Il caso affrontato dal giudice torinese presenta spunti di indubbio
interesse per gli aspetti che offre all’attenzione del lettore in punto di
tutela della leale prassi commerciale, da una parte, e di tutela della salute,
dall’altra.
Un allevatore aveva venduto al macellatore un vitello,
accompagnandolo falsamente con una dichiarazione di provenienza in cui si negava
che l’animale fosse stato sottoposto a trattamenti farmacologici. In realtà era
poi emersa la presenza, nelle urine dell’animale, di desametazone – sostanza
appartenente alla famiglia dei corticosteroidi con effetti anabolizzanti ed
estrogenanti – oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente.
Nella
fattispecie non erano ancora direttamente coinvolti specifici consumatori,
poiché il controllo venne eseguito al macello dagli organi di vigilanza
veterinaria, prima della immissione al consumo (anche se poi non è chiaro se,
essendosi trattato di prelievo di routine, la merce fosse stata comunque
liberalizzata o fosse rimasta vincolata in attesa delle analisi). Ma è evidente
che la carne dell’animale contaminato sarebbe stata esitata al pubblico (se non
lo fu realmente), in assenza del controllo. Da qui la rilevanza della vicenda
non solo in una prospettiva di lealtà commerciale tra imprenditori, ma anche per
i riflessi sulla buona salute dei consumatori, che può essere pregiudicata dalla
ingestione di sostanze con effetti farmacologici indesiderati.
In
proposito va subito ricordato che secondo la sentenza – che, peraltro, segue un
orientamento assolutamente consolidato – il reato di cui all’art. 5, L. 283/1962
è di pericolo presunto, nel senso che non occorre la dimostrazione, nel caso
concreto, di un effettivo danno alla salute di taluno. Infatti, la violazione è
integrata per il fatto stesso che venga tenuta la condotta vietata, che è
considerata di per sé potenzialmente pericolosa. Tanto è vero che, proprio in
base ai rischi connessi alla assunzione di determinate sostanze, la normativa
impone dei divieti relativi o assoluti di introduzione delle stesse negli
alimenti destinati al consumo umano.
Piuttosto si può discutere della
esattezza della collocazione della fattispecie nell’ambito della lettera g)
dell’art. 5, L. 283/1962. Infatti, a parte una assai lontana sentenza del
Pretore di Schio, che aveva adottato la medesima qualificazione giuridica in un
caso analogo, l’orientamento comune è piuttosto nel senso di far ricadere casi
del genere nell’ambito della violazione della lettera a) dell’art. 5, sotto il
profilo della produzione/commercializzazione di alimenti variati nella loro
composizione naturale e, quindi, non genuini.
Semmai, la cosa che talvolta ha
destato perplessità, specie tra i non giuristi, è l’identificazione anche
dell’animale vivo, e non solo delle sue carni, come sostanza alimentare. Questa,
per esempio, è un'”eresia” per gli stessi veterinari, poiché essi sono abituati
a reputare che prima del loro controllo, che liberalizzi al consumo le carni
macellate, non si può parlare di alimento: è l’apposizione della bollatura
sanitaria che le fa diventare tali.
Questa conclusione è aderente alla
normativa di settore, ma non è obbligata – e, anzi, è erronea – rispetto ad
altre disposizioni. Intanto, la stessa normativa comunitaria induce a ritenere
corretta l’equiparazione suddetta. L’art. 2, par. 5, reg. CEE 2081/1992 (sulle
denominazioni d’origine), infatti, considera “materie prime” non solo le carni e
il latte, ma anche gli “animali vivi”. Né un argomento contrario potrebbe
ricavarsi dall’art. 2, reg. CE 178/2002, poiché è vero che gli animali vivi di
per sé non sono compresi tra gli alimenti, ma ciò “a meno che siano preparati
per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano”.
Inoltre, è dalla
stessa L. 283/1962, oltre che dal codice penale (artt. 440, 444 c.p.), che si
trae la necessità di interpretare in senso estensivo – a tutela della salute –
la nozione di sostanza alimentare, o sostanza destinata alla alimentazione, come
qualunque sostanza che sia idonea ad essere ingerita dall’uomo per la sua
nutrizione, immediatamente o anche in un momento successivo a seguito di
manipolazioni di vario tipo. Da questo punto di vista diventa agevole rendersi
conto come anche l’animale vivo, destinato alla macellazione, rientra a pieno
titolo nella categoria.
Un altro aspetto interessante, perché si tratta un
tipo di giustificazione frequente tra gli allevatori infedeli “pizzicati” dai
controlli pubblici, è quello relativo al preteso uso terapeutico del
desametazone. L’imputato si schermì, infatti, negando qualsiasi somministrazione
fraudolenta con intento di aumento ponderale nell’animale e sostenne, viceversa,
che si era limitato ad applicare a una zampa malata una pomata, per uso umano,
contenente quel principio attivo. In proposito il giudice ha avuto agio di
opporre che, da una parte, il quantitativo di corticosteroide rinvenuto nel
liquido biologico del vitello era scarsamente compatibile con un mero
assorbimento per osmosi cutanea (come osservato dal veterinario ispettore citato
come teste), e, dall’altra, che in ogni caso l’allevatore avrebbe dovuto
rispettare i tempi di sospensione dopo l’utilizzo del farmaco (peraltro
somministrato in assenza di prescrizione veterinaria) prima della macellazione e
non avrebbe potuto, soprattutto, affermare il falso sulla dichiarazione di
accompagnamento, ossia che nessun trattamento era stato praticato.
