Chi commercializza un animale d’azienda al quale sia stato somministrato un farmaco veterinario (nella specie a base di desametazone) al di fuori del controllo veterinario risponde dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 158/2006.
La giurisprudenza ha esplorato solo occasionalmente le violazioni inerenti al trattamento degli animali da macello. Questo non dipende tanto, ovviamente, da una sorta di “ostilità” dei giudici per la materia o – si può ragionevolmente supporre – dalla generalizzata compliance degli operatori, quanto dalla scarsità dei controlli in un campo tuttavia cruciale per la tutela della salute.
Mentre le denunce per illeciti bagatellari dell’articolo 5 della legge 283/1962 (tipicamente il “cattivo stato di conservazione”), ovvero per modeste frodi commerciali (tipicamente la mancata indicazione sul menù del ristorante dell’utilizzo di prodotti congelati all’origine), sono relativamente frequenti, e comunque a gettito costante, perlomeno in quelle aree territoriali dove i Servizi Veterinari si impegnano nei controlli, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda gli illeciti collegati all’allevamento.
Spia di questa che, a parere di chi scrive, risulta essere una carenza oggettiva di controlli è stata la scoperta recente di un fenomeno frodatorio largamente diffuso in tutto il Nord del Paese tra gli allevatori inseriti nel circuito dei prosciutti a Dop, dopo anni di gestione illecita senza che alcuno degli organi preposti al controllo si fosse mai accorto – o avesse mai voluto accorgersi – di niente. Per fortuna, in questo caso non vi erano implicazioni di natura salutistica, come invece allorché ricorre l’uso disinvolto di farmaci.
Venendo alla sentenza in commento, un soggetto era stato sanzionato per aver commercializzato un animale al quale erano state somministrate sostanze non autorizzate. In sede di impugnazione contro l’ordinanza-ingiunzione, l’interessato sosteneva che la disposizione asseritamente infranta riguarderebbe esclusivamente sostanze o prodotti dei quali è in assoluto vietata la somministrazione, mentre nel caso di specie la sostanza somministrata era un medicinale somministrabile dietro prescrizione medica.
La Cassazione ha correttamente ricordato che l’articolo 1, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 158/2006 stabilisce che nella nozione di trattamento illecito rientra qualsiasi trattamento farmacologico degli animali destinati alla filiera alimentare che sia attuato in difformità dalle previsioni di legge, il che si spiega con il fatto che anche condotte non conformi a tale precetto possono pregiudicare la salute dei consumatori. Continua la Corte osservando che il farmaco in questione, a base di desametazone (che è un cortisonico), è utilizzabile soltanto sotto controllo veterinario e che l’animale trattato non può essere destinato al consumo umano ove non siano rispettati i tempi di sospensione, cioè fino a che non sia passato un certo periodo da quando è cessata la somministrazione. Ne consegue che la condotta dell’allevatore era in pieno riconducibile alla violazione dell’articolo 14, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 158/2006.
Non è dato sapere se la vicenda in oggetto abbia generato anche un procedimento penale. Se ne può dubitare, anche in ragione del fatto che altrimenti l’illecito amministrativo avrebbe dovuto essere giudicato dal giudice penale insieme al reato connesso ai sensi dell’articolo 24 della legge 689/1981, mentre nella specie si è espresso il giudice civile.
Ciò che si deve rimarcare, invece, è che la condotta dell’allevatore costituiva altresì reato, intanto ai sensi dell’articolo 5, lettera a), della legge 283/1962. Costituisce sostanza alimentare, infatti, non solo la carne macellata, ma anche l’animale in vita le cui carni siano destinate al consumo, sebbene non immediatamente (al momento del controllo), bensì in un momento successivo. D’altra parte, la stessa sentenza in commento, per un verso, come si è visto, ascrive alla tutela della salute l’articolo 14 violato dall’allevatore, per l’altro, ne segnala “le ricadute dirette sulla qualità del prodotto”. Diventa allora evidente l’evocazione dell’articolo 5 citato nella disposizione posta a presidio della genuinità alimentare. Ma non basta.
Dal momento che la somministrazione di una sostanza vietata all’animale ovvero con modalità diverse da quelle consentite dalle norme vigenti (come la prescrizione veterinaria) determina l'”adulterazione” delle carni, ove venga dimostrato che i residui rinvenuti siano in concreto pericolosi per la salute pubblica, l’articolo 5 cede il passo all’addebito del grave delitto di cui all’articolo 440 del codice penale. Chi scrive ricorda che proprio in un caso di somministrazione di desametazone si è ritenuta astrattamente ricorrente la fattispecie dell’articolo 440 del codice penale, sebbene non provata l’effettiva pericolosità nel caso concreto (Cassazione penale, sentenza n. 53747 del 30 dicembre 2014).
Va aggiunto che un caso del genere integra anche la frode commerciale di cui all’articolo 515 del codice penale.
