Nonostante il
reato di cui all’art. 5, lett. b), legge 283/1962 sia un reato di danno, esso è
integrato dalla mera esposizione alla luce solare di bottiglie di olio.
Abbiamo appena
visto, con la sentenza sopra citata, che la giurisprudenza qualifica il reato
di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione come
reato di pericolo, addirittura presunto, ma troviamo una sentenza coeva che lo
ritiene di danno. C’è di che rimanere vagamente sconcertati. Certo, i giuristi
sono avvezzi a rovesciamenti di fronte interpretativo, considerandoli
fisiologici entro certi limiti, perfino vivificatori per l’evoluzione della
giurisprudenza. Altrettanto certamente, però, certe prese di posizione di
principio contrapposte lasciano interdetta l’opinione pubblica e, quel che è
peggio, rischiano, almeno in determinati casi, di ingenerare inaccettabili
incertezze in chi per primo di quelle norme deve fare applicazione, come gli
operatori. Il discorso sarebbe lungo, ma non è questa la sede per approfondirlo
sul piano generale. Innanzitutto, perché non è questo il caso. Infatti, al di
là dei principi, le due sentenze a confronto sono perfettamente conformi nelle
conclusioni che traggono. Un’ultima precisazione sul punto, da “giuristi”, per
chiudere il discorso: tutto sta a vedere su che cosa si ritiene che debba
ricadere il “danno”. Se l’evento dannoso deve riguardare il “cosiddetto ordine
alimentare ovvero la sfera di tranquillità del consumatore sulla circostanza
che il prodotto gli giunga con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura”,
come afferma l’ultima sentenza, è come dire che il reato comporta un pericolo
presunto rispetto al diverso bene della salute di quel medesimo consumatore. Quindi,
possiamo tranquillamente lasciare da parte le definizioni generali per
verificare la fattispecie concreta. Orbene, da questo punto di vista la
sentenza in commento è assolutamente in linea con (praticamente) tutta la
giurisprudenza sul tema. Perché, dunque, costituisce reato (cattivo stato di
conservazione del prodotto) l’esposizione agli agenti atmosferici di prodotti
confezionati?
La risposta è
semplice: perché, ci dicono i supremi giudici, l’esposizione, non tanto al sole
(infatti almeno una parte delle confezioni erano sì riposte all’aperto, ma
riparate da una tettoia), quanto alla luce diretta, comporta un aumento del
numero dei perossidi presenti nell’olio, indice di ossidazione e irrancidimento
(secondo il parere di un consulente tecnico nominato nel processo), e perciò determina
il suo cattivo stato di conservazione, inteso come la giurisprudenza è solita intenderlo.
Anzi, in questo caso, esiste perfino un praticamente “certo” peggioramento
delle qualità organolettiche del prodotto (il che non è detto che si verifichi
in altri casi analoghi, ugualmente riconducibili a questa fattispecie di reato).
Esiste una regola espressa, di carattere igienico, che vieta la suddetta
esposizione? Non importa, dice la sentenza. Infatti, le regole igieniche
vincolanti per l’operatore non sono solo quelle espressamente dettate da leggi,
regolamenti o decreti, ma anche dalla comune esperienza o dalla buona prassi. Di
queste l’operatore deve essere edotto, o altrimenti informarsi, visto che fa
quel mestiere, e deve comportarsi di conseguenza. E così viene risolto anche il
problema della tassatività della fattispecie penale (o, se vogliamo evocare
principi di diritto comunitario, della prevedibilità della sanzione conseguente
a determinati comportamenti). La conferma della condanna del giudice di merito
diventa inevitabile. E così, in effetti, è stato. Senza sconcerto.
Riferimento normativo: legge 283/1962, art. 5, lett. B
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO
Guido – Presidente
Dott. SQUASSONI
Claudia – rel. Consigliere
Dott. FIALE Aldo
– Consigliere
Dott. ROSI
Elisabetta – Consigliere
Dott. ANDRONICO
Alessandro Maria – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
1) C.M. N. IL
(OMISSIS);
avverso la
sentenza n. 6225/2009 TRIBUNALE di TORINO, del 03/05/2010;
visti gli atti,
la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA
UDIENZA del 13/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il
Procuratore Generale in persona del Dott. G. Passacantando che ha concluso per
il rigetto.
