Cassazione penale, sentenza n. 19642 del 28 aprile 2004 (riferimenti normativi: art. 5, lett. b, l. 283/1962)
L’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 5,
lett. b), l. 283/1962, che punisce la commercializzazione di sostanze alimentari
“in cattivo stato di conservazione”, prescinde dalla alterazione intrinseca
dell’alimento e si configura per il solo fatto estrinseco che le modalità di
conservazione siano “cattive”, ossia non rispettose di norme regolamentari di
carattere igienico o anche di comune diligenza e cautela; ciò in quanto la
suddetta disposizione costituisce una forma di tutela avanzata della salute,
sanzionando condotte umane la cui pericolosità è presunta in ragione della
particolare importanza del bene protetto, ossia la salute umana (Nella specie è
stato ritenuto il reato nella detenzione in luogo esposto al sole di bottiglie
di acqua minerale, anche in assenza di provate alterazioni del prodotto).
La sentenza ripropone un esempio “classico” di “cattivo stato di
conservazione”, ben noto nella prassi giudiziaria in materia alimentare e perciò
quasi “scolastico”.
Vi si ribadisce che il reato è perfezionato per il fatto
stesso che l’alimento venga detenuto in condizioni igienicamente scorrette, in
particolare contrarie a regole regolamentari o anche di comune esperienza
professionale. Ciò significa che il reato si configura anche in assenza di una
precisa disposizione normativa, o di uno specifico divieto, poiché vi possono
essere regole di cautela igienica anche non scritte, ma ugualmente da osservare,
pena l’insorgenza di rischi (di contaminazione) che la disposizione punitiva
mira, appunto, a evitare. In proposito, non va però dimenticato un orientamento
più restrittivo della cassazione, quando ha richiamato la necessità di non
indulgere a una espansione illimitata della norma – contraria al principio di
determinatezza e tassatività delle norme penali – tale da farne derivare
l’applicazione anche da soggettivamente arbitrarie prescrizioni dedotte ad
libitum dal giudice, ma prive di qualsiasi aggancio normativo. Pur a fronte di
questo forte richiamo contro derive giudiziarie puramente soggettivistiche (che,
peraltro, non sono certo la regola), bisogna riconoscere che non è arbitrario –
come ribadito da altre decisioni – l’aggancio a regole igieniche condivise in
quell’ambiente professionale o derivanti da indicazioni della scienza o della
tecnica settoriali, anche se non codificate. A proposito delle confezioni di
acqua minerale esposte al sole la giurisprudenza si è talvolta interrogata
sull’attuale vigenza di un vecchio decreto ministeriale che dettava le
prescrizioni di detenzione di tale prodotto, che secondo alcuni sarebbe stato
ancora in vigore, mentre secondo altri sarebbe stato travolto dalla normativa
posteriore. Ma sempre, comunque, giungendo alla conclusione dell’esistenza del
reato nel caso affrontato anche dalla sentenza in commento. Infatti, “la
collocazione sotto il sole di confezioni di acqua minerale in bottiglie di
plastica comporta una escursione termica ed un influsso dei relativi raggi che
possono alterare le molecole della plastica e condurre alla cessione di composti
dell’imballaggio all’acqua in esso contenuta; né va taciuto che per il
surriscaldamento dell’alimento così conservato può darsi l’insorgenza di flora
batterica interna, risultando in tal guisa pienamente integrata la nota del
cattivo stato di conservazione del prodotto ” (Mazza). È , dunque, questo ben
preciso rischio igienico che il divieto di esposizione al sole punta a
prevenire, sicché l’inosservanza della regola cautelare desumibile dalla
conoscenza degli specifici fenomeni negativi che si possono altrimenti
manifestare per l’integrità dell’alimento, comporta la sanzione penale.
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Commercializzazione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione
Cassazione penale, sentenza n. 19642 del 28 aprile 2004 (riferimenti normativi: art. 5, lett. b, l. 283/1962)
L’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 5,
lett. b), l. 283/1962, che punisce la commercializzazione di sostanze alimentari
“in cattivo stato di conservazione”, prescinde dalla alterazione intrinseca
dell’alimento e si configura per il solo fatto estrinseco che le modalità di
conservazione siano “cattive”, ossia non rispettose di norme regolamentari di
carattere igienico o anche di comune diligenza e cautela; ciò in quanto la
suddetta disposizione costituisce una forma di tutela avanzata della salute,
sanzionando condotte umane la cui pericolosità è presunta in ragione della
particolare importanza del bene protetto, ossia la salute umana (Nella specie è
stato ritenuto il reato nella detenzione in luogo esposto al sole di bottiglie
di acqua minerale, anche in assenza di provate alterazioni del prodotto).
La sentenza ripropone un esempio “classico” di “cattivo stato di
conservazione”, ben noto nella prassi giudiziaria in materia alimentare e perciò
quasi “scolastico”.
Vi si ribadisce che il reato è perfezionato per il fatto
stesso che l’alimento venga detenuto in condizioni igienicamente scorrette, in
particolare contrarie a regole regolamentari o anche di comune esperienza
professionale. Ciò significa che il reato si configura anche in assenza di una
precisa disposizione normativa, o di uno specifico divieto, poiché vi possono
essere regole di cautela igienica anche non scritte, ma ugualmente da osservare,
pena l’insorgenza di rischi (di contaminazione) che la disposizione punitiva
mira, appunto, a evitare. In proposito, non va però dimenticato un orientamento
più restrittivo della cassazione, quando ha richiamato la necessità di non
indulgere a una espansione illimitata della norma – contraria al principio di
determinatezza e tassatività delle norme penali – tale da farne derivare
l’applicazione anche da soggettivamente arbitrarie prescrizioni dedotte ad
libitum dal giudice, ma prive di qualsiasi aggancio normativo. Pur a fronte di
questo forte richiamo contro derive giudiziarie puramente soggettivistiche (che,
peraltro, non sono certo la regola), bisogna riconoscere che non è arbitrario –
come ribadito da altre decisioni – l’aggancio a regole igieniche condivise in
quell’ambiente professionale o derivanti da indicazioni della scienza o della
tecnica settoriali, anche se non codificate. A proposito delle confezioni di
acqua minerale esposte al sole la giurisprudenza si è talvolta interrogata
sull’attuale vigenza di un vecchio decreto ministeriale che dettava le
prescrizioni di detenzione di tale prodotto, che secondo alcuni sarebbe stato
ancora in vigore, mentre secondo altri sarebbe stato travolto dalla normativa
posteriore. Ma sempre, comunque, giungendo alla conclusione dell’esistenza del
reato nel caso affrontato anche dalla sentenza in commento. Infatti, “la
collocazione sotto il sole di confezioni di acqua minerale in bottiglie di
plastica comporta una escursione termica ed un influsso dei relativi raggi che
possono alterare le molecole della plastica e condurre alla cessione di composti
dell’imballaggio all’acqua in esso contenuta; né va taciuto che per il
surriscaldamento dell’alimento così conservato può darsi l’insorgenza di flora
batterica interna, risultando in tal guisa pienamente integrata la nota del
cattivo stato di conservazione del prodotto ” (Mazza). È , dunque, questo ben
preciso rischio igienico che il divieto di esposizione al sole punta a
prevenire, sicché l’inosservanza della regola cautelare desumibile dalla
conoscenza degli specifici fenomeni negativi che si possono altrimenti
manifestare per l’integrità dell’alimento, comporta la sanzione penale.
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