Il reato di detenzione per la vendita di alimenti in «cattivo stato di
conservazione» si perfeziona anche con la semplice detenzione del prodotto in
condizioni igieniche precarie, senza necessità che esso possa dirsi «alterato»
(Fattispecie relativa alla commercializzazione di prodotti a base di carne
detenuti in un supermercato fuori del frigorifero).
La legge 30
aprile 1962 è la legge-quadro in materia penale alimentare, tuttora in gran
parte vigente, nonché quella in cui rifluisce la maggior parte delle condotte
penalmente vietate che si ha occasione di incontrare nella prassi giudiziaria.
Ciò è tanto più vero oggi dopo l’effetto di depenalizzazione attuato con il
decreto del 1999. Per averne una riprova basterebbe consultare gli elenchi delle
sentenze in materia di sofisticazione alimentare, che periodicamente vengono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero della salute. Orbene,
nell’ambito dei reati di cui all’art. 5 della L. 283/1962 la fattispecie di cui
alla lettera b) è quella di gran lunga più applicata.
Essa, infatti, ha una
portata generalissima nel vietare la produzione o la commercializzazione di
sostanze alimentari in “cattivo stato di conservazione”. Il punto è che tale
caratteristica negativa non deve afferire all’intrinseco del prodotto, ma –
secondo l’insegnamento ormai inoppugnabile della giurisprudenza – riguarda le
condizioni estrinseche di conservazione. Se queste condizioni sono igienicamente
scorrette – secondo i dettami di leggi, regolamenti, decreti, ma anche della
corretta prassi commerciale – il reato sussiste, e non occorre alcuna ulteriore
prova (per esempio attraverso analisi di laboratorio, che confermino
l’alterazione del prodotto, che può anche mancare).
La severità di questa
impostazione repressiva si spiega con la ragione che in materia alimentare, e
dunque di salute pubblica, la tutela del consumatore è, per così dire,
“avanzata”. Non si vuole, in altri termini, attendere che si verifichino
situazioni di pericolo effettivo per la salute, ma si preferisce evitare che
possano insorgere situazioni a rischio, tali da poter provocare danni effettivi
o più seri qualora non fermate in tempo.
La casistica giurisprudenziale in
materia di violazione della lettera b) è piuttosto nutrita. Ricordiamo:
l’abbandono di bottiglie di acqua minerale o di olio ai raggi solari (in quanto
agente esogeno in grado di attivare e far proliferare la microflora batterica);
confezioni arrugginite o bombate (in quanto segno, rispettivamente, di
ossidazione e proliferazione batterica); la detenzione di alimenti, specie se
non adeguatamente involti in fogli protettivi, in frigoriferi sporchi e in
promiscuità tra loro.
Una delle ipotesi più ricorrenti di violazione è, poi,
quella relativa al mancato rispetto delle temperature (a cui pare implicitamente
alludere anche la sentenza in commento). In proposito ricordiamo che per alcuni
tipi di alimenti esistono disposizioni regolamentari che fissano i valori
corretti di temperatura (v. art. 31 d.p.r. 327/1980). Il superamento di questi
valori costituisce di per sé reato, salvo il temperamento – introdotto dal
capitolo IX dell’allegato del D.Lgs. 155/1997 – secondo cui è consentito
derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, quando ciò sia
necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto,
l’immagazzinamento ecc. dei prodotti, e sempre che ciò sia compatibile con la
sicurezza alimentare.
Una questione delicata è se i limiti di temperatura –
il cui superamento può dar luogo alla commissione di reato da parte del
trasgressore – possano discendere anche dalle indicazioni di temperatura poste
direttamente dal produttore per i prodotti confezionati.
Di primo acchito si
sarebbe tentati di rispondere negativamente, poiché sembrerebbe quasi di
rimettere al privato di fissare la regola la cui violazione costituisce
addirittura infrazione penale. A una meditazione più attenta non pare, però, che
questa sarebbe una obiezione fondata.
Intanto, va ricordato che vi è una
sentenza che sembrerebbe avere implicitamente ammesso il reato in una
fattispecie del genere (Cass. 23.3.1998, De Matteis). Inoltre, è noto che fino
alla decisione delle sezioni unite Timpanaro del 1995 la giurisprudenza era
orientata a ritenere la sussistenza dell’art. 5, lett. b), L. 283/1962 per il
supermanento del tmc (o della data di scadenza), che pure è fissato dal
produttore (quella decisione ha poi escluso un simile effetto punitivo per
tutt’altre ragioni di quelle che vengono ora in discussione).
Infine, a ben
vedere non è il produttore a dettare la norma di reato. Egli si limita a fissare
la regola tecnica di temperatura per il mantenimento delle condizioni igieniche
di sicurezza dell’alimento, dalla cui violazione è poi direttamente la legge
(l’art. 5, L. 283/1962) a far discendere determinati effetti punitivi.
Del
resto vi è un’altra disposizione legislativa che stabilisce che le materie prime
e i prodotti finiti devono essere conservati “a temperature che non provochino
rischi per la sanità pubblica” (cap. IX dell’allegato al D.Lgs. 155/1997). Ma
allora, nel caso di prodotti confezionati all’origine, chi meglio del singolo
produttore è in grado di disporre a quale temperatura il prodotto va conservato
affinché non si creino rischi per la salute?
