L’utilizzo nella
preparazione di alimenti di acqua non potabile costituisce attualmente un
illecito amministrativo. La nozione di acqua non potabile non coincide
necessariamente con quella di nocività dell’acqua.
Il tribunale di
Sanremo, sezione di Ventimiglia, aveva condannato il socio responsabile di una
cooperativa appaltatrice per la stazione ferroviaria di tale ultima località
dei servizi di rifornimento e manutenzione dei distributori automatici di
bevande, in quanto l’acqua erogata per la preparazione delle bevande calde,
contenuta in apposite taniche, era stata prelevata da un bocchettone che
distribuiva acqua per scopi industriali e non alimentari. Per di più, le
bevande erogate dal distributore automatico erano risultate contaminate da
cariche microbiche. Era emerso, infine, che le taniche non eranoi sottoposte a
regolare pulizia e disinfezione. Sulla base di questi elementi, il giudice
aveva condannato sotto la specie dell’art. 5, lett. d), legge 283/1962, che
punisce, tra l’altro, la messa in commercio di alimenti e bevande nocivi per la
salute.
La difesa
ricorreva in Cassazione, eccependo che per l’applicazione di tale norma doveva
essere positivamente accertata di volta in volta l’effettiva nocività
dell’alimento o della bevanda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ma
seguendo un percorso argomentativo in parte diverso e più ampio.
Ha ricordato,
innanzitutto, che il tribunale aveva fondato la condanna dando rilievo al fatto
che l’acqua dei serbatoi del distributore automatico non era potabile secondo i
parametri di legge ed era stata attinta presso un bocchettone ubicato lungo il
cordolo di un binario ferroviario esposto ad agenti contaminanti esterni (anche
se i prelievi a campione dell’acqua del bocchettone, effettuati dalla Asl,
erano risultati regolari).
Viceversa, la
Corte ha ritenuto che il giudice non si fosse adeguatamente confrontato proprio
con la normativa che disciplina le acque destinate al consumo umano, in origine
contenuta nel d.lgs. 236/1988 e attualmente nel d.lgs. 31/2001. Entrambe le
normative vietano, tra l’altro, l’impiego di acque non conformi a certi
parametri nella preparazione di cibi e bevande, alla condizione aggiuntiva che
l’acqua utilizzata abbia conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare
finale. La più significativa differenza tra le due normative risiede nel fatto
che, mentre il d.lgs. 236/1988 prevedeva delle fattispecie di reato (peraltro
oggetto di depenalizzazione con il d.lgs. 507/1999), il nuovo decreto sulle
acque potabili contempla soltanto illeciti amministrativi.
Il punto focale
di attenzione da parte della Corte è proprio questo, ossia che attualmente il
presidio penalistico dell’utilizzo di acque non potabili è (o meglio, se del
caso, può essere) la sola fattispecie dell’art. 5, lett. d), legge 283/1962.
Con la precisazione, però, che tale reato richiede la prova della nocività in
concreto dell’alimento o della bevanda. E qui sta il punto debole della
decisione di primo grado, secondo i giudici di Roma.
Infatti, si
avverte, la non potabilità dell’acqua non implica necessariamente anche la sua
nocività, che invece dovrà essere provata in concreto. L’affermazione è
corretta, poiché anche la nuova disciplina di cui al d.lgs. 31/2001 considera
innanzitutto non potabile l’acqua che non rispetta determinate caratteristiche,
che hanno anche valore di presidio igienico-sanitario, ma si preoccupano più
genericamente della “qualità” dell’acqua.
La conseguenza
per la Corte è l’annullamento della decisione di primo grado, poiché il primo
giudice aveva di fatto operato un’equivalenza impropria tra non potabilità
dell’acqua impiegata per la preparazione di bevande calde e la nocività di
queste ultime, portandolo non correttamente alla condanna.
Fino a qui il
ragionamento della Corte appare corretto e lineare rispetto al reato che era
stato contestato. Essa aggiunge, però, un argomento che, sorprendentemente, è
palesemente erroneo.
