L’inidoneità igienico-sanitaria della struttura ove
avviene la manipolazione di alimenti determina la cattiva conservazione degli
stessi ai sensi dell’art. 5, lett. b, l. 283/1962.
Se ritorniamo sul
cattivo stato di conservazione non è per monomania o per petulanza. È che la
casistica giurisprudenziale è assai più ricca di esemplificazioni di questa
fattispecie piuttosto che di altre. Ci pare opportuno, pertanto, riprendere il
tema, anche perché nel concreto ogni caso è diverso da ogni altro.
La Guardia di
Finanza (ci sarebbe da scrivere un libro sulla frastagliatura dei poteri di intervento
tra una miriade di soggetti in materia di alimenti) sequestrava in un locale
anonimo 60 kg di seppie in stato di congelamento, prive di indicazioni di
provenienza. Al momento dell’accesso, il titolare era intento alla
manipolazione per lo scongelamento di parte del prodotto, senza che ciò
avvenisse con gli accorgimenti necessari. Venivano riscontrate gravi carenze
igieniche del locale. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, l’imputato fu
condannato per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione alla
pena, peraltro modestissima, di € 400 di ammenda (ricordiamo che l’art. 6,
legge 283/1962, che detta le sanzioni per le violazioni all’art. 5, prevede
anche la pena alternativa dell’arresto e comunque l’ammenda può arrivare fino a
oltre € 30.000).
Il giudice ha
tratto la motivazione per la condanna dai seguenti fatti: il frigorifero era
privo di termometro; i recipienti utilizzati per la manipolazione delle seppie,
idonei per il lavaggio dei panni, non erano testati per uso alimentare; le
analisi microbiologiche non avevano confermato, ma neppure escluso, la presenza
di virus (come quello dell’epatite C), circostanza tanto più inquietante in
quanto i prodotti ittici sequestrati erano destinati a essere consumati crudi,
secondo la tradizione locale.
Di fronte a una
simile situazione di fatto, convergente nel senso del cattivo stato di
conservazione delle seppie, la difesa, debole su altri fronti, ha reclamato la
destinazione all’uso personale del prodotto. In effetti, la violazione
dell’art. 5 è ipotizzabile solo in presenza della destinazione commerciale del
prodotto. Del resto, aveva potuto sostenere la difesa, la mancanza di insegne
deponeva nel senso di un uso non commerciale del locale. Contro tale
ricostruzione il giudice ha potuto segnalare che l’intervento della Guardia di
Finanza era stato sollecitato dal condominio a cui apparteneva il locale in
questione, segno che l’attività espletata, fastidiosa per i condomini anche per
i cattivi odori, non era occasionale, ma al contrario sistematica. Altro
elemento che deponeva per la destinazione al commercio era la grande quantità
di pescato (60 kg), che appariva francamente incompatibile con un uso domestico
dello stesso.
Riferimento
normativo: art. 5, lett. b, l. 283/1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE
PENALE
IL GIUDICE
MONOCRATICO DR. A. DE PALMA
Con la presenza
del P.M. DR. Barbara
Con l’assistenza
della Sig. D.ssa De Leonardis
Ha pronunciato,
mediante lettura del solo dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nella causa
penale di primo grado
Contro
BA.LO. n. BARI
(…) ivi res. Via (…), libero contumace dif. Avv. E.Ri. di fid. assente
sost. dall’Avv. Ca. con delega;
IMPUTATO
Del reato p.p.
dall’art. 5 lett. b) L. 283/62 e punita ex art. 6 stessa legge
per aver detenuto per la vendita 20 kg. Di seppie decongelate senza
accorgimenti igenico-sanitari (guanti, mascherina e copricapo).
In Bari (…).
Conclusioni delle
parti:
PM condanna ad
Euro 1.200,00 con ammenda.
Difesa
assoluzione o minimo pena.
Svolgimento del
processo
Il giorno (…),
alle ore 3 circa, a seguito di un esposto di vicini, militari della Guardie, di
Finanza di Bari accedevano, per un controllo, ad un locale a piano terra, nella
disponibilità di BA.Lo.
