Tribunale di Torino (Sezione di Susa), sentenza n. 262 del 7 dicembre 2004 (riferimenti normativi: artt. 56, 515, cod. pen.; art. 5, lett. b, legge 283/1962)
Costituisce tentativo di frode in commercio di un ristorante la detenzione
per la somministrazione agli avventori di cibi congelati senza che sul menù del
giorno sia indicato il reale stato fisico delle vivande.
Sono in stato di
cattiva conservazione i cibi acquistati freschi e congelati con apparecchiature
inidonee (come un frigo a pozzetto) a garantire il rapido congelamento.
La sentenza in commento torna sull’annoso problema se costituisca
tentativo di frode in commercio la mera detenzione nel frigorifero di un
ristorante di cibi congelati qualora sulla lista delle pietanze manchi qualsiasi
indicazione in tal senso.
Una simile condotta è sicuramente idonea a trarre
in inganno l’avventore sulla qualità (freschezza/mancanza di freschezza) del
piatto gastronomico che gli viene servito.
Il problema giuridico nasce dal
fatto che il tentativo deve essere anche univoco: ad esempio, nel caso in cui al
momento dell’accertamento degli organi di vigilanza non ci fosse ancora alcun
cliente nel ristorante, infatti il ristoratore potrebbe decidere di aggiornare
il menù o comunque di non utilizzare i cibi congelati. In altri termini, la sua
condotta non sarebbe univoca nel senso della frode.
E così vi sono stati
contrasti giurisprudenziali sul punto, ritenendosi da qualche sentenza non
integrato il reato. Come ricorda il giudice valsusino l’orientamento
maggioritario più recente è, però, nel senso della sussistenza dell’illecito,
anche in assenza di un immediato contatto con uno specifico avventore.
Nella
specie, inoltre, il ristoratore aveva confessato di aver congelato il cibo per
non sciuparlo: “chiara dunque – afferma il giudice – l’intenzione di non
liberarsene e di servirli agli avventori del locale”.
Il secondo punto
affrontato dalla sentenza contiene una valutazione negativa dell’operazione di
congelamento artigianale effettuata dal ristoratore con un normale frigo a
pozzetto.
Bisogna rammentare che l’invocato art. 5, lett. b), L. 283/1962
punisce la detenzione di alimenti in “cattivo stato di conservazione”, dove però
il termine non implica una effettiva alterazione – o addirittura
incommestibilità – del prodotto (aspetto intrinseco), ma più semplicemente le
scorrette modalità esterne di conservazione dal punto di vista
igienico-sanitario. Rientrano nella fattispecie, per esempio, le ipotesi di:
temperature non conformi a quanto prescritto, confezioni arrugginite o bombate,
esposizione ai raggi solari, detenzione in ambienti sporchi (nel caso esaminato
dal giudice il cibo era conservato in comuni sacchetti di plastica per la spesa,
certo igienicamente inadatti).
Per tornare alle modalità di congelamento,
bisogna allora dire che l’utilizzo di apparecchiature adatte sì a conservare
alimenti già correttamente surgelati all’origine ma non al
surgelamento/congelamento di cibi freschi, viene ritenuto tale da integrare il
reato addebitato proprio perché risulta una pratica igienicamente inadeguata.
La sentenza dà conto del fatto che esistono in commercio apparecchiature che
consentono in tempi molto brevi l’abbattimento della temperatura, che quindi il
ristoratore avrebbe ben potuto acquistare e utilizzare, tanto più che aveva
ammesso di essere a conoscenza della loro esistenza (non costituendo una scusa
valida e sufficiente che egli, a suo dire, non potesse “permettersi” il relativo
costo di acquisto).
Ovviamente nulla vieta che anche nelle nostre case si
adotti una simile impropria pratica. Del resto, la preparazione di alimenti per
l’autoconsumo con modalità scorrette non incorre nei rigori della legge: in casa
propria ognuno è padrone… finché non “avvelena” qualcuno.
