Latte UHT Parmalat Natura Premium Omega 3

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Agcm, provvedimento n. 17507 del 18 ottobre 2007

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 ottobre 2007;

SENTITO il Relatore Giorgio
Guazzaloca;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.
206, recante Codice del Consumo, come modificato da ultimo dai Decreti
Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
VISTO il Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui
al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI i propri provvedimenti del 10 maggio
2007 e del 13 settembre 2007 con i quali sono state rigettate le istanze di
sospensione provvisoria presentate dai segnalanti, ai sensi dell’articolo 11,
comma 2, del D.P.R. dell’11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del
procedimento;

CONSIDERATO

quanto segue:

I. RICHIESTE DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento, pervenuta in
data 19 febbraio 2007, integrata, in data 17 aprile 2007, un’associazione di
consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio volto a
promuovere il Latte UHT Parmalat OMEGA 3, presente sulla confezione del latte
parzialmente scremato UHT Parmalat – Natura Premium, in vendita presso gli
esercizi commerciali, tra i quali il Supermercato Il Gigante sito in RHO
(MI).
Nella richiesta di intervento si rileva che l’inserimento del messaggio
relativo al prodotto Omega 3 sulla confezione del latte Natura Premium, non
essendo chiaramente riconoscibile come pubblicità, potrebbe indurre il
consumatore a confondere i due prodotti e finanche a ritenere di stare
acquistando proprio il latte OMEGA 3 che ha, invece, proprietà diverse rispetto
al latte Natura Premium.
Con successiva richiesta di intervento pervenuta in
data 26 luglio 2007, integrata il 6 settembre 2007, una diversa associazione di
consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio diffuso
attraverso il quotidiano Corriere della Sera il 4, 7 e 11 luglio 2007 dalla
società Parmalat S.p.A. volto a promuovere il latte Parmalat OMEGA 3.
Nella
richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio mette in relazione i
presunti effetti benefici del prodotto con quelli nocivi di alcuni fattori di
rischio, inducendo in tal modo la suggestione, scientificamente scorretta, che
il latte Omega 3 faccia tanto bene, quanto i citati fattori di rischio “fanno
male al cuore”.
L’associazione, inoltre, sostiene che non esiste alcuno
studio scientifico che accrediti in maniera indiscussa gli effetti benefici
sulla salute dei grassi polinsaturi (c.d. Omega 3) e che, al contrario, una
recente analisi pubblicata sul British Medical Journal (Hooper L. et al. “Risk
and Benefits of omega 3 fats for mortalità, cardiovascular disease and cancer:
sistematic review” BMJ 2006; 332:752) nega alcun effetto benefico significativo
in relazione all’assunzione dei grassi Omega 3, in misura maggiore rispetto a
quelli di una normale dieta.
Da ultimo nella richiesta di intervento si
rileva come il messaggio violi il Regolamento CE 1924/06, artt. 2, 5, 6, 10, 13
e 14, in quanto induce a ritenere che gli Omega 3 abbiano caratteristiche
salutari, senza produrre alcuna evidenza scientifica a fondamento di tale
assunto, come previsto dalla normativa comunitaria.

II. MESSAGGI

1) Confezione

Il messaggio, riportato sul presente
sulla retro della confezione Brik 1000 ml del latte Natura Premium, reca su
sfondo rosso la scritta:”Scegli di stare bene ogni giorno con Latte Omega 3″
seguita dalla specifica: “un aiuto naturale per cuore e arterie”. A seguire la
dicitura: “gli Omega 3 aiutano a: migliorare la fluidità del sangue; ridurre i
depositi di trigliceridi e colesterolo; diminuire il rischio di malattie
cardiovascolari”. Accanto alla descrittiva è contenuta la raffigurazione della
confezione prisma square del prodotto OMEGA 3 sulla quale è visibile l’intero
contenuto informativo presente sulla parte frontale dell’etichetta, nonché la
denominazione del prodotto;