Ivi rinvenivano
il medesimo BA., intento nella manipolazione, per lo scongelamento, di seppie
Cioiflgelate, senza che ciò avvenisse con gli accorgimenti necessari sotto il
profilo igienico-sanitario. All’atto del controllo, per diretta cognizione
ricevutane dallo stesso BA., peraltro privo della prescritta autorizzazione
sanitaria, gli operanti accertavano che il locale era destinato alla rivendita
del prodotto ittico scongelato tanto a privati quanto ad altri esercenti. Al
riguardo, gli agenti rilevavano la presenza di una bilancia, di n. 2
congelatori “a pozzo” e di vario materiale per il confezionamento del
medesimo prodotto (vaschette, sacchetti di plastica).
Quanto alle
condizioni igieniche del locale, gli agenti rilevavano nei muri e nel pavimento
diverse sconnessioni, che non consentivano un’accurata pulizia (vi era
un’apertura nel pavimento, presumibilmente collegata allo scarico fognario). Al
momento del controllo, si trovavano all’interno dei congelatori Kg.60 circa di
seppie in stato di congelamento, prive di qualsiasi etichetta e di indicazione
di luogo di provenienza.
Lo stesso BA.
stava attendendo allo scongelamento di Kg. 20 circa di seppie.
A seguito di
spiegata opposizione al decreto penale di condanna, il medesimo prevenuto
veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, per rispondere del reato
a lui ascritto. All’odierna udienza dibattimentale, il P.M. e la difesa hanno
rassegnato le conclusioni succintamente raccolte nel verbale.
Motivi della
decisione
Alla stregua
delle risultanze processualmente raccolte, deve il giudice dichiarare la penale
responsabilità di BA.Lo., in ordine alla contravvenzione contestatagli.
Nel corso
dell’istruttoria, la prospettiva accusatoria ha registrato una obiettiva
convergenza di elementi. Il teste TR. ha asserito che l’accertamento fu
determinato da una segnalazione dei condomini dell’edificio, che protestavano
“per i rumori molesti, la puzza e l’acqua che buttava”.
Lo stesso ha
confermato che il prodotto ittico era mantenuto in un complesso di situazioni
idonee a determinare il suo cattivo stato di conservazione: il frigorifero,
pieno di ghiaccio a vari strati, era privo del necessario indicatore della
temperatura; i recipienti usati dal prevenuto, idonei per il lavaggio dei
panni, non erano testati per uso alimentare; le analisi microbiologiche sui
campioni repertati erano risultate non negative, ma non tali da escludere, nel
caso di specie, la presenza di metalli pesanti di “virus” (come
quello dell’epatite C); trattandosi, peraltro, di prodotti senza alcuna
indicazione di provenienza, destinati localmente ad essere consumati crudi (col
nome di “allievi”). Il teste SC. ha confermato che sulle seppie non
venne effettuato un esame chimico, ma solo uno batteriologico. Il teste CA. ha
dichiarato che il locale “de quo” era privo dei requisiti minimi per
la manipolazione e la vendita di prodotti di origine animale.
Il teste VO. ha
evidenziato, fra l’altro, che, al momento del controllo, l’imputato stava
manipolando delle seppie all’interno di una vaschetta di plastica, nella quale
era pure contenuta dell’acqua, vaschetta appoggiata direttamente sul pavimento.
Il teste addotto dalla difesa, RO., asserita che il BA., al momento, stava
pulendo delle seppie per il pranzo di compleanno, come faceva ogni anno, che
aveva, però, festeggiato non il 12 novembre, ma il 23 novembre. Lo stesso RO.
affermava ancora, fra l’altro, che l’imputato, all’epoca del fatto, ogni tanto
andava ad aiutare il titolare di qualche pescheria, per aiutarlo a pulire il
pesce.
Il difensore del
prevenuto ha osservato, conclusivamente (ved. – memoria scritta), che
l’istruttoria non ha consentito il raggiungimento della prova in ordine al
fatto, che il locale in questione era privo di qualsivoglia insegna e che le
dotazioni rinvenute sono compatibili con un uso personale. Lo stesso ha
rilevato che dalle analisi svolte non si è accertata la cattiva conservazione
del prodotto ittico e che la mancanza, riscontrata, degli accorgimenti
igienico-sanitari non ha alcuna rilevanza in presenza di uso solo personale.
