L’art. 3, n. 4, primo comma, del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e
i nuovi ingredienti alimentari, dev’essere interpretato nel senso che la mera
presenza, all’interno di nuovi prodotti alimentari, di residui di proteine
transgeniche a determinati livelli non osta a che tali prodotti alimentari siano
considerati come sostanzialmente equivalenti a prodotti alimentari esistenti e,
pertanto, non osta al ricorso alla procedura semplificata per l’immissione sul
mercato di detti nuovi prodotti alimentari. Ciò tuttavia non vale qualora le
conoscenze scientifiche disponibili all’epoca della valutazione iniziale
permettano di individuare l’esistenza di un rischio di effetti potenzialmente
pericolosi per la salute umana. Spetta al giudice del rinvio verificare se sia
soddisfatta tale condizione. In linea di principio, la questione della
regolarità del ricorso alla procedura semplificata di immissione sul mercato di
nuovi prodotti alimentari, prevista dall’art. 5 del regolamento n. 258/97, non
incide sul potere degli Stati membri di adottare misure ai sensi dell’art. 12
del citato regolamento, quale il decreto 4 agosto 2000, di cui trattasi nella
causa principale.
Poiché la procedura semplificata non implica alcun consenso,
ancorché tacito, della Commissione, uno Stato membro non è tenuto, al fine di
adottare tali misure, a mettere previamente in discussione la legittimità di
tale consenso. Tuttavia, tali misure possono essere adottate solamente se lo
Stato membro ha previamente svolto una valutazione dei rischi quanto più
possibile completa, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di
specie, valutazione da cui risulti che, con riferimento al principio di
precauzione, l’attuazione di tali misure è necessaria a garantire, ai sensi
dell’art. 3, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 258/97, che i nuovi
prodotti alimentari non presentano rischi per il consumatore. La sentenza in
commento si presenta particolarmente interessante e di stringente attualità,
poiché torna su uno dei temi più dibattuti degli ultimi tempi: quello degli Ogm
e dei poteri di ciascuno Stato membro di introdurre unilateralmente limitazioni
alla loro circolazione per ragioni di salute pubblica. Diciamo subito che la
Corte non fornisce una risposta definitiva alla questione, in quanto
istituzionalmente essa non entra nel merito delle controversie, dovendosi
limitare a consegnare indicazioni interpretative di principio ai giudici
nazionali. Ciò nonostante, come si diceva, e per l’argomento in sé e per le
considerazioni svolte, la decisione offre stimolanti spunti alla discussione. La
vicenda trae origine dalla emanazione da parte del Governo italiano del decreto
4.8.2000 con il quale si sospendeva cautelativamente la commercializzazione e
l’utilizzazione di determinate specie di mais transgenico. In precedenza le
autorità francesi e inglesi avevano autorizzato talune società come la Monsanto
alla immissione sul mercato di tali specie di granturco. La Monsanto e le altre
società in questione avevano poi notificato alla Commissione europea – in
attuazione della procedura semplificata di cui all’art. 5 del reg. 258/97 sui
nuovi prodotti – la commercializzazione di farine ricavate da quelle varietà di
mais, ma asseritamente prive di Ogm. Il Governo italiano aveva eccepito
l’irregolarità della procedura semplificata, che non comporta una approfondita
valutazione dei rischi connessi all’utilizzo di un nuovo prodotto purché questo
sia considerato “sostanzialmente equivalente” a un prodotto tradizionale.
