La mancata protezione di alimenti esposti al pubblico
non integra di per sé una violazione delle regole igieniche dettate dal reg. CE
852/2004.
La Corte di
Giustizia delle Comunità europee ha affrontato la questione della protezione
degli alimenti da agenti contaminanti di cui all’allegato II, capitolo IX,
punto 3, reg. CE 852/2004, il quale stabilisce che in tutte le fasi della
produzione, trasformazione e distribuzione i prodotti alimentari devono essere
protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inidonei al
consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere
ragionevolmente consumati in quelle condizioni. L’interpretazione in via
pregiudiziale di tale disposizione da parte della Corte è stata provocata a
seguito dell’irrogazione di una sanzione a opera del governatore del Land di
Vienna nei confronti di un esercente per avere questi allestito contenitori
destinati alla vendita self service di prodotti da forno.
Evidentemente il
problema era dato dal fatto che i prodotti in questione, si deve supporre non
confezionati, erano lasciati alla libera apprensione da parte del pubblico, con
il conseguente pericolo di contaminazione da agenti esterni, come le mani nude
del consumatore o effluvi emessi dalla bocca di questi. Ora, il regolamento
comunitario si preoccupa di evitare la contaminazione del prodotto e induce
l’adozione di modalità di conservazione ed esposizione al pubblico degli
alimenti tali da evitare un simile rischio, ad esempio attraverso la protezione
degli stessi con pellicole o l’uso di schermi di vetro e accorgimenti simili,
che sta all’operatore individuare e adottare nell’ambito del piano di
autocontrollo.
Infatti, la Corte
mette la suddetta prescrizione igienica in collegamento con l’adozione di un
efficiente sistema HACCP di cui all’art. 5 del regolamento. Peraltro, si tratta
di un’obbligazione di risultato, essendo indifferenti, e comunque non stabilite
a priori in termini normativi, le modalità per ottenerlo, purché le modalità
adottate siano idonee al raggiungimento del suddetto scopo. La Corte ricorda,
inoltre, come ai sensi dell’art. 4 gli operatori alimentari siano tenuti al
rispetto delle prescrizioni dell’allegato.
Ciò che la Corte
non ha condiviso è che la mancanza di protezione di alimenti in vendita in
modalità self service costituisca di
per sé violazione del precetto igienico fissato dall’allegato II, in assenza di
altri elementi di valutazione negativa. Secondo i giudici europei, infatti, la
circostanza che “un potenziale acquirente possa aver teoricamente toccato a
mani nude gli alimenti in vendita o starnutito non consente, di per sé, di
constatare che tali alimenti non siano stati protetti da qualsiasi forma di
contaminazione” in modo adeguato. Nella specie, si è osservato, non era stata
contestata l’inadeguatezza di specifiche modalità di protezione (peraltro,
viene fatto di pensare, perché non ce n’era nessuna). In ogni caso, la Corte ha
considerato che difettava ogni motivazione sul punto nel provvedimento adottato
dall’autorità amministrativa austriaca. Ovviamente, la Corte non ha sindacato
il merito del provvedimento. Si è limitata a interpretare, o meglio, a fornire
la corretta interpretazione delle disposizioni comunitarie.
La questione non
è nuova per la nostra giurisprudenza. In passato gli organi di controllo ebbero
a rilevare, in situazioni analoghe, la violazione dell’art. 5, lett. b, l.
283/1962 (sempre lui!), ad esempio nel caso di panini o tartine lasciate alla
libera disponibilità della clientela su appositi vassoi senza alcuna
protezione, come spesso ancora oggi si vede nei bar. Qualche rara sentenza dei
pretori ebbe a condividere questa interpretazione, arrivando alla condanna
dell’esercente. La Cassazione, però, non fu del medesimo avviso, sulla base
della considerazione che in quei casi gli alimenti non potevano dirsi
“conservati” in condizioni igieniche irregolari, poiché erano già pronti e
distribuiti per il consumo. Questa conclusione non è del tutto soddisfacente,
se solo si pensa all’ampiezza della portata precettiva dell’art. 5, come
ritenuta dalla stessa Cassazione, che ha sempre considerato l’art. 5 come un reato
di pericolo presunto. Sta di fatto che, almeno in qualche caso, gli esercenti
sanzionati, anche se poi assolti nel giudizio penale, si convinsero ad adottare
qualche forma di protezione degli alimenti, ad esempio, avvolgere i panini
nella pellicola o proteggere i piatti pronti con schermi protettivi, come
avviene frequentemente, oramai, nei ristoranti self service. Da questo punto di vista occorre riconoscere che
l’intervento degli organi di vigilanza ha almeno ottenuto il risultato di
costringere gli esercenti ad adottare regole igieniche più stringenti
nell’interesse dei consumatori.