Ad avviso del
giudice, peraltro, sussiste pienamente l’ipotesi criminosa ascritta al
prevenuto. Ed invero:
1) la
sollecitazione rivolta dal condominio alla G.d.F. attesta che l’attività
notturna del BA. non era, come vorrebbe la difesa, eccezionale o sporadica, ma
continuativa;
2) ciò evidenzia
ampiamente che l’attività di scongelamento, con tutti gli odori conseguenti ed
i relativi versamenti di acqua sulla strada (oltre che nell’opercolo ricavato
all’interno del locale), era svolta in forma di attività commerciale vera e
propria, cioè in preparazione della vendita, al mattino seguente, a privati o
ristoranti, convinti di acquistare “allievi” freschi;
3) la quantità
(notevole) dei molluschi sottoposti a sequestro attesta inconfutabilmente tale
emergenza (al di là delle “storie”, più o meno credibili, della festa
del compleanno) celebrato il 23 anzi che il 12);
4) l’accertata
inidoneità della struttura (priva di impianti di acqua, fogna e servizi
igienici vari) non poteva assolutamente consentire la buona conservazione di
prodotti facilmente deperibili (conservati malamente in frigoriferi mal
funzionanti e sporchi);
5) il mancato
accertamento di presenza di “virus” od altri elementi contaminanti ha
certamente avuto il suo ruolo, ma solo a vantaggio del prevenuto (cui non è
stato, in tal modo, contestato un reato ben più grave).
Pena adeguata,
alla luce dei criteri fissati dall’artt. 133 e segg. C.P.P., si ritiene quella
Euro 400 di ammenda.
P.Q.M.
Il giudice del
Tribunale
Visti gli artt. 5, c. 6, lett. B), legge n. 283/1962; 533, 535 C.P.P.
Dichiara BA.Lo.
colpevole della contravvenzione ascrittagli e lo condanna alla pena di Euro 400
di ammenda, nonché al pagamento delle spese processuali.
Home » Cattiva conservazione degli alimenti
Cattiva conservazione degli alimenti
Tribunale di Bari, Sezione I, sentenza n. 12 luglio 2011
L’inidoneità igienico-sanitaria della struttura ove
avviene la manipolazione di alimenti determina la cattiva conservazione degli
stessi ai sensi dell’art. 5, lett. b, l. 283/1962.
Se ritorniamo sul
cattivo stato di conservazione non è per monomania o per petulanza. È che la
casistica giurisprudenziale è assai più ricca di esemplificazioni di questa
fattispecie piuttosto che di altre. Ci pare opportuno, pertanto, riprendere il
tema, anche perché nel concreto ogni caso è diverso da ogni altro.
La Guardia di
Finanza (ci sarebbe da scrivere un libro sulla frastagliatura dei poteri di intervento
tra una miriade di soggetti in materia di alimenti) sequestrava in un locale
anonimo 60 kg di seppie in stato di congelamento, prive di indicazioni di
provenienza. Al momento dell’accesso, il titolare era intento alla
manipolazione per lo scongelamento di parte del prodotto, senza che ciò
avvenisse con gli accorgimenti necessari. Venivano riscontrate gravi carenze
igieniche del locale. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, l’imputato fu
condannato per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione alla
pena, peraltro modestissima, di € 400 di ammenda (ricordiamo che l’art. 6,
legge 283/1962, che detta le sanzioni per le violazioni all’art. 5, prevede
anche la pena alternativa dell’arresto e comunque l’ammenda può arrivare fino a
oltre € 30.000).
Il giudice ha
tratto la motivazione per la condanna dai seguenti fatti: il frigorifero era
privo di termometro; i recipienti utilizzati per la manipolazione delle seppie,
idonei per il lavaggio dei panni, non erano testati per uso alimentare; le
analisi microbiologiche non avevano confermato, ma neppure escluso, la presenza
di virus (come quello dell’epatite C), circostanza tanto più inquietante in
quanto i prodotti ittici sequestrati erano destinati a essere consumati crudi,
secondo la tradizione locale.