2) Tabellare

Il messaggio diffuso attraverso
il quotidiano Corriere della Sera occupa un’intera pagina del
giornale.
Nell’intestazione si legge: “CERTE COSE FANNO MALE AL CUORE”
seguita dal disegno di un cuore al quale sono collegate tramite riquadri, le
scritte “STRESS, FUMO, INQUINAMENTO; ALIMENTAZIONE SCORRETTA,
COLESTEROLO”.
Nella seconda parte della pagina campeggia la scritta “PARMALAT
OMEGA 3 FA BENE AL CUORE” seguita dalla specifica “Latte Parmalat con Omega 3
che fanno bene al cuore e riducono il deposito di colesterolo”.
Un breve
testo, posto accanto alle immagini delle confezioni nei diversi formati del
latte Omega 3, chiarisce: “Il latte Parmalat con Omega 3 fondamentali per
mantenere il cuore in salute perché regolano la fluidità del sangue,
intervengono sul livello dei trigliceridi e aiutano a ridurre il deposito di
trigliceridi e colesterolo sulle pareti delle arterie”. In conclusione il claim:
“Ogni mattina il tuo latte Parmalat Omega 3”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 24 aprile 2007 è stato
comunicato all’Associazione segnalante ed alla società Parmalat S.p.A., in
qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento precisando che
l’eventuale ingannevolezza del messaggio in questione sarebbe stata valutata ai
sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.
206, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi
2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con particolare riguardo a quanto affermato o
lasciato intendere in merito alle caratteristiche e proprietà del latte Omega 3
ed ai risultati conseguibili attraverso la sua assunzione, nonché all’ipotesi
che la pubblicità di tale prodotto inserita sulla confezione del latte Natura
Premium possa indurre a confondere i due prodotti attribuendo ad entrambi le
medesime caratteristiche ed, infine, alla rilevanza delle eventuali omissioni
informative in esso riscontrabili.
In data 6 settembre 2007, a seguito della
successiva richiesta di intervento, pervenuta il 26 luglio 2007 ed integrata il
6 settembre 2007, è stato comunicato ai segnalanti ed alla società Parmalat
S.p.A. in qualità di operatore pubblicitario l’estensione del procedimento
all’annuncio pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera in date 4, 7 e 11
luglio 2007, volto anch’esso a promuovere il latte Parmalat Omega 3, precisando
che l’eventuale ingannevolezza del messaggio sarebbe sarà valutata ai sensi
degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05 nella versione
vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n.
145 e n. 146, con riguardo a quanto affermato o lasciato intendere in merito
alle caratteristiche e proprietà del latte Omega 3 ed ai risultati conseguibili
attraverso la sua assunzione e alla rilevanza delle eventuali omissioni
informative in esso riscontrabili.


IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

a) Informazioni richieste
all’operatore pubblicitario ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a) del
D.P.R. n. 284/03

Contestualmente alla comunicazione di avvio del
procedimento inviata il 24 aprile 2007 è stato richiesto alla società Parmalat
S.p.A. di fornire informazioni e documentazione concernenti:
– il numero di
confezioni del Latte Natura Premium, recanti il messaggio in oggetto, prodotte e
commercializzate;
– la composizione chimica del latte OMEGA 3 precisando in
particolare la concentrazione di acidi grassi Omega 3 in esso contenuta e la
natura degli stessi;
– pubblicazioni di carattere scientifico ed eventuali
sperimentazioni o studi condotti sul prodotto, sulle sostanze in esso contenute
e in particolare sugli acidi grassi Omega 3, nella concentrazione presente nel
prodotto, dai quali emerga che il consumo del prodotto, abbia l’effetto di
migliorare la fluidità del sangue, ridurre i depositi di trigliceridi e
colesterolo e diminuire il rischio di malattie cardiovascolari;
– confezione
in originale del latte Omega 3 attualmente commercializzato, precisandone il
quantitativo prodotto e commercializzato nel primo trimestre
2006;
Contestualmente alla comunicazione dell’estensione del procedimento
inviata alle parti il 6 settembre 2007 è stato richiesto alla società PARMALAT
S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, di fornire informazioni in
relazione alla campagna pubblicitaria alla quale il successivo messaggio era
riconducibile, nonché eventuali ulteriori evidenze di carattere scientifico che
confermassero le proprietà degli OMEGA 3 e, in particolare, i benefici per il
cuore le arterie conseguibili attraverso l’assunzione del latte pubblicizzato,
nei termini indicati nel messaggio.

b) Informazioni richieste al Ministero
della Salute

In data 2 luglio 2007 è stato richiesto al Ministero della
Salute di rappresentare se, in sede di esame dell’etichetta del prodotto Latte
UHT Parmalat OMEGA 3, le indicazioni “Gli Omega 3 aiutano a : – migliorare la
fluidità del sangue; – ridurre i depositi di trigliceridi e colesterolo; –
diminuire il rischio di malattie cardiovascolari” siano state approvate e se
l’attuale etichetta utilizzata per la commercializzazione del prodotto
corrisponda a quella notificata a codesto Ministero da ultimo, in data 20 maggio
2005, precisando, altresì, se risultano essere state recepite le modifiche,
eventualmente imposte da codesto Ministero, in ordine alle indicazioni da
riportare sulla stessa.
Con successiva richiesta, inviata il 6 settembre 2007
ad integrazione della precedente, è stato richiesto al Ministero della Salute di
rappresentare se le indicazioni pubblicizzate nei messaggi relative ai benefici
sulla funzionalità cardiaca e sulla circolazione, connessi all’assunzione del
Latte Parmalat Omega-3, siano giustificate alla luce delle specificità del
prodotto e compatibili con le affermazioni riportate sull’etichetta del prodotto
stesso notificata a Codesto Ministero.