Riferimento
normativo: reg. CE 852/2004
Nel procedimento
C-382/10,
avente ad oggetto
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art.
267 TFUE, dall’Unabhangiger Verwaltungssenat Wien (Austria) con decisione 22
luglio 2010, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2010, nella causa
Erich Albrecht,
Thomas Neumann,
Van-Ly Sundara,
Alexander
Svoboda,
Stefan Toth
contro
Landeshauptmann
von Wien,
LA CORTE (Ottava
Sezione),
composta dal sig.
K. Schiemann, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal (relatore) e dal
sig. E. Jarasiunas, giudici,
avvocato
generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.
K. Malacek, amministratore
vista la fase
scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 giugno 2011,
considerate le
osservazioni presentate:
– per i sigg.
Albrecht, Neumann, Sundara, Svoboda e Toth, dagli avv.ti A. Natterer e M.
Kraus, Rechtsanwalte;
– per il governo
ceco, dai sigg. M. Smolek e J. Vláèil, in qualità di agenti;
– per il governo
dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente;
– per la
Commissione europea, dal sig. B. Schima e dalla sig.ra A. Marcoulli, in qualità
di agenti,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
1 La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato II, capitolo
IX, punto 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29
aprile 2004, n. 852, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139, pag. 1, e
rettifica in GU L 226, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento»).
2 Tale domanda è
stata proposta nell’ambito di una controversia tra i sigg. Albrecht, Neumann,
Sundara, Svoboda nonché Toth e il Landeshauptmann von Wien (governatore del
Land di Vienna) attinente a decisioni riguardanti l’allestimento di contenitori
destinati alla vendita in self service di prodotti da forno.
3 L’art. 1 del
regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al suo n. 1 prevede quanto
segue:
«Il presente
regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti
alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in
particolare dei seguenti principi:
a) la
responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore
del settore alimentare;
(…)
d) l’applicazione
generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP [principi del
sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo], unitamente
all’applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la
responsabilità degli operatori del settore alimentare;
(…)».
4 L’art. 4 del
regolamento, intitolato «Requisiti generali e specifici in materia d’igiene»,
prevede, al suo n. 2:
«Gli operatori
del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della
trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al
paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui
all’allegato II (…)».
5 L’art. 5 del
regolamento, intitolato «Analisi dei pericoli e punti critici di controllo»,
dispone, nei suoi nn. 1 e 2, quanto segue:
«1. Gli operatori
del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure
permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.
2. I principi del
sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) identificare
ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli
accettabili;
(…)».
6 Nell’allegato
II del regolamento, intitolato «Requisiti generali in materia di igiene
applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli di
cui all’allegato I)», il capitolo IX di tale allegato II, intitolato «Requisiti
applicabili ai prodotti alimentari», contiene un punto 3 formulato come segue:
«In tutte le fasi
di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere
protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al
consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter
essere ragionevolmente consumati in tali condizioni».
7 Emerge dalla
decisione di rinvio che, ai sensi dell’art. 39, n. 1, punto 13, della legge in
materia di sicurezza dei prodotti alimentari e di tutela dei consumatori
(Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, BGBl. I, 13/2006),
qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni applicabili in materia
di prodotti alimentari, il Landeshauptmann adotta le misure necessarie, in base
al tipo di violazione ed in osservanza del principio di proporzionalità, ai
fini dell’eliminazione dei difetti e della diminuzione dei rischi, stabilendo,
laddove necessario, un termine adeguato nonché i requisiti o le condizioni
necessarie. Tali misure possono consistere, in particolare, nella realizzazione
di miglioramenti delle strutture, delle installazioni tecniche e delle
attrezzature. L’imprenditore deve sopportare i costi connessi con l’adozione di
tali misure.
