gravità dei
fatti, il Tribunale ha ritenuto di applicare la sola pena dell’ammenda.
Avverso tale
decisione il Sig. D. propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi
lamentando:
1. Errata
applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta sussistenza del reato previsto dall’art. 5, lett. b), citato. Osserva
il ricorrente che la natura di pericolo del reato impone una attenta
valutazione dell’esistenza effettiva di una situazione di pericolo, senza la
quale la condotta difetterebbe di ogni offensività e non potrebbe essere
ricondotta alla fattispecie incriminatrice (Sezione Terza Penale, sentenza n.
46719 del 2009). In altri termini è compito del giudice “accertare che le
modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare un tale
pericolo”; a fronte di tali principi, nel caso in esame manca del tutto un
accertamento puntuale e non si da conto delle conclusioni della consulenza di
parte in tema di pericolo di alterazione del prodotto. Quanto poi ai pericoli
legati alla tutela igienico- sanitaria, la stessa sentenza da atto che le
porzioni di formaggio erano custodite sottovuoto in un locale interrato e non
esclude che le stesse fossero destinate ad essere inviate in giornata ai
destinatari, mentre non prende in alcun modo in considerazione le regole
tecniche di conservazione dei formaggi che risultano pienamente compatibili con
la situazione di fatto (umidità e temperatura) accertata dai verbalizzanti.
2. Mancata
ammissione di prova decisiva e vizio di motivazione per avere il Tribunale
accolto la richiesta difensiva di assumere le dichiarazioni di sei testimoni e
del consulente tecnico di parte, ma poi limitato l’assunzione a solo tre
testimoni e dichiarato non necessaria ulteriore istruttoria (verbale udienza 7
maggio 2010), con incomprensibile esclusione dell’integrazione probatoria
costituita dal consulente, che nella sua relazione scritta aveva definito
“ottimale” le modalità di conservazione utilizzate dalla ditta: già
con valutazione ex ante tale prova risulta “decisiva” e ingiustamente
esclusa, con conseguente vizio radicale della sentenza che non da conto in
alcun modo delle ragioni per cui ha disatteso la versione difensiva.
Motivi della
decisione
Si legge a pag.
della sentenza che la violazione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art.
5, lett. b) non richiede che il prodotto risulti effettivamente alterato nelle
sue caratteristiche essenziali, ma è sufficiente perchè si crei la situazione
di pericolo sanzionata dalla norma che la condotta abbia omesso di
“uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, o a norme di
comune esperienza, poichè, attesa la natura di reato di pericolo presunto, non
si esige per la sua configurabilità un previo accertamento sulla commestibilità
dell’alimento, nè il verificarsi si un danno per la salute del consumatore, ben
potendo assumere rilievo penale le sole modalità estrinseche di conservazione
del prodotto”.
A tale principio,
che si pone in linea con l’interpretazione giurisprudenziale, deve
corrispondere, a parere della Corte, un accertamento rigoroso del mancato
rispetto delle norme di legge o di comune esperienza che, solo, garantisce che
la tutela anticipata dell’igiene degli alimenti e della salute dei consumatori
non si trasformi in previsione priva di tipicità e insuscettibile di effettiva
difesa da parete della persona indagata o imputata.
Ritiene la Corte
che nel caso in esame difetti una puntuale disamina degli aspetti ora
ricordati. In primo luogo la motivazione della sentenza omette di indicare per
quale ragione i tagli di forma di formaggio destinati alla vendita
all’ingrosso, che risultavano sigillati e posti sotto vuoto, potessero essere
suscettibili di subire contaminazione a seguito del passaggio di persone o di
agenti esterni. In secondo luogo, con riferimento all’umidità e alla
temperatura dell’ambiente la difesa ha prodotto il disciplinare di produzione del
formaggio Fontina Dop, da cui risulterebbe che la maturazione del prodotto deve
avvenire in ambienti a elevata umidità (“almeno 90%) e temperatura
compresa tra 5 e 12 centigradi; a fronte di questi dati, la motivazione non
indica alcun elemento da cui possa emergere la ragionevole certezza che i
valori di umidità e di temperatura presenti nel locale ove il formaggio era
depositato fossero diversi e tali da incidere sulla conservazione di un
prodotto sotto vuoto, nè affronta il tema della durata della permanenza dei
prodotti stessi nei locali, essendo evidente la diversa incidenza sul piano
logico che, rispetto al pericolo di alterazione, riveste una situazione di
deposito dei formaggi per un arco di tempo considerevole rispetto a una
situazione di deposito momentaneo in attesa che gli stessi vengano avviati al
trasporto verso i destinatari.
Il difetto di
motivazione su questi aspetti essenziali non può essere superato mediante il
mero richiamo alla qualificazione del reato come ipotesi di reato di pericolo presunto,
posto che l’anticipazione della tutela rispetto al verificarsi del danno in
concreto presuppone comunque un rigoroso accertamento delle situazioni di fatto
che danno causa all’esistenza del pericolo.
Sulla base delle
considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata, con rinvio ex
art. 623 c.p.p. al Tribunale di Aosta per un nuovo giudizio che terrà conto, ai
sensi dell’art. 627 c.p.p., dei principi fissati con la presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la
sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Aosta per nuovo giudizio.
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