La detenzione per la vendita di alimenti scaduti non
costituisce reato, bensì illecito amministrativo.
I Carabinieri del
Nas di Aosta rinvenivano in una pizzeria, all’interno di un frigorifero,
alimenti carnei e ittici scaduti di validità e denunciavano il titolare
all’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 5, lett. b, legge 283/1962
(alimenti in cattivo stato di conservazione). Tratto a giudizio, l’imputato venivano
assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La sentenza
riveste interesse più che altro perché rivela l’anacronismo di una denuncia di
tal genere da parte di un organo investigativo, come il Nas, che si presume
competente nella materia alimentare; denuncia erroneamente coltivata da parte
dello stesso pubblico ministero. Denuncia “anacronistica” perché la
giurisprudenza è ormai consolidata da oltre 15 anni nell’escludere che il
superamento della data di scadenza o del tmc (termine minimo di conservazione)
costituisca reato. In verità, la questione era stata in precedenza risolta
perlopiù in maniera opposta, sulla base della considerazione che la fattispecie
di reato in parola è integrata dalla mera pericolosità della situazione igienico-sanitaria
in cui versa l’alimento, tale dovendosi considerare anche il possibile consumo
di un prodotto che, per il fatto di essere scaduto, potrebbe non avere una
piena conformità igienica. Personalmente ho sempre pensato che questa
interpretazione rigorista fosse, se non necessariamente corretta, quanto meno
coerente con la funzione di tutela avanzata della salute che si attribuisce
ancora oggi all’art. 5. È un dato di fatto, però, che la famosa sentenza
Timpanaro delle Sezioni Unite penali della Cassazione (Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 15 del 27
settembre 1995) ha definitivamente stabilito che il termine di
conservazione ha natura informativa e non attiene alle modalità di
conservazione del prodotto. Viceversa, nei casi di superamento della data di
scadenza si profila il (solo) illecito amministrativo di cui all’art. 18 del
decreto sull’etichettatura degli alimenti. Di questo insegnamento il giudice di
Aosta ha fatto buon governo, assolvendo l’imputato e disponendo la trasmissione
degli atti alla Regione per quanto ritenuto di competenza (ovvero per
l’irrogazione della sanzione amministrativa).
Il giudice,
invece, non si è espressamente pronunciato sulla detenzione di altri prodotti,
privi di scadenza a causa della lacerazione delle confezioni. Anche in questo
la conclusione è nel senso che la mera mancanza dell’etichettatura non
costituisce reato.
Gli organi di
controllo non devono, però, dimenticare che l’alimento scaduto può costituire
un terreno di coltura per il degrado microbiologico. Conseguentemente appare
opportuno, specie quando l’alimento (confezionato) è scaduto da parecchio,
sottoporlo ad analisi di laboratorio previo sequestro, sequestro che peraltro è
da adottare vuoi ai sensi dell’art. 1 della legge 283/1962, vuoi ai sensi
dell’art. 13, legge 689/1981, cioè in via amministrativa. Solo nel caso in cui
l’esito delle analisi sia sfavorevole dovrà essere effettuata comunicazione di
notizia di reato all’autorità giudiziaria.
Riferimento
normativo:
art. 5, lett. b, l. 283/1962;
art. 18, d.lgs. 109/1992
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI
AOSTA
SEZIONE PENALE
In composizione
monocratica Giudice dr. Tornatore Marco
Ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Alla pubblica
udienza del 09/09/2011 10.30
nel procedimento
penale contro
1) Br.Fr. nata
(…)
residente ed
elett.te domiciliata in via (…), Pont Saint Martin (AO)
Libera (L) –
presente
Imputata
E
del reato p. e p.
dall’art. 5 lettera b)
in rel. art. 6 legge 30 aprile 1962 n. 283
perché, in
qualità di legale rappresentante della “Ne. S.r.l.” gestore della
pizzeria “Il.” deteneva prodotti carnei ed ittici in 5 parte scaduti
di validità e comunque in cattivo stato di conservazione.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
L’imputata,
tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 5 lett. b) della legge n. 283/1962 in relazione all’art. 6
della medesima, va assolta perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
Infatti, a
seguito dell’ispezione condotta dai Carabinieri del NAS di Aosta in data (…)
presso il ristorante pizzeria denominato “Il.” di Quart (AO),
venivano rinvenuti all’interno di un frigorifero del locale cucina e quindi
sequestrati taluni prodotti carnei bovini ed ittici in parte scaduti di
validità ed in parte privi di scadenza per la lacerazione della relativa
etichettatura (cfr. verbale di sequestro del 4/11/2009 e deposizione del teste
Pi., sentito all’udienza odierna).