Udito il
difensore avv. sost. Proc. gen. Piselli Mario foro di Roma.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
Con sentenza 3
maggio 2010, il Giudice monocratico del Tribunale di Torino ha ritenuto C.M.
responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e l’ha condannato alla pena di
giustizia. Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato in
fatto che l’imputato avesse collocato delle confezioni di olio, destinate alla
vendita, in un sito non protetto dalla diretta esposizione della luce solare;
la situazione di inadeguatezza del luogo di stoccaggio, sia pure temporaneo,
del prodotto concretava gli estremi della cattiva conservazione dell’olio
rilevata anche dal numero di perossidi presenti ed accertati dal consulente
tecnico.
L’elemento di
colpa a carico dell’indagato è stata individuato nel non avere predisposto
misure organizzative di fronte ad una situazione prevedibile (necessità di
spostare il prodotto per una infiltrazione di acqua, già da tempo presente nel
magazzino ove era collocato).
Per
l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo difetto ed illogicità della motivazione, in particolare, rilevando:
=che le bottiglie
di olio erano coperte da una tettoia ed inserite in scatole di cartone per cui
non erano attinte direttamente dal sole come precisato dai testi escussi;
=che la
collocazione all’aperto e la caduta di acqua piovane nel magazzino, che aveva
determinato lo spostamento del prodotto, era avvenuta poco prima della visita
dei Nas per cui non è evidenziabile la colpa ritenuta dal Giudice;
= che, dai
rilievi del consulente tecnico, risulta che l’alimento non era pericoloso per
la salute per cui la condotta non ha rilevanza penale.
Non sussistono
incertezze sulla ricostruzione storica dei fatti posti alla base del processo
ed accertati dal Giudice di merito in esito alla espletata istruzione dibattimentale
(ed avendo come referente le dichiarazioni degli operatori del Nas, le foto
agli atti e le ammissioni dello stesso imputato); il giorno 19 settembre 2008
l’olio (a causa di infiltrazioni di acqua nel locale ove era collocato)
imballato in scatole di cartone o con film plastico era stato trasportato in
via transitoria sotto una struttura in area aperta e coperta parzialmente da
una tettoria.
In tale contesto,
la circostanza che ha condotto il Giudice a concludere per la sussistenza dello
elemento materiale del reato e per una cattivo stato di conservazione della
merce è stato individuato nella esposizione del prodotto non al sole, ma alla
luce diretta.
A conforto di
tale conclusione, il Giudice ha osservato, seguendo i chiarimenti del Consulente
tecnico, che il numero dei perossidi presenti nell’olio (che sono un indicatore
dello irrancidimento ossidato del prodotto ed un parametro che indica il suo
stato di conservazione) aumenta con la esposizione alla luce. Tanto è
sufficiente per concludere che si è perfezionata la fattispecie di reato
(almeno per la parte del prodotto non imballato) che non richiede, per la sua
integrazione, che le sostanze alimentari siano alterate o depauperate o
contaminate, ma solo che siano avviate al consumo con metodi di conservazione,
dettati da prescrizioni normative o da regole di comune esperienza, non
adeguati per garantirne la igiene e la commestibilità (Sezioni Unite sentenza
443/2001).
Pertanto, si
presentano irrilevanti le censure del ricorrente sulla non nocività del
prodotto (circostanza non messa in discussione dal Giudice) dal momento che non
è stata contestata la degradazione dell’olio o la sua pericolosità per la
salute del consumatore, ma, si ripete, la modalità inidonea di conservazione
sia pure per un arco temporale non prolungato.
Nè rileva
l’osservazione, pur esatta, del ricorrente secondo il quale il reato è di danno
perchè l’evento dannoso deve individuarsi nella lesione del bene giuridico
rappresentato dal cd. ordine alimentare ovvero dalla sfera di tranquillità del
consumatore sulla circostanza che il prodotto gli giunga con le garanzie
igieniche imposte dalla sua natura (Cass. Sez. 3 sentenza 35828/2004).
L’elemento
psicologico è stato – e correttamente – individuato nella incuria e nella
mancanza di misure organizzative per fare fronte ad una situazione (necessità
di spostare il prodotto da tempo nota) oggettivamente prevedibile.
