Integra il delitto di avvelenamento di acque lo sversamento in un fiume di
sostanza altamente tossica (solfato di rame idrato) per la cattura di
pesci.
Non è frequente la giurisprudenza sull’avvelenamento di acque
o altre sostanze alimentari, come recita la rubrica dell’art. 439 del c.p.,
disposizione che contempla un reato gravissimo, punito con la reclusione non
inferiore a quindici anni. È norma questa che ha fatto capolino nelle aule
giudiziarie più che altro in occasione dei processi per gravissimi episodi di
inquinamento ambientale, ma pur sempre in numero assai circoscritto. È, dunque,
una curiosa rarità quella offerta dalla sentenza in esame. Prima, però, di
addentrarci a parlare del caso oggetto della decisione, cerchiamo di dare
qualche notizia a proposito della norma in questione.
Bisogna dire che siamo
in presenza della espressione massima e più pericolosa dell’attentato alla
salute, come suggerisce la parola stessa di “avvelenamento”. Questo ricorre
quando le acque o altre sostanze alimentari siano contaminate da sostanze
tossiche, tali da determinare un elevato pericolo di danno alla salute ove
ingerite. Non è necessario che alcun danno in concreto si verifichi a carico di
singole persone, in quanto si è pur sempre in presenza di un reato di pericolo.
Ciò nel senso che se è accertato l’avvelenamento non occorre poi anche che
taluno abbia effettivamente riportato danni alla propria salute. Se ciò si
verifica, ulteriore e ancora più grave sarà la pena.
Altra caratteristica
individualizzante del reato in parola è la potenzialità diffusiva del pericolo
che l’avvelenamento porta con sé. Non per niente il reato sussiste alla
condizione che l’avvelenamento si verifichi prima che le acque o le sostanze
alimentari siano “attinte” per il consumo. Infatti, solo in questo caso può
ravvisarsi un attentato alla salute pubblica. Ove, invece, l’avvelenamento
avvenga dopo che taluno ha raccolto le acque o acquistato l’alimento, è solo
contro di questi che può prodursi il danno e, quindi, si è al di fuori della
nozione di salute pubblica.
Il tema dell’avvelenamento delle sostanze
alimentari, almeno a livello di aleggiante minaccia, ha acquistato sempre più
spazio e una allarmante modernità. I casi giudiziari di avvelenamento, per
quanto gravi nelle conseguenze di inquinamento ambientale e di danno alla salute
dei cittadini, erano pur sempre circoscritti a fenomeni colposi o, comunque, non
di deliberata aggressione all’ambiente o all’uomo. Si fa, invece, un gran
parlare oggi di terrorismo biologico, che è l’espressione più subdola e
minacciosa dei progressi tecnologici piegati non al servizio dell’uomo ma a suo
danno.
Ma veniamo al caso oggetto della sentenza.
In provincia di Taranto
alcune persone furono sorprese mentre versavano nel fiume Galeso solfato di rame
idrato, sostanza risultata alle analisi altamente tossica, al fine di
raccogliere i pesci da destinare all’alimentazione.
Questi soggetti furono
arrestati per violazione degli artt. 439 e 440 del c.p.
Le difese addotte
vennero articolate su varie argomentazioni: non vi era prova della pericolosità
della sostanza utilizzata, non vi era quindi pericolo per la salute pubblica,
non vi era prova della destinazione a terzi del pescato, posto che gli indagati
avevano sostenuto che intendevano farne consumo personale.
Nessuno di questi
argomenti è stato ritenuto valido né dal tribunale del riesame né dalla stessa
Corte di Cassazione.
Si è affermato, richiamando precedente giurisprudenza,
che l’avvelenamento non deve per forza consistere nell’uso di una sostanza
letale, essendo sufficiente che essa abbia la potenzialità di nuocere alla
salute. Nella specie, secondo i giudici era provata la tossicità della sostanza,
con conseguente pericolo non solo per la salubrità delle acque, ma anche della
fauna ivi vivente, tale da poter entrare nel circuito alimentare umano.
Da
quest’ultimo punto di vista non aveva, poi, rilevanza che l’acqua o i pesci
avvelenati fossero destinati al commercio né che la condotta illecita fosse
idonea ad attentare alla salute di un numero indeterminato di persone, poiché
rilevava in senso illecito anche la possibilità di colpire un numero
circoscritto di persone.