Essendo rimasto insoddisfatto delle risposte fornite dalla Commissione europea,
il Governo italiano aveva, infine, adottato con il decreto citato un
provvedimento di autotutela a protezione della salute pubblica, provvedimento
che impediva l’ulteriore commercializzazione delle farine transgeniche di cui
sopra. Le società interessate avevano, perciò, adito il giudice amministrativo
(TAR del Lazio) per vedere annullato il decreto governativo. Tale giudice ha, a
sua volta, rimesso alcune questioni interpretative pregiudiziali alla Corte di
giustizia. La prima questione che ha impegnato la Corte è stata quella del
significato da attribuire alla nozione di “equivalenza sostanziale”, in quanto
essa condiziona l’accesso alla procedura semplificata di immissione in commercio
dei nuovi prodotti. In tal caso, sulla base di dati scientifici universalmente
riconosciuti o di un parere tecnico espresso da un’autorità nazionale, che
certifichino l’equivalenza tra il prodotto nuovo e l’omologo tradizionale,
l’immissione in commercio del primo non passa attraverso la trafila di una
analitica valutazione dei rischi connessi all’uso di quel prodotto. La Corte ha
spiegato che il concetto di equivalenza sostanziale – introdotto
dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico – consiste nell’utilizzare organismi
esistenti, che sono già usati come alimenti o da cui si derivano alimenti, come
pietra di paragone per valutare se un prodotto o un ingrediente nuovo o
modificato ponga problemi di sicurezza per il consumo umano. Peraltro, si mette
in guardia sul fatto che il metodo dell’equivalenza sostanziale non corrisponde
ad una valutazione della sicurezza o del valore nutritivo, ma è solo un’analisi
comparativa di un potenziale prodotto nuovo e del suo omologo tradizionale. Per
contro, laddove venga negata l’equivalenza, non se ne può automaticamente
inferire che il nuovo prodotto sia dannoso o pericoloso per la salute: ciò
comporta soltanto che il nuovo prodotto dovrà essere sottoposto a una più
penetrante valutazione di rischio. In verità, la Commissione, sulla base di
nuove indicazioni scientifiche, ha nel frattempo rimeditato la praticabilità
della procedura semplificata per l’immissione sul mercato delle farine
transgeniche; ribadendo comunque la sua legittimità all’epoca in cui essa era
stata seguita. La Corte non ha preso posizione – né poteva farlo – sulla
riconducibilità delle farine transgeniche alla nozione di “equivalenza
sostanziale”, rimettendo la soluzione del quesito al giudice nazionale sulla
base delle indicazioni interpretative da essa fornite. Ciò nondimeno ha
sottolineato come la valutazione da compiere deve tenere conto bensì
dell’interesse perseguito dal reg. 258/97 alla evoluzione nella composizione dei
prodotti alimentari, ma senza mai dimenticare l’altro caposaldo a cui la
disciplina comunitaria si àncora, ossia la tutela della salute. L’ulteriore
problema sollevato dalla Monsanto e dalle altre ricorrenti era quello della
legittimità delle misure di contrasto alla commercializzazione di farine
transgeniche perseguite dal Governo italiano tramite il decreto del 4.8.2000. La
norma di riferimento a cui lo Stato italiano ha preteso di appigliarsi è quella
dell’art. 12, reg. 258/97, secondo cui qualora a seguito di nuove informazioni o
di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia
motivi fondati per ritenere che l’utilizzazione di un prodotto o ingrediente
alimentare conforme al regolamento presenti rischi per la salute umana (o per
l’ambiente), tale Stato membro può limitare temporaneamente o sospendere la
commercializzazione e l’utilizzazione sul proprio territorio del prodotto o
ingrediente alimentare in questione. Il punto da risolvere si spostava, dunque,
sulla riconducibilità delle provvidenze cautelative del Governo italiano alle
condizioni legittimanti dell’art. 12. Anche qui la Corte rimanda (ovviamente) la
soluzione di merito al giudice nazionale, non prima però di avere fissato alcuni
paletti che ne dovranno indirizzare la decisione. La Corte, infatti, mette in
evidenza che la norma dell’art. 12 è espressione del più generale “principio di
precauzione” – fissato sia dall’art. 174 del Trattato che dal reg. CE 178/2002 –
in base al quale in situazioni di incertezza scientifica sulla effettiva
esistenza di rischi per la salute connessi al consumo di determinati prodotti, e
quindi pur in assenza di certezze su potenzialità negative, sono legittime
misure provvisorie di contenimento del possibile rischio. La Corte, però, in
questa come in altre pronunce ha spiegato che il principio di precauzione non
può essere forzato fino al punto di far leva su qualsiasi – anche generico e
ipotetico – rischio, fondato su mere supposizioni. Ciò appare tanto più vero
alla luce dell’art. 12, reg. 258/97, che richiama l’esistenza di “motivi
fondati” delle misure protettive adottate, aggiungendo che è onere dello Stato
che li invoca – in questo caso il Governo italiano – dimostrarne la ricorrenza.
Più precisamente, le autorità nazionali devono evidenziare indizi specifici i
quali, senza escludere l’incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di
concludere, sulla base dei dati scientifici disponibili che risultano
maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca
internazionale, che l’attuazione delle misure adottate è necessaria al fine di
evitare che siano offerti sul mercato nuovi prodotti alimentari potenzialmente
pericolosi per la salute umana. È con questo complesso e delicato viatico che la
palla ritorna al giudice nazionale. Restiamo in vigile attesa della sua futura
decisione.
Home » Residui di proteine transgeniche in nuovi prodotti alimentari
Residui di proteine transgeniche in nuovi prodotti alimentari
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 9 settembre 2003 nella causa C-236/01 (riferimenti normativi: artt. 3, 5 e 12, reg. CE 258/97).