8 Ai sensi
dell’art. 90, n. 3, punto 1, della citata legge, chi contravviene alle prescrizioni
di cui agli artt. 96 e 97 della stessa commette un’infrazione amministrativa e
deve essere punito dall’autorità amministrativa distrettuale con una pena
pecuniaria fino a EUR 20.0000, aumentata per la recidiva fino a EUR 40.000, e,
in caso di mancata liquidazione di tale somma, con una pena detentiva
sostitutiva fino a sei settimane.
9 Il giudice del
rinvio è investito di diversi ricorsi proposti da operatori commerciali in
franchising i quali vendono prodotti da forno. Le autorità competenti hanno
imposto a tali operatori di allestire contenitori destinati alla vendita di
tali prodotti in self service in modo tale che questi ultimi potessero essere
presi solo con l’ausilio di strumenti tecnici, come pinze o dispositivi di
erogazione, e che non fosse possibile la reintroduzione di prodotti da forno
già prelevati.
10 Tali
prescrizioni seguivano a controlli amministrativi nel corso dei quali è stato
accertato che, nei negozi di generi alimentari di cui trattasi nella causa
principale, erano stati predisposti contenitori destinati alla vendita in self
service di prodotti da forno. Secondo gli accertamenti effettuati, i coperchi
di tali contenitori sono provvisti di manici che consentono di sollevarli con
una mano, mentre, con l’altra, possono essere presi i prodotti mediante una
pinza messa a disposizione del cliente. In seguito, quest’ultimo deve rimettere
la pinza al suo posto e richiudere il coperchio.
11 Il
Landeshauptmann von Wien ha considerato che tali contenitori per la vendita in
self service presentano l’inconveniente di consentire ai clienti di prendere e
toccare le merci a mani nude, nonché di tossire e starnutire su dette merci.
Inoltre, tale autorità ha sottolineato il fatto che il dispositivo di chiusura
non impedisce al cliente di reintrodurre la merce nel contenitore. Secondo la
citata autorità, l’esposizione di tali prodotti alimentari agli starnuti dei
clienti può provocare il deposito, su tali prodotti, di germi e virus.
Parimenti, il fatto di prendere gli alimenti a mani nude potrebbe contribuire
alla trasmissione dei germi.
12 Dinanzi al
giudice del rinvio i ricorrenti nella causa principale fanno valere che i
contenitori in questione sarebbero stati importati dalla Germania e che qui
verrebbero utilizzati a centinaia, se non a migliaia, nel commercio di prodotti
alimentari. Le autorità tedesche non avrebbero mai contestato la conformità di
tali contenitori, in particolare, con i requisiti di cui all’allegato II,
capitolo IX, punto 3, del regolamento. I ricorrenti nella causa principale
sottolineano anche il fatto che i clienti sono stati espressamente invitati a
non reintrodurre i prodotti nei contenitori.
13 Il giudice del
rinvio aggiunge che emerge dai pareri di esperti tedeschi ed austriaci che i
citati contenitori non pongono alcun problema in materia di igiene.
14 Considerando
che la soluzione delle controversie sottopostegli richieda l’interpretazione
dell’allegato II, capitolo IX, punto 3, del regolamento, l’Unabhängiger
Verwaltungssenat Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) In base a
quali criteri si deve accertare se un prodotto alimentare sia inadatto al
consumo umano ai sensi dell’allegato II, capitolo IX, punto 3, del
[regolamento]. Se, a tal fine, sia sufficiente che un potenziale acquirente
possa aver toccato un alimento in vendita o averci starnutito sopra.
2) In base a
quali criteri si deve accertare se un prodotto sia nocivo per la salute ai
sensi dell’allegato II, capitolo IX, punto 3, del [regolamento]. Se, a tal
fine, sia sufficiente che un potenziale acquirente possa aver toccato un
alimento in vendita o averci starnutito sopra.
3) In base a
quali criteri si deve accertare se sussista una contaminazione tale che non si
possa più ragionevolmente considerare che un alimento possa essere consumato
nelle condizioni in cui si trova ai sensi dell’allegato II, capitolo IX, punto
3, del [regolamento]. Se, a tal fine, sia sufficiente che un potenziale
acquirente possa aver toccato un alimento in vendita o averci starnutito
sopra».
15 Con le sue
questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede,
sostanzialmente, se l’allegato II, capitolo IX, punto 3, del regolamento debba
essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto della
causa principale, nel caso di contenitori destinati alla vendita in self
service di prodotti da forno, il fatto che un potenziale acquirente possa aver
teoricamente toccato a mani nude gli alimenti in vendita o starnutito su questi
ultimi consenta, di per sé, di constatare che tali alimenti non sono stati
protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al
consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter
essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.