c) Sintesi delle principali
argomentazioni difensive svolte dall’operatore pubblicitario, PARMALAT S.p.A.,
con le memorie pervenute in data 17 aprile, 4, 18 maggio e 10 settembre 2007 e
relativi allegati

Con riferimento all’ipotesi di confondibilità tra i
diversi prodotti Parmalat, addotta nella prima segnalazione l’operatore ha
sottolineato che:
– la confezione del latte Omega 3 è decisamente diversa da
quella del latte Natura Premium. La prima, infatti, è costituita da un prisma
dal design arrotondato ed è altresì fornita di tappo, mentre la seconda è un
normale parallelepipedo la cui apertura avviene tagliando una delle linguette
poste nella parte superiore;
– nel messaggio pubblicitario, che, peraltro,
occupa solo una faccia delle confezioni del latte natura Premium è riportata in
modo evidente la confezione del latte Omega 3 consentendo al consumatore di
comparare la confezione del latte Natura Premium che sta acquistando con quella
Omega 3 riportata nella pubblicità;
– il latte Omega 3 e il latte Natura
Peremium vengono posti in vendita con modalità affatto differenti anche
all’interno dei medesimi esercizi commerciali. In particolare, il latte Natura
Premium è venduto in cartonati (sui quali non compare il messaggio segnalato che
figura solo sulle singole confezioni) da 12 confezioni riposte sul pallet
fornito da Parmalat, appoggiato sul pavimento, mentre il latte Omega 3 viene
riposto sugli scaffali in confezioni singole;
– il prezzo di vendita medio
del latte Omega 3 è di circa 40 centesimi superiore al prezzo di vendita del
latte Natura Premium.
Con particolare riguardo alle caratteristiche e
composizione del latte Omega 3 la società rileva, quanto segue:
– il prodotto
Omega 3 pubblicizzato sulla confezione del Latte Natura Premium è un prodotto
destinato ad un’alimentazione particolare e, come tale, è stato oggetto di
notifica al Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 7, del D. lgs n.
111/92 Attuazione della Direttiva 897398/CEE concernente i prodotti alimentari
destinati ad un’alimentazione particolare, da ultimo, in data 20 maggio 2005 e
con particolare riguardo all’etichetta, il Ministero non ha espresso alcun
rilievo;
– i prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, ai sensi
dell’articolo 1, del D. lgs. n. 111/92, sono prodotti che per la loro
composizione o per il peculiare processo di fabbricazione si distinguono dagli
alimenti di uso corrente. Essi devono rispondere alle esigenze nutrizionali
particolari delle persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo
è perturbato o che si trovano in condizioni fisiologiche particolari e possano
trarre beneficio dall’assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti o
dei bambini nella prima infanzia. L’articolo 7 del citato decreto prevede,
altresì, che al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di
cui all’articolo 1) il fabbricante ne informa il Ministero della Salute,
mediante la trasmissione di un modello dell’etichetta utilizzata per tale
prodotto. Il Ministero può richiedere al fabbricante la presentazione di lavori
scientifici e dati che giustifichino la conformità del prodotto e può anche
richiedere al produttore di apportare modifiche all’etichetta medesima. Il
Ministero ha, pertanto, un penetrante potere di controllo su tutti i prodotti in
commercio destinati ad un’alimentazione particolare;
– con specifico
riferimento al Latte Omega 3 Parmalat ha seguito scrupolosamente la procedura di
notifica dell’etichetta come stabilita dal richiamato decreto. Alla prima
notifica al Ministero della Salute del 1998 sono seguite altre nove ulteriori
notifiche concernenti modifiche dell’etichetta che la Società ha apportato
spontaneamente (prodotte in atti);
– in una sola occasione il Ministero ha
ritenuto di imporre l’eliminazione di alcune parole dall’etichettatura (a
seguito della notifica effettuata il 26 giugno 2002, il Ministero ha richiesto
l’eliminazione delle parole “del cuore” presente nella frase “Il latte del cuore
integrato con omega 3”) e la società si è prontamente adeguata;
– in tutti
gli altri casi il Ministero non ha ritenuto di contestare alcunché. Il silenzio
del Ministero deve essere considerato quale parere favorevole
dell’Amministrazione in relazione all’etichetta del prodotto ai sensi del D.P.R.
19 gennaio 1998, n. 131;
– al fine di rendere chiaro quali siano le persone
alle quali il prodotto per le sue peculiarità si indirizza e che possono trarre
benefici dalla sua assunzione non è possibile sottacere le proprietà degli acidi
grassi essenziali Omega 3 contenute nel latte. Le caratteristiche di tali
sostanze da tempo sono scientificamente provate e oggetto di studi a livello
internazionale;
– gli Omega 3 infatti hanno la peculiarità di aiutare a
migliorare la fluidità del sangue e a ridurre il deposito di trigliceridi e di
colesterolo contribuendo a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e per
tali ragioni gli alimenti di tale tipo sono destinati a soggetti che hanno la
necessità di controllare il proprio livello di colesterolo e trigliceridi o chi
sia a rischio di malattie cardiovascolari;
– è necessario indicare quali
siano le funzioni degli Omega 3 al fine di consentire ai consumatori di
orientare le proprie scelte in base alle proprie esigenze, ma la
rappresentazione dei benefici non può confondersi con il suggerimento di curare
e prevenire malattie.
– la specificità inserita sull’etichetta che
sottolinea: “…contribuendo a diminuire il rischio di malattie cardiovascolari”
è stata introdotta nella modifica del 2001, ma non è mai stata contestata dal
Ministero.
L’operatore ha depositato una copiosa documentazione costituita da
studi e pubblicazioni scientifiche attestanti le proprietà degli acidi grassi
Omega 3 e la loro attitudine a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi
ed i rischi di malattie cardiovascolari.
In particolare una sperimentazione
svolta presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell’Università di
Milano nel 2000, su alcuni soggetti sani i quali hanno assunto latte addizionato
di acidi grassi Omega 3 nella misura di mezzo litro giornaliero, per un mese,
evitando di consumare pesce. I risultati hanno dimostrato che il consumo del
latte ha prodotto nei soggetti testati un significativo incremento dei valori
plasmatici di acidi grassi Omega 3 e una contemporanea diminuzione della
concentrazione plasmatici di trigliceridi.
Quanto alle ulteriori informazioni
richieste la società ha dichiarato quanto segue:
– la Commercializzazione del
prodotto Latte Natura Premium che ha una scadenza di 90 giorni, recante la
pubblicità in questione, è cessata dopo l’ultima produzione della settimana
dell’8 gennaio 2007;
– il messaggio diffuso attraverso il quotidiano Corriere
della Sera nel luglio 2007, non è stato più pubblicato su alcun organo di stampa
dopo il 19 luglio 2007;
– il prodotto latte UHT Parmalat parzialmente
scremato Natura Premium è stato avviato alla produzione il 10 luglio 2006 e
l’ultima produzione è stata effettuata la settimana dell’8 gennaio 2007;

