Quando la consegna dell’aliud pro alio è effettuata dal dipendente, la
responsabilità del titolare non viene meno, perché tutto quanto viene compiuto
dai dipendenti nell’esercizio dei loro compiti, risponde agli ordini,alle
disposizioni e, quindi. alla volontà del titolare.
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Frode in commercio
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 1947 del 21 gennaio 2002 (udienza del 28 novembre 2001)
Quando la consegna dell’aliud pro alio è effettuata dal dipendente, la
responsabilità del titolare non viene meno, perché tutto quanto viene compiuto
dai dipendenti nell’esercizio dei loro compiti, risponde agli ordini,alle
disposizioni e, quindi. alla volontà del titolare.
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