Per le esposte
considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Home » Esporre le bottiglie di olio alla luce diretta può essere reato ‘di danno’
Esporre le bottiglie di olio alla luce diretta può essere reato ‘di danno’
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 29987 del 27 luglio 2011 (udienza del 13 luglio 2011)
Nonostante il
reato di cui all’art. 5, lett. b), legge 283/1962 sia un reato di danno, esso è
integrato dalla mera esposizione alla luce solare di bottiglie di olio.
Abbiamo appena
visto, con la sentenza sopra citata, che la giurisprudenza qualifica il reato
di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione come
reato di pericolo, addirittura presunto, ma troviamo una sentenza coeva che lo
ritiene di danno. C’è di che rimanere vagamente sconcertati. Certo, i giuristi
sono avvezzi a rovesciamenti di fronte interpretativo, considerandoli
fisiologici entro certi limiti, perfino vivificatori per l’evoluzione della
giurisprudenza. Altrettanto certamente, però, certe prese di posizione di
principio contrapposte lasciano interdetta l’opinione pubblica e, quel che è
peggio, rischiano, almeno in determinati casi, di ingenerare inaccettabili
incertezze in chi per primo di quelle norme deve fare applicazione, come gli
operatori. Il discorso sarebbe lungo, ma non è questa la sede per approfondirlo
sul piano generale. Innanzitutto, perché non è questo il caso. Infatti, al di
là dei principi, le due sentenze a confronto sono perfettamente conformi nelle
conclusioni che traggono. Un’ultima precisazione sul punto, da “giuristi”, per
chiudere il discorso: tutto sta a vedere su che cosa si ritiene che debba
ricadere il “danno”. Se l’evento dannoso deve riguardare il “cosiddetto ordine
alimentare ovvero la sfera di tranquillità del consumatore sulla circostanza
che il prodotto gli giunga con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura”,
come afferma l’ultima sentenza, è come dire che il reato comporta un pericolo
presunto rispetto al diverso bene della salute di quel medesimo consumatore. Quindi,
possiamo tranquillamente lasciare da parte le definizioni generali per
verificare la fattispecie concreta. Orbene, da questo punto di vista la
sentenza in commento è assolutamente in linea con (praticamente) tutta la
giurisprudenza sul tema. Perché, dunque, costituisce reato (cattivo stato di
conservazione del prodotto) l’esposizione agli agenti atmosferici di prodotti
confezionati?
La risposta è
semplice: perché, ci dicono i supremi giudici, l’esposizione, non tanto al sole
(infatti almeno una parte delle confezioni erano sì riposte all’aperto, ma
riparate da una tettoia), quanto alla luce diretta, comporta un aumento del
numero dei perossidi presenti nell’olio, indice di ossidazione e irrancidimento
(secondo il parere di un consulente tecnico nominato nel processo), e perciò determina
il suo cattivo stato di conservazione, inteso come la giurisprudenza è solita intenderlo.
Anzi, in questo caso, esiste perfino un praticamente “certo” peggioramento
delle qualità organolettiche del prodotto (il che non è detto che si verifichi
in altri casi analoghi, ugualmente riconducibili a questa fattispecie di reato).
Esiste una regola espressa, di carattere igienico, che vieta la suddetta
esposizione? Non importa, dice la sentenza. Infatti, le regole igieniche
vincolanti per l’operatore non sono solo quelle espressamente dettate da leggi,
regolamenti o decreti, ma anche dalla comune esperienza o dalla buona prassi. Di
queste l’operatore deve essere edotto, o altrimenti informarsi, visto che fa
quel mestiere, e deve comportarsi di conseguenza. E così viene risolto anche il
problema della tassatività della fattispecie penale (o, se vogliamo evocare
principi di diritto comunitario, della prevedibilità della sanzione conseguente
a determinati comportamenti). La conferma della condanna del giudice di merito
diventa inevitabile. E così, in effetti, è stato. Senza sconcerto.
Riferimento normativo: legge 283/1962, art. 5, lett. B
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO
Guido – Presidente
Dott. SQUASSONI
Claudia – rel. Consigliere
Dott. FIALE Aldo
– Consigliere
Dott. ROSI
Elisabetta – Consigliere
Dott. ANDRONICO
Alessandro Maria – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
1) C.M. N. IL
(OMISSIS);
avverso la
sentenza n. 6225/2009 TRIBUNALE di TORINO, del 03/05/2010;
visti gli atti,
la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA
UDIENZA del 13/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il
Procuratore Generale in persona del Dott. G. Passacantando che ha concluso per
il rigetto.
