Pubblicità ingannevole se l’origine non è corretta

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Agcm, provvedimento PI 5697 del 12 luglio 2007 (riferimenti normativi: articoli 19, 20, 21, decreto legislativo 206/2005)

È ingannevole la pubblicità di un salmone affumicato in relazione al
quale venga fatto credere al consumatore che la merce sia prodotta in Olanda,
mentre in realtà essa è lavorata presso uno stabilimento polacco.
È altresì
ingannevole l’etichettatura di un salmone affumicato in cui si esalti come
tradizionale la lavorazione da parte di una certa famiglia di produttori, che in
realtà non risulta in alcun modo specializzata in tale tipo di
lavorazione.

Sono stati oggetto di denuncia alla AGCM da parte di un
concorrente alcuni messaggi pubblicitari, divulgati su sito Internet e in parte
riportati sull’etichetta di prodotti confezionati di salmone importati da una
società italiana.
A proposito del “Salmone Norvegese Affumicato” si
affermava:
“Prodotto da: Koenvisser – Olanda. È tra i marchi europei più
importanti e storici per quanto riguarda l’affumicazione del salmone. La
famiglia Visser, infatti, ne tramanda da più di un secolo la tradizione. In
tutto il mondo Koenvisser è sinonimo di qualità