Mangimi con soia OGM

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 18085 del 14 maggio 2012 (udienza del 10 gennaio 2012)

REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO
Saverio F. Presidente

Dott. SQUASSONI
Claudia Consigliere

Dott. FRANCO
Amedeo Consigliere

Dott. AMOROSO
Giovanni Consigliere

Dott. ANDRONIO
Alessandro M. rel. Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

SENTENZA

sul ricorso
proposto da:

1) M.G.A. N. IL
(OMISSIS);

avverso la
sentenza n. 2222/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 19/11/2010;

visti gli atti,
la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA
UDIENZA del 10/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
MARIA ANDRONIO;

udito il P.G. in
persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza
del 19 novembre 2010, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento del ricorso
del pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 19
novembre 2009, ha – per quanto qui rileva – condannato l’imputato per il reato
di cui alla L. n. 281 del
1963,
art. 22, comma 1,
per avere, in due diversi episodi, nella sua qualità di legale rappresentante e
responsabile del controllo di qualità di una società, venduto mangime
contenente soia OGM in quantità superiore a quella consentita e, comunque, non
dichiarata in etichetta.

2. – Avverso la
sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore,
deducendo l’erronea applicazione del D.M. 20
aprile 1978
, che disciplina i criteri di campionamento ed analisi e
la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza
dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato, non avendo il
giudice tenuto conto dell’affidamento che l’imputato aveva riposto nei positivi
esiti dei controlli periodicamente effettuati. Con memoria depositata in
prossimità dell’udienza, la difesa rileva che la L. 3 febbraio
2011, n. 4,
art. 6, comma 1,
ha depenalizzato la fattispecie di cui alla L. 15
febbraio 1963, n. 281,
art. 22.

Motivi della decisione

3. – La sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il fatto non è previsto
dalla legge come reato.

Deve, infatti,
rilevarsi che la L. 3 febbraio
2011, n. 4,
art. 6, comma 1,
(entrato in vigore il 6 marzo 2011), ha depenalizzato la fattispecie di cui
alla L. 15
febbraio 1963, n. 281,
art. 22,
stabilendo che la condotta ivi prevista è punita con sanzione amministrativa
pecuniaria.

P.Q.M.

Annulla senza
rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come
reato. Ordina che copia della sentenza si invii alla Regione Valle d’Aosta.

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