Udito il
difensore avv. sost. Proc. gen. Piselli Mario foro di Roma.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
Con sentenza 3
maggio 2010, il Giudice monocratico del Tribunale di Torino ha ritenuto C.M.
responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e l’ha condannato alla pena di
giustizia. Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato in
fatto che l’imputato avesse collocato delle confezioni di olio, destinate alla
vendita, in un sito non protetto dalla diretta esposizione della luce solare;
la situazione di inadeguatezza del luogo di stoccaggio, sia pure temporaneo,
del prodotto concretava gli estremi della cattiva conservazione dell’olio
rilevata anche dal numero di perossidi presenti ed accertati dal consulente
tecnico.
L’elemento di
colpa a carico dell’indagato è stata individuato nel non avere predisposto
misure organizzative di fronte ad una situazione prevedibile (necessità di
spostare il prodotto per una infiltrazione di acqua, già da tempo presente nel
magazzino ove era collocato).
Per
l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo difetto ed illogicità della motivazione, in particolare, rilevando:
=che le bottiglie
di olio erano coperte da una tettoia ed inserite in scatole di cartone per cui
non erano attinte direttamente dal sole come precisato dai testi escussi;
=che la
collocazione all’aperto e la caduta di acqua piovane nel magazzino, che aveva
determinato lo spostamento del prodotto, era avvenuta poco prima della visita
dei Nas per cui non è evidenziabile la colpa ritenuta dal Giudice;
= che, dai
rilievi del consulente tecnico, risulta che l’alimento non era pericoloso per
la salute per cui la condotta non ha rilevanza penale.
Non sussistono
incertezze sulla ricostruzione storica dei fatti posti alla base del processo
ed accertati dal Giudice di merito in esito alla espletata istruzione dibattimentale
(ed avendo come referente le dichiarazioni degli operatori del Nas, le foto
agli atti e le ammissioni dello stesso imputato); il giorno 19 settembre 2008
l’olio (a causa di infiltrazioni di acqua nel locale ove era collocato)
imballato in scatole di cartone o con film plastico era stato trasportato in
via transitoria sotto una struttura in area aperta e coperta parzialmente da
una tettoria.
In tale contesto,
la circostanza che ha condotto il Giudice a concludere per la sussistenza dello
elemento materiale del reato e per una cattivo stato di conservazione della
merce è stato individuato nella esposizione del prodotto non al sole, ma alla
luce diretta.
A conforto di
tale conclusione, il Giudice ha osservato, seguendo i chiarimenti del Consulente
tecnico, che il numero dei perossidi presenti nell’olio (che sono un indicatore
dello irrancidimento ossidato del prodotto ed un parametro che indica il suo
stato di conservazione) aumenta con la esposizione alla luce. Tanto è
sufficiente per concludere che si è perfezionata la fattispecie di reato
(almeno per la parte del prodotto non imballato) che non richiede, per la sua
integrazione, che le sostanze alimentari siano alterate o depauperate o
contaminate, ma solo che siano avviate al consumo con metodi di conservazione,
dettati da prescrizioni normative o da regole di comune esperienza, non
adeguati per garantirne la igiene e la commestibilità (Sezioni Unite sentenza
443/2001).
Pertanto, si
presentano irrilevanti le censure del ricorrente sulla non nocività del
prodotto (circostanza non messa in discussione dal Giudice) dal momento che non
è stata contestata la degradazione dell’olio o la sua pericolosità per la
salute del consumatore, ma, si ripete, la modalità inidonea di conservazione
sia pure per un arco temporale non prolungato.
Nè rileva
l’osservazione, pur esatta, del ricorrente secondo il quale il reato è di danno
perchè l’evento dannoso deve individuarsi nella lesione del bene giuridico
rappresentato dal cd. ordine alimentare ovvero dalla sfera di tranquillità del
consumatore sulla circostanza che il prodotto gli giunga con le garanzie
igieniche imposte dalla sua natura (Cass. Sez. 3 sentenza 35828/2004).
L’elemento
psicologico è stato – e correttamente – individuato nella incuria e nella
mancanza di misure organizzative per fare fronte ad una situazione (necessità
di spostare il prodotto da tempo nota) oggettivamente prevedibile.
Per le esposte
considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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