Alimenti congelati o surgelati non indicati sul menù

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Cassazione penale, sentenza n. 35404 del 24 settembre 2007 (riferimenti normativi: articoli 56 e 515 del codice penale)

La detenzione di prodotti congelati nel frigorifero di un ristorante e
l’omessa indicazione sul menù di tale precondizione dell’alimento integra il
reato di frode in commercio, atteso che la predisposizione di una lista delle
vivande senza l’indicazione che alcuni ingredienti erano congelati o surgelati
dimostra l’univocità e idoneità dell’azione posta in essere dal titolare
dell’esercizio.

Il tema della frode in commercio per omessa
indicazione sul menù delle caratteristiche all’origine di taluni prodotti è già
stato altre volte affrontato da queste colonne e non ci torneremo in questa
occasione in maniera approfondita.

Merita, però, segnalare come anche
l’ultimissima giurisprudenza ribadisca l’orientamento rigorista, superando i
dubbi di qualche decisione meno recente. In particolare, non viene dato valore
all’assenza di inizio di contrattazione con uno specifico cliente, poiché la
lista mendace delle vivande già costituisce una sorta di offerta al pubblico,
che compendia ed esaurisce tutti i caratteri propri del tentativo di frode
commerciale. Né si fa alcuna distinzione tra ingredienti usati scongelati per la
preparazione di piatti gastronomici e vivande congelate pronte e poi scongelate
per la somministrazione, nonostante i dubbi sollevati in passato da qualche
autore sulla rilevanza penale anche della prima ipotesi.

Dunque, massima
attenzione e lealtà è richiesta agli operatori del settore per non incappare in
un reato che, oltre a prevedere una sanzione detentiva alternativa a quella
pecuniaria, può comportare il sequestro e la confisca della merce e la
pubblicazione della sentenza sui giornali.

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