Di fronte a una
simile situazione di fatto, convergente nel senso del cattivo stato di
conservazione delle seppie, la difesa, debole su altri fronti, ha reclamato la
destinazione all’uso personale del prodotto. In effetti, la violazione
dell’art. 5 è ipotizzabile solo in presenza della destinazione commerciale del
prodotto. Del resto, aveva potuto sostenere la difesa, la mancanza di insegne
deponeva nel senso di un uso non commerciale del locale. Contro tale
ricostruzione il giudice ha potuto segnalare che l’intervento della Guardia di
Finanza era stato sollecitato dal condominio a cui apparteneva il locale in
questione, segno che l’attività espletata, fastidiosa per i condomini anche per
i cattivi odori, non era occasionale, ma al contrario sistematica. Altro
elemento che deponeva per la destinazione al commercio era la grande quantità
di pescato (60 kg), che appariva francamente incompatibile con un uso domestico
dello stesso.
Riferimento
normativo: art. 5, lett. b, l. 283/1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE
PENALE
IL GIUDICE
MONOCRATICO DR. A. DE PALMA
Con la presenza
del P.M. DR. Barbara
Con l’assistenza
della Sig. D.ssa De Leonardis
Ha pronunciato,
mediante lettura del solo dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nella causa
penale di primo grado
Contro
BA.LO. n. BARI
(…) ivi res. Via (…), libero contumace dif. Avv. E.Ri. di fid. assente
sost. dall’Avv. Ca. con delega;
IMPUTATO
Del reato p.p.
dall’art. 5 lett. b) L. 283/62 e punita ex art. 6 stessa legge
per aver detenuto per la vendita 20 kg. Di seppie decongelate senza
accorgimenti igenico-sanitari (guanti, mascherina e copricapo).
In Bari (…).
Conclusioni delle
parti:
PM condanna ad
Euro 1.200,00 con ammenda.
Difesa
assoluzione o minimo pena.
Svolgimento del
processo
Il giorno (…),
alle ore 3 circa, a seguito di un esposto di vicini, militari della Guardie, di
Finanza di Bari accedevano, per un controllo, ad un locale a piano terra, nella
disponibilità di BA.Lo.
Ivi rinvenivano
il medesimo BA., intento nella manipolazione, per lo scongelamento, di seppie
Cioiflgelate, senza che ciò avvenisse con gli accorgimenti necessari sotto il
profilo igienico-sanitario. All’atto del controllo, per diretta cognizione
ricevutane dallo stesso BA., peraltro privo della prescritta autorizzazione
sanitaria, gli operanti accertavano che il locale era destinato alla rivendita
del prodotto ittico scongelato tanto a privati quanto ad altri esercenti. Al
riguardo, gli agenti rilevavano la presenza di una bilancia, di n. 2
congelatori “a pozzo” e di vario materiale per il confezionamento del
medesimo prodotto (vaschette, sacchetti di plastica).
Quanto alle
condizioni igieniche del locale, gli agenti rilevavano nei muri e nel pavimento
diverse sconnessioni, che non consentivano un’accurata pulizia (vi era
un’apertura nel pavimento, presumibilmente collegata allo scarico fognario). Al
momento del controllo, si trovavano all’interno dei congelatori Kg.60 circa di
seppie in stato di congelamento, prive di qualsiasi etichetta e di indicazione
di luogo di provenienza.
Lo stesso BA.
stava attendendo allo scongelamento di Kg. 20 circa di seppie.
A seguito di
spiegata opposizione al decreto penale di condanna, il medesimo prevenuto
veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, per rispondere del reato
a lui ascritto. All’odierna udienza dibattimentale, il P.M. e la difesa hanno
rassegnato le conclusioni succintamente raccolte nel verbale.
Motivi della
decisione
Alla stregua
delle risultanze processualmente raccolte, deve il giudice dichiarare la penale
responsabilità di BA.Lo., in ordine alla contravvenzione contestatagli.
Nel corso
dell’istruttoria, la prospettiva accusatoria ha registrato una obiettiva
convergenza di elementi. Il teste TR. ha asserito che l’accertamento fu
determinato da una segnalazione dei condomini dell’edificio, che protestavano
“per i rumori molesti, la puzza e l’acqua che buttava”.
