Utilizzabilità del marchio Made in Italy

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Cassazione civile, sentenza n. 27250 del 12 luglio 2007 (riferimenti normativi: art. 517 del c.p.; art. 4 della l. n. 350 del 24 dicembre 2003)

Soltanto per i prodotti a denominazione protetta (dop e igp) l’origine
(italiana) è legata a una precisa collocazione geografica, mentre per gli altri
prodotti alimentari (c.d. generici) trasformati il marchio “made in Italy” può
essere legittimamente utilizzato purché in Italia sia avvenuta l’ultima
trasformazione o altra lavorazione sostanziale, secondo le indicazioni del
Codice doganale europeo, anche se la materia prima provenga da altro
Paese.

Prosegue il cammino della giurisprudenza nella
interpretazione dell’art. 4 della legge 350/2003, che ha introdotto il marchio
“made in Italy”, pur in assenza – per quanto consta – della emanazione del
previsto regolamento attuativo. Cammino “inesorabile”, qualcuno potrebbe pensare
in senso negativo, poiché sembra perseguire un’ottica di liberalizzazione che
per certi versi mortifica le aspettative di un consumatore esigente in campo
alimentare quant’altri mai in Europa, qual è quello italiano. Può, infatti, a
priori deludere una soluzione come quella apprestata dalla sentenza, che dà
patente di legittimità alla proclamazione come italiani di prodotti che, secondo
un comune sentire diffuso tra i consumatori nostrani, “italiani” non sono
affatto.
La cosa può non piacere, ma essere in Europa – come è giusto che sia
– comporta alcuni sacrifici, talvolta indigesti – specie in settori ad elevata
sensibilità come quello di cui ci occupiamo su questa rivista -, che però non
possono che essere accettati alla luce della normativa comunitaria in vigore.