16 A tale
proposito si deve rilevare che il citato punto 3 sancisce una norma generale di
igiene alla quale gli operatori del settore alimentare, menzionati nell’art. 4,
n. 2, del regolamento, devono conformarsi in forza di tale medesima disposizione.
17 Lo stesso
punto 3, in combinato disposto con l’art. 4, n. 2, del regolamento, impone ai
citati operatori, in qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e
della distribuzione, di proteggere gli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione
atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati
in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.
18 Relativamente
al contesto in cui si collocano le citate disposizioni, di cui si deve parimenti
tener conto ai fini interpretativi conformemente alla giurisprudenza
consolidata (v., in tal senso, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-116/10,
Feltgen e Bacino Charter Company, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto
12 e giurisprudenza ivi citata), occorre prendere in considerazione l’art. 5
del regolamento, come fatto valere correttamente dal governo ceco e da quello
dei Paesi Bassi, nonché dalla Commissione europea.
19 Ai sensi del
n. 1 del citato art. 5, gli operatori del settore alimentare predispongono,
attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui principi del
sistema HACCP. Tra tali principi è menzionato quello contenuto nell’art. 5, n.
2, lett. a), del regolamento, il quale impone di identificare ogni pericolo che
deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili.
20 Come emerge,
in particolare, dall’art. 1, n. 1, lett. a) e d), del regolamento, l’obbligo di
cui all’art. 5, n. 1, dello stesso è espressione dello scopo perseguito dal
legislatore dell’Unione di attribuire la responsabilità principale in materia
di sicurezza degli alimenti agli operatori del settore alimentare.
21 Orbene,
l’allegato II, capitolo IX, punto 3, del regolamento deve essere interpretato
in modo da non privare l’art. 5 di tale regolamento del suo effetto utile.
22 Ne consegue
che, in una circostanza come quella oggetto della causa principale, dalla quale
non emerge che un’effettiva contaminazione sia stata rilevata dalle autorità
competenti, non si può concludere che gli operatori del settore alimentare
interessati abbiano violato tale punto 3 sulla base della sola constatazione
che un potenziale acquirente possa aver teoricamente toccato a mani nude gli
alimenti in vendita o starnutito su questi ultimi, senza prendere in considerazione
le misure che tali operatori hanno adottato conformemente all’art. 5 del
regolamento al fine di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile
il rischio che può presentare una contaminazione ai sensi dell’allegato II,
capitolo IX, punto 3, di tale regolamento e senza contestare l’insufficienza
delle misure adottate a tale proposito sulla base di tutti i dati pertinenti
disponibili.
23 A quest’ultimo
proposito non si può, in particolare, constatare l’insufficienza di tali misure
senza che siano debitamente presi in considerazione eventuali pareri, come
quelli sottoposti da tali stessi operatori a dimostrazione che i citati
contenitori, destinati alla vendita in self service, non pongono alcun problema
in materia di igiene.
24 Occorre, di
conseguenza, risolvere le questioni sottoposte dichiarando che l’allegato II,
capitolo IX, punto 3, del regolamento deve essere interpretato nel senso che,
in circostanze come quelle oggetto della causa principale, nel caso di
contenitori destinati alla vendita in self service di prodotti da forno, il
fatto che un potenziale acquirente possa aver teoricamente toccato a mani nude
gli alimenti in vendita o starnutito su questi ultimi non consente, di per sé,
di constatare che tali alimenti non sono stati protetti da qualsiasi forma di
contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute
o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in
tali condizioni.
25 Nei confronti
delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi
motivi,
la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’allegato II,
capitolo IX, punto 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 29 aprile 2004, n. 852, sull’igiene dei prodotti alimentari, deve
essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto della
causa principale, nel caso di contenitori destinati alla vendita in self
service di prodotti da forno, il fatto che un potenziale acquirente possa aver
teoricamente toccato a mani nude gli alimenti in vendita o starnutito su questi
ultimi non consente, di per sé, di constatare che tali alimenti non sono stati
protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al
consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter
essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.