I prodotti muniti
di etichetta erano scaduti il giorno precedente l’ispezione.
Dall’esame degli
atti e della deposizione del teste Pi. non risulta che i prodotti presentavano
segni di cattiva conservazione.
Gli operanti
operavano la segnalazione sulla base della semplice scadenza del termine di
conservazione del prodotto o della sua assenza.
Tanto premesso,
si osserva che da tempo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Unite
n. 1/1995; v. anche Cass. n. 30858/2008; Cass. n. 2010/1996) ha stabilito che
“la data di scadenza del prodotto, là dove ne è prevista l’indicazione
obbligatoria, non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei
prodotti alimentari. Ne consegue che l’impiego per la preparazione di alimenti,
la detenzione per la vendita o la distribuzione al consumo di prodotti
confezionati, per i quali – essendo prescritta l’indicazione “da
consumarsi preferibilmente entro il …” o quella, diversa, “da
consumarsi entro il …” – la data indicata sia stata superata, non
integra alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli
artt. 10, comma settimo, e 18 D.P.R. n. 109 del 1992″.
Ne consegue che
l’imputata va assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Va comunque
disposta la confisca e distruzione di quanto in sequestro, trattandosi di beni
deperibili e non più commerciabili.
Deve essere
revocato il decreto penale opposto ai sensi dell’art. 646 comma 4 c.p.p.
Potendo tuttavia
profilarsi una violazione del citato art. 10, sanzionata in via amministrativa
ai sensi dell’art. 18 comma 2 del citato d.lgs., vanno trasmessi gli atti alla
Regione Autonoma Valle d’Aosta, per quanto eventualmente di competenza.
P.Q.M.
Il Giudice, visto
l’art. 530 c.p.p., assolve Br.Fr. dal reato
a lei ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Ordina la
confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Revoca il decreto
penale opposto.
Ordina la
trasmissione degli atti alla Regione Autonoma Valle d’Aosta per quanto di
competenza in ordine all’illecito amministrativo di cui agli artt. 10 e 18 del D.Lgs. n. 109/1992.
Home » La detenzione per la vendita di alimenti scaduti
La detenzione per la vendita di alimenti scaduti
Tribunale di Aosta, Sezione I, sentenza del 22 settembre 2011
La detenzione per la vendita di alimenti scaduti non
costituisce reato, bensì illecito amministrativo.
I Carabinieri del
Nas di Aosta rinvenivano in una pizzeria, all’interno di un frigorifero,
alimenti carnei e ittici scaduti di validità e denunciavano il titolare
all’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 5, lett. b, legge 283/1962
(alimenti in cattivo stato di conservazione). Tratto a giudizio, l’imputato venivano
assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La sentenza
riveste interesse più che altro perché rivela l’anacronismo di una denuncia di
tal genere da parte di un organo investigativo, come il Nas, che si presume
competente nella materia alimentare; denuncia erroneamente coltivata da parte
dello stesso pubblico ministero. Denuncia “anacronistica” perché la
giurisprudenza è ormai consolidata da oltre 15 anni nell’escludere che il
superamento della data di scadenza o del tmc (termine minimo di conservazione)
costituisca reato. In verità, la questione era stata in precedenza risolta
perlopiù in maniera opposta, sulla base della considerazione che la fattispecie
di reato in parola è integrata dalla mera pericolosità della situazione igienico-sanitaria
in cui versa l’alimento, tale dovendosi considerare anche il possibile consumo
di un prodotto che, per il fatto di essere scaduto, potrebbe non avere una
piena conformità igienica. Personalmente ho sempre pensato che questa
interpretazione rigorista fosse, se non necessariamente corretta, quanto meno
coerente con la funzione di tutela avanzata della salute che si attribuisce
ancora oggi all’art. 5. È un dato di fatto, però, che la famosa sentenza
Timpanaro delle Sezioni Unite penali della Cassazione (Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 15 del 27
settembre 1995) ha definitivamente stabilito che il termine di
conservazione ha natura informativa e non attiene alle modalità di
conservazione del prodotto. Viceversa, nei casi di superamento della data di
scadenza si profila il (solo) illecito amministrativo di cui all’art. 18 del
decreto sull’etichettatura degli alimenti. Di questo insegnamento il giudice di
Aosta ha fatto buon governo, assolvendo l’imputato e disponendo la trasmissione
degli atti alla Regione per quanto ritenuto di competenza (ovvero per
l’irrogazione della sanzione amministrativa).