Lo stesso ha
confermato che il prodotto ittico era mantenuto in un complesso di situazioni
idonee a determinare il suo cattivo stato di conservazione: il frigorifero,
pieno di ghiaccio a vari strati, era privo del necessario indicatore della
temperatura; i recipienti usati dal prevenuto, idonei per il lavaggio dei
panni, non erano testati per uso alimentare; le analisi microbiologiche sui
campioni repertati erano risultate non negative, ma non tali da escludere, nel
caso di specie, la presenza di metalli pesanti di “virus” (come
quello dell’epatite C); trattandosi, peraltro, di prodotti senza alcuna
indicazione di provenienza, destinati localmente ad essere consumati crudi (col
nome di “allievi”). Il teste SC. ha confermato che sulle seppie non
venne effettuato un esame chimico, ma solo uno batteriologico. Il teste CA. ha
dichiarato che il locale “de quo” era privo dei requisiti minimi per
la manipolazione e la vendita di prodotti di origine animale.
Il teste VO. ha
evidenziato, fra l’altro, che, al momento del controllo, l’imputato stava
manipolando delle seppie all’interno di una vaschetta di plastica, nella quale
era pure contenuta dell’acqua, vaschetta appoggiata direttamente sul pavimento.
Il teste addotto dalla difesa, RO., asserita che il BA., al momento, stava
pulendo delle seppie per il pranzo di compleanno, come faceva ogni anno, che
aveva, però, festeggiato non il 12 novembre, ma il 23 novembre. Lo stesso RO.
affermava ancora, fra l’altro, che l’imputato, all’epoca del fatto, ogni tanto
andava ad aiutare il titolare di qualche pescheria, per aiutarlo a pulire il
pesce.
Il difensore del
prevenuto ha osservato, conclusivamente (ved. – memoria scritta), che
l’istruttoria non ha consentito il raggiungimento della prova in ordine al
fatto, che il locale in questione era privo di qualsivoglia insegna e che le
dotazioni rinvenute sono compatibili con un uso personale. Lo stesso ha
rilevato che dalle analisi svolte non si è accertata la cattiva conservazione
del prodotto ittico e che la mancanza, riscontrata, degli accorgimenti
igienico-sanitari non ha alcuna rilevanza in presenza di uso solo personale.
Ad avviso del
giudice, peraltro, sussiste pienamente l’ipotesi criminosa ascritta al
prevenuto. Ed invero:
1) la
sollecitazione rivolta dal condominio alla G.d.F. attesta che l’attività
notturna del BA. non era, come vorrebbe la difesa, eccezionale o sporadica, ma
continuativa;
2) ciò evidenzia
ampiamente che l’attività di scongelamento, con tutti gli odori conseguenti ed
i relativi versamenti di acqua sulla strada (oltre che nell’opercolo ricavato
all’interno del locale), era svolta in forma di attività commerciale vera e
propria, cioè in preparazione della vendita, al mattino seguente, a privati o
ristoranti, convinti di acquistare “allievi” freschi;
3) la quantità
(notevole) dei molluschi sottoposti a sequestro attesta inconfutabilmente tale
emergenza (al di là delle “storie”, più o meno credibili, della festa
del compleanno) celebrato il 23 anzi che il 12);
4) l’accertata
inidoneità della struttura (priva di impianti di acqua, fogna e servizi
igienici vari) non poteva assolutamente consentire la buona conservazione di
prodotti facilmente deperibili (conservati malamente in frigoriferi mal
funzionanti e sporchi);
5) il mancato
accertamento di presenza di “virus” od altri elementi contaminanti ha
certamente avuto il suo ruolo, ma solo a vantaggio del prevenuto (cui non è
stato, in tal modo, contestato un reato ben più grave).
Pena adeguata,
alla luce dei criteri fissati dall’artt. 133 e segg. C.P.P., si ritiene quella
Euro 400 di ammenda.
P.Q.M.
Il giudice del
Tribunale
Visti gli artt. 5, c. 6, lett. B), legge n. 283/1962; 533, 535 C.P.P.
Dichiara BA.Lo.
colpevole della contravvenzione ascrittagli e lo condanna alla pena di Euro 400
di ammenda, nonché al pagamento delle spese processuali.
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