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Mancata protezione degli alimenti
Corte Giustizia dell’Unione Europea, Sezione VIII, sentenza del 6 ottobre 2011 nella causa C-382/10
La mancata protezione di alimenti esposti al pubblico
non integra di per sé una violazione delle regole igieniche dettate dal reg. CE
852/2004.
La Corte di
Giustizia delle Comunità europee ha affrontato la questione della protezione
degli alimenti da agenti contaminanti di cui all’allegato II, capitolo IX,
punto 3, reg. CE 852/2004, il quale stabilisce che in tutte le fasi della
produzione, trasformazione e distribuzione i prodotti alimentari devono essere
protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inidonei al
consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere
ragionevolmente consumati in quelle condizioni. L’interpretazione in via
pregiudiziale di tale disposizione da parte della Corte è stata provocata a
seguito dell’irrogazione di una sanzione a opera del governatore del Land di
Vienna nei confronti di un esercente per avere questi allestito contenitori
destinati alla vendita self service di prodotti da forno.
Evidentemente il
problema era dato dal fatto che i prodotti in questione, si deve supporre non
confezionati, erano lasciati alla libera apprensione da parte del pubblico, con
il conseguente pericolo di contaminazione da agenti esterni, come le mani nude
del consumatore o effluvi emessi dalla bocca di questi. Ora, il regolamento
comunitario si preoccupa di evitare la contaminazione del prodotto e induce
l’adozione di modalità di conservazione ed esposizione al pubblico degli
alimenti tali da evitare un simile rischio, ad esempio attraverso la protezione
degli stessi con pellicole o l’uso di schermi di vetro e accorgimenti simili,
che sta all’operatore individuare e adottare nell’ambito del piano di
autocontrollo.
Infatti, la Corte
mette la suddetta prescrizione igienica in collegamento con l’adozione di un
efficiente sistema HACCP di cui all’art. 5 del regolamento. Peraltro, si tratta
di un’obbligazione di risultato, essendo indifferenti, e comunque non stabilite
a priori in termini normativi, le modalità per ottenerlo, purché le modalità
adottate siano idonee al raggiungimento del suddetto scopo. La Corte ricorda,
inoltre, come ai sensi dell’art. 4 gli operatori alimentari siano tenuti al
rispetto delle prescrizioni dell’allegato.
Ciò che la Corte
non ha condiviso è che la mancanza di protezione di alimenti in vendita in
modalità self service costituisca di
per sé violazione del precetto igienico fissato dall’allegato II, in assenza di
altri elementi di valutazione negativa. Secondo i giudici europei, infatti, la
circostanza che “un potenziale acquirente possa aver teoricamente toccato a
mani nude gli alimenti in vendita o starnutito non consente, di per sé, di
constatare che tali alimenti non siano stati protetti da qualsiasi forma di
contaminazione” in modo adeguato. Nella specie, si è osservato, non era stata
contestata l’inadeguatezza di specifiche modalità di protezione (peraltro,
viene fatto di pensare, perché non ce n’era nessuna). In ogni caso, la Corte ha
considerato che difettava ogni motivazione sul punto nel provvedimento adottato
dall’autorità amministrativa austriaca. Ovviamente, la Corte non ha sindacato
il merito del provvedimento. Si è limitata a interpretare, o meglio, a fornire
la corretta interpretazione delle disposizioni comunitarie.
La questione non
è nuova per la nostra giurisprudenza. In passato gli organi di controllo ebbero
a rilevare, in situazioni analoghe, la violazione dell’art. 5, lett. b, l.
283/1962 (sempre lui!), ad esempio nel caso di panini o tartine lasciate alla
libera disponibilità della clientela su appositi vassoi senza alcuna
protezione, come spesso ancora oggi si vede nei bar. Qualche rara sentenza dei
pretori ebbe a condividere questa interpretazione, arrivando alla condanna
dell’esercente. La Cassazione, però, non fu del medesimo avviso, sulla base
della considerazione che in quei casi gli alimenti non potevano dirsi
“conservati” in condizioni igieniche irregolari, poiché erano già pronti e
distribuiti per il consumo. Questa conclusione non è del tutto soddisfacente,
se solo si pensa all’ampiezza della portata precettiva dell’art. 5, come
ritenuta dalla stessa Cassazione, che ha sempre considerato l’art. 5 come un reato
di pericolo presunto. Sta di fatto che, almeno in qualche caso, gli esercenti
sanzionati, anche se poi assolti nel giudizio penale, si convinsero ad adottare
qualche forma di protezione degli alimenti, ad esempio, avvolgere i panini
nella pellicola o proteggere i piatti pronti con schermi protettivi, come
avviene frequentemente, oramai, nei ristoranti self service. Da questo punto di vista occorre riconoscere che
l’intervento degli organi di vigilanza ha almeno ottenuto il risultato di
costringere gli esercenti ad adottare regole igieniche più stringenti
nell’interesse dei consumatori.