Il giudice,
invece, non si è espressamente pronunciato sulla detenzione di altri prodotti,
privi di scadenza a causa della lacerazione delle confezioni. Anche in questo
la conclusione è nel senso che la mera mancanza dell’etichettatura non
costituisce reato.
Gli organi di
controllo non devono, però, dimenticare che l’alimento scaduto può costituire
un terreno di coltura per il degrado microbiologico. Conseguentemente appare
opportuno, specie quando l’alimento (confezionato) è scaduto da parecchio,
sottoporlo ad analisi di laboratorio previo sequestro, sequestro che peraltro è
da adottare vuoi ai sensi dell’art. 1 della legge 283/1962, vuoi ai sensi
dell’art. 13, legge 689/1981, cioè in via amministrativa. Solo nel caso in cui
l’esito delle analisi sia sfavorevole dovrà essere effettuata comunicazione di
notizia di reato all’autorità giudiziaria.
Riferimento
normativo:
art. 5, lett. b, l. 283/1962;
art. 18, d.lgs. 109/1992
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI
AOSTA
SEZIONE PENALE
In composizione
monocratica Giudice dr. Tornatore Marco
Ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Alla pubblica
udienza del 09/09/2011 10.30
nel procedimento
penale contro
1) Br.Fr. nata
(…)
residente ed
elett.te domiciliata in via (…), Pont Saint Martin (AO)
Libera (L) –
presente
Imputata
E
del reato p. e p.
dall’art. 5 lettera b)
in rel. art. 6 legge 30 aprile 1962 n. 283
perché, in
qualità di legale rappresentante della “Ne. S.r.l.” gestore della
pizzeria “Il.” deteneva prodotti carnei ed ittici in 5 parte scaduti
di validità e comunque in cattivo stato di conservazione.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
L’imputata,
tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 5 lett. b) della legge n. 283/1962 in relazione all’art. 6
della medesima, va assolta perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
Infatti, a
seguito dell’ispezione condotta dai Carabinieri del NAS di Aosta in data (…)
presso il ristorante pizzeria denominato “Il.” di Quart (AO),
venivano rinvenuti all’interno di un frigorifero del locale cucina e quindi
sequestrati taluni prodotti carnei bovini ed ittici in parte scaduti di
validità ed in parte privi di scadenza per la lacerazione della relativa
etichettatura (cfr. verbale di sequestro del 4/11/2009 e deposizione del teste
Pi., sentito all’udienza odierna).
I prodotti muniti
di etichetta erano scaduti il giorno precedente l’ispezione.
Dall’esame degli
atti e della deposizione del teste Pi. non risulta che i prodotti presentavano
segni di cattiva conservazione.
Gli operanti
operavano la segnalazione sulla base della semplice scadenza del termine di
conservazione del prodotto o della sua assenza.
Tanto premesso,
si osserva che da tempo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Unite
n. 1/1995; v. anche Cass. n. 30858/2008; Cass. n. 2010/1996) ha stabilito che
“la data di scadenza del prodotto, là dove ne è prevista l’indicazione
obbligatoria, non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei
prodotti alimentari. Ne consegue che l’impiego per la preparazione di alimenti,
la detenzione per la vendita o la distribuzione al consumo di prodotti
confezionati, per i quali – essendo prescritta l’indicazione “da
consumarsi preferibilmente entro il …” o quella, diversa, “da
consumarsi entro il …” – la data indicata sia stata superata, non
integra alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli
artt. 10, comma settimo, e 18 D.P.R. n. 109 del 1992″.
Ne consegue che
l’imputata va assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Va comunque
disposta la confisca e distruzione di quanto in sequestro, trattandosi di beni
deperibili e non più commerciabili.
Deve essere
revocato il decreto penale opposto ai sensi dell’art. 646 comma 4 c.p.p.
Potendo tuttavia
profilarsi una violazione del citato art. 10, sanzionata in via amministrativa
ai sensi dell’art. 18 comma 2 del citato d.lgs., vanno trasmessi gli atti alla
Regione Autonoma Valle d’Aosta, per quanto eventualmente di competenza.
P.Q.M.
Il Giudice, visto
l’art. 530 c.p.p., assolve Br.Fr. dal reato
a lei ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Ordina la
confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Revoca il decreto
penale opposto.
Ordina la
trasmissione degli atti alla Regione Autonoma Valle d’Aosta per quanto di
competenza in ordine all’illecito amministrativo di cui agli artt. 10 e 18 del D.Lgs. n. 109/1992.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’