Home » Tentativo di frode in commercio per cibi congelati non indicati sul menù
Tentativo di frode in commercio per cibi congelati non indicati sul menù
Tribunale di Torino (Sezione di Susa), sentenza n. 262 del 7 dicembre 2004 (riferimenti normativi: artt. 56, 515, cod. pen.; art. 5, lett. b, legge 283/1962)
Costituisce tentativo di frode in commercio di un ristorante la detenzione
per la somministrazione agli avventori di cibi congelati senza che sul menù del
giorno sia indicato il reale stato fisico delle vivande.
Sono in stato di
cattiva conservazione i cibi acquistati freschi e congelati con apparecchiature
inidonee (come un frigo a pozzetto) a garantire il rapido congelamento.
La sentenza in commento torna sull’annoso problema se costituisca
tentativo di frode in commercio la mera detenzione nel frigorifero di un
ristorante di cibi congelati qualora sulla lista delle pietanze manchi qualsiasi
indicazione in tal senso.
Una simile condotta è sicuramente idonea a trarre
in inganno l’avventore sulla qualità (freschezza/mancanza di freschezza) del
piatto gastronomico che gli viene servito.
Il problema giuridico nasce dal
fatto che il tentativo deve essere anche univoco: ad esempio, nel caso in cui al
momento dell’accertamento degli organi di vigilanza non ci fosse ancora alcun
cliente nel ristorante, infatti il ristoratore potrebbe decidere di aggiornare
il menù o comunque di non utilizzare i cibi congelati. In altri termini, la sua
condotta non sarebbe univoca nel senso della frode.
E così vi sono stati
contrasti giurisprudenziali sul punto, ritenendosi da qualche sentenza non
integrato il reato. Come ricorda il giudice valsusino l’orientamento
maggioritario più recente è, però, nel senso della sussistenza dell’illecito,
anche in assenza di un immediato contatto con uno specifico avventore.
Nella
specie, inoltre, il ristoratore aveva confessato di aver congelato il cibo per
non sciuparlo: “chiara dunque – afferma il giudice – l’intenzione di non
liberarsene e di servirli agli avventori del locale”.
Il secondo punto
affrontato dalla sentenza contiene una valutazione negativa dell’operazione di
congelamento artigianale effettuata dal ristoratore con un normale frigo a
pozzetto.
Bisogna rammentare che l’invocato art. 5, lett. b), L. 283/1962
punisce la detenzione di alimenti in “cattivo stato di conservazione”, dove però
il termine non implica una effettiva alterazione – o addirittura
incommestibilità – del prodotto (aspetto intrinseco), ma più semplicemente le
scorrette modalità esterne di conservazione dal punto di vista
igienico-sanitario. Rientrano nella fattispecie, per esempio, le ipotesi di:
temperature non conformi a quanto prescritto, confezioni arrugginite o bombate,
esposizione ai raggi solari, detenzione in ambienti sporchi (nel caso esaminato
dal giudice il cibo era conservato in comuni sacchetti di plastica per la spesa,
certo igienicamente inadatti).
Per tornare alle modalità di congelamento,
bisogna allora dire che l’utilizzo di apparecchiature adatte sì a conservare
alimenti già correttamente surgelati all’origine ma non al
surgelamento/congelamento di cibi freschi, viene ritenuto tale da integrare il
reato addebitato proprio perché risulta una pratica igienicamente inadeguata.
La sentenza dà conto del fatto che esistono in commercio apparecchiature che
consentono in tempi molto brevi l’abbattimento della temperatura, che quindi il
ristoratore avrebbe ben potuto acquistare e utilizzare, tanto più che aveva
ammesso di essere a conoscenza della loro esistenza (non costituendo una scusa
valida e sufficiente che egli, a suo dire, non potesse “permettersi” il relativo
costo di acquisto).
Ovviamente nulla vieta che anche nelle nostre case si
adotti una simile impropria pratica. Del resto, la preparazione di alimenti per
l’autoconsumo con modalità scorrette non incorre nei rigori della legge: in casa
propria ognuno è padrone… finché non “avvelena” qualcuno.
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