Il mancato avviso del risultato delle analisi di laboratorio effettuate su
un campione di sostanza alimentare non lede il diritto di difesa, poiché tale
avviso ha l’esclusivo scopo di far decorrere il termine entro il quale
l’interessato potrà richiedere la revisione delle analisi.
Abbiamo raggruppato due sentenze – Cassazione, sentenza n. 11567 del 31
marzo 2006 (riferimenti normativi: articolo 5, lettera d) della legge 283/1962);
Cassazione, sentenza n. 10225 del 23 marzo 2006 (riferimenti normativi: articolo
1 della legge 283/1962) – in quanto trattano argomenti affini, anzi
complementari, e anche le loro conclusioni sono omogenee e conformi a una linea
interpretativa consolidata, anche se avversata dalla dottrina più
“garantista”.
Entrambe affrontano, sebbene da angoli visuali diversi, un tema
principe in materia alimentare, specie sotto il profilo processuale, poiché è
ben noto che la base probatoria per l’irrogazione delle sanzioni per le
irregolarità accertate dagli organi di controllo è costituita il più delle volte
proprio dagli esiti di quella complessa procedura che si articola tra
campionamento del prodotto e analisi del campione. È ovvio, quindi, che è già da
questo momento – se non principalmente in questo momento – che si gioca il
“destino” del soggetto controllato. È per questo motivo che certe
interpretazioni hanno cercato di introdurre già in questa fase quelle garanzie
della difesa che di regola valgono solo a procedimento (penale) iniziato, mentre
al momento del campionamento, e fino a che l’analisi non abbia fornito l’esito
di irregolarità, si è ancora fuori del procedimento. È proprio su questo
argomento che la giurisprudenza ha fatto leva per sostenere da sempre la non
estensione a questa fase delle garanzie del contraddittorio con la
difesa.
Prendiamo, allora, la prima delle sentenze in commento. A seguito di
un controllo di routine da parte dell’autorità di vigilanza, un prodotto
consistente in “granella di nocciole”, destinato alla vendita, risultò
contaminato da aflatossine e, pertanto, in condizioni igienicamente compromesse.
Ciò che si contestava dalla difesa era l’effettuazione del prelievo con modalità
inosservanti delle prescrizioni ministeriali, potendone derivare – secondo la
lamentela dell’imputato – sia la nullità di tutti gli atti susseguenti, travolti
dal vizio originario, sia, in ogni caso, lo svilimento del valore probatorio del
referto analitico.
Sul primo punto (quello della rivendicata nullità) la
Corte ha avuto buon gioco a ribadire quanto sempre affermato in giurisprudenza,
ossia che il campionamento è fase pre-procedimentale (amministrativa), non
assistita da quelle garanzie che il codice appresta a seguito dell’insorgenza
del procedimento penale. Per questo motivo, ne segue anche che le regole di
campionamento hanno carattere ordinatorio e non perentorio, nel senso che
l’eventuale inottemperanza alle prescrizioni non è in grado di inficiare sul
piano formale la regolarità del processo successivamente instaurato, sicché
nessuna nullità ne consegue, poiché nessuna nullità è prevista per tale
evenienza. E fino a questo punto si può essere ideologicamente d’accordo o meno
con la questione di fondo, ma la consequenzialità logica della conclusione è
pienamente congruente con la natura amministrativa della fase in cui il
campionamento opera. Ma la Cassazione dice in questa occasione anche un’altra
cosa, ossia che tali irregolarità neppure sono in grado di inficiare il valore
probatorio del risultato analitico. Questa è, invece, un’affermazione più
problematica, che andrebbe meglio spiegata.
Infatti, in linea di principio
può non essere indifferente, per la corretta determinazione del risultato, il
modo in cui il prelevamento viene eseguito. È infatti noto, ed è generalmente
riconosciuto, che le regole di campionamento sono dettate per assicurare la
rappresentatività statistica del campione. Quindi, se per ipotesi, il campione
non è idoneo a rappresentare la partita campionata perché non sono stati seguiti
gli accorgimenti stabiliti a tal fine, è difficile sostenere, almeno in linea
generale e astratta, che ciò non si riverberi in alcun modo sul risultato delle
analisi effettuate su quel campione “anomalo”. Questo è quanto, del resto, la
giurisprudenza non ha mancato in alcune occasioni di evidenziare. Certo, questo
effetto di pregiudizio al risultato non è automatico, ma andrebbe allora
spiegato perché e quando il referto conserva il suo pieno valore probatorio, non
solo formale, ma anche sostanziale, nonostante quel vizio di origine.
Un
ultimo cenno alla qualificazione giuridica adottata. È stata contestata la
violazione dell’art. 5, lett. d) della l. 283/1962 sotto il profilo della
“alterazione” del prodotto, senza ipotizzare una più penetrante pericolosità per
la salute pubblica. Ora, va ricordato che le aflatossine possono essere alquanto
tossiche e talvolta letali. Evidentemente non era questo il caso di specie, ma
non si può escludere che in altre più gravi circostanze il pericolo per la
salute sia reale, nel qual caso dovrebbe essere addebitato il più grave delitto
di cui all’art. 444 del codice penale.