Dice la Corte che
il giudice non ha distinto adeguatamente l’ambito di applicazione dell’illecito
amministrativo (relativo alle acque potabili) e quello della fattispecie
penale. Peraltro, e qui sta il punto dolente, ove si ritenessero coincidenti
l’ambito di applicazione dell’art. 5, legge 283/1962 (reato) e dell’art. 19,
d.lgs. 31/2001 (illecito amministrativo), dovrebbe prevalere quest’ultima
disposizione, secondo il principio di specialità fissato dall’art. 9, legge
689/1981. Non si capisce come, ma la Corte dimentica che il principio di
specialità non si applica quando una delle norme in gioco è, tra l’altro,
l’art. 5, legge 283/1962.
Cosa potrà fare
il giudice del rinvio? Difficilmente potrà condannare secondo l’imputazione
originaria, poiché effettivamente l’art. 5, lett. d) richiede la prova della
nocività, cosa che probabilmente non potrà garantire l’accertamento che l’acqua
prelevata dalle taniche era batteriologicamente contaminata. Per applicare la
lettera d) dovrebbe trattarsi di batteri patogeni, ma nulla si dice in merito.
Però il giudice
potrebbe, anzi dovrebbe, valorizzare correttamente questa circostanza,
unitamente all’omessa pulizia delle taniche e all’utilizzo di acqua non
potabile, per ritenere sussistente la violazione dell’art. 5, lett. b), legge
283/1962 (cattivo stato di conservazione), che, come noto, non richiede alcuna
prova di nocività del prodotto, ma soltanto che questo si trovi in condizioni
igieniche non conformi, cosa senz’altro vera e accertata nella fattispecie.
Riferimenti normativi:
legge 283/1962, art. 5, lett. d;
d.lgs. 31/2001,
art. 19
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO
Saverio F. – Presidente
Dott. SQUASSONI
Claudia – Consigliere
Dott. MARINI
Luigi – Consigliere
Dott. SARNO
Giulio – rel. Consigliere
Dott. RAMACCI
Luca – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
1) M.M. N. IL
(OMISSIS);
avverso la
sentenza n. 10720/2008 TRIB.SEZ.DIST. di VENTIMIGLIA, del 18/10/2010;
visti gli atti,
la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA
UDIENZA del 04/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il
Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per
l’inammissibilità.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
M.M. propone
ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, lo condannava alla
pena dell’ammenda per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d) e art. 6. All’imputato era stato contestato il
reato perchè in qualità di socio della cooperativa SCAD, ditta appaltatrice per
la stazione ferroviaria di (OMISSIS) dei servizi di rifornimento, pulizia e
manutenzione dei distributori automatici di bevande della ditta DDS di Imperia,
riempiendo con acqua non potabile (destinata ad uso industriale e dunque non
adatta al consumo umano) prelevata da un bocchettone presente all’interno della
detta stazione FS due taniche in plastica poste all’interno del suo
distributori adibiti a contenere ed erogare acqua per la preparazione delle
bevande calde e comunque non provvedendo ad effettuare una corretta pulizia
delle taniche stesse, distribuiva per il consumo o deteneva per la vendita di
bevande con riscontrate cariche microbiche o comunque nocive.
Il tribunale
rilevava come dalle analisi ARPAL era emersa la presenza di inquinamento
batteriologico nell’acqua prelevata dalle taniche di entrambi i distributori
automatici e che viceversa non si era evidenziata la presenza di inquinamento
batteriologico nell’acqua erogata dal bocchettone sito sotto il livello del
marciapiede dal quale era stata appunto prelevata l’acqua per il riempimento
delle taniche. Evidenziava altresì che lo stato di conservazione delle taniche
non era ottimale essendo emerso che quest’ultime non venivano nemmeno
sottoposte a disinfezioni periodiche. Riteneva pertanto non raggiunta la prova
della riconducibilità delle cariche microbiche riscontrate all’operazione
compiuta dal M. sia per l’accertata inadeguatezza igienico – sanitaria delle
taniche, sia per l’assenza di contaminazione batteriologica dell’acqua
prelevata dal bocchettone.
