Vendita di pomodori trattati con tebuconarolo

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 12867 del 2 aprile 2001 (udienza del 21 febbraio 2001) consumo-prodotti alimentari-detenzione per la vendita di pomodori trattati con tebuconarolo, principio attivo non autorizzato-responsabilita del venditore-certificazione di garanzia.

Il venditore ha l’obbligo di esigere, dal suo
produttore-fornitore, la certificazione di garanzia sulla conformità del
prodotto alle prescrizioni di legge, finalizzata alla tutela della salute del
consumatore.

 

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