Produzione e commercializzazione prodotti pesca

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 2002 nella causa C-121/00 (riferimenti normativi: artt. 28 e 30, Trattato CE)

«Né la direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che
stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla
commercializzazione dei prodotti della pesca, né la decisione della Commissione
20 maggio 1994, 94/356/CE, recante modalità d’applicazione della direttiva
91/493/CEE del Consiglio, riguardo ai principi che presiedono agli autocontrolli
sanitari per i prodotti della pesca, né gli artt. 28 CE e 30 CE ostano
all’applicazione di disposizioni nazionali che prevedono una tolleranza zero
relativamente alla presenza di Listeria monocytogenes nei prodotti ittici non
conservati chimicamente».

La questione interpretativa pregiudiziale
su cui la Corte di Giustizia europea è stata chiamata a pronunciarsi – e la cui
decisione è sintetizza nella massima in epigrafe – era stata sollevata dal
pretore di Vienna relativamente alla commercializzazione di salmone affumicato
danese, risultato contaminato da Listeria e quindi irregolare secondo la
normativa austriaca. Si chiedeva il giudice, premesso che sarebbe
scientificamente infondata la tolleranza zero per questo germe ubiquitario, se
la restrizione apportata dalla legge nazionale non collidesse con la direttiva
comunitaria sopra citata, secondo la quale i rischi di contaminazione debbono
essere ridotti a un livello accettabile (ma non necessariamente, quindi,
eliminati del tutto).

La Corte ha ampliato il thema decidendi
all’eventuale contrasto della disciplina nazionale anche con le disposizioni del
Trattato, che vietano la frapposizione di ostacoli alla libera circolazione
delle merci, anche nella forma della “misura di effetto equivalente”, ossia di
una norma che, pur applicandosi tanto ai prodotti nazionali quanto a quelli di
importazione – e, quindi, non essendo discriminatoria da questo punto di vista –
ciò nondimeno finisce ingiustificatamente per inibire l’introduzione nel
territorio nazionale di prodotti comunitari conformi alle disposizioni del Paese
d’origine.
Il problema si pone in questi termini in quanto non esiste una
regola di armonizzazione sul punto a livello comunitario; perché, altrimenti,
tutti gli Stati membri dovrebbero adeguarvisi.

Orbene, la Corte ha
cominciato con il ricordare i lavori del comitato scientifico per le misure
veterinarie in relazione con la salute pubblica concernenti la Listeria
monocytogenes, sfociati nel parere 23 settembre 1999, richiamato dalla
Commissione. Risulta da tale parere, con il quale il comitato scientifico per
l’alimentazione umana si è dichiarato d’accordo con il parere 22 giugno 2000,
che la Listeria monocytogenes è un batterio patogeno in grado di provocare
nell’uomo malattie gravi. In particolare, essa attaccherebbe principalmente
l’utero delle donne incinte, il sistema nervoso centrale e la circolazione
sanguigna. Nonostante che tale germe patogeno possa colpire adulti e bambini in
buono stato di salute, le persone maggiormente soggette ai suoi effetti negativi
sarebbero le donne incinte, i neonati, gli anziani e gli
immunodepressi.
Viene anche ricordato come la listeriosi sia fenomeno
relativamente raro, ma quando colpisce diventa causa di morte in una percentuale
piuttosto elevata di casi (tra il 20 e il 40%, che però raggiunge il 75% per le
persone con immunodeficienze).
Nonostante siano stati segnalati limiti di
carica infettante superiori a certi valori, le stime attuali sono incerte,
sicché non si può escludere un effetto infettante anche per valori
inferiori.

La Corte ne trae la conclusione che, non consentendo i dati
disponibili, allo stato attuale della ricerca scientifica, di fissare con
certezza la concentrazione precisa di agenti patogeni di Listeria monocytogenes
al di là della quale un prodotto ittico rappresenta un pericolo per la salute
umana, spetta agli Stati membri, in mancanza di armonizzazione in materia,
decidere il livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute e
della vita delle persone, pur tenendo conto delle esigenze della libera
circolazione delle merci.

Ne consegue che, secondo la Corte, una
normativa nazionale che impone la non rilevabilità dell’agente patogeno in un
campione di g. 25 di prodotto (ittico nella specie), in quanto per determinati
prodotti persino minimi quantitativi di Listeria possono compromettere la salute
di alcuni consumatori particolarmente vulnerabili, dev’essere considerata
conforme a quanto prescritto dal Trattato.
Per quanto riguarda l’Italia la
normativa era anch’essa orientata alla tolleranza zero. Le cose sono, però,
cambiate con l’emanazione dell’ordinanza ministeriale 7.12.1993, che ha
consentito la commercializzazione di alimenti contaminati da Listeria, sempreché
contenuta entro certi valori, se gli stessi sono destinati per loro natura ad
essere assunti cotti o rechino sulle confezioni «da consumarsi previa cottura»
(con esclusione del latte e dei suoi derivati).

Tale normativa se, da una
parte, appare discutibile sul piano strettamente sanitario (per quanto abbiamo
esposto più sopra ed è avallato dal massimo consesso giudiziario dell’Unione
europea), dall’altra stride fortemente con altre disposizioni di carattere
generale e sanzionatorio.

Infatti, se un germe è patogeno la
commercializzazione di un prodotto dal medesimo contaminato è vietata pena la
configurabilità del grave reato di cui all’art. 444 c.p., eventualmente nella
forma colposa dell’art. 452 c.p. Ora, intanto bisogna ricordare – visto che nel
caso di Listeria l’ordinanza citata stabilisce dei livelli di contaminazione
ammissibile – che la giurisprudenza, a proposito della salmonella, ha affermato
che all’accertamento del reato non interessa la carica microbica esistente nel
caso specifico, poiché tale germe è comunque considerato patogeno. In più,
l’equiparazione tra salmonella e Listeria quanto a patogenicità è consacrata sul
piano normativo dall’all. C, cap. II, del d.p.r. 54/1997 sul
latte.

Inoltre, ed è forse l’aspetto di maggiore rottura, i reati a
tutela della salute sono perfezionati con il fatto stesso che un certo alimento
pericoloso sia messo in commercio. Non importa nulla cosa può succedere dopo.
Non importa, per esempio, se il potenziale consumatore avrebbe effettivamente
ingerito l’alimento né, tantomeno, se ne avrebbe riportato danni alla
salute.
Non per nulla i reati di cui stiamo discorrendo, hanno natura di
reati di pericolo e non di danno.
Ma anche a scendere nel concreto di ciò che
può verificarsi dopo l’acquisto, l’ordinanza ministeriale appare
incongrua.
Infatti, una volta che l’alimento è portato in casa propria dal
consumatore nessuno può davvero assicurare che egli lo consumerà cotto anziché
crudo, specie per quei cibi che sono da cuocere non per loro natura, ma per
istruzione del produttore. Né si è in grado di controllare che la cottura
avvenga a livelli di temperatura e per una durata tali da bonificare
effettivamente l’alimento contaminato.
Di fatto, quindi, a noi pare che in
tal modo si sia autorizzata l’immissione in commercio di prodotti che restano (o
possono restare) pericolosi.

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