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Somministrare un farmaco, senza l’autorizzazione del veterinario, ad un animale messo in commercio è illecito amministrativo
Cassazione civile, sentenza n. 25834 del 16 ottobre 2018 (udienza del 19 aprile 2018 – riferimenti normativi: articolo 14 del decreto legislativo 158/2006)
Chi commercializza un animale d’azienda al quale sia stato somministrato un farmaco veterinario (nella specie a base di desametazone) al di fuori del controllo veterinario risponde dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 158/2006.
La giurisprudenza ha esplorato solo occasionalmente le violazioni inerenti al trattamento degli animali da macello. Questo non dipende tanto, ovviamente, da una sorta di “ostilità” dei giudici per la materia o – si può ragionevolmente supporre – dalla generalizzata compliance degli operatori, quanto dalla scarsità dei controlli in un campo tuttavia cruciale per la tutela della salute.
Mentre le denunce per illeciti bagatellari dell’articolo 5 della legge 283/1962 (tipicamente il “cattivo stato di conservazione”), ovvero per modeste frodi commerciali (tipicamente la mancata indicazione sul menù del ristorante dell’utilizzo di prodotti congelati all’origine), sono relativamente frequenti, e comunque a gettito costante, perlomeno in quelle aree territoriali dove i Servizi Veterinari si impegnano nei controlli, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda gli illeciti collegati all’allevamento.
Spia di questa che, a parere di chi scrive, risulta essere una carenza oggettiva di controlli è stata la scoperta recente di un fenomeno frodatorio largamente diffuso in tutto il Nord del Paese tra gli allevatori inseriti nel circuito dei prosciutti a Dop, dopo anni di gestione illecita senza che alcuno degli organi preposti al controllo si fosse mai accorto – o avesse mai voluto accorgersi – di niente. Per fortuna, in questo caso non vi erano implicazioni di natura salutistica, come invece allorché ricorre l’uso disinvolto di farmaci.
Venendo alla sentenza in commento, un soggetto era stato sanzionato per aver commercializzato un animale al quale erano state somministrate sostanze non autorizzate. In sede di impugnazione contro l’ordinanza-ingiunzione, l’interessato sosteneva che la disposizione asseritamente infranta riguarderebbe esclusivamente sostanze o prodotti dei quali è in assoluto vietata la somministrazione, mentre nel caso di specie la sostanza somministrata era un medicinale somministrabile dietro prescrizione medica.
La Cassazione ha correttamente ricordato che l’articolo 1, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 158/2006 stabilisce che nella nozione di trattamento illecito rientra qualsiasi trattamento farmacologico degli animali destinati alla filiera alimentare che sia attuato in difformità dalle previsioni di legge, il che si spiega con il fatto che anche condotte non conformi a tale precetto possono pregiudicare la salute dei consumatori. Continua la Corte osservando che il farmaco in questione, a base di desametazone (che è un cortisonico), è utilizzabile soltanto sotto controllo veterinario e che l’animale trattato non può essere destinato al consumo umano ove non siano rispettati i tempi di sospensione, cioè fino a che non sia passato un certo periodo da quando è cessata la somministrazione. Ne consegue che la condotta dell’allevatore era in pieno riconducibile alla violazione dell’articolo 14, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 158/2006.
Non è dato sapere se la vicenda in oggetto abbia generato anche un procedimento penale. Se ne può dubitare, anche in ragione del fatto che altrimenti l’illecito amministrativo avrebbe dovuto essere giudicato dal giudice penale insieme al reato connesso ai sensi dell’articolo 24 della legge 689/1981, mentre nella specie si è espresso il giudice civile.
Ciò che si deve rimarcare, invece, è che la condotta dell’allevatore costituiva altresì reato, intanto ai sensi dell’articolo 5, lettera a), della legge 283/1962. Costituisce sostanza alimentare, infatti, non solo la carne macellata, ma anche l’animale in vita le cui carni siano destinate al consumo, sebbene non immediatamente (al momento del controllo), bensì in un momento successivo. D’altra parte, la stessa sentenza in commento, per un verso, come si è visto, ascrive alla tutela della salute l’articolo 14 violato dall’allevatore, per l’altro, ne segnala “le ricadute dirette sulla qualità del prodotto”. Diventa allora evidente l’evocazione dell’articolo 5 citato nella disposizione posta a presidio della genuinità alimentare. Ma non basta.
Dal momento che la somministrazione di una sostanza vietata all’animale ovvero con modalità diverse da quelle consentite dalle norme vigenti (come la prescrizione veterinaria) determina l'”adulterazione” delle carni, ove venga dimostrato che i residui rinvenuti siano in concreto pericolosi per la salute pubblica, l’articolo 5 cede il passo all’addebito del grave delitto di cui all’articolo 440 del codice penale. Chi scrive ricorda che proprio in un caso di somministrazione di desametazone si è ritenuta astrattamente ricorrente la fattispecie dell’articolo 440 del codice penale, sebbene non provata l’effettiva pericolosità nel caso concreto (Cassazione penale, sentenza n. 53747 del 30 dicembre 2014).
Va aggiunto che un caso del genere integra anche la frode commerciale di cui all’articolo 515 del codice penale.
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