Mozzarella di bufala prodotta con latte vaccino

Condividi

Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 27970 del 12 luglio 2012

Integra il reato di cui all’art. 5, lett. a), della legge 283/1962 la preparazione per la vendita di un prodotto lattiero-caseario denominato “mozzarella di bufala campana” con uso di latte vaccino.

La condanna ha riguardato un produttore di mozzarella che aveva utilizzato latte vaccino per la preparazione di mozzarelle di bufala campana. L’intervento degli organi di controllo era avvenuto in stabilimento e, quindi, prima che il prodotto fosse immesso in commercio. Ciò non ha rilievo per escludere la punibilità del fatto, dal momento che l’art. 5 della legge del 1962 vieta anche soltanto l’impiego di sostanze di qualità inferiore nella preparazione del prodotto e non richiede affatto che questo sia stato venduto o sia anche solo in procinto di esserlo. Ora, poiché il disciplinare della mozzarella di bufala campana, che è un prodotto a denominazione protetta, inibisce l’uso di latte vaccino, qualora il prodotto fosse stato messo in commercio sarebbe stato integrato anche il più grave reato di cui agli artt. 517 e 517 bis del codice penale.
L’imputato si era difeso sostenendo che il campionamento era avvenuto su un prodotto ancora in fase di lavorazione e che doveva essere ancora sottoposto alle procedure di autocontrollo. A parte la circostanza di fatto che risultava accertato che in realtà il prodotto avesse terminato il ciclo di lavorazione e attendesse soltanto di essere confezionato, vediamo se almeno in astratto l’argomento difensivo era sostenibile. In prima battuta la risposta dovrebbe essere negativa, poiché abbiamo visto che il reato si perfeziona fin dalla fase della preparazione del prodotto, se essa avviene in violazione di legge.
Questa osservazione pare corretta anche in concreto rispetto al caso di specie, in quanto il latte vaccino non doveva in ogni caso entrare nella composizione del prodotto e non si vede quale lavorazione ulteriore del ciclo produttivo avrebbe potuto eliminare la non conformità. Vi possono, però, essere dei casi in cui il discorso deve farsi più articolato. Pensiamo a un salumificio che si trovi a utilizzare come materia prima carni contaminate, ma che abbia un piano di autocontrollo e un ciclo produttivo realmente in grado di evitare l’immissione al consumo di prodotti contaminati a fine ciclo.
Orbene, se un campionamento di prodotto non conforme fosse effettuato non a fine ciclo, ma in una fase intermedia, pervenire automaticamente a una condanna applicando in maniera rigida l’art. 5 non ci parrebbe né sensato né corretto. Certamente, a nostro avviso, una notizia di reato deve essere inoltrata alla Procura della Repubblica, perché c’è un fumus di reato. Ma altro è poi vedere se quella notizia sia anche fondata. Infatti, il produttore sarebbe legittimato a dimostrare che secondo il suo Piano di autocontrollo, purché non puramente “cartaceo”, ma efficace ed efficiente, ove il semilavorato trovato non conforme avesse potuto completare il ciclo produttivo sarebbe risultato all’esito bonificato, per esempio per effetto della stagionatura del prodotto, o altrimenti scartato e non immesso in commercio. In questo caso, riteniamo, fatta salva ovviamente una prova a difesa rigorosa, che si dovrebbe pervenire ad una archiviazione del procedimento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco – Presidente –

Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere –

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F. N. IL (OMISSIS);

avverso il provvedimento n. 40145/2011 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 23/08/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l’annullamento del ricorso;

Udito il difensore Avv. Conera Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Svolgimento del processo

1. P.F. veniva condannato dal Tribunale di Salerno in data 22 aprile 2010 per aver preparato per la vendita il prodotto lattiero caseario denominato “Mozzarella di bufala campana” mescolato a sostanze di qualità inferiore quadre il latte vaccino.

2. Avverso tale decisione il P. proponeva ricorso per cassazione deducendo, insieme ad altre censure qui non conferenti, l’erronea applicazione della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a) in quanto il prodotto oggetto di campionamento era ancora in corso di lavorazione e doveva essere sottoposto alle procedure di autocontrollo aziendale.

3. Con sentenza del 23 agosto 2011 la Corte di cassazione rigettava il ricorso ritenendo priva di pregio la censura al provvedimento impugnato, in quanto il campione prelevato da una vasca di rassodamento ha ad oggetto un prodotto finito, anche se non ancora confezionato. Pertanto per il S.C. risultava integrato il reato contestato, in quanto il campionamento fu effettuato su mozzarella che aveva concluso il ciclo di lavorazione.

4. Promuove personalmente ricorso straordinario per cassazione il P., ritenendo che la Corte di cassazione nella predetta sentenza sia incorsa in un errore di fatto consistente nella falsa percezione delle risultanze processuali. Per l’esponente la Corte avrebbe ritenuto prodotto finito una mozzarella prelevata dalla vasca di rassodamento, laddove il rassodamento è una fase del ciclo di lavorazione poi seguita dalla fase della salagione e dal confezionamento. Quest’errore sarebbe decisivo nella valutazione del primo motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, giacchè non potrebbe dirsi detenuta per la vendita quella sostanza alimentare che ancora non è venuta ad esistenza al momento del campionamento perchè non completato il ciclo di lavorazione.

 

Motivi della decisione

5. Il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo quanto statuito da questa Corte nella sua più autorevole composizione, il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. può avere ad oggetto esclusivamente un errore di fatto, il quale si identifica unicamente in una fuorviata rappresentazione percettiva (Cass. sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250527, Corsini).

L’errore percettivo può essere causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e deve essere connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr. Cass., sez. U, 27/3/2002, Basile).

Secondo la prospettazione dello stesso ricorrente il S.C. ha correttamente identificato la fase nella quale venne eseguito il campionamento del latticino (quella del rassodamento), sicchè il tema proposto dal ricorso investe piuttosto il giudizio espresso dal giudice di legittimità in ordine alla configurabilità nel caso di specie della nozione legale di prodotto finito.

Si verte pertanto in un preteso errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. dato che, rispetto ad esso, resta intatto il rigore del principio dell’intangibilità delle decisioni della Corte di cassazione. Nè, evidentemente, tale principio può essere vulnerato contestando surrettiziamente le argomentazioni giuridiche adottate dal giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

6. Alla inammissibilità, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.

 

Edicola web

Ti potrebbero interessare