Per contro
riteneva innegabile il carattere nocivo dell’acqua utilizzata per il
rifornimento dei distributori in quanto proveniente da rete destinata ad uso
industriale e non al consumo umano e, come tale, non sottoposta ai controlli
previsti da D.Lgs. n. 31 del 2001.
Deduce in questa
sede il ricorrente la violazione dell’art. 5, lett. d) e la violazione dell’art. 125 c.p.p., nonchè il vizio di
motivazione assumendo che il reato di cui all’art. 5, lett. d) presuppone non
l’ipotetica ed astratta possibilità di nocumento ma l’attitudine concreta ed
immanente del prodotto di provocare un danno alla salute e, che quindi, in
assenza di alcuna concreta indicazione in ordine alla nocività dell’acqua
utilizzata dall’imputato, il reato non poteva essere ritenuto sussistente.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
La L. n. 283 del 1962, art. 5 dispone che: “è vietato impiegare
nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare
come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo,
sostanze alimentari: (omissis); lett. d) insudiciate, invase da parassiti, in
stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o
trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
Il tribunale, pur
partendo dalla corretta premessa che la disposizione citata postula la prova
della nocività dell’acqua utilizzata, finisce poi in realtà per incentrarsi
unicamente sull’aspetto del mancato accertamento della potabilità dell’acqua
medesima, sottolineando l’esistenza di un pericolo astratto derivante
dall’utilizzazione di essa per fini alimentari senza i controlli prescritti dal
D.Lgs. n. 31 del 2001. Al riguardo,
infatti, per un verso il tribunale ha ritenuto non decisivo l’esito negativo
circa la contaminazione in esito al prelievo operato per stabilire la potabilità
dell’acqua.
Per altro verso,
citando la nota dell’ASL n. (OMISSIS) dell’8 agosto 2007, ha rilevato che per
definire l’acqua idonea al consumo umano e concedere l’utilizzo della stessa ai
fini potabili, l’ASL deve valutare un insieme di fattori che vanno dalle
caratteristiche acquifere di attingimento al sistema di presa, di trasporto e
di distribuzione nonchè al sistema di trattamento, ecc; che qualsiasi operatore
alimentare deve utilizzare per la preparazione degli alimenti acqua potabile e
che l’approvvigionamento di acqua d’uso alimentare da un punto di prelievo
ubicato lungo il cordolo di un binario ferroviario esposto ad agenti esterni e
non sottoposti alle previste azioni di pulizia e disinfezione richiesta per
tutte le attrezzature utilizzate nella preparazione degli alimenti può esporre
l’acqua stessa a contaminazione con l’ambiente esterno. In questo modo,
tuttavia, il tribunale omette di confrontarsi adeguatamente proprio con le
disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano), come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, menzionato.
Lo stesso puntualizza all’art. 1, infatti, che: Ai fini del presente decreto,
si intende per: a) “acque destinate al consumo umano”:
1) le acque
trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi
e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano
esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie
o in contenitori;
2) le acque
utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al
consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’art. 11, comma 1,
lett. e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto
alimentare finale;
All’art. 4.
(Obblighi generali) prevede, inoltre, che:
1. Le acque
destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Alfine di cui
al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
a) non devono
contenere microrganismi e parassiti, nè altre sostanze, in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute
umana;
b) fatto salvo
quanto previsto dagli artt. 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di
cui alle parti A e B dell’allegato I;
c) devono essere
conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 14,
comma 1. 3. (omissis) L’art. 19. (Sanzioni) stabilisce che:
1. Chiunque
fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di
cui all’art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire venti milioni a lire centoventi milioni.
2. La violazione
delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, secondo periodo, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni.
3. Si applica la
stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari,
mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al
consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni
di cui all’art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal
rubinetto, se l’acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto
alimentare finale.
4.5.5 bis.
(omissis).
Infine l’art. 20
(Norme transitorie e finali) dispone che:
1. Le
disposizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, cessano di
avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del
presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall’art. 15,
fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione Europea ai sensi dell’art.
16. 2-3 (omisis).