Riferimento
normativo: reg. CE 852/2004
Nel procedimento
C-382/10,
avente ad oggetto
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art.
267 TFUE, dall’Unabhangiger Verwaltungssenat Wien (Austria) con decisione 22
luglio 2010, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2010, nella causa
Erich Albrecht,
Thomas Neumann,
Van-Ly Sundara,
Alexander
Svoboda,
Stefan Toth
contro
Landeshauptmann
von Wien,
LA CORTE (Ottava
Sezione),
composta dal sig.
K. Schiemann, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal (relatore) e dal
sig. E. Jarasiunas, giudici,
avvocato
generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.
K. Malacek, amministratore
vista la fase
scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 giugno 2011,
considerate le
osservazioni presentate:
– per i sigg.
Albrecht, Neumann, Sundara, Svoboda e Toth, dagli avv.ti A. Natterer e M.
Kraus, Rechtsanwalte;
– per il governo
ceco, dai sigg. M. Smolek e J. Vláèil, in qualità di agenti;
– per il governo
dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente;
– per la
Commissione europea, dal sig. B. Schima e dalla sig.ra A. Marcoulli, in qualità
di agenti,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
1 La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato II, capitolo
IX, punto 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29
aprile 2004, n. 852, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139, pag. 1, e
rettifica in GU L 226, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento»).
2 Tale domanda è
stata proposta nell’ambito di una controversia tra i sigg. Albrecht, Neumann,
Sundara, Svoboda nonché Toth e il Landeshauptmann von Wien (governatore del
Land di Vienna) attinente a decisioni riguardanti l’allestimento di contenitori
destinati alla vendita in self service di prodotti da forno.
3 L’art. 1 del
regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al suo n. 1 prevede quanto
segue:
«Il presente
regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti
alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in
particolare dei seguenti principi:
a) la
responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore
del settore alimentare;
(…)
d) l’applicazione
generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP [principi del
sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo], unitamente
all’applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la
responsabilità degli operatori del settore alimentare;
(…)».
4 L’art. 4 del
regolamento, intitolato «Requisiti generali e specifici in materia d’igiene»,
prevede, al suo n. 2:
«Gli operatori
del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della
trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al
paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui
all’allegato II (…)».
5 L’art. 5 del
regolamento, intitolato «Analisi dei pericoli e punti critici di controllo»,
dispone, nei suoi nn. 1 e 2, quanto segue:
«1. Gli operatori
del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure
permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.
2. I principi del
sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) identificare
ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli
accettabili;
(…)».
6 Nell’allegato
II del regolamento, intitolato «Requisiti generali in materia di igiene
applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli di
cui all’allegato I)», il capitolo IX di tale allegato II, intitolato «Requisiti
applicabili ai prodotti alimentari», contiene un punto 3 formulato come segue:
«In tutte le fasi
di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere
protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al
consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter
essere ragionevolmente consumati in tali condizioni».
7 Emerge dalla
decisione di rinvio che, ai sensi dell’art. 39, n. 1, punto 13, della legge in
materia di sicurezza dei prodotti alimentari e di tutela dei consumatori
(Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, BGBl. I, 13/2006),
qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni applicabili in materia
di prodotti alimentari, il Landeshauptmann adotta le misure necessarie, in base
al tipo di violazione ed in osservanza del principio di proporzionalità, ai
fini dell’eliminazione dei difetti e della diminuzione dei rischi, stabilendo,
laddove necessario, un termine adeguato nonché i requisiti o le condizioni
necessarie. Tali misure possono consistere, in particolare, nella realizzazione
di miglioramenti delle strutture, delle installazioni tecniche e delle
attrezzature. L’imprenditore deve sopportare i costi connessi con l’adozione di
tali misure.