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Acque avvelenate, reato anche se la sostanza non è letale
Cassazione penale, sentenza n. 35456 del 23 ottobre 2006 (riferimenti normativi: art. 439 del codice penale)
Integra il delitto di avvelenamento di acque lo sversamento in un fiume di
sostanza altamente tossica (solfato di rame idrato) per la cattura di
pesci.
Non è frequente la giurisprudenza sull’avvelenamento di acque
o altre sostanze alimentari, come recita la rubrica dell’art. 439 del c.p.,
disposizione che contempla un reato gravissimo, punito con la reclusione non
inferiore a quindici anni. È norma questa che ha fatto capolino nelle aule
giudiziarie più che altro in occasione dei processi per gravissimi episodi di
inquinamento ambientale, ma pur sempre in numero assai circoscritto. È, dunque,
una curiosa rarità quella offerta dalla sentenza in esame. Prima, però, di
addentrarci a parlare del caso oggetto della decisione, cerchiamo di dare
qualche notizia a proposito della norma in questione.
Bisogna dire che siamo
in presenza della espressione massima e più pericolosa dell’attentato alla
salute, come suggerisce la parola stessa di “avvelenamento”. Questo ricorre
quando le acque o altre sostanze alimentari siano contaminate da sostanze
tossiche, tali da determinare un elevato pericolo di danno alla salute ove
ingerite. Non è necessario che alcun danno in concreto si verifichi a carico di
singole persone, in quanto si è pur sempre in presenza di un reato di pericolo.
Ciò nel senso che se è accertato l’avvelenamento non occorre poi anche che
taluno abbia effettivamente riportato danni alla propria salute. Se ciò si
verifica, ulteriore e ancora più grave sarà la pena.
Altra caratteristica
individualizzante del reato in parola è la potenzialità diffusiva del pericolo
che l’avvelenamento porta con sé. Non per niente il reato sussiste alla
condizione che l’avvelenamento si verifichi prima che le acque o le sostanze
alimentari siano “attinte” per il consumo. Infatti, solo in questo caso può
ravvisarsi un attentato alla salute pubblica. Ove, invece, l’avvelenamento
avvenga dopo che taluno ha raccolto le acque o acquistato l’alimento, è solo
contro di questi che può prodursi il danno e, quindi, si è al di fuori della
nozione di salute pubblica.
Il tema dell’avvelenamento delle sostanze
alimentari, almeno a livello di aleggiante minaccia, ha acquistato sempre più
spazio e una allarmante modernità. I casi giudiziari di avvelenamento, per
quanto gravi nelle conseguenze di inquinamento ambientale e di danno alla salute
dei cittadini, erano pur sempre circoscritti a fenomeni colposi o, comunque, non
di deliberata aggressione all’ambiente o all’uomo. Si fa, invece, un gran
parlare oggi di terrorismo biologico, che è l’espressione più subdola e
minacciosa dei progressi tecnologici piegati non al servizio dell’uomo ma a suo
danno.
Ma veniamo al caso oggetto della sentenza.
In provincia di Taranto
alcune persone furono sorprese mentre versavano nel fiume Galeso solfato di rame
idrato, sostanza risultata alle analisi altamente tossica, al fine di
raccogliere i pesci da destinare all’alimentazione.
Questi soggetti furono
arrestati per violazione degli artt. 439 e 440 del c.p.
Le difese addotte
vennero articolate su varie argomentazioni: non vi era prova della pericolosità
della sostanza utilizzata, non vi era quindi pericolo per la salute pubblica,
non vi era prova della destinazione a terzi del pescato, posto che gli indagati
avevano sostenuto che intendevano farne consumo personale.
Nessuno di questi
argomenti è stato ritenuto valido né dal tribunale del riesame né dalla stessa
Corte di Cassazione.
Si è affermato, richiamando precedente giurisprudenza,
che l’avvelenamento non deve per forza consistere nell’uso di una sostanza
letale, essendo sufficiente che essa abbia la potenzialità di nuocere alla
salute. Nella specie, secondo i giudici era provata la tossicità della sostanza,
con conseguente pericolo non solo per la salubrità delle acque, ma anche della
fauna ivi vivente, tale da poter entrare nel circuito alimentare umano.
Da
quest’ultimo punto di vista non aveva, poi, rilevanza che l’acqua o i pesci
avvelenati fossero destinati al commercio né che la condotta illecita fosse
idonea ad attentare alla salute di un numero indeterminato di persone, poiché
rilevava in senso illecito anche la possibilità di colpire un numero
circoscritto di persone.
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