Risulta dunque
abrogato l’art. 21, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, comma 1 il
quale, ai primi due commi, prevedeva come reato le seguenti condotte:
1 salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni
del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i
requisiti di qualità previsti dall’allegato I è punito con l’ammenda da lire
duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l’arresto fino a tre anni.
2 la stessa pena
si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualità
previsti dall’allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o
contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione
sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque
hanno conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.
(omissis).
Riepilogando,
come si evince dal combinato del D.Lgs. n. 31 del 2001, art. 4, comma 2, lett. a) e art. 19 attualmente rappresenta illecito
amministrativo:
a) l’utilizzo per
il consumo umano di acque che non soddisfino le previsioni tabellari del
decreto;
b) l’utilizzo di
quelle che contengano microrganismi e parassiti o altre sostanze, in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute
umana;
c) l’utilizzo di
quelle utilizzate in imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per
la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di
prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al
punto di consegna alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, non lo sia al
punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, qualora l’acqua utilizzata abbia
conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.
Si può rilevare
che non vi è piena sovrapponibilità tra le disposizioni abrogate e quelle che
le hanno sostituite.
Come evidenziato
al punto b) per il comma 1 dell’art. 21 si è operata la depenalizzazione
richiedendo, tuttavia, anche il potenziale pericolo per la salute umana.
Le conseguenze
per la salubrità del prodotto alimentare finale continuano a rilevare invece
quale elemento costitutivo dell’illecito – anch’esso depenalizzato – di cui al
punto c) ma, a differenza della disposizione precedente, la norma attuale è
limitata al caso in cui l’acqua sia conforme alle disposizioni del decreto al
punto di consegna ma non al momento in cui fuoriesca dal rubinetto.
Abrogato il D.P.R. n. 236 del 1988, art. 21, il presidio penale per l’utilizzazione
di acqua non potabile nella preparazione di prodotti destinati al consumo umano
è dunque attualmente rappresentato dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d) ove naturalmente non siano
ipotizzabili più gravi reati.
Tale disposizione
richiede, tuttavia, la nocività del prodotto ed in questo senso, come
costantemente affermato da questa Corte, si è in presenza di un reato di
pericolo per la salute pubblica che deve essere però concreto ed attuale (Sez.
3, n. 976 del 26/11/2003 Rv. 227840).
Del resto anche
l’art. 21, comma 2, abrogato D.P.R. già costituiva un reato di danno che, per
espressa disposizione di legge, veniva ad esistenza e consumazione soltanto se
ed in quanto dall’uso di acque prive dei requisiti di legge, in imprese
alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il
trattamento, la conservazione o la immissione sul mercato di prodotti o
sostanze destinate al consumo umano fossero derivate conseguenze dannose per la
salubrità del prodotto alimentare finale (Sez. 3, n. 449 del 24/11/1997 Rv.
209251).
Conclusivamente
occorre quindi tenere distinta l’area dell’illecito amministrativo da quella
penale ed indicare in motivazione le ragioni per le quali la condotta accertata
si ritenga esulare dall’area dell’illecito amministrativo. Non si appalesa
pertanto sufficiente, per le ragioni esposte, la sola constatazione della
mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 31 del 2001 o il riferimento ad
un pericolo astratto. Peraltro che la nozione di non potabilità dell’acqua non
coincida necessariamente con quella di nocività dell’acqua, è stato già
affermato da questa Corte anche in relazione a questioni poste con riferimento
ad altre tipologie di reati (Sez. 1, n. 9823 del 13/07/1995 Rv. 202543) ed è
anche del tutto evidente che ove si dovessero invece ritenere assolutamente
coincidenti gli ambiti operativi della disposizione penale e di quella
attualmente costituente illecito amministrativo, in forza della L. n. 689 del 1981, art. 9, non potrebbe che trovare applicazione
quest’ultima disposizione poichè speciale rispetto all’altra.
La sentenza deve
essere pertanto annullata con rinvio per consentire un nuovo esame che tenga conto
dei principi affermati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Sanremo
per nuovo esame.