l’ultima produzione del latte in questione è stata effettuata l’8 gennaio 2007.
Il prodotto è stato commercializzato attraverso i canali Retail. Il prodotto ha
una durata di 90 giorni, pertanto la sua presenza nei punti vendita è da
considerarsi esaurita;
– complessivamente sono state prodotte circa 11
milioni di confezioni di latte UHT Natura Premium recante il messaggio;

come indicato nella tabella nutrizionale in etichetta la concentrazione totale
di acidi grassi Omega 3 ammonta a 80 mg per 100 ml di prodotto.

d)
Informazioni rese dal Ministero della Salute

Con la comunicazione, pervenuta
il 25 luglio 2007, il Ministero ha dichiarato quanto segue:
– l’emergere
delle evidenze scientifiche sugli effetti vantaggiosi per la salute, derivanti
dal consumo di alimenti contenenti acidi grassi polinsaturi a lunga catena della
serie Omega 3 contenuti preformati nel pesce, ha portato le raccomandazioni
rivolte alla popolazione per una sana alimentazione ad evidenziare l’esigenza di
una loro adeguata assunzione nell’ambito di una dieta con un rapporto omega
3/omega 6 più equilibrato;
– sulla spinta di tali evidenze, sono stati
immessi nel commercio vari integratori (per lo più a base di olio di pesce) con
acidi grassi polinsaturi a lunga catena della serie omega 3, cui si sono
aggiunti poi prodotti alimentari, come il latte Parmalat, a loro volta
arricchiti con fonti degli stessi acidi grassi per fornirne un utile apporto
suppletivo;
– nelle etichette dei prodotti in questione le proprietà
descritte “gli Omega 3 aiutano a : – migliorare la fluidità del sangue; –
ridurre i depositi di trigliceridi e colesterolo; – diminuire il rischio di
malattie cardiovascolari”, sono state riferite in generale all’attività degli
acidi grassi Omega-3, come risultante dai dati della letteratura .
Ciò
premesso, il Ministero informa di avere avviato una revisione in tale specifico
settore, correlata agli adempimenti che impone il Regolamento (CE) 1924/2006
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari, riguardante le indicazioni nutrizionali ammesse per gli alimenti,
quali la comunicazione alla Commissione europea, da parte delle Autorità
nazionali, delle indicazioni nutrizionali e sulla salute già approvate per
alimenti ed integratori.
La suddetta revisione è volta alla definizione di
apporti di Omega 3 utili per finalità integrative negli integratori e negli
alimenti arricchiti, nonché delle proprietà rivendicabili per tali prodotti e
per i relativi costituenti come espressione di effetti fisiologici compatibili
con gli apporti forniti. Ciò in considerazione della molteplicità di integratori
e alimenti contenenti acidi grassi polinsaturi a lunga catena della serie omega
3, comparsi sul mercato e del fatto che confrontando tali prodotti, gli apporti
giornalieri risultano molto variabili con le quantità di assunzione giornaliera
consigliata.
La questione è stata portata all’attenzione della Commissione
unica per la dietetica e la nutrizione, che attualmente, per effetto del DPR 14
maggio 2007, n. 86 sul riordino degli organismi operanti presso il Ministero
della Salute ha interrotto i suoi lavori in attesa dell’istituzione secondo i
nuovi criteri introdotti.
Con la successiva nota di risposta, pervenuta il 13
settembre 2007, il Ministero della Salute ha rinviato a quanto già espresso
nella precedente comunicazione per quanto concerne la questione relativa alla
definizione dei livelli di apporto di Omega 3 che possano giustificare
affermazioni correlate alla salute, anche alla luce del regolamento CE 1924/2006
sui claim ammessi per i prodotti alimentari entrato in vigore dal 1 luglio
2007.
Ciò premesso il Dicastero ritiene che non siano giustificate le
affermazioni che correlano direttamente l’uso del prodotto Parmalat Omega 3 ai
benefici per il cuore.
Al riguardo si fa presente che questo Ministero, una
volta ricevuta l’etichetta del prodotto in questione attraverso la procedura di
notifica ha invitato la Parmalat ad eliminare dalla medesima il riferimento ad
una correlazione diretta tra il prodotto (latte) e il cuore.