Fin dall’inizio degli anni ’90, alcuni tra i commentatori più autorevoli
avevano paventato un impoverimento della qualità a causa delle regole
comunitarie, che impongono la libera circolazione delle merci e si oppongono a
ogni misura di effetto equivalente a misure restrittive agli scambi
intracomunitari. Eppure, era quella una battaglia, o almeno un rammarico o un
monito, di retroguardia, poiché la Corte di giustizia ha reiteratamente
censurato di illegittimità le disposizioni nazionali volte a impedire
l’importazione di merci prive di certi requisiti di qualità pretesi dalla
legislazione nazionale, che però fossero legittimamente fabbricate o
commercializzate in altri Paesi Ue in base alla normativa ivi vigente (principio
del “mutuo riconoscimento”).
Secondo la Corte, gli inconvenienti che tale
sistema può determinare per i consumatori di un certo Paese, ove manchi una
normativa armonizzata, sono risolvibili esclusivamente sul piano delle
indicazioni di etichettatura. E così, mentre una pasta prodotta con grano tenero
in Francia può lecitamente circolare anche sul mercato italiano, l’unica
protezione per il consumatore, oltre che per il produttore italiano, è quella
della specificazione in etichetta dell’utilizzo del grano duro per la (sola)
pasta fabbricata in Italia.
Ciò richiede, peraltro, una maturazione delle
abitudini di consumo – nel senso di una maggiore consapevolezza di acquisto – da
parte del pubblico, che non potrà più fidarsi, come faceva in passato, della
denominazione generica del prodotto (“pasta”), ma dovrà fare particolare
attenzione agli ingredienti specifici utilizzati, ove sia interessato a un tipo
di prodotto (la pasta italiana) anziché a un altro (la pasta tout court, che
ormai può non essere quella pasta che siamo sempre stati abituati ad acquistare,
per così dire, a occhi chiusi).
Così, la normativa sul marchio “made in
Italy”, che era nata esattamente per valorizzare il prodotto italiano a fronte
della concorrenza di prodotti di qualità spesso inferiore, si trova oggi,
fors’anche per la mancata emanazione delle norme secondarie di attuazione, a
favorire una sorta di “frode concettuale” del consumatore, se vero sia quanto
sostiene la sentenza in commento. Ma non è certo assumendo le vesti
anacronistiche di laudatores temporis acti, cioè del “buon tempo antico”, che si
devono affrontare il problema e le incertezze che possono derivarne.
Dopo
l’entrata in vigore della l. 350/2003, la giurisprudenza si è già cimentata più
volte con il problema della “italianità” di prodotti in realtà fabbricati
all’estero. Perlopiù, si trattava di prodotti non alimentari e l’orientamento
che si è formato è nel senso della legittimità dell’uso del marchio del
produttore italiano (non parliamo ancora della dicitura “made in Italy”) anche
se la merce sia stata fabbricata fuori dal nostro Paese, purché la provenienza
del prodotto possa essere fatta risalire a questi in quanto egli abbia mantenuto
un controllo sul ciclo produttivo, tale da garantire come propria la qualità
finale del prodotto. Certamente, il discorso si pone in termini più problematici
allorché si tratti di prodotti alimentari, perché questi hanno un radicamento
territoriale difficilmente eludibile e rilevante per il consumatore.
Viene
in mente, in proposito, l’art. 1 bis della legge 204/2004 (peraltro non ancora
operativo in mancanza dei provvedimenti attuativi) secondo cui, al fine di
favorire scelte d’acquisto consapevoli da parte dei consumatori, l’etichettatura
dei prodotti alimentari deve riportare obbligatoriamente, oltre a quanto già
disposto dall’art. 3 d.lg. 109/1992, l’indicazione del luogo di origine o
provenienza, da intendersi – per i prodotti non trasformati – come il Paese di
origine ed, eventualmente, la zona di produzione, e – per i prodotti trasformati
– la zona di coltivazione o allevamento della materia prima agricola utilizzata
con prevalenza nella preparazione e nella produzione. Va ricordato che tale
disposizione è stata contestata dalla Commissione europea, che ne aveva chiesto
la soppressione. E, in effetti, il disegno di legge comunitaria 2007 presentato
dal Governo prevedeva l’abrogazione di questa norma. Viceversa, il testo
approvato a settembre 2007 dal Senato, ma non ancora definitivo, ha eliminato la
disposizione abrogatrice, facendo leva – come si legge dai lavori preparatori –
sulla valenza anche di tutela della salute da annettere alla indicazione di
origine dei prodotti alimentari, tale da poter superare – si auspica – la
censura europea.
Già prima della sentenza in commento, la Cassazione aveva
riconosciuto una specificità territoriale tutelata solo alle dop e alle igp, e
non anche ai prodotti alimentari correnti o “generici (da ultimo, Cass. N. 34103
del 19 aprile 2005). Venendo ora ad illustrare più da vicino il contenuto della
sentenza n. 27250/2007, osserviamo che lo sforzo interpretativo si è
principalmente esercitato nella disamina del significato da attribuire al
termine “origine”, utilizzato dall’art. 4 della l. 350/2003 (come riformato
dalla l. 80/2005) per stabilire che integrano il reato di cui all’art. 517 c.p.
le fallaci indicazioni di provenienza o di origine del prodotto. Secondo la
sentenza in commento, l’innovazione (l’aggiunto del riferimento alla origine)
non è stata sostanziale dal punto di vista che qui interessa, poiché – si dice –
per origine o provenienza deve (continuare a) intendersi la provenienza della
merce da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.
Se ci
limitiamo per il momento a questo aspetto circoscritto, sembra difficile
concordare pienamente. Infatti, la tradizione interpretativa dottrinale si
direbbe piuttosto nel senso che l'”origine” indica la provenienza geografica. E,