Home » Acqua non potabile nel distributore automatico
Acqua non potabile nel distributore automatico
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 2375 del 20 gennaio 2012 (udienza del 4 novembre 2011)
L’utilizzo nella
preparazione di alimenti di acqua non potabile costituisce attualmente un
illecito amministrativo. La nozione di acqua non potabile non coincide
necessariamente con quella di nocività dell’acqua.
Il tribunale di
Sanremo, sezione di Ventimiglia, aveva condannato il socio responsabile di una
cooperativa appaltatrice per la stazione ferroviaria di tale ultima località
dei servizi di rifornimento e manutenzione dei distributori automatici di
bevande, in quanto l’acqua erogata per la preparazione delle bevande calde,
contenuta in apposite taniche, era stata prelevata da un bocchettone che
distribuiva acqua per scopi industriali e non alimentari. Per di più, le
bevande erogate dal distributore automatico erano risultate contaminate da
cariche microbiche. Era emerso, infine, che le taniche non eranoi sottoposte a
regolare pulizia e disinfezione. Sulla base di questi elementi, il giudice
aveva condannato sotto la specie dell’art. 5, lett. d), legge 283/1962, che
punisce, tra l’altro, la messa in commercio di alimenti e bevande nocivi per la
salute.
La difesa
ricorreva in Cassazione, eccependo che per l’applicazione di tale norma doveva
essere positivamente accertata di volta in volta l’effettiva nocività
dell’alimento o della bevanda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ma
seguendo un percorso argomentativo in parte diverso e più ampio.
Ha ricordato,
innanzitutto, che il tribunale aveva fondato la condanna dando rilievo al fatto
che l’acqua dei serbatoi del distributore automatico non era potabile secondo i
parametri di legge ed era stata attinta presso un bocchettone ubicato lungo il
cordolo di un binario ferroviario esposto ad agenti contaminanti esterni (anche
se i prelievi a campione dell’acqua del bocchettone, effettuati dalla Asl,
erano risultati regolari).
Viceversa, la
Corte ha ritenuto che il giudice non si fosse adeguatamente confrontato proprio
con la normativa che disciplina le acque destinate al consumo umano, in origine
contenuta nel d.lgs. 236/1988 e attualmente nel d.lgs. 31/2001. Entrambe le
normative vietano, tra l’altro, l’impiego di acque non conformi a certi
parametri nella preparazione di cibi e bevande, alla condizione aggiuntiva che
l’acqua utilizzata abbia conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare
finale. La più significativa differenza tra le due normative risiede nel fatto
che, mentre il d.lgs. 236/1988 prevedeva delle fattispecie di reato (peraltro
oggetto di depenalizzazione con il d.lgs. 507/1999), il nuovo decreto sulle
acque potabili contempla soltanto illeciti amministrativi.
Il punto focale
di attenzione da parte della Corte è proprio questo, ossia che attualmente il
presidio penalistico dell’utilizzo di acque non potabili è (o meglio, se del
caso, può essere) la sola fattispecie dell’art. 5, lett. d), legge 283/1962.
Con la precisazione, però, che tale reato richiede la prova della nocività in
concreto dell’alimento o della bevanda. E qui sta il punto debole della
decisione di primo grado, secondo i giudici di Roma.
Infatti, si
avverte, la non potabilità dell’acqua non implica necessariamente anche la sua
nocività, che invece dovrà essere provata in concreto. L’affermazione è
corretta, poiché anche la nuova disciplina di cui al d.lgs. 31/2001 considera
innanzitutto non potabile l’acqua che non rispetta determinate caratteristiche,
che hanno anche valore di presidio igienico-sanitario, ma si preoccupano più
genericamente della “qualità” dell’acqua.
La conseguenza
per la Corte è l’annullamento della decisione di primo grado, poiché il primo
giudice aveva di fatto operato un’equivalenza impropria tra non potabilità
dell’acqua impiegata per la preparazione di bevande calde e la nocività di
queste ultime, portandolo non correttamente alla condanna.
Fino a qui il
ragionamento della Corte appare corretto e lineare rispetto al reato che era
stato contestato. Essa aggiunge, però, un argomento che, sorprendentemente, è
palesemente erroneo.