e) Fase
conclusiva del procedimento

In data 14 settembre 2007 è stata comunicata
alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo
12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
In data 20 settembre 2007, è
pervenuta la memoria conclusiva della società Parmalat nella quale si svolgono
le argomentazioni difensive riportate in sintesi nel prosieguo:
– con
riferimento ai claim relativi alla confezione del prodotto la società ribadisce
che le indicazioni che appaiono sulla confezione di latte Omega 3 della Parmalat
sono conformi alle etichette notificate allo stesso Ministero e approvate con il
sistema del silenzio- assenso. Da ciò deriva tra l’altro la non deducibilità
della questione della loro presunta ingannevolezza davanti all’Autorità Garante
a norma dell’articolo 23, comma 13, del Codice del Consumo.
– il Ministero
conferma che le affermazioni riportate sulla confezione del prodotto relative
agli effetti vantaggiosi per la salute del consumo di alimenti contenenti acidi
grassi polinsaturi sono sorrette da evidenze scientifiche;
– il Ministero,
inoltre, mette in evidenza che nell’etichetta le proprietà descritte sono state
riferite in generale all’attività degli acidi grassi Omega 3 come risultanti dai
dati in letteratura.
– il parere del Ministero della Salute avverte che in
relazione agli adempimenti imposti dal Regolamento CE n. 1924/06 riguardante le
indicazioni nutrizionali e sulla salute ammesse per gli alimenti, è stata
avviata una revisione dei claims accettabili nello specifico settore, nonché
delle proprietà rivendicabili per i prodotti contenenti acidi grassi polinsaturi
Omega 3. Secondo quanto risulta dal parere reso del Ministero della Salute, la
revisione è stata affidata alla Commissione Unica per la dietetica e la
nutrizione ed è tuttora in corso;
– quanto al tabellare le affermazioni
pubblicitarie coincidono nella sostanza con le indicazioni che figurano sulle
confezioni del Latte Omega 3, sulle quali il Ministero si è espresso
favorevolmente. Diversamente da quanto sostenuto dal segnalante sono molteplici
le pubblicazioni italiane e straniere che confermano come gli Omega 3 associati
al latte riducano significativamente il rischio di malattie cardiovascolari.

A supporto di tali argomentazioni l’operatore ha prodotto ulteriori studi
pubblicitari, condotti da L. Barò J. Fonollà ed altri (in atti) dai quali emerge
che l’assunzione di latte arricchito con Omega 3 riduce il livelli di
colesterolo totale e può essere utile per ridurre i il rischio di malattie
cardiovascolari
La metanalisi di Hooper prodotta dal segnalante non comporta
alcuna indagine scientifica diretta, ma consiste in un vaglio a carattere
prevalentemente statistico sui lavori pubblicati da altri ed è stata fortemente
criticata in ambito scientifico come dimostra l’articolo del prof. GALLI
(prodotto in atti).
Le critiche riguardano la metodologia ritenuta
inadeguata, in quanto l’analisi includeva studi condotti sulla base della
somministrazione di Omega 3 con caratteristiche diverse tra loro, utilizzando
forme di somministrazione diverse e prendendo in considerazione paramenti
diversi e in molti studi considerati non erano stati determinati i livelli di
Omega 3 plasmatici/ematici.. Il medesimo studio conferma l’esistenza di una
letteratura scientifica molto ampia risultante da studi nell’animale e nell’uomo
che ha documentato gli effetti favorevoli dell’assunzione anche di quantità
relativamente modeste (1g/die) di Omega 3 su vari parametri cardiovascolari.