8 Ai sensi
dell’art. 90, n. 3, punto 1, della citata legge, chi contravviene alle prescrizioni
di cui agli artt. 96 e 97 della stessa commette un’infrazione amministrativa e
deve essere punito dall’autorità amministrativa distrettuale con una pena
pecuniaria fino a EUR 20.0000, aumentata per la recidiva fino a EUR 40.000, e,
in caso di mancata liquidazione di tale somma, con una pena detentiva
sostitutiva fino a sei settimane.
9 Il giudice del
rinvio è investito di diversi ricorsi proposti da operatori commerciali in
franchising i quali vendono prodotti da forno. Le autorità competenti hanno
imposto a tali operatori di allestire contenitori destinati alla vendita di
tali prodotti in self service in modo tale che questi ultimi potessero essere
presi solo con l’ausilio di strumenti tecnici, come pinze o dispositivi di
erogazione, e che non fosse possibile la reintroduzione di prodotti da forno
già prelevati.
10 Tali
prescrizioni seguivano a controlli amministrativi nel corso dei quali è stato
accertato che, nei negozi di generi alimentari di cui trattasi nella causa
principale, erano stati predisposti contenitori destinati alla vendita in self
service di prodotti da forno. Secondo gli accertamenti effettuati, i coperchi
di tali contenitori sono provvisti di manici che consentono di sollevarli con
una mano, mentre, con l’altra, possono essere presi i prodotti mediante una
pinza messa a disposizione del cliente. In seguito, quest’ultimo deve rimettere
la pinza al suo posto e richiudere il coperchio.
11 Il
Landeshauptmann von Wien ha considerato che tali contenitori per la vendita in
self service presentano l’inconveniente di consentire ai clienti di prendere e
toccare le merci a mani nude, nonché di tossire e starnutire su dette merci.
Inoltre, tale autorità ha sottolineato il fatto che il dispositivo di chiusura
non impedisce al cliente di reintrodurre la merce nel contenitore. Secondo la
citata autorità, l’esposizione di tali prodotti alimentari agli starnuti dei
clienti può provocare il deposito, su tali prodotti, di germi e virus.
Parimenti, il fatto di prendere gli alimenti a mani nude potrebbe contribuire
alla trasmissione dei germi.
12 Dinanzi al
giudice del rinvio i ricorrenti nella causa principale fanno valere che i
contenitori in questione sarebbero stati importati dalla Germania e che qui
verrebbero utilizzati a centinaia, se non a migliaia, nel commercio di prodotti
alimentari. Le autorità tedesche non avrebbero mai contestato la conformità di
tali contenitori, in particolare, con i requisiti di cui all’allegato II,
capitolo IX, punto 3, del regolamento. I ricorrenti nella causa principale
sottolineano anche il fatto che i clienti sono stati espressamente invitati a
non reintrodurre i prodotti nei contenitori.
13 Il giudice del
rinvio aggiunge che emerge dai pareri di esperti tedeschi ed austriaci che i
citati contenitori non pongono alcun problema in materia di igiene.
14 Considerando
che la soluzione delle controversie sottopostegli richieda l’interpretazione
dell’allegato II, capitolo IX, punto 3, del regolamento, l’Unabhängiger
Verwaltungssenat Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) In base a
quali criteri si deve accertare se un prodotto alimentare sia inadatto al
consumo umano ai sensi dell’allegato II, capitolo IX, punto 3, del
[regolamento]. Se, a tal fine, sia sufficiente che un potenziale acquirente
possa aver toccato un alimento in vendita o averci starnutito sopra.
2) In base a
quali criteri si deve accertare se un prodotto sia nocivo per la salute ai
sensi dell’allegato II, capitolo IX, punto 3, del [regolamento]. Se, a tal
fine, sia sufficiente che un potenziale acquirente possa aver toccato un
alimento in vendita o averci starnutito sopra.
3) In base a
quali criteri si deve accertare se sussista una contaminazione tale che non si
possa più ragionevolmente considerare che un alimento possa essere consumato
nelle condizioni in cui si trova ai sensi dell’allegato II, capitolo IX, punto
3, del [regolamento]. Se, a tal fine, sia sufficiente che un potenziale
acquirente possa aver toccato un alimento in vendita o averci starnutito
sopra».
