Comunicazione del risultato della prima analisi

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 22035 del 20 maggio 2003 (udienza del 31 gennaio 2003)

L’inosservanza del termine prescritto dall’art. 42, L.
580/1967 per la comunicazione all’interessato del risultato della prima analisi,
sebbene definito perentorio dalla legge, ha natura di termine ordinatorio, la
cui inosservanza non determina la improcedibilità dell’azione penale, ma
esclusivamente lo slittamento del termine utile per chiedere la revisione
dell’analisi.

Campo interessante e intricato quello delle analisi
dei campioni di alimenti prelevati dagli organi di vigilanza presso stabilimenti
produttivi ed esercizi commerciali, posto com’è all’incrocio tra procedura
amministrativa e (eventuale) procedimento penale.
È ben noto che uno degli
strumenti più penetranti di controllo della salubrità degli alimenti è quello
della indagine della loro composizione intrinseca, vuoi di carattere chimico
vuoi di carattere microbiologico. È per questo che tra i compiti affidati agli
organi pubblici competenti dai piani di controllo un posto di riguardo spetta
proprio al campionamento ufficiale e alle conseguenti analisi di laboratorio.
Come pure è previsto da alcune normative speciali che il monitoraggio attraverso
le analisi entri nei piani di autocontrollo aziendale. Del resto anche alla
stregua del D.Lgs. 155/1997, che è norma generalissima applicabile a tutti gli
operatori della filiera alimentare, è difficile che in tutta una serie di casi
possa dirsi efficace e adeguato un piano di autocontrollo che non contempli
l’effettuazione di analisi di laboratorio, sebbene il citato decreto non la
preveda come obbligo indiscriminato a qualsiasi livello dimensionale e
tipologico di azienda alimentare.
Sul piano del controllo ufficiale la
legislazione è dettagliata e puntigliosa. Innanzi tutto, esistono svariate
normative settoriali che disciplinano le (corrette) modalità di apprensione del
campione.
Tanta “pedanteria” (in quale punto della partita di merce
prelevare il campione, come miscelare il campione per ottenerne l’omogeneità
ecc.) ha una precisa ragione, in quanto – secondo le leggi statistiche – il
campione tanto più sarà rappresentativo dell’intero da cui è estratto quanto più
siano seguite determinate procedure e rispettate certe condizioni: ne va della
attendibilità stessa del campione. Di tale ragione si rinviene un’eco anche a
livello processuale.
Infatti, sebbene la giurisprudenza abbia sempre negato
che eventuali irregolarità nel campionamento possano di per sé generare nullità
dell’intera procedura, si è altrettanto fermamente sottolineato come il giudice
potrà tenere conto (negativamente sul piano della prova) della irregolarità
denunciata, e ciò proprio perché in presenza di questa viene compromesso il
valore scientifico del risultato dell’analisi sul campione irregolare.
Tutto
quanto sopra ha come premessa una osmosi – che le legge prevede – tra le
procedure amministrative di analisi e il procedimento penale che insorga a
seguito dell’accertamento di una non conformità.
Bisogna, infatti,
considerare come nei campionamenti (e nelle successive analisi) di routine
effettuate dagli organi di controllo si è ancora fuori, per definizione, da
qualsiasi indizio di reato, e dunque si è fuori del procedimento penale, e non
devono venire applicate le garanzie difensive che, invece, agiscono in
quest’ultimo.
D’altra parte – ed è questo il presupposto su cui si basa il
sistema normativo vigente -, ove le analisi amministrative non potessero venire
utilizzate nel procedimento penale verrebbe vulnerata talvolta irrimediabilmente
(si pensi alle analisi irripetibili) la sua propria funzione di accertamento dei
reati. È per questo che la legge introduce degli elementi di contraddittorio
difensivo in sede di revisione di analisi o di analisi irripetibili
microbiologiche: in questi casi si resta ancora in campo amministrativo, ma i
citati aspetti difensivi già preludono a un (possibile) epilogo da procedimento
penale e lo rendono possibile e legittimo.
È in questo complicato contesto –
che qui è stato solo sommariamente sunteggiato – che si inserisce la decisione
in commento.
Per apprezzarne meglio il contenuto conviene riportare il passo
della disposizione dell’art. 42 della legge sugli sfarinati che disciplina il
meccanismo di comunicazione dell’esito della prima analisi all’interessato:
“Quando dall’analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti
fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico
provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi.
Contemporaneamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dal prelevamento
dei campioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
comunicherà all’esercente presso cui è stato fatto il prelievo stesso il
risultato dell’analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga
comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi
campioni in confezioni originali “.
Questo termine per la comunicazione, che
la norma definisce “perentorio”, cioè inderogabile, non è previsto dalla norma
generale di cui all’art. 1, L. 283/1962, che non fissa alcun termine (un termine
è stabilito solo per la richiesta di revisione una volta ricevuta la notizia
della non conformità).
La giurisprudenza, pronunciandosi in casi in cui
andava applicato il meccanismo del citato art. 1, ha affermato che la mancata
comunicazione della non conformità non comporta alcuna nullità o improcedibilità
dell’azione penale, poiché l’interessato conserva ancora e comunque la facoltà
di fare istanza di revisione, con un termine che viene fatto decorrere da quando
egli ha avuto notizia del procedimento penale a suo carico.
La sentenza in
commento adatta questo consolidato principio al caso in cui vada applicata la
legge sugli sfarinati. Si afferma, dunque, che se anche il termine di 20 giorni
per la comunicazione della non conformità all’esercente e/o al produttore non
venga rispettato, non si produce alcun effetto preclusivo del procedimento
penale, ma semplicemente si sposta nel tempo il momento a decorrere dal quale,
una volta ricevuta la prescritta comunicazione, l’interessato potrà chiedere la
revisione delle analisi.

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