Dice la Corte che
il giudice non ha distinto adeguatamente l’ambito di applicazione dell’illecito
amministrativo (relativo alle acque potabili) e quello della fattispecie
penale. Peraltro, e qui sta il punto dolente, ove si ritenessero coincidenti
l’ambito di applicazione dell’art. 5, legge 283/1962 (reato) e dell’art. 19,
d.lgs. 31/2001 (illecito amministrativo), dovrebbe prevalere quest’ultima
disposizione, secondo il principio di specialità fissato dall’art. 9, legge
689/1981. Non si capisce come, ma la Corte dimentica che il principio di
specialità non si applica quando una delle norme in gioco è, tra l’altro,
l’art. 5, legge 283/1962.
Cosa potrà fare
il giudice del rinvio? Difficilmente potrà condannare secondo l’imputazione
originaria, poiché effettivamente l’art. 5, lett. d) richiede la prova della
nocività, cosa che probabilmente non potrà garantire l’accertamento che l’acqua
prelevata dalle taniche era batteriologicamente contaminata. Per applicare la
lettera d) dovrebbe trattarsi di batteri patogeni, ma nulla si dice in merito.
Però il giudice
potrebbe, anzi dovrebbe, valorizzare correttamente questa circostanza,
unitamente all’omessa pulizia delle taniche e all’utilizzo di acqua non
potabile, per ritenere sussistente la violazione dell’art. 5, lett. b), legge
283/1962 (cattivo stato di conservazione), che, come noto, non richiede alcuna
prova di nocività del prodotto, ma soltanto che questo si trovi in condizioni
igieniche non conformi, cosa senz’altro vera e accertata nella fattispecie.
Riferimenti normativi:
legge 283/1962, art. 5, lett. d;
d.lgs. 31/2001,
art. 19
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO
Saverio F. – Presidente
Dott. SQUASSONI
Claudia – Consigliere
Dott. MARINI
Luigi – Consigliere
Dott. SARNO
Giulio – rel. Consigliere
Dott. RAMACCI
Luca – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
1) M.M. N. IL
(OMISSIS);
avverso la
sentenza n. 10720/2008 TRIB.SEZ.DIST. di VENTIMIGLIA, del 18/10/2010;
visti gli atti,
la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA
UDIENZA del 04/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il
Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per
l’inammissibilità.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
M.M. propone
ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, lo condannava alla
pena dell’ammenda per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d) e art. 6. All’imputato era stato contestato il
reato perchè in qualità di socio della cooperativa SCAD, ditta appaltatrice per
la stazione ferroviaria di (OMISSIS) dei servizi di rifornimento, pulizia e
manutenzione dei distributori automatici di bevande della ditta DDS di Imperia,
riempiendo con acqua non potabile (destinata ad uso industriale e dunque non
adatta al consumo umano) prelevata da un bocchettone presente all’interno della
detta stazione FS due taniche in plastica poste all’interno del suo
distributori adibiti a contenere ed erogare acqua per la preparazione delle
bevande calde e comunque non provvedendo ad effettuare una corretta pulizia
delle taniche stesse, distribuiva per il consumo o deteneva per la vendita di
bevande con riscontrate cariche microbiche o comunque nocive.
Il tribunale
rilevava come dalle analisi ARPAL era emersa la presenza di inquinamento
batteriologico nell’acqua prelevata dalle taniche di entrambi i distributori
automatici e che viceversa non si era evidenziata la presenza di inquinamento
batteriologico nell’acqua erogata dal bocchettone sito sotto il livello del
marciapiede dal quale era stata appunto prelevata l’acqua per il riempimento
delle taniche. Evidenziava altresì che lo stato di conservazione delle taniche
non era ottimale essendo emerso che quest’ultime non venivano nemmeno
sottoposte a disinfezioni periodiche. Riteneva pertanto non raggiunta la prova
della riconducibilità delle cariche microbiche riscontrate all’operazione
compiuta dal M. sia per l’accertata inadeguatezza igienico – sanitaria delle
taniche, sia per l’assenza di contaminazione batteriologica dell’acqua
prelevata dal bocchettone.
