Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 4351 del 5 febbraio 2004 (udienza del 4 dicembre 2003) Rv. 227560
Presidente: Rizzo AS. Estensore: Vangelista V. Imputato: Colasanti. P.M. Favalli M. (Parz. Diff.) (Rigetta, App.Roma, 5 dicembre 2002).
In materia alimentare, anche dopo la trasformazione in
illecito amministrativo delle sanzioni previste dalla legge 13 febbraio 1990 n.
26 sulla tutela della denominazione d’origine “prosciutto di Parma”, la consegna
di un diverso tipo di prosciutto integra il delitto previsto dagli artt. 515 e
517 bis cod. pen., in quanto la disposizione codicistica ha come oggetto la
tutela del leale esercizio del commercio e conseguentemente l’interesse del
consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, così come
quello del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente
con prodotti diversi.
Ci voleva una sentenza dei supremi giudici
che confermasse la perdurante responsabilità penale della commercializzazione
come prodotti a denominazione d’origine o tipica di alimenti privi delle
caratteristiche per potersi fregiare della suddetta denominazione.
Questa
conclusione non appariva più tanto pacifica dopo il decreto di depenalizzazione
n. 507/1999, che da una parte aveva trasformato da reato in illecito
amministrativo tutte le violazioni di legge speciale in materia alimentare
(compresa, dunque, la citata L. 26/1990), e dall’altra aveva stabilito la
prevalenza – come unico regime sanzionatorio applicabile – delle disposizioni a
carattere speciale (come era, per esempio, la L. 26/1990) rispetto a quelle di
carattere generale (come l’art. 515 c.p., che contempla la frode in commercio,
ossia la vendita di un bene diverso per qualità essenziali, origine o
provenienza da quanto dichiarato) (c.d. “principio di specialità”, operante
anche nei rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo).
È vero
che proprio il D.Lgs. 507/1999 – oltre a mantenere natura penale agli artt. 5, 6
e 12 L. 283/1962 – introduceva nel codice penale una nuova disposizione
sanzionatoria quale l’art. 517 bis, prevedendo un aggravamento di pena per il
caso che la frode in commercio (o anche la vendita di prodotti non genuini come
genuini, o con segni mendaci) avesse per oggetto prodotti a denominazione
protetta; sicché era evidente l’intento del legislatore di mantenere il
carattere penale di queste violazioni. Ma il principio di specialità sembrava
andare in direzione opposta. Tanto è vero che nei primi tempi di applicazione
della nuova normativa non era mancata un’interpretazione favorevole a ravvisare
in questi casi esclusivamente un illecito amministrativo (quello previsto dalla
normativa speciale di settore: prosciutti, formaggi, salami, vino, ecc.).
Come si è detto, è poi prevalso il diverso orientamento che configura in
queste frodi un vero e proprio reato, di cui dovrà occuparsi l’autorità
giudiziaria, e che non potrà essere risolto sul piano amministrativo.
A
complicare ulteriormente le cose giunge ora il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297,
che articola tutto un complesso sistema sanzionatorio (amministrativo) relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli e alimentari. Si tende in questo modo ad allargare il più
possibile il campo delle condotte vietate col fine della massima estensione
della tutela di questa ricchezza del patrimonio gastronomico nazionale.
Tra
le minuziose previsioni possiamo ritagliare, a titolo esemplificativo, quelle
che vietano l’utilizzo diretto o indiretto della denominazione protetta per
prodotti che non se ne possono fregiare perché non assoggettati ai controlli
pubblici, o perché non dotati della prescritta certificazione, o perché non
rispettosi del disciplinare. Si tratta di casi in cui il prodotto è dello stesso
tipo di quello protetto, ma per un motivo o per l’altro non ne garantisce il
medesimo livello di qualità.
Per i prodotti che il decreto definisce “non
comparabili”, in quanto non appartenenti al medesimo tipo protetto, non vi è il
medesimo rischio di inganno del consumatore. Ciò nonostante anche qui è fatto
divieto dell’uso della denominazione protetta nella misura in cui essa consenta
di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa. Come si vede in questo
caso, non è tanto questione di tutela del consumatore dalle frodi, quanto
piuttosto di un limite a una forma di concorrenza sleale tra produttori.
Altro gruppo di disposizioni del D.Lgs. 297/2004 riguarda la designazione e
presentazione della denominazione, del segno distintivo o del marchio. Tra
l’altro viene sanzionato l’uso di espressioni che tendono abusivamente a evocare
il prodotto protetto come “tipo”, “alla maniera”, “metodo”, accompagnati dalla
denominazione protetta. Come pure è vietata qualsiasi condotta o prassi che
abbia comunque l’effetto di ingenerare confusione nel pubblico sulla origine,
provenienza o qualità essenziali del prodotto. O ancora, interessante da notare
la condotta – anch’essa sanzionata – di chi, non essendo autorizzato dal
Ministero, utilizza nella pubblicità e nell’informazione ai consumatori
espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di
controllo o di vigilanza su una denominazione protetta.
Come si pone il
rapporto tra queste nuove disposizioni amministrative e quelle del codice
penale?
Sul piano delle modalità della condotta si possono notare pericolose
interferenze in quei casi in cui si tende a ingannare i consumatori su qualità
del prodotto o sulla sua origine, perché ciò evoca anche il reato di frode in
commercio, che dovrebbe soccombere alle disposizioni speciali amministrative. In
realtà, con il D.Lgs. 297/2004 il legislatore ha pensato di risolvere in radice
ogni problema di possibile sovrapposizione stabilendo che gli illeciti
amministrativi previsti dal nuovo decreto ricorrono solo laddove non sia
ravvisabile un vero e proprio reato.
