Integra il reato di cui all’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962 la messa in vendita tramite distributore automatico di bevande con presenza di insetti.
La confisca del distributore automatico non può essere semplicemente motivata con il fatto che si tratta del mezzo per la commissione del reato.
Il legale rappresentante della società proprietaria di un distributore automatico di bevande posto all’interno di un ospedale fu condannato alla pena di 6.000 euro di ammenda in quanto l’erogatore era infestato da formiche (nel campione analizzato ne furono rinvenute 57 esemplari). Fu, inoltre, disposta la confisca e la distruzione della macchina erogatrice delle bevande.
Il ricorso in Cassazione ha evidenziato che le formiche erano presenti all’esterno del distributore, nel quale si era introdotte, con la conseguenza che l’incuria nella pulizia doveva essere attribuita alla responsabilità dell’ospedale e non al gestore dell’erogatore. La difesa ha lamentato, inoltre, il mancato accertamento tramite prove di laboratorio sui dispenser se gli insetti fossero presenti nelle polveri liofilizzate o nella sola bevanda (ciò probabilmente da intendere nel senso che secondo la difesa solo nel primo caso vi sarebbe colpa del gestore).
La Cassazione ha confermato la responsabilità dell’imputato, ricordando che per le ipotesi di cui all’articolo 5, lettera b) (cattivo stato di conservazione) e d) (insudiciamento, invasione di parassiti) la prova del reato non deve necessariamente essere fornita da analisi di laboratorio e il fatto può essere dimostrato altrimenti. Nel nostro caso il rinvenimento delle formiche all’interno del distributore e, si direbbe, anche nelle bevande è ampiamente sufficiente a confermare la sussistenza del reato nella sua oggettività.
Quanto al profilo soggettivo va detto che, sebbene gli insetti fossero presenti anche all’esterno del distributore a causa della scarsa igiene dell’area, fatto attribuibile alla negligenza dell’ospedale, ciò nonostante può essere mosso a chi lo gestiva il rimprovero di non avere provveduto a mantenerne indenne il distributore e di avere, invece, consentito la fornitura di bevande con presenza di corpi estranei. D’altra parte, sarebbe difficile prospettare la responsabilità di una qualche figura dirigenziale dell’ospedale per il concorso nel reato: è vero che sono state le cattive condizioni igieniche dell’ospedale a determinare la contaminazione delle bevande, ma è altrettanto vero che la responsabilità della gestione del distributore era esclusivamente in capo all’imputato.
La Cassazione ha, invece, accolto il ricorso relativo alla confisca del distributore automatico, ritenendo insufficiente la motivazione, e rinviando al giudice di merito per una nuova valutazione di questo punto. La confisca era infatti astrattamente consentita in un caso del genere (sebbene possa sembrare francamente eccessiva) in quanto mezzo per la commissione del reato. Però, trattandosi di confisca non obbligatoria, il giudice che la disponga ha l’onere di motivare adeguatamente la ragione concreta che fonda la decisione.
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Formiche in un distributore automatico di bevande: è reato di cattivo stato di conservazione
Cassazione penale, sentenza n. 9279 del 4 marzo 2019 (udienza del 30 novembre 2018 – riferimenti normativi: articolo 5 della legge 283/1962 e articolo 240 del codice penale)
Integra il reato di cui all’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962 la messa in vendita tramite distributore automatico di bevande con presenza di insetti.
La confisca del distributore automatico non può essere semplicemente motivata con il fatto che si tratta del mezzo per la commissione del reato.
Il legale rappresentante della società proprietaria di un distributore automatico di bevande posto all’interno di un ospedale fu condannato alla pena di 6.000 euro di ammenda in quanto l’erogatore era infestato da formiche (nel campione analizzato ne furono rinvenute 57 esemplari). Fu, inoltre, disposta la confisca e la distruzione della macchina erogatrice delle bevande.
Il ricorso in Cassazione ha evidenziato che le formiche erano presenti all’esterno del distributore, nel quale si era introdotte, con la conseguenza che l’incuria nella pulizia doveva essere attribuita alla responsabilità dell’ospedale e non al gestore dell’erogatore. La difesa ha lamentato, inoltre, il mancato accertamento tramite prove di laboratorio sui dispenser se gli insetti fossero presenti nelle polveri liofilizzate o nella sola bevanda (ciò probabilmente da intendere nel senso che secondo la difesa solo nel primo caso vi sarebbe colpa del gestore).
La Cassazione ha confermato la responsabilità dell’imputato, ricordando che per le ipotesi di cui all’articolo 5, lettera b) (cattivo stato di conservazione) e d) (insudiciamento, invasione di parassiti) la prova del reato non deve necessariamente essere fornita da analisi di laboratorio e il fatto può essere dimostrato altrimenti. Nel nostro caso il rinvenimento delle formiche all’interno del distributore e, si direbbe, anche nelle bevande è ampiamente sufficiente a confermare la sussistenza del reato nella sua oggettività.
Quanto al profilo soggettivo va detto che, sebbene gli insetti fossero presenti anche all’esterno del distributore a causa della scarsa igiene dell’area, fatto attribuibile alla negligenza dell’ospedale, ciò nonostante può essere mosso a chi lo gestiva il rimprovero di non avere provveduto a mantenerne indenne il distributore e di avere, invece, consentito la fornitura di bevande con presenza di corpi estranei. D’altra parte, sarebbe difficile prospettare la responsabilità di una qualche figura dirigenziale dell’ospedale per il concorso nel reato: è vero che sono state le cattive condizioni igieniche dell’ospedale a determinare la contaminazione delle bevande, ma è altrettanto vero che la responsabilità della gestione del distributore era esclusivamente in capo all’imputato.
La Cassazione ha, invece, accolto il ricorso relativo alla confisca del distributore automatico, ritenendo insufficiente la motivazione, e rinviando al giudice di merito per una nuova valutazione di questo punto. La confisca era infatti astrattamente consentita in un caso del genere (sebbene possa sembrare francamente eccessiva) in quanto mezzo per la commissione del reato. Però, trattandosi di confisca non obbligatoria, il giudice che la disponga ha l’onere di motivare adeguatamente la ragione concreta che fonda la decisione.
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