del resto, se origine e provenienza esprimessero il medesimo concetto non si
spiegherebbe perché il legislatore del 2005 avrebbe dovuto sentire il bisogno di
aggiungere espressamente il termine “origine” a quello già previsto dall’art. 4
della l. 350/2003 di “provenienza”, se non per differenziarli. Ma il vero perno
argomentativo della sentenza si innesta sulla normativa comunitaria e qui ha
buon gioco a prevalere l’interpretazione che distingue nettamente i prodotti a
denominazione protetta da quelli comuni sul piano della valenza della loro
origine. Infatti, ricorda la sentenza che, in attesa del regolamento delegato
previsto dal comma 63 dell’art. 4 cit., la dicitura “prodotto in Italia” o “made
in Italy” può essere apposta sia quando il prodotto sia integralmente prodotto
in Italia sia anche quando possa qualificarsi di origine italiana ai sensi della
normativa europea sull’origine dei prodotti.
Questa normativa è individuata
nel reg. Cee 2913/92, che ha istituito il Codice doganale comunitario. Ebbene,
questa disciplina stabilisce a quali condizioni deve essere determinata
l’origine dei prodotti (secondo le varie tipologie).
Senza entrare troppo nel
dettaglio, possiamo dire che nell’art. 23 del Codice doganale si definiscono
originarie di un Paese le merci (tra cui i prodotti agroalimentari) interamente
ottenute in tale Paese, sempre che non abbiano subito lavorazioni o
trasformazioni significative o comunque lavorazioni che implichino anche
l’utilizzazione di prodotti diversi o provenienti da Paesi diversi. Per tutti
gli altri casi, dispone l’art. 24 del Codice, secondo cui
“una merce alla
cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del Paese in cui è
avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente
giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia
conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una
fase importante del processo di fabbricazione”.
In altri termini, in presenza
di prodotti agroalimentari che non siano commercializzati così come sono stati
raccolti o di prodotti che non sono stati ottenuti interamente ed esclusivamente
da prodotti raccolti in un determinato Paese, ma alla cui produzione abbiano
contribuito due o più Paesi, che abbiano cioè subito una trasformazione o
lavorazione in un Paese diverso da quello della raccolta, dovendosi applicare
l’art. 24 del Codice doganale, l’origine è determinata in base al criterio
dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. È sempre il Codice
doganale europeo che permette di risalire, per esclusione, a qual è la
lavorazione caratterizzante l’origine del prodotto attraverso le indicazioni di
quelle operazioni che non hanno tale proprietà, come quelle di cernita,
lavatura, riduzione in pezzi, insaccatura, inscatolamento ecc. (art. 38).
Nel
caso di specie, i prodotti oggetto di esame erano confezioni di “macedonia alla
frutta” e di “prugne allo sciroppo”, fabbricate da una azienda italiana in
Italia, che si fregiavano del claim “made in Italy” nonostante la materia prima
utilizzata provenisse in tutto o in parte dall’estero. Si trattava, dunque, di
stabilire se gli ingredienti avessero subito o meno delle trasformazioni
essenziali, secondo il Codice doganale europeo. Ebbene, la risposta fornita è
stata positiva, poiché per la “macedonia alla frutta” il ciclo produttivo non
comportava la mera mescolanza della frutta importata, ma, mediante il
trattamento della frutta fresca nazionale ed il dosaggio della stessa (almeno
per il 70% del prodotto finito), l’unione ai semilavorati importati e il
processo di pastorizzazione portava alla produzione di un prodotto affatto
diverso dalle componenti estere importate; mentre analogo processo si verificava
per le “prugne allo sciroppo”, il cui prodotto finito era ottenuto attraverso un
laborioso procedimento di reidratazione delle prugne secche, seguito dalla
miscelazione in liquido di governo e dalla finale cottura. Tali lavorazioni
avevano anche portato a una modifica della nomenclatura doganale, altro elemento
fondamentale per determinare la origine del prodotto.
La sentenza si rende
conto che un prodotto alimentare definito “made in Italy” può essere scelto dal
consumatore nella convinzione – ahimè, talvolta erronea – che esso sia
integralmente italiano, ma il fatto è che
“non esiste alcun appiglio
normativo che consenta di ritenere che il criterio per determinare l’origine dei
prodotti agroalimentari, alla produzione dei quali hanno partecipato più Paesi,
sia diverso da quello generale estrapolabile dall’art. 24 Codice Doganale che
[…] porta a sovrapporre il concetto di origine commerciale con quello di
origine doganale”.
Del resto, continua la sentenza esemplificando, se così
non fosse si potrebbe arrivare a conseguenze assurde. Si pensi, si dice, alla
pasta, tipico prodotto italiano, che non potrebbe fregiarsi della dicitura “made
in Italy” ove tra gli ingredienti fosse utilizzato grano duro proveniente
dall’estero, fenomeno inevitabile stante la cronica carenza della produzione
nostrana rispetto al fabbisogno.
Aspettiamo di vedere se il regolamento di
esecuzione vorrà dare indicazioni diverse non solo e non tanto per favorire i
produttori nazionali, quanto per proteggere il consumatore. La sentenza n. 27250
lascia più di uno spiraglio in tal senso, in quanto fonda tutta la sua
ricostruzione giuridica propria sull’assenza di normative applicabili al caso
diverse da quella del Codice doganale europeo. Bisogna, però, vedere se questa
futura normativa nazionale potrà conciliarsi con quella europea senza creare
discriminazioni che la Corte di giustizia non tollererebbe.

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