L’imputato
cercò anche di giocare la carta della violazione di regole procedurali che,
secondo la difesa, avrebbe dovuto condurre alla inutilizzabilità dei risultati
delle analisi per mancato rispetto del principio del contraddittorio già al
momento del prelievo.
Anche questa eccezione è stata respinta dal giudice,
appellandosi alla consolidata giurisprudenza che non richiede già in sede di
prelievo un obbligo per l’organo di vigilanza di avvertire il potenziale
interessato non presente, essendo rimandata la garanzia di difesa alla fase
della revisione delle analisi, come puntualmente avvenuto nella
specie.
Infine, si è stimato che fosse stata integrata anche la violazione
dell’art. 515 c.p., in danno del macellatore, poiché l’allevatore gli aveva
ceduto il vitello nascondendogli la presenza di residui di desametazone – che
era, anzi, stata espressamente esclusa -, così ingannandolo sulla qualità della
merce venduta. Su questo punto il giudice si è lungamente intrattenuto per
dimostrare che il rapporto giuridico instauratosi tra le due parti era una
“vendita” secondo il codice civile, già perfezionatasi nonostante la mancata
precisa determinazione del prezzo. In realtà, sarebbe forse bastato mettere in
evidenza come l’art. 515 c.p. richieda semplicemente la “consegna” della cosa
diversa da quanto dichiarato o pattuito, consegna che vi era sicuramente stata.
Quindi, nulla quaestio.
La cosa veramente interessante del caso è piuttosto
che il giudice ha riconosciuto al macellatore, che si era costituito parte
civile, l’esistenza non solo del danno derivante dalla ricezione della merce in
violazione dell’accordo contrattuale, ma anche di quello inerente al fatto che
il macellatore era stato sanzionato amministrativamente per violazione del
D.Lgs. 336/1999, con conseguente pagamento di una certa somma di denaro, per la
irregolarità riscontrata a suo carico, ma in realtà totalmente derivata
dall’infedeltà dell’allevatore.
Home » Vendita di un vitello falsamente dichiarato esente da trattamenti farmacologici
Vendita di un vitello falsamente dichiarato esente da trattamenti farmacologici
Tribunale di Torino, sentenza n. 3930 dell’8 ottobre 2003 (riferimenti normativi: art. 515, c.p.; art. 5, lett. g, legge 283/1962)
Il caso affrontato dal giudice torinese presenta spunti di indubbio
interesse per gli aspetti che offre all’attenzione del lettore in punto di
tutela della leale prassi commerciale, da una parte, e di tutela della salute,
dall’altra.
Un allevatore aveva venduto al macellatore un vitello,
accompagnandolo falsamente con una dichiarazione di provenienza in cui si negava
che l’animale fosse stato sottoposto a trattamenti farmacologici. In realtà era
poi emersa la presenza, nelle urine dell’animale, di desametazone – sostanza
appartenente alla famiglia dei corticosteroidi con effetti anabolizzanti ed
estrogenanti – oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente.
Nella
fattispecie non erano ancora direttamente coinvolti specifici consumatori,
poiché il controllo venne eseguito al macello dagli organi di vigilanza
veterinaria, prima della immissione al consumo (anche se poi non è chiaro se,
essendosi trattato di prelievo di routine, la merce fosse stata comunque
liberalizzata o fosse rimasta vincolata in attesa delle analisi). Ma è evidente
che la carne dell’animale contaminato sarebbe stata esitata al pubblico (se non
lo fu realmente), in assenza del controllo. Da qui la rilevanza della vicenda
non solo in una prospettiva di lealtà commerciale tra imprenditori, ma anche per
i riflessi sulla buona salute dei consumatori, che può essere pregiudicata dalla
ingestione di sostanze con effetti farmacologici indesiderati.
In
proposito va subito ricordato che secondo la sentenza – che, peraltro, segue un
orientamento assolutamente consolidato – il reato di cui all’art. 5, L. 283/1962
è di pericolo presunto, nel senso che non occorre la dimostrazione, nel caso
concreto, di un effettivo danno alla salute di taluno. Infatti, la violazione è
integrata per il fatto stesso che venga tenuta la condotta vietata, che è
considerata di per sé potenzialmente pericolosa. Tanto è vero che, proprio in
base ai rischi connessi alla assunzione di determinate sostanze, la normativa
impone dei divieti relativi o assoluti di introduzione delle stesse negli
alimenti destinati al consumo umano.
Piuttosto si può discutere della
esattezza della collocazione della fattispecie nell’ambito della lettera g)
dell’art. 5, L. 283/1962. Infatti, a parte una assai lontana sentenza del
Pretore di Schio, che aveva adottato la medesima qualificazione giuridica in un
caso analogo, l’orientamento comune è piuttosto nel senso di far ricadere casi
del genere nell’ambito della violazione della lettera a) dell’art. 5, sotto il
profilo della produzione/commercializzazione di alimenti variati nella loro
composizione naturale e, quindi, non genuini.