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Detenzione per la vendita di alimenti in ‘cattivo stato di conservazione’
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 41260 del 16 settembre 2004 (riferimenti normativi: art. 5, lett. b, legge 283/1962)
Il reato di detenzione per la vendita di alimenti in «cattivo stato di
conservazione» si perfeziona anche con la semplice detenzione del prodotto in
condizioni igieniche precarie, senza necessità che esso possa dirsi «alterato»
(Fattispecie relativa alla commercializzazione di prodotti a base di carne
detenuti in un supermercato fuori del frigorifero).
La legge 30
aprile 1962 è la legge-quadro in materia penale alimentare, tuttora in gran
parte vigente, nonché quella in cui rifluisce la maggior parte delle condotte
penalmente vietate che si ha occasione di incontrare nella prassi giudiziaria.
Ciò è tanto più vero oggi dopo l’effetto di depenalizzazione attuato con il
decreto del 1999. Per averne una riprova basterebbe consultare gli elenchi delle
sentenze in materia di sofisticazione alimentare, che periodicamente vengono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero della salute. Orbene,
nell’ambito dei reati di cui all’art. 5 della L. 283/1962 la fattispecie di cui
alla lettera b) è quella di gran lunga più applicata.
Essa, infatti, ha una
portata generalissima nel vietare la produzione o la commercializzazione di
sostanze alimentari in “cattivo stato di conservazione”. Il punto è che tale
caratteristica negativa non deve afferire all’intrinseco del prodotto, ma –
secondo l’insegnamento ormai inoppugnabile della giurisprudenza – riguarda le
condizioni estrinseche di conservazione. Se queste condizioni sono igienicamente
scorrette – secondo i dettami di leggi, regolamenti, decreti, ma anche della
corretta prassi commerciale – il reato sussiste, e non occorre alcuna ulteriore
prova (per esempio attraverso analisi di laboratorio, che confermino
l’alterazione del prodotto, che può anche mancare).
La severità di questa
impostazione repressiva si spiega con la ragione che in materia alimentare, e
dunque di salute pubblica, la tutela del consumatore è, per così dire,
“avanzata”. Non si vuole, in altri termini, attendere che si verifichino
situazioni di pericolo effettivo per la salute, ma si preferisce evitare che
possano insorgere situazioni a rischio, tali da poter provocare danni effettivi
o più seri qualora non fermate in tempo.
La casistica giurisprudenziale in
materia di violazione della lettera b) è piuttosto nutrita. Ricordiamo:
l’abbandono di bottiglie di acqua minerale o di olio ai raggi solari (in quanto
agente esogeno in grado di attivare e far proliferare la microflora batterica);
confezioni arrugginite o bombate (in quanto segno, rispettivamente, di
ossidazione e proliferazione batterica); la detenzione di alimenti, specie se
non adeguatamente involti in fogli protettivi, in frigoriferi sporchi e in
promiscuità tra loro.
Una delle ipotesi più ricorrenti di violazione è, poi,
quella relativa al mancato rispetto delle temperature (a cui pare implicitamente
alludere anche la sentenza in commento). In proposito ricordiamo che per alcuni
tipi di alimenti esistono disposizioni regolamentari che fissano i valori
corretti di temperatura (v. art. 31 d.p.r. 327/1980). Il superamento di questi
valori costituisce di per sé reato, salvo il temperamento – introdotto dal
capitolo IX dell’allegato del D.Lgs. 155/1997 – secondo cui è consentito
derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, quando ciò sia
necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto,
l’immagazzinamento ecc. dei prodotti, e sempre che ciò sia compatibile con la
sicurezza alimentare.
Una questione delicata è se i limiti di temperatura –
il cui superamento può dar luogo alla commissione di reato da parte del
trasgressore – possano discendere anche dalle indicazioni di temperatura poste
direttamente dal produttore per i prodotti confezionati.
Di primo acchito si
sarebbe tentati di rispondere negativamente, poiché sembrerebbe quasi di
rimettere al privato di fissare la regola la cui violazione costituisce
addirittura infrazione penale. A una meditazione più attenta non pare, però, che
questa sarebbe una obiezione fondata.
Intanto, va ricordato che vi è una
sentenza che sembrerebbe avere implicitamente ammesso il reato in una
fattispecie del genere (Cass. 23.3.1998, De Matteis). Inoltre, è noto che fino
alla decisione delle sezioni unite Timpanaro del 1995 la giurisprudenza era
orientata a ritenere la sussistenza dell’art. 5, lett. b), L. 283/1962 per il
supermanento del tmc (o della data di scadenza), che pure è fissato dal
produttore (quella decisione ha poi escluso un simile effetto punitivo per
tutt’altre ragioni di quelle che vengono ora in discussione).
Infine, a ben
vedere non è il produttore a dettare la norma di reato. Egli si limita a fissare
la regola tecnica di temperatura per il mantenimento delle condizioni igieniche
di sicurezza dell’alimento, dalla cui violazione è poi direttamente la legge
(l’art. 5, L. 283/1962) a far discendere determinati effetti punitivi.
Del
resto vi è un’altra disposizione legislativa che stabilisce che le materie prime
e i prodotti finiti devono essere conservati “a temperature che non provochino
rischi per la sanità pubblica” (cap. IX dell’allegato al D.Lgs. 155/1997). Ma
allora, nel caso di prodotti confezionati all’origine, chi meglio del singolo
produttore è in grado di disporre a quale temperatura il prodotto va conservato
affinché non si creino rischi per la salute?
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