E veniamo alla seconda
decisione.
Qui i problemi interpretativi sono meno seri. Nel nostro caso si
aveva evidentemente a che fare con analisi di tipo ripetibile, per la quale è
prevista la revisione da parte dell’Istituto superiore di sanità. L’art. 1 della
l. 283/1962 prevede che venga dato avviso all’interessato, con lettera
raccomandata, della irregolarità riscontrata, in modo da metterlo in condizione
di richiedere, se lo ritiene, l’analisi di revisione nel termine di quindici
giorni dal ricevimento della raccomandata.
Cosa succede se questo avviso,
che dovrebbe essere inoltrato dal laboratorio, non viene spedito e si inizia
ugualmente il procedimento penale a seguito del risultato di non conformità
riscontrato?
È vero che in questo caso vengono in questione i diritti della
difesa, che non possono essere esercitati (tramite la richiesta di revisione) se
manca l’avviso. Ma, d’altra parte, nessun danno è arrecato all’interessato,
poiché – dice la giurisprudenza – egli non perde il diritto di richiedere la
revisione, soltanto avviene che il termine per farlo si sposta. Se difetta
l’avviso del laboratorio, vi sarà comunque un atto successivo (nell’ambito del
procedimento penale) in cui l’interessato verrà avvisato dell’irregolarità del
prodotto, attraverso la contestazione a suo carico che ne sarà scaturita: sarà
l’informazione di garanzia, sarà l’invito per l’interrogatorio, sarà l’avviso di
conclusione delle indagini. È da questo momento che, secondo la consolidata
giurisprudenza, scatterà il termine per presentare la domanda di revisione.
Tutto ciò è perfettamente logico e coerente, attesa anche la chiave
sostanzialistica con cui la giurisprudenza affronta normalmente problemi del
genere. Semmai, potrebbe residuare un dubbio dovuto al fatto che gli atti del
procedimento penale appena citati non contengono per loro natura alcun richiamo
alla procedura dell’art. 1 della l. 283/1962. In altri termini, di per sé non vi
è la garanzia che l’interessato sia reso edotto, non solo e non tanto che
l’analisi ha dato esito irregolare, quanto del diritto a richiedere la revisione
e dei termini in cui può farlo. Per ovviare a eccezioni della difesa su questo
punto, sarebbe opportuno che il pubblico ministero, negli atti sopra indicati,
riportasse anche l’avviso completo di cui all’art. 1 della l. 283/1962.
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Analisi di laboratorio, campionamento e mancato avviso del risultato
Cassazione, sentenza n. 11567 del 31 marzo 2006 (riferimenti normativi: articolo 5, lettera d) della legge 283/1962)
Il mancato avviso del risultato delle analisi di laboratorio effettuate su
un campione di sostanza alimentare non lede il diritto di difesa, poiché tale
avviso ha l’esclusivo scopo di far decorrere il termine entro il quale
l’interessato potrà richiedere la revisione delle analisi.
Abbiamo raggruppato due sentenze – Cassazione, sentenza n. 11567 del 31
marzo 2006 (riferimenti normativi: articolo 5, lettera d) della legge 283/1962);
Cassazione, sentenza n. 10225 del 23 marzo 2006 (riferimenti normativi: articolo
1 della legge 283/1962) – in quanto trattano argomenti affini, anzi
complementari, e anche le loro conclusioni sono omogenee e conformi a una linea
interpretativa consolidata, anche se avversata dalla dottrina più
“garantista”.
Entrambe affrontano, sebbene da angoli visuali diversi, un tema
principe in materia alimentare, specie sotto il profilo processuale, poiché è
ben noto che la base probatoria per l’irrogazione delle sanzioni per le
irregolarità accertate dagli organi di controllo è costituita il più delle volte
proprio dagli esiti di quella complessa procedura che si articola tra
campionamento del prodotto e analisi del campione. È ovvio, quindi, che è già da
questo momento – se non principalmente in questo momento – che si gioca il
“destino” del soggetto controllato. È per questo motivo che certe
interpretazioni hanno cercato di introdurre già in questa fase quelle garanzie
della difesa che di regola valgono solo a procedimento (penale) iniziato, mentre
al momento del campionamento, e fino a che l’analisi non abbia fornito l’esito
di irregolarità, si è ancora fuori del procedimento. È proprio su questo
argomento che la giurisprudenza ha fatto leva per sostenere da sempre la non
estensione a questa fase delle garanzie del contraddittorio con la
difesa.
Prendiamo, allora, la prima delle sentenze in commento. A seguito di
un controllo di routine da parte dell’autorità di vigilanza, un prodotto
consistente in “granella di nocciole”, destinato alla vendita, risultò
contaminato da aflatossine e, pertanto, in condizioni igienicamente compromesse.
Ciò che si contestava dalla difesa era l’effettuazione del prelievo con modalità
inosservanti delle prescrizioni ministeriali, potendone derivare – secondo la
lamentela dell’imputato – sia la nullità di tutti gli atti susseguenti, travolti
dal vizio originario, sia, in ogni caso, lo svilimento del valore probatorio del
referto analitico.