Per contro
riteneva innegabile il carattere nocivo dell’acqua utilizzata per il
rifornimento dei distributori in quanto proveniente da rete destinata ad uso
industriale e non al consumo umano e, come tale, non sottoposta ai controlli
previsti da D.Lgs. n. 31 del 2001.
Deduce in questa
sede il ricorrente la violazione dell’art. 5, lett. d) e la violazione dell’art. 125 c.p.p., nonchè il vizio di
motivazione assumendo che il reato di cui all’art. 5, lett. d) presuppone non
l’ipotetica ed astratta possibilità di nocumento ma l’attitudine concreta ed
immanente del prodotto di provocare un danno alla salute e, che quindi, in
assenza di alcuna concreta indicazione in ordine alla nocività dell’acqua
utilizzata dall’imputato, il reato non poteva essere ritenuto sussistente.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
La L. n. 283 del 1962, art. 5 dispone che: “è vietato impiegare
nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare
come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo,
sostanze alimentari: (omissis); lett. d) insudiciate, invase da parassiti, in
stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o
trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
Il tribunale, pur
partendo dalla corretta premessa che la disposizione citata postula la prova
della nocività dell’acqua utilizzata, finisce poi in realtà per incentrarsi
unicamente sull’aspetto del mancato accertamento della potabilità dell’acqua
medesima, sottolineando l’esistenza di un pericolo astratto derivante
dall’utilizzazione di essa per fini alimentari senza i controlli prescritti dal
D.Lgs. n. 31 del 2001. Al riguardo,
infatti, per un verso il tribunale ha ritenuto non decisivo l’esito negativo
circa la contaminazione in esito al prelievo operato per stabilire la potabilità
dell’acqua.
Per altro verso,
citando la nota dell’ASL n. (OMISSIS) dell’8 agosto 2007, ha rilevato che per
definire l’acqua idonea al consumo umano e concedere l’utilizzo della stessa ai
fini potabili, l’ASL deve valutare un insieme di fattori che vanno dalle
caratteristiche acquifere di attingimento al sistema di presa, di trasporto e
di distribuzione nonchè al sistema di trattamento, ecc; che qualsiasi operatore
alimentare deve utilizzare per la preparazione degli alimenti acqua potabile e
che l’approvvigionamento di acqua d’uso alimentare da un punto di prelievo
ubicato lungo il cordolo di un binario ferroviario esposto ad agenti esterni e
non sottoposti alle previste azioni di pulizia e disinfezione richiesta per
tutte le attrezzature utilizzate nella preparazione degli alimenti può esporre
l’acqua stessa a contaminazione con l’ambiente esterno. In questo modo,
tuttavia, il tribunale omette di confrontarsi adeguatamente proprio con le
disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano), come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, menzionato.
Lo stesso puntualizza all’art. 1, infatti, che: Ai fini del presente decreto,
si intende per: a) “acque destinate al consumo umano”:
1) le acque
trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi
e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano
esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie
o in contenitori;
2) le acque
utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al
consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’art. 11, comma 1,
lett. e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto
alimentare finale;
All’art. 4.
(Obblighi generali) prevede, inoltre, che:
1. Le acque
destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Alfine di cui
al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
a) non devono
contenere microrganismi e parassiti, nè altre sostanze, in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute
umana;
b) fatto salvo
quanto previsto dagli artt. 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di
cui alle parti A e B dell’allegato I;
c) devono essere
conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 14,
comma 1. 3. (omissis) L’art. 19. (Sanzioni) stabilisce che:
1. Chiunque
fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di
cui all’art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire venti milioni a lire centoventi milioni.
2. La violazione
delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, secondo periodo, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni.
3. Si applica la
stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari,
mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al
consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni
di cui all’art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal
rubinetto, se l’acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto
alimentare finale.
4.5.5 bis.
(omissis).
Infine l’art. 20
(Norme transitorie e finali) dispone che:
1. Le
disposizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, cessano di
avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del
presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall’art. 15,
fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione Europea ai sensi dell’art.