Con riferimento alla presunta violazione del Regolamento CE 1924/2006
l’operatore rileva cha la fondatezza scientifica delle affermazioni
pubblicitarie esclude ogni violazione degli artt. 3, 5 , 6 e 10 (concernenti le
indicazioni nutrizionali e sulla salute consentite nella presentazione e
pubblicità dei prodotti alimentari) e, quanto agli artt. 13 e 14 che prescrivono
particolari indicazioni da riportare sull’etichetta, gli stessi non hanno ancora
avuto attuazione, sia perché i lavori della Commissione incaricata della
revisione dei claim è attualmente in corso, sia in quanto è previsto che gli
Stati membri forniscano alla Commissione gli elenchi delle indicazioni
salutistiche entro il 31 gennaio 2008 che dovranno poi essere inserite in
apposito elenco, entro il 31 gennaio 2010.
Nel frattempo, il parere Assolatte
(prodotto in atti) appare confermare che le indicazioni nutrizionali riportate
sui prodotti notificati al Ministero della Salute ai sensi del D. lgs. n. 111/92
dovrebbero ritenersi consentite anche dopo il 1 luglio 2007, fino a che non
verrà approvato il nuovo elenco consentito.
Il Ministero interpellato da
Assolatte con richiesta di informazioni inviata l’11 settembre 2007, ha
confermato con la nota del 14 settembre 2007 ( in atti) che “è in corso la
ricognizione dei Claims riportati sulle etichette dei prodotti alimentari
dietetici integratori ed alimenti arricchiti, notificate ai sensi dell’articolo
7 del D. lgs. n. 111/92, in vista della trasmissione ufficiale dell’elenco della
Commissione Europea entro il 31 gennaio 2008”.
La notifica di cui al Decreto
Legislativo n. 111/92, seguita dal silenzio-assenso dell’Autorità Amministrativa
si risolve in un provvedimento valido fino a quando non venga sostituto da altro
provvedimento quale, ad esempi, o quello che, in esecuzione dell’articolo 13 del
Regolamento, determini i claim nutrizionali consentiti.
In conclusione si
devono ritenere corretti i claim riportati nel messaggio anche con riguardo alle
situazioni negative (colesterolo, stress, fumo, inquinamento, ecc.) che
costituiscono una doverosa informazione; infatti oltre a consigliare
un’alimentazione ricca di Omega 3 il messaggio mette in guardia i destinatari da
comportamenti scorretti.
Con riferimento al parere del Ministero della
Salute che non ritiene giustificate le affermazioni che correlano direttamente
l’uso del prodotto Parmalat Omega 3 a benefici per il cuore, si sottolinea che
la frase Parmalat Omega 3 fa bene al cuore è accompagnata da una serie di
affermazioni che riconducono a livello di verità scientifica l’affermazioni che
precede attribuendo agli Omega 3 correttamente le proprietà salutari elencate.
Le suddette precisazioni escludono che dalla frase sopra riportata possa
derivare un inganno per i consumatori.
E’ vero che in passato il Ministero
della Salute ha invitato la Parmalat ad eliminare dall’etichetta la correlazione
diretta fra prodotto (latte) e il cuore, tuttavia la società ha dato immediato
adempimento alle prescrizioni ministeriali in sede di approvazione preventiva
dell’etichetta.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché alcuni messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi
a mezzo stampa, in data 24 settembre 2007, è stato richiesto, ai sensi
dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05, il parere
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Con il parere pervenuto in
data 15 ottobre 2007, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto
che il contenuto dei messaggi viola gli artt. 19, 20 e 21 del Decreto
Legislativo. n. 206/05, in quanto gli stessi nonostante il tenore moderato, sono
formulati in modo da attribuire al prodotto proprietà e funzione anche se
meramente coadiuvanti che in realtà lo stesso non possiede dal momento che
risulta dalla documentazione in atti che non sussiste alcuna correlazione
diretta tra il prodotto latte e il cuore. Per tali ragioni il messaggio è idoneo
ad indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle
caratteristiche ed efficacia del prodotto lasciando intende, contrariamente al
vero che il prodotto sia in grado di svolgere un’azione ausiliare nella
disfunzione del colesterolo e dei trigliceridi, con conseguente pregiudizio del
comportamento economico delle persone che dal messaggio sono raggiunte, le quali
possono essere indotte all’acquisto del prodotto in luogo di altri sulla base di
qualità inesistenti.


VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

A) Questioni preliminari

Si rileva che
la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto
Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei
Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
Nel caso in esame il
Ministero della Salute ha confermato, salvo l’esito degli approfondimenti in
essere in attuazione del Regolamento CE 1924/06, di aver approvato senza
suggerire modifiche il modello di etichetta utilizzato attualmente per la
commercializzazione del prodotto Omega 3, la cui pubblicità è oggetto della
presente disamina. Tuttavia non ricorre, nel caso di specie, l’ipotesi di
pubblicità autorizzata con provvedimento amministrativo preordinato anche alla
verifica del carattere non ingannevole del messaggio di cui all’articolo 26
comma 13 del D. lgs. n. 206/05 nella versione vigente prima dell’entrata in
vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. L’attuale
analisi, infatti, non ha per oggetto la confezione del prodotto, ma messaggi
diversi sui quali è riprodotta l’immagine, peraltro parziale della confezione
del latte Omega 3, in associazione con ulteriori claims e indicazioni. Tali
messaggi non si configurano come pubblicità autorizzate con un provvedimento
amministrativo e, pertanto, sussiste la competenza di carattere generale nel
controllo dei messaggi pubblicitari, attribuita all’Autorità ai sensi del citato
decreto.

B) Questioni di merito

1) Messaggio sulla confezione

Il
messaggio riportato sulla confezione è volto alla promozione del latte UHT
Parmalat Omega 3, del quale si raffigura la confezione e illustrandone le
caratteristiche peculiari in termini di composizione ed efficacia.
In prima
analisi si esclude che l’inserimento del messaggio volto a promuovere il latte
Parmalat Omega 3, sulla confezione del latte Natura Premium, possa indurre i
destinatari a confondere le due tipologie di prodotti.
Infatti, il messaggio
posto sul retro della confezione, peraltro riquadrato e connotato da colori
accesi, reca la raffigurazione ben distinguibile della confezione del prodotto
(Omega 3) che si presenta per tipologia e forma, oltre che per caratteristiche e
composizione, completamente differente rispetto alla confezione del prodotto
Natura Premium che ospita il messaggio.
Sotto tale aspetto il messaggio non
presenta profili suscettibili di censura.
Quanto alle caratteristiche degli
Omega 3, si osserva preliminarmente che le informazioni rese dal Ministero della
Salute e la documentazione acquisita nel corso del procedimento, confermano
univocamente l’esistenza di un ampio consenso nella comunità scientifica circa
gli effetti benefici per la salute connessi con l’assunzione di alimenti
contenenti acidi grassi polinsaturi della serie Omega 3, ovvero arricchiti con
fonti degli stessi acidi grassi.
Esulano dalla presente analisi le questioni
relative alla definizione dei livelli di apporto di Omega 3 che possano
giustificare le affermazioni correlate alla salute, anche in applicazione del
Regolamento CE 1924/06, in quanto non ancora definite, essendo allo studio degli
organi competenti.
Le indicazioni contenute nel messaggio relative alle
proprietà degli Omega 3 e all’effetto coadiuvante riconosciuto a tali sostanze
nel migliorare la fluidità del sangue, ridurre i depositi di trigliceridi e
colesterolo e diminuire il rischio di malattie cardiovascolari, rispecchiano
l’informativa riportata sulla confezione del prodotto stesso Omega 3, approvata
dal Ministero, in quanto ritenuta rispondente ai dati della letteratura
scientifica.
Tuttavia il messaggio non si limita alla prospettazione dei
riconosciuti effetti degli acidi grassi polinsaturi Omega 3 nei termini
riportati sulla confezione, ma attraverso l’inserimento della frase introduttiva
“Scegli di stare bene ogni giorno con latte Omega 3” che precede l’affermazione
“un aiuto naturale per cuore e arterie” utilizzando artatamente l’omonimia tra
la denominazione del prodotto (Omega 3) e la denominazione comune degli acidi
grassi (Omega 3) di cui risulta addizionato, lascia intendere in modo improprio
e confusorio che il latte stesso Omega 3 possa costituire un aiuto naturale per
il cuore.
La documentazione in atti e, in particolare, le indicazioni rese
dal Ministero della Salute suggeriscono che allo stato e in attesa del
completamento della revisione avviata, volta alla definizione degli apporti
utili per rivendicare particolari effetti fisiologici non sia corretto
attribuire direttamente le proprietà degli Omega 3 al prodotto latte della
Parmalat arricchito con tali sostanze. Il medesimo Dicastero nel corso di una
disamina di precedente etichetta, ha imposto alla Parmalat di eliminare ogni
riferimento che implicasse una diretta correlazione tra il prodotto e possibili
benefici effetti per il cuore.
Ciò posto il messaggio nella sua composizione
e formulazione testuale appare idoneo ad indurre i destinatari in errore in
merito all’efficacia connessa con l’assunzione del prodotto pubblicizzato, in
quanto lascia intendere contrariamente al vero, che gli effetti degli Omega 3
siano nella sostanza e, in modo transitivo, attribuibili al prodotto
pubblicizzato.