Home » Consegna di un diverso tipo di prosciutto
Consegna di un diverso tipo di prosciutto
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 4351 del 5 febbraio 2004 (udienza del 4 dicembre 2003) Rv. 227560
Presidente: Rizzo AS. Estensore: Vangelista V. Imputato: Colasanti. P.M. Favalli M. (Parz. Diff.) (Rigetta, App.Roma, 5 dicembre 2002).
In materia alimentare, anche dopo la trasformazione in
illecito amministrativo delle sanzioni previste dalla legge 13 febbraio 1990 n.
26 sulla tutela della denominazione d’origine “prosciutto di Parma”, la consegna
di un diverso tipo di prosciutto integra il delitto previsto dagli artt. 515 e
517 bis cod. pen., in quanto la disposizione codicistica ha come oggetto la
tutela del leale esercizio del commercio e conseguentemente l’interesse del
consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, così come
quello del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente
con prodotti diversi.
Ci voleva una sentenza dei supremi giudici
che confermasse la perdurante responsabilità penale della commercializzazione
come prodotti a denominazione d’origine o tipica di alimenti privi delle
caratteristiche per potersi fregiare della suddetta denominazione.
Questa
conclusione non appariva più tanto pacifica dopo il decreto di depenalizzazione
n. 507/1999, che da una parte aveva trasformato da reato in illecito
amministrativo tutte le violazioni di legge speciale in materia alimentare
(compresa, dunque, la citata L. 26/1990), e dall’altra aveva stabilito la
prevalenza – come unico regime sanzionatorio applicabile – delle disposizioni a
carattere speciale (come era, per esempio, la L. 26/1990) rispetto a quelle di
carattere generale (come l’art. 515 c.p., che contempla la frode in commercio,
ossia la vendita di un bene diverso per qualità essenziali, origine o
provenienza da quanto dichiarato) (c.d. “principio di specialità”, operante
anche nei rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo).
È vero
che proprio il D.Lgs. 507/1999 – oltre a mantenere natura penale agli artt. 5, 6
e 12 L. 283/1962 – introduceva nel codice penale una nuova disposizione
sanzionatoria quale l’art. 517 bis, prevedendo un aggravamento di pena per il
caso che la frode in commercio (o anche la vendita di prodotti non genuini come
genuini, o con segni mendaci) avesse per oggetto prodotti a denominazione
protetta; sicché era evidente l’intento del legislatore di mantenere il
carattere penale di queste violazioni. Ma il principio di specialità sembrava
andare in direzione opposta. Tanto è vero che nei primi tempi di applicazione
della nuova normativa non era mancata un’interpretazione favorevole a ravvisare
in questi casi esclusivamente un illecito amministrativo (quello previsto dalla
normativa speciale di settore: prosciutti, formaggi, salami, vino, ecc.).
Come si è detto, è poi prevalso il diverso orientamento che configura in
queste frodi un vero e proprio reato, di cui dovrà occuparsi l’autorità
giudiziaria, e che non potrà essere risolto sul piano amministrativo.
A
complicare ulteriormente le cose giunge ora il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297,
che articola tutto un complesso sistema sanzionatorio (amministrativo) relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli e alimentari. Si tende in questo modo ad allargare il più
possibile il campo delle condotte vietate col fine della massima estensione
della tutela di questa ricchezza del patrimonio gastronomico nazionale.
Tra
le minuziose previsioni possiamo ritagliare, a titolo esemplificativo, quelle
che vietano l’utilizzo diretto o indiretto della denominazione protetta per
prodotti che non se ne possono fregiare perché non assoggettati ai controlli
pubblici, o perché non dotati della prescritta certificazione, o perché non
rispettosi del disciplinare. Si tratta di casi in cui il prodotto è dello stesso
tipo di quello protetto, ma per un motivo o per l’altro non ne garantisce il
medesimo livello di qualità.
Per i prodotti che il decreto definisce “non
comparabili”, in quanto non appartenenti al medesimo tipo protetto, non vi è il
medesimo rischio di inganno del consumatore. Ciò nonostante anche qui è fatto
divieto dell’uso della denominazione protetta nella misura in cui essa consenta
di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa. Come si vede in questo
caso, non è tanto questione di tutela del consumatore dalle frodi, quanto
piuttosto di un limite a una forma di concorrenza sleale tra produttori.
Altro gruppo di disposizioni del D.Lgs. 297/2004 riguarda la designazione e
presentazione della denominazione, del segno distintivo o del marchio. Tra
l’altro viene sanzionato l’uso di espressioni che tendono abusivamente a evocare
il prodotto protetto come “tipo”, “alla maniera”, “metodo”, accompagnati dalla
denominazione protetta. Come pure è vietata qualsiasi condotta o prassi che
abbia comunque l’effetto di ingenerare confusione nel pubblico sulla origine,
provenienza o qualità essenziali del prodotto. O ancora, interessante da notare
la condotta – anch’essa sanzionata – di chi, non essendo autorizzato dal
Ministero, utilizza nella pubblicità e nell’informazione ai consumatori
espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di
controllo o di vigilanza su una denominazione protetta.
Come si pone il
rapporto tra queste nuove disposizioni amministrative e quelle del codice
penale?
Sul piano delle modalità della condotta si possono notare pericolose
interferenze in quei casi in cui si tende a ingannare i consumatori su qualità
del prodotto o sulla sua origine, perché ciò evoca anche il reato di frode in
commercio, che dovrebbe soccombere alle disposizioni speciali amministrative. In
realtà, con il D.Lgs. 297/2004 il legislatore ha pensato di risolvere in radice
ogni problema di possibile sovrapposizione stabilendo che gli illeciti
amministrativi previsti dal nuovo decreto ricorrono solo laddove non sia
ravvisabile un vero e proprio reato.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’