15 Con le sue
questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede,
sostanzialmente, se l’allegato II, capitolo IX, punto 3, del regolamento debba
essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto della
causa principale, nel caso di contenitori destinati alla vendita in self
service di prodotti da forno, il fatto che un potenziale acquirente possa aver
teoricamente toccato a mani nude gli alimenti in vendita o starnutito su questi
ultimi consenta, di per sé, di constatare che tali alimenti non sono stati
protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al
consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter
essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.
16 A tale
proposito si deve rilevare che il citato punto 3 sancisce una norma generale di
igiene alla quale gli operatori del settore alimentare, menzionati nell’art. 4,
n. 2, del regolamento, devono conformarsi in forza di tale medesima disposizione.
17 Lo stesso
punto 3, in combinato disposto con l’art. 4, n. 2, del regolamento, impone ai
citati operatori, in qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e
della distribuzione, di proteggere gli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione
atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati
in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.
18 Relativamente
al contesto in cui si collocano le citate disposizioni, di cui si deve parimenti
tener conto ai fini interpretativi conformemente alla giurisprudenza
consolidata (v., in tal senso, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-116/10,
Feltgen e Bacino Charter Company, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto
12 e giurisprudenza ivi citata), occorre prendere in considerazione l’art. 5
del regolamento, come fatto valere correttamente dal governo ceco e da quello
dei Paesi Bassi, nonché dalla Commissione europea.
19 Ai sensi del
n. 1 del citato art. 5, gli operatori del settore alimentare predispongono,
attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui principi del
sistema HACCP. Tra tali principi è menzionato quello contenuto nell’art. 5, n.
2, lett. a), del regolamento, il quale impone di identificare ogni pericolo che
deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili.
20 Come emerge,
in particolare, dall’art. 1, n. 1, lett. a) e d), del regolamento, l’obbligo di
cui all’art. 5, n. 1, dello stesso è espressione dello scopo perseguito dal
legislatore dell’Unione di attribuire la responsabilità principale in materia
di sicurezza degli alimenti agli operatori del settore alimentare.
21 Orbene,
l’allegato II, capitolo IX, punto 3, del regolamento deve essere interpretato
in modo da non privare l’art. 5 di tale regolamento del suo effetto utile.
22 Ne consegue
che, in una circostanza come quella oggetto della causa principale, dalla quale
non emerge che un’effettiva contaminazione sia stata rilevata dalle autorità
competenti, non si può concludere che gli operatori del settore alimentare
interessati abbiano violato tale punto 3 sulla base della sola constatazione
che un potenziale acquirente possa aver teoricamente toccato a mani nude gli
alimenti in vendita o starnutito su questi ultimi, senza prendere in considerazione
le misure che tali operatori hanno adottato conformemente all’art. 5 del
regolamento al fine di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile
il rischio che può presentare una contaminazione ai sensi dell’allegato II,
capitolo IX, punto 3, di tale regolamento e senza contestare l’insufficienza
delle misure adottate a tale proposito sulla base di tutti i dati pertinenti
disponibili.
23 A quest’ultimo
proposito non si può, in particolare, constatare l’insufficienza di tali misure
senza che siano debitamente presi in considerazione eventuali pareri, come
quelli sottoposti da tali stessi operatori a dimostrazione che i citati
contenitori, destinati alla vendita in self service, non pongono alcun problema
in materia di igiene.
24 Occorre, di
conseguenza, risolvere le questioni sottoposte dichiarando che l’allegato II,
capitolo IX, punto 3, del regolamento deve essere interpretato nel senso che,
in circostanze come quelle oggetto della causa principale, nel caso di
contenitori destinati alla vendita in self service di prodotti da forno, il
fatto che un potenziale acquirente possa aver teoricamente toccato a mani nude
gli alimenti in vendita o starnutito su questi ultimi non consente, di per sé,
di constatare che tali alimenti non sono stati protetti da qualsiasi forma di
contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute
o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in
tali condizioni.
25 Nei confronti
delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi
motivi,
la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’allegato II,
capitolo IX, punto 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 29 aprile 2004, n. 852, sull’igiene dei prodotti alimentari, deve
essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto della
causa principale, nel caso di contenitori destinati alla vendita in self
service di prodotti da forno, il fatto che un potenziale acquirente possa aver
teoricamente toccato a mani nude gli alimenti in vendita o starnutito su questi
ultimi non consente, di per sé, di constatare che tali alimenti non sono stati
protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al
consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter
essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.
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