2) Messaggio stampa

Il messaggio apparso sulla stampa, da
un lato, sottolinea alcuni tra i fattori ambientali e frutto di abitudini
malsane che notoriamente possono esser causa di problematiche
cardiocircolatorie, quindi, presenta in contrapposizione i benefici connessi con
l’assunzione di Omega 3 al fine di pubblicizzare il prodotto latte Parmalat
arricchito con tali sostanze.
In prima analisi non si ritiene che il
messaggio possa indurre il convincimento che il prodotto in esame costituisca il
rimedio da contrapporre ai fattori di rischio elencati. Risulta evidente dalla
costruzione del messaggio che agli Omega 3 può essere riconosciuto un ruolo
ausiliario nel mantenere il cuore in salute, stante la l’azione coadiuvante
nella regolazione dei livelli di triglicericidi e colesterolo, riconosciuta agli
Omega 3.
Tuttavia anche in questo messaggio attraverso l’affermazione
Parmalat Omega 3 fa bene al cuore, si tende ad estendere e correlare
direttamente al prodotto le proprietà salutari indicate. Estensione che, come
indicato dal Ministero della Salute non è né legittima, né compatibile con le
caratteristiche del prodotto, così come illustrate in etichetta.
Né può
consentirsi con quanto argomentato dall’operatore pubblicitario che ritiene la
frase chiarita delle affermazione successive attraverso le quali le proprietà
benefiche illustrate si riconducono più propriamente agli Omega 3.
Infatti,
al contrario l’affermazione sembra avere valenza assoluta ed i successivi
chiarimenti appaiono configurarsi come una declinazione del claim principale del
quale costituiscono il fondamento.
In altri termini il messaggio attribuisce
in modo transitivo al latte Parmalat le caratteristiche ed i benefici degli
Omega 3 di cui risulta arricchito suggerendo nel suo complesso e in modo
fuorviante e che il consumo del latte Parmalat faccia bene al cuore nei termini
illustrati nel successivo breve testo, in quanto ricco di tali sostanze dalle
riconosciute proprietà coadiuvanti e benefiche sulla riduzione del deposito di
trigliceridi e colesterolo sulle arterie.
Si ritiene, pertanto in accordo con
il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che messaggio sia
idoneo a trarre in inganno i destinatari circa le caratteristiche del prodotto
in questione e gli effetti conseguibili con il suo consumo.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma
7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata
in vigore dei decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la
decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della
gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie, infatti, la
condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in
vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07.
In ordine alla
quantificazione della sanzione, deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del
richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo. n. 206/05,
nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei decreti Legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione,
dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della
personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa
stessa.
In particolare, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene
conto delle modalità di diffusione dei messaggi (confezione del prodotto e
stampa nazionale), suscettibili di aver raggiunto un cospicuo numero di
consumatori e dell’importanza dell’operatore trattandosi di un’azienda che vanta
una rilevante posizione di mercato.
Inoltre, per quanto riguarda la durata
della violazione, dagli elementi disponibili in atti, il messaggio presente
sulla confezione del prodotto risulta diffuso per un periodo lungo (circa sei
mesi), mentre il messaggio stampa risulta avere avuto una diffusione
brevissima.
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di
irrogare alla società Parmalat S.p.A. la sanzione pecuniaria nella misura di
25.600 € (venticinquemilaseicento euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità,
al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi
pubblicitari in esame siano idonei a indurre in errore i consumatori in ordine
alle caratteristiche del prodotto ed agli effetti connessi con la sua
assunzione, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico
ovvero, ledere le imprese concorrenti ai sensi dell’articolo 21 del Decreto
Legislativo n. 206/05 nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei
Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;

RITENUTO che, nel caso
di specie, non sussiste la necessità di procedere all’adeguamento dalla
confezione per emendarla dei profili di ingannevolezza in essa ravvisati, dal
momento che le confezioni recanti il messaggio relativo al latte Parmalat Omega
3, non sono più in circolazione essendone cessata produzione nel gennaio 2007 e
che, pertanto, non appare necessario fissare un termine per l’adeguamento delle
confezioni, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del Decreto Legislativo n.
206/05 nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti
Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi dalla PARMALAT S.p.A., costituiscono, per le ragioni e
nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettera a) del Decreto Legislativo n. 206/05,
nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e n. 146 e ne vieta l’ulteriore diffusione.

b) che alla
società Parmalat S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
25.600 € (venticinquemilaseicento euro).
La sanzione amministrativa di
cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca
o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.
237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso
legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento
e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento,
ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui
il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la
maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo
periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento
effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato da ultimo
dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di inottemperanza alla
presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può
disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato
ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del Consumo, come modificato
da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8,
comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del
provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

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