Sul primo punto (quello della rivendicata nullità) la
Corte ha avuto buon gioco a ribadire quanto sempre affermato in giurisprudenza,
ossia che il campionamento è fase pre-procedimentale (amministrativa), non
assistita da quelle garanzie che il codice appresta a seguito dell’insorgenza
del procedimento penale. Per questo motivo, ne segue anche che le regole di
campionamento hanno carattere ordinatorio e non perentorio, nel senso che
l’eventuale inottemperanza alle prescrizioni non è in grado di inficiare sul
piano formale la regolarità del processo successivamente instaurato, sicché
nessuna nullità ne consegue, poiché nessuna nullità è prevista per tale
evenienza. E fino a questo punto si può essere ideologicamente d’accordo o meno
con la questione di fondo, ma la consequenzialità logica della conclusione è
pienamente congruente con la natura amministrativa della fase in cui il
campionamento opera. Ma la Cassazione dice in questa occasione anche un’altra
cosa, ossia che tali irregolarità neppure sono in grado di inficiare il valore
probatorio del risultato analitico. Questa è, invece, un’affermazione più
problematica, che andrebbe meglio spiegata.
Infatti, in linea di principio
può non essere indifferente, per la corretta determinazione del risultato, il
modo in cui il prelevamento viene eseguito. È infatti noto, ed è generalmente
riconosciuto, che le regole di campionamento sono dettate per assicurare la
rappresentatività statistica del campione. Quindi, se per ipotesi, il campione
non è idoneo a rappresentare la partita campionata perché non sono stati seguiti
gli accorgimenti stabiliti a tal fine, è difficile sostenere, almeno in linea
generale e astratta, che ciò non si riverberi in alcun modo sul risultato delle
analisi effettuate su quel campione “anomalo”. Questo è quanto, del resto, la
giurisprudenza non ha mancato in alcune occasioni di evidenziare. Certo, questo
effetto di pregiudizio al risultato non è automatico, ma andrebbe allora
spiegato perché e quando il referto conserva il suo pieno valore probatorio, non
solo formale, ma anche sostanziale, nonostante quel vizio di origine.
Un
ultimo cenno alla qualificazione giuridica adottata. È stata contestata la
violazione dell’art. 5, lett. d) della l. 283/1962 sotto il profilo della
“alterazione” del prodotto, senza ipotizzare una più penetrante pericolosità per
la salute pubblica. Ora, va ricordato che le aflatossine possono essere alquanto
tossiche e talvolta letali. Evidentemente non era questo il caso di specie, ma
non si può escludere che in altre più gravi circostanze il pericolo per la
salute sia reale, nel qual caso dovrebbe essere addebitato il più grave delitto
di cui all’art. 444 del codice penale.
E veniamo alla seconda
decisione.
Qui i problemi interpretativi sono meno seri. Nel nostro caso si
aveva evidentemente a che fare con analisi di tipo ripetibile, per la quale è
prevista la revisione da parte dell’Istituto superiore di sanità. L’art. 1 della
l. 283/1962 prevede che venga dato avviso all’interessato, con lettera
raccomandata, della irregolarità riscontrata, in modo da metterlo in condizione
di richiedere, se lo ritiene, l’analisi di revisione nel termine di quindici
giorni dal ricevimento della raccomandata.
Cosa succede se questo avviso,
che dovrebbe essere inoltrato dal laboratorio, non viene spedito e si inizia
ugualmente il procedimento penale a seguito del risultato di non conformità
riscontrato?
È vero che in questo caso vengono in questione i diritti della
difesa, che non possono essere esercitati (tramite la richiesta di revisione) se
manca l’avviso. Ma, d’altra parte, nessun danno è arrecato all’interessato,
poiché – dice la giurisprudenza – egli non perde il diritto di richiedere la
revisione, soltanto avviene che il termine per farlo si sposta. Se difetta
l’avviso del laboratorio, vi sarà comunque un atto successivo (nell’ambito del
procedimento penale) in cui l’interessato verrà avvisato dell’irregolarità del
prodotto, attraverso la contestazione a suo carico che ne sarà scaturita: sarà
l’informazione di garanzia, sarà l’invito per l’interrogatorio, sarà l’avviso di
conclusione delle indagini. È da questo momento che, secondo la consolidata
giurisprudenza, scatterà il termine per presentare la domanda di revisione.
Tutto ciò è perfettamente logico e coerente, attesa anche la chiave
sostanzialistica con cui la giurisprudenza affronta normalmente problemi del
genere. Semmai, potrebbe residuare un dubbio dovuto al fatto che gli atti del
procedimento penale appena citati non contengono per loro natura alcun richiamo
alla procedura dell’art. 1 della l. 283/1962. In altri termini, di per sé non vi
è la garanzia che l’interessato sia reso edotto, non solo e non tanto che
l’analisi ha dato esito irregolare, quanto del diritto a richiedere la revisione
e dei termini in cui può farlo. Per ovviare a eccezioni della difesa su questo
punto, sarebbe opportuno che il pubblico ministero, negli atti sopra indicati,
riportasse anche l’avviso completo di cui all’art. 1 della l. 283/1962.
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