Semmai, la cosa che talvolta ha
destato perplessità, specie tra i non giuristi, è l’identificazione anche
dell’animale vivo, e non solo delle sue carni, come sostanza alimentare. Questa,
per esempio, è un'”eresia” per gli stessi veterinari, poiché essi sono abituati
a reputare che prima del loro controllo, che liberalizzi al consumo le carni
macellate, non si può parlare di alimento: è l’apposizione della bollatura
sanitaria che le fa diventare tali.
Questa conclusione è aderente alla
normativa di settore, ma non è obbligata – e, anzi, è erronea – rispetto ad
altre disposizioni. Intanto, la stessa normativa comunitaria induce a ritenere
corretta l’equiparazione suddetta. L’art. 2, par. 5, reg. CEE 2081/1992 (sulle
denominazioni d’origine), infatti, considera “materie prime” non solo le carni e
il latte, ma anche gli “animali vivi”. Né un argomento contrario potrebbe
ricavarsi dall’art. 2, reg. CE 178/2002, poiché è vero che gli animali vivi di
per sé non sono compresi tra gli alimenti, ma ciò “a meno che siano preparati
per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano”.
Inoltre, è dalla
stessa L. 283/1962, oltre che dal codice penale (artt. 440, 444 c.p.), che si
trae la necessità di interpretare in senso estensivo – a tutela della salute –
la nozione di sostanza alimentare, o sostanza destinata alla alimentazione, come
qualunque sostanza che sia idonea ad essere ingerita dall’uomo per la sua
nutrizione, immediatamente o anche in un momento successivo a seguito di
manipolazioni di vario tipo. Da questo punto di vista diventa agevole rendersi
conto come anche l’animale vivo, destinato alla macellazione, rientra a pieno
titolo nella categoria.
Un altro aspetto interessante, perché si tratta un
tipo di giustificazione frequente tra gli allevatori infedeli “pizzicati” dai
controlli pubblici, è quello relativo al preteso uso terapeutico del
desametazone. L’imputato si schermì, infatti, negando qualsiasi somministrazione
fraudolenta con intento di aumento ponderale nell’animale e sostenne, viceversa,
che si era limitato ad applicare a una zampa malata una pomata, per uso umano,
contenente quel principio attivo. In proposito il giudice ha avuto agio di
opporre che, da una parte, il quantitativo di corticosteroide rinvenuto nel
liquido biologico del vitello era scarsamente compatibile con un mero
assorbimento per osmosi cutanea (come osservato dal veterinario ispettore citato
come teste), e, dall’altra, che in ogni caso l’allevatore avrebbe dovuto
rispettare i tempi di sospensione dopo l’utilizzo del farmaco (peraltro
somministrato in assenza di prescrizione veterinaria) prima della macellazione e
non avrebbe potuto, soprattutto, affermare il falso sulla dichiarazione di
accompagnamento, ossia che nessun trattamento era stato praticato.
L’imputato
cercò anche di giocare la carta della violazione di regole procedurali che,
secondo la difesa, avrebbe dovuto condurre alla inutilizzabilità dei risultati
delle analisi per mancato rispetto del principio del contraddittorio già al
momento del prelievo.
Anche questa eccezione è stata respinta dal giudice,
appellandosi alla consolidata giurisprudenza che non richiede già in sede di
prelievo un obbligo per l’organo di vigilanza di avvertire il potenziale
interessato non presente, essendo rimandata la garanzia di difesa alla fase
della revisione delle analisi, come puntualmente avvenuto nella
specie.
Infine, si è stimato che fosse stata integrata anche la violazione
dell’art. 515 c.p., in danno del macellatore, poiché l’allevatore gli aveva
ceduto il vitello nascondendogli la presenza di residui di desametazone – che
era, anzi, stata espressamente esclusa -, così ingannandolo sulla qualità della
merce venduta. Su questo punto il giudice si è lungamente intrattenuto per
dimostrare che il rapporto giuridico instauratosi tra le due parti era una
“vendita” secondo il codice civile, già perfezionatasi nonostante la mancata
precisa determinazione del prezzo. In realtà, sarebbe forse bastato mettere in
evidenza come l’art. 515 c.p. richieda semplicemente la “consegna” della cosa
diversa da quanto dichiarato o pattuito, consegna che vi era sicuramente stata.
Quindi, nulla quaestio.
La cosa veramente interessante del caso è piuttosto
che il giudice ha riconosciuto al macellatore, che si era costituito parte
civile, l’esistenza non solo del danno derivante dalla ricezione della merce in
violazione dell’accordo contrattuale, ma anche di quello inerente al fatto che
il macellatore era stato sanzionato amministrativamente per violazione del
D.Lgs. 336/1999, con conseguente pagamento di una certa somma di denaro, per la
irregolarità riscontrata a suo carico, ma in realtà totalmente derivata
dall’infedeltà dell’allevatore.
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