Denominazione e protezione di alcune categorie di vini

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Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza del 3 marzo 2005 nella causa C-283 (riferimento normativo: reg. CE 753/2002).

È legittimo l’inserimento nell’allegato III del reg. 753/2002 (in materia di
denominazione e protezione dei vini) della menzione tradizionale “Vinsanto”
riferita alla Grecia.

La lotta commerciale per imporre i prodotti
tradizionali sul mercato globale si attua anche attraverso le battaglie legali,
volte a contestare al concorrente l’utilizzo di determinate denominazioni che si
reputano dover essere riconosciute come esclusive della propria tradizione.

Così con questa decisione la Corte europea ha affrontato un ricorso promosso
dalla Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee volto ad
ottenere l’annullamento di alcune disposizioni del regolamento 753 del 29.4.2002
riguardante la denominazione e la protezione di alcune categorie di
vini.
Oggetto del contendere era, in particolare, l’art. 24 del
regolamento.
Tale norma riguarda la protezione accordata alle c.d. “menzioni
tradizionali”, nominativamente inserite nell’allegato.
Una volta avvenuto
tale inserimento le suddette denominazioni ricevono tutela
“a) contro
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la menzione protetta è
accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “imitazione”,
“marchio” o altre menzioni analoghe;
b) contro qualsiasi altra indicazione
abusiva, falsa o ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali del
vino usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti
relativi al prodotto di cui trattasi;
c) contro qualsiasi altra prassi che
possa indurre in errore il pubblico e in particolare che lasci supporre che il
vino fruisca della menzione tradizionale protetta”.
È evidente, dunque,
l’interesse a ottenere la registrazione e a contrastare quella a favore di altri
paesi che possano entrare in diretta concorrenza con la denominazione
nazionale.
Non per nulla, una delle questioni sollevate dalla Repubblica
italiana – quella che maggiormente preme mettere in evidenza in questa sede per
il suo carattere paradigmatico – riguardava il fatto che la Commissione
inserito, con riferimento alla Grecia, nell’allegato III, parte B, del
regolamento 753 la menzione «Vinsanto» in caratteri latini per quanto riguarda i
v.q.p.r.d. e i v.l.q.p.r.d. con denominazione di origine Santorini. Veniva
obiettato dall’Italia che la Commissione aveva applicato erroneamente i criteri
che consentono di riconoscere a uno Stato membro la denominazione “Vinsanto”
come menzione tradizionale.
Occorre premettere, da una parte, che tale
menzione è iscritta nell’allegato come prodotto italiano, ma dall’altra che il
n. 8 del regolamento ammette, in via derogatoria, che alcune menzioni
tradizionali possono essere utilizzate nell’etichettatura di vini recanti
un’indicazione geografica e originari di paesi terzi nella lingua del paese
terzo d’origine, o in un’altra lingua qualora l’impiego di tale lingua sia
tradizionale per le indicazioni di cui trattasi, a condizione che, tra l’altro,
tali menzioni godano di solida reputazione nel mercato comunitario, siano state
utilizzate tradizionalmente per almeno 10 anni nello Stato membro che le adotta,
non siano idonee a trarre in inganno il consumatore, la menzione in lingua
diversa da quella ufficiale del paese che la adotta sia prevista dalla
legislazione di quel paese, tale lingua sia utilizzata per questa menzione
tradizionale in modo costante da almeno venticinque anni.
La Corte ha
ritenuto che l’Italia non sia riuscita a dimostrare l’inosservanza delle
condizioni derogatorie illustrate sopra.
In particolare, ha evidenziato che
in Grecia esisteva una legislazione che aveva disciplinato la menzione
“Vinsanto” per vini locali. È vero, ha ragionato la Corte, che tale disciplina
era stata introdotta con decreti del Ministro dell’agricoltura soltanto nel
2002, ma ciò non incideva sulla legittimità dell’uso della menzione.
Infatti,
la durata decennale della menzione tradizionale non va riferita, secondo i
giudici europei, alla entrata in vigore della disciplina normativa, bensì
all’uso effettivo del termine tradizionale, cosa che risultava accertata per
vera a proposito della Grecia.
Anche altre contestazioni dell’Italia – come
l’essere illegittimo l’uso dei caratteri latini – sono state respinte perché
ritenute non fondate alla luce di una corretta interpretazione del
regolamento.

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