16. 2-3 (omisis).
Risulta dunque
abrogato l’art. 21, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, comma 1 il
quale, ai primi due commi, prevedeva come reato le seguenti condotte:
1 salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni
del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i
requisiti di qualità previsti dall’allegato I è punito con l’ammenda da lire
duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l’arresto fino a tre anni.
2 la stessa pena
si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualità
previsti dall’allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o
contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione
sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque
hanno conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.
(omissis).
Riepilogando,
come si evince dal combinato del D.Lgs. n. 31 del 2001, art. 4, comma 2, lett. a) e art. 19 attualmente rappresenta illecito
amministrativo:
a) l’utilizzo per
il consumo umano di acque che non soddisfino le previsioni tabellari del
decreto;
b) l’utilizzo di
quelle che contengano microrganismi e parassiti o altre sostanze, in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute
umana;
c) l’utilizzo di
quelle utilizzate in imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per
la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di
prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al
punto di consegna alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, non lo sia al
punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, qualora l’acqua utilizzata abbia
conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.
Si può rilevare
che non vi è piena sovrapponibilità tra le disposizioni abrogate e quelle che
le hanno sostituite.
Come evidenziato
al punto b) per il comma 1 dell’art. 21 si è operata la depenalizzazione
richiedendo, tuttavia, anche il potenziale pericolo per la salute umana.
Le conseguenze
per la salubrità del prodotto alimentare finale continuano a rilevare invece
quale elemento costitutivo dell’illecito – anch’esso depenalizzato – di cui al
punto c) ma, a differenza della disposizione precedente, la norma attuale è
limitata al caso in cui l’acqua sia conforme alle disposizioni del decreto al
punto di consegna ma non al momento in cui fuoriesca dal rubinetto.
Abrogato il D.P.R. n. 236 del 1988, art. 21, il presidio penale per l’utilizzazione
di acqua non potabile nella preparazione di prodotti destinati al consumo umano
è dunque attualmente rappresentato dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d) ove naturalmente non siano
ipotizzabili più gravi reati.
Tale disposizione
richiede, tuttavia, la nocività del prodotto ed in questo senso, come
costantemente affermato da questa Corte, si è in presenza di un reato di
pericolo per la salute pubblica che deve essere però concreto ed attuale (Sez.
3, n. 976 del 26/11/2003 Rv. 227840).
Del resto anche
l’art. 21, comma 2, abrogato D.P.R. già costituiva un reato di danno che, per
espressa disposizione di legge, veniva ad esistenza e consumazione soltanto se
ed in quanto dall’uso di acque prive dei requisiti di legge, in imprese
alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il
trattamento, la conservazione o la immissione sul mercato di prodotti o
sostanze destinate al consumo umano fossero derivate conseguenze dannose per la
salubrità del prodotto alimentare finale (Sez. 3, n. 449 del 24/11/1997 Rv.
209251).
Conclusivamente
occorre quindi tenere distinta l’area dell’illecito amministrativo da quella
penale ed indicare in motivazione le ragioni per le quali la condotta accertata
si ritenga esulare dall’area dell’illecito amministrativo. Non si appalesa
pertanto sufficiente, per le ragioni esposte, la sola constatazione della
mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 31 del 2001 o il riferimento ad
un pericolo astratto. Peraltro che la nozione di non potabilità dell’acqua non
coincida necessariamente con quella di nocività dell’acqua, è stato già
affermato da questa Corte anche in relazione a questioni poste con riferimento
ad altre tipologie di reati (Sez. 1, n. 9823 del 13/07/1995 Rv. 202543) ed è
anche del tutto evidente che ove si dovessero invece ritenere assolutamente
coincidenti gli ambiti operativi della disposizione penale e di quella
attualmente costituente illecito amministrativo, in forza della L. n. 689 del 1981, art. 9, non potrebbe che trovare applicazione
quest’ultima disposizione poichè speciale rispetto all’altra.
La sentenza deve
essere pertanto annullata con rinvio per consentire un nuovo esame che tenga conto
dei principi affermati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Sanremo
per nuovo esame.
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