L’art. 3, n. 4, primo comma, del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e
i nuovi ingredienti alimentari, dev’essere interpretato nel senso che la mera
presenza, all’interno di nuovi prodotti alimentari, di residui di proteine
transgeniche a determinati livelli non osta a che tali prodotti alimentari siano
considerati come sostanzialmente equivalenti a prodotti alimentari esistenti e,
pertanto, non osta al ricorso alla procedura semplificata per l’immissione sul
mercato di detti nuovi prodotti alimentari. Ciò tuttavia non vale qualora le
conoscenze scientifiche disponibili all’epoca della valutazione iniziale
permettano di individuare l’esistenza di un rischio di effetti potenzialmente
pericolosi per la salute umana. Spetta al giudice del rinvio verificare se sia
soddisfatta tale condizione. In linea di principio, la questione della
regolarità del ricorso alla procedura semplificata di immissione sul mercato di
nuovi prodotti alimentari, prevista dall’art. 5 del regolamento n. 258/97, non
incide sul potere degli Stati membri di adottare misure ai sensi dell’art. 12
del citato regolamento, quale il decreto 4 agosto 2000, di cui trattasi nella
causa principale.
Poiché la procedura semplificata non implica alcun consenso,
ancorché tacito, della Commissione, uno Stato membro non è tenuto, al fine di
adottare tali misure, a mettere previamente in discussione la legittimità di
tale consenso. Tuttavia, tali misure possono essere adottate solamente se lo
Stato membro ha previamente svolto una valutazione dei rischi quanto più
possibile completa, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di
specie, valutazione da cui risulti che, con riferimento al principio di
precauzione, l’attuazione di tali misure è necessaria a garantire, ai sensi
dell’art. 3, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 258/97, che i nuovi
prodotti alimentari non presentano rischi per il consumatore. La sentenza in
commento si presenta particolarmente interessante e di stringente attualità,
poiché torna su uno dei temi più dibattuti degli ultimi tempi: quello degli Ogm
e dei poteri di ciascuno Stato membro di introdurre unilateralmente limitazioni
alla loro circolazione per ragioni di salute pubblica. Diciamo subito che la
Corte non fornisce una risposta definitiva alla questione, in quanto
istituzionalmente essa non entra nel merito delle controversie, dovendosi
limitare a consegnare indicazioni interpretative di principio ai giudici
nazionali. Ciò nonostante, come si diceva, e per l’argomento in sé e per le
considerazioni svolte, la decisione offre stimolanti spunti alla discussione. La
vicenda trae origine dalla emanazione da parte del Governo italiano del decreto
4.8.2000 con il quale si sospendeva cautelativamente la commercializzazione e
l’utilizzazione di determinate specie di mais transgenico. In precedenza le
autorità francesi e inglesi avevano autorizzato talune società come la Monsanto
alla immissione sul mercato di tali specie di granturco. La Monsanto e le altre
società in questione avevano poi notificato alla Commissione europea – in
attuazione della procedura semplificata di cui all’art. 5 del reg. 258/97 sui
nuovi prodotti – la commercializzazione di farine ricavate da quelle varietà di
mais, ma asseritamente prive di Ogm. Il Governo italiano aveva eccepito
l’irregolarità della procedura semplificata, che non comporta una approfondita
valutazione dei rischi connessi all’utilizzo di un nuovo prodotto purché questo
sia considerato “sostanzialmente equivalente” a un prodotto tradizionale.
Essendo rimasto insoddisfatto delle risposte fornite dalla Commissione europea,
il Governo italiano aveva, infine, adottato con il decreto citato un
provvedimento di autotutela a protezione della salute pubblica, provvedimento
che impediva l’ulteriore commercializzazione delle farine transgeniche di cui
sopra. Le società interessate avevano, perciò, adito il giudice amministrativo
(TAR del Lazio) per vedere annullato il decreto governativo. Tale giudice ha, a
sua volta, rimesso alcune questioni interpretative pregiudiziali alla Corte di
giustizia. La prima questione che ha impegnato la Corte è stata quella del
significato da attribuire alla nozione di “equivalenza sostanziale”, in quanto
essa condiziona l’accesso alla procedura semplificata di immissione in commercio
dei nuovi prodotti. In tal caso, sulla base di dati scientifici universalmente
riconosciuti o di un parere tecnico espresso da un’autorità nazionale, che
certifichino l’equivalenza tra il prodotto nuovo e l’omologo tradizionale,
l’immissione in commercio del primo non passa attraverso la trafila di una
analitica valutazione dei rischi connessi all’uso di quel prodotto. La Corte ha
spiegato che il concetto di equivalenza sostanziale – introdotto
dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico – consiste nell’utilizzare organismi
esistenti, che sono già usati come alimenti o da cui si derivano alimenti, come
pietra di paragone per valutare se un prodotto o un ingrediente nuovo o
modificato ponga problemi di sicurezza per il consumo umano. Peraltro, si mette
in guardia sul fatto che il metodo dell’equivalenza sostanziale non corrisponde
ad una valutazione della sicurezza o del valore nutritivo, ma è solo un’analisi
comparativa di un potenziale prodotto nuovo e del suo omologo tradizionale. Per
contro, laddove venga negata l’equivalenza, non se ne può automaticamente
inferire che il nuovo prodotto sia dannoso o pericoloso per la salute: ciò
comporta soltanto che il nuovo prodotto dovrà essere sottoposto a una più
penetrante valutazione di rischio. In verità, la Commissione, sulla base di
nuove indicazioni scientifiche, ha nel frattempo rimeditato la praticabilità
della procedura semplificata per l’immissione sul mercato delle farine
transgeniche; ribadendo comunque la sua legittimità all’epoca in cui essa era
stata seguita. La Corte non ha preso posizione – né poteva farlo – sulla
riconducibilità delle farine transgeniche alla nozione di “equivalenza
sostanziale”, rimettendo la soluzione del quesito al giudice nazionale sulla
base delle indicazioni interpretative da essa fornite. Ciò nondimeno ha
sottolineato come la valutazione da compiere deve tenere conto bensì
dell’interesse perseguito dal reg. 258/97 alla evoluzione nella composizione dei
prodotti alimentari, ma senza mai dimenticare l’altro caposaldo a cui la
disciplina comunitaria si àncora, ossia la tutela della salute. L’ulteriore
problema sollevato dalla Monsanto e dalle altre ricorrenti era quello della
legittimità delle misure di contrasto alla commercializzazione di farine
transgeniche perseguite dal Governo italiano tramite il decreto del 4.8.2000. La
norma di riferimento a cui lo Stato italiano ha preteso di appigliarsi è quella
dell’art. 12, reg. 258/97, secondo cui qualora a seguito di nuove informazioni o
di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia
motivi fondati per ritenere che l’utilizzazione di un prodotto o ingrediente
alimentare conforme al regolamento presenti rischi per la salute umana (o per
l’ambiente), tale Stato membro può limitare temporaneamente o sospendere la
commercializzazione e l’utilizzazione sul proprio territorio del prodotto o
ingrediente alimentare in questione. Il punto da risolvere si spostava, dunque,
sulla riconducibilità delle provvidenze cautelative del Governo italiano alle
condizioni legittimanti dell’art. 12. Anche qui la Corte rimanda (ovviamente) la
soluzione di merito al giudice nazionale, non prima però di avere fissato alcuni
paletti che ne dovranno indirizzare la decisione. La Corte, infatti, mette in
evidenza che la norma dell’art. 12 è espressione del più generale “principio di
precauzione” – fissato sia dall’art. 174 del Trattato che dal reg. CE 178/2002 –
in base al quale in situazioni di incertezza scientifica sulla effettiva
esistenza di rischi per la salute connessi al consumo di determinati prodotti, e
quindi pur in assenza di certezze su potenzialità negative, sono legittime
misure provvisorie di contenimento del possibile rischio. La Corte, però, in
questa come in altre pronunce ha spiegato che il principio di precauzione non
può essere forzato fino al punto di far leva su qualsiasi – anche generico e
ipotetico – rischio, fondato su mere supposizioni. Ciò appare tanto più vero
alla luce dell’art. 12, reg. 258/97, che richiama l’esistenza di “motivi
fondati” delle misure protettive adottate, aggiungendo che è onere dello Stato
che li invoca – in questo caso il Governo italiano – dimostrarne la ricorrenza.
Più precisamente, le autorità nazionali devono evidenziare indizi specifici i
quali, senza escludere l’incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di
concludere, sulla base dei dati scientifici disponibili che risultano
maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca
internazionale, che l’attuazione delle misure adottate è necessaria al fine di
evitare che siano offerti sul mercato nuovi prodotti alimentari potenzialmente
pericolosi per la salute umana. È con questo complesso e delicato viatico che la
palla ritorna al giudice nazionale. Restiamo in vigile attesa della sua futura
decisione.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’