Il legale rappresentante di una società di gestione di autogrill di
notevoli dimensioni non è responsabile della detenzione in cattivo stato di
conservazione di bottiglie di acqua minerale, allorché l’azienda risulti
strutturata in autonomi esercizi commerciali, a ciascuno dei quali sia preposto
un soggetto qualificato e idoneo, dovendosi presumere la sussistenza di una
delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole
sedi, seppure in assenza di atto scritto.
La sentenza ritorna su un tema sempre attuale e delicato, quale è quello
della individuazione del soggetto penalmente responsabile di una infrazione,
quando la medesima avviene nell’ambito di imprese con struttura organizzativa
articolata. In questo caso era stata constata e contestata dagli organi di
vigilanza la detenzione di un rilevante quantitativo di confezioni di acqua
minerale in condizioni di conservazione igienicamente inadatte.
Orbene, chi
doveva rispondere della violazione: il preposto all’esercizio, il legale
rappresentante della società che aveva in gestione l’autogrill ove la violazione
si era consumata, o entrambi?
La sentenza prende le sue conclusioni sulla
posizione del (solo) rappresentante legale (vuoi perché il preposto non era
stato incriminato, circostanza invero difficile da ipotizzare; vuoi, più
plausibilmente, perché la posizione del preposto era stata definita
autonomamente).
I principi affermati sono in linea con l’orientamento comune
della giurisprudenza e della dottrina. Essi si possono compendiare nella
considerazione, sottostante al decisum, che una violazione come quella
riscontrata non può essere soggettivamente addebitata, neppure a titolo di
colpa, a chi si trovi al vertice della piramide organizzativa e della catena di
comando quando egli, per le dimensioni aziendali e la frammentazione in
disparate unità operative, non sia – né umanamente possa essere – in grado di
controllare ed evitare che una tale infrazione si verifichi in una qualsiasi
delle (in ipotesi numerose) sedi periferiche.
Questo, per così dire, in
negativo. In positivo la giurisprudenza ha, però, per contro fissato tutta una
serie di condizioni alle quali solamente la c.d. delega di funzioni può operare
con effetto libetarorio della responsabilità dei vertici aziendali.
Le
condizioni alle quali si è ritenuta valida la delega possono così riassumersi:
2) il trasferimento
dei poteri in capo al delegato con l’attribuzione di una completa autonomia
decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica;
3)
l’esistenza di norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il
conferimento della delega e una adeguata pubblicità della medesima;
4) uno
specifico e puntuale contenuto della delega;
5) la capacità e l’idoneità
tecnica del soggetto delegato;
6) il divieto di ingerenza da parte del
delegante nell’espletamento dell’attività del delegato;
7) la mancata
conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato.
In
realtà nella sentenza in commento solo alcuni dei punti di questa sorta di
decalogo sono implicitamente richiamati.
Ci riferiamo alla qualificazione e
idoneità professionali del soggetto delegato, cioè del preposto a quel
determinato settore o ramo di attività o di azienda.
È ovvio, infatti, che
ove questi requisiti mancassero la delega sarebbe come svuotata di contenuto ed
essa verrebbe a costituire un inutile espediente per sottrarsi, da parte del
“capo”, alle proprie responsabilità.
La sentenza si discosta, invece,
dall’orientamento dominante – sposando un atteggiamento particolarmente (e forse
pragmaticamente) favorevole ai soggetti in posizione apicale – quando sostiene
non solo che la delega può non derivare da atto scritto, ma addirittura che in
quelle determinate condizioni descritte nella massima la delega è in re ipsa,
cioè è automatica e implicita.
A un occhio rigoroso una simile conclusione
può far storcere il naso, perché va un po’ al di là di quanto finora insegnato
dalla giurisprudenzxa più accreditata. Ma forse la nettezza di questa
impostazione si spiega meglio se la si rapporta alla situazione di fatto presa
in esame.
In effetti, una violazione come quella – verificatasi in una delle
tante sedi decentrate di attività – di detenere in maniera igienicamente
scorretta delle bottiglie di acqua minerale non poteva logicamente ricondursi ad
altri che a colui che aveva la diretta responsabilità della conduzione aziendale
di quella specifica unità locale.
È, dunque, rilevante anche la tipologia
della violazione commessa per apprezzarne la riferibilità solo al preposto o
anche al rappresentante legale della società, in questo come in ogni altro caso
analogo. Infatti, se la violazione, pur materialmente commessa dal preposto, è
in qualche modo determinata da carenze strutturali più profonde o dalle
politiche aziendali dettate dal vertice, ebbene in tal caso neppure i “capi”
deleganti potranno sottrarsi alle loro indirette, ma non per questo meno
pregnanti, responsabilità. Del resto, anche nel caso affrontato dalla sentenza
non si potrebbe escludere, a determinate condizioni, un riflesso di
responsabilità anche a carico del delegante allorché, per esempio, la violazione
consista nel detenere la merce all’aperto, sotto il sole e sotto l’influenza
degli altri agenti atmosferici (il che integra, appunto, l’art. 5 L. 283/1962)
per carenza di adeguati locali di immagazzinamento; tanto più quando la politica
aziendale sia consapevolemente cieca di fronte a tale deficienza e imponga
comunque alle singole unità locali l’acquisto di ingenti stock di merce, che poi
non possa trovare adeguato ricovero.
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Cattivo stato di conservazione di bottiglie di acqua minerale, le responsabilità
Cassazione penale, sentenza n. 19642 del 6 marzo 2003 (riferimento normativo: art. 5, lett. b, legge 283/1962)
Il legale rappresentante di una società di gestione di autogrill di
notevoli dimensioni non è responsabile della detenzione in cattivo stato di
conservazione di bottiglie di acqua minerale, allorché l’azienda risulti
strutturata in autonomi esercizi commerciali, a ciascuno dei quali sia preposto
un soggetto qualificato e idoneo, dovendosi presumere la sussistenza di una
delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole
sedi, seppure in assenza di atto scritto.
La sentenza ritorna su un tema sempre attuale e delicato, quale è quello
della individuazione del soggetto penalmente responsabile di una infrazione,
quando la medesima avviene nell’ambito di imprese con struttura organizzativa
articolata. In questo caso era stata constata e contestata dagli organi di
vigilanza la detenzione di un rilevante quantitativo di confezioni di acqua
minerale in condizioni di conservazione igienicamente inadatte.
Orbene, chi
doveva rispondere della violazione: il preposto all’esercizio, il legale
rappresentante della società che aveva in gestione l’autogrill ove la violazione
si era consumata, o entrambi?
La sentenza prende le sue conclusioni sulla
posizione del (solo) rappresentante legale (vuoi perché il preposto non era
stato incriminato, circostanza invero difficile da ipotizzare; vuoi, più
plausibilmente, perché la posizione del preposto era stata definita
autonomamente).
I principi affermati sono in linea con l’orientamento comune
della giurisprudenza e della dottrina. Essi si possono compendiare nella
considerazione, sottostante al decisum, che una violazione come quella
riscontrata non può essere soggettivamente addebitata, neppure a titolo di
colpa, a chi si trovi al vertice della piramide organizzativa e della catena di
comando quando egli, per le dimensioni aziendali e la frammentazione in
disparate unità operative, non sia – né umanamente possa essere – in grado di
controllare ed evitare che una tale infrazione si verifichi in una qualsiasi
delle (in ipotesi numerose) sedi periferiche.
Questo, per così dire, in
negativo. In positivo la giurisprudenza ha, però, per contro fissato tutta una
serie di condizioni alle quali solamente la c.d. delega di funzioni può operare
con effetto libetarorio della responsabilità dei vertici aziendali.
Le
condizioni alle quali si è ritenuta valida la delega possono così riassumersi:
2) il trasferimento
dei poteri in capo al delegato con l’attribuzione di una completa autonomia
decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica;
3)
l’esistenza di norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il
conferimento della delega e una adeguata pubblicità della medesima;
4) uno
specifico e puntuale contenuto della delega;
5) la capacità e l’idoneità
tecnica del soggetto delegato;
6) il divieto di ingerenza da parte del
delegante nell’espletamento dell’attività del delegato;
7) la mancata
conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato.
In
realtà nella sentenza in commento solo alcuni dei punti di questa sorta di
decalogo sono implicitamente richiamati.
Ci riferiamo alla qualificazione e
idoneità professionali del soggetto delegato, cioè del preposto a quel
determinato settore o ramo di attività o di azienda.
È ovvio, infatti, che
ove questi requisiti mancassero la delega sarebbe come svuotata di contenuto ed
essa verrebbe a costituire un inutile espediente per sottrarsi, da parte del
“capo”, alle proprie responsabilità.
La sentenza si discosta, invece,
dall’orientamento dominante – sposando un atteggiamento particolarmente (e forse
pragmaticamente) favorevole ai soggetti in posizione apicale – quando sostiene
non solo che la delega può non derivare da atto scritto, ma addirittura che in
quelle determinate condizioni descritte nella massima la delega è in re ipsa,
cioè è automatica e implicita.
A un occhio rigoroso una simile conclusione
può far storcere il naso, perché va un po’ al di là di quanto finora insegnato
dalla giurisprudenzxa più accreditata. Ma forse la nettezza di questa
impostazione si spiega meglio se la si rapporta alla situazione di fatto presa
in esame.
In effetti, una violazione come quella – verificatasi in una delle
tante sedi decentrate di attività – di detenere in maniera igienicamente
scorretta delle bottiglie di acqua minerale non poteva logicamente ricondursi ad
altri che a colui che aveva la diretta responsabilità della conduzione aziendale
di quella specifica unità locale.
È, dunque, rilevante anche la tipologia
della violazione commessa per apprezzarne la riferibilità solo al preposto o
anche al rappresentante legale della società, in questo come in ogni altro caso
analogo. Infatti, se la violazione, pur materialmente commessa dal preposto, è
in qualche modo determinata da carenze strutturali più profonde o dalle
politiche aziendali dettate dal vertice, ebbene in tal caso neppure i “capi”
deleganti potranno sottrarsi alle loro indirette, ma non per questo meno
pregnanti, responsabilità. Del resto, anche nel caso affrontato dalla sentenza
non si potrebbe escludere, a determinate condizioni, un riflesso di
responsabilità anche a carico del delegante allorché, per esempio, la violazione
consista nel detenere la merce all’aperto, sotto il sole e sotto l’influenza
degli altri agenti atmosferici (il che integra, appunto, l’art. 5 L. 283/1962)
per carenza di adeguati locali di immagazzinamento; tanto più quando la politica
aziendale sia consapevolemente cieca di fronte a tale deficienza e imponga
comunque alle singole unità locali l’acquisto di ingenti stock di merce, che poi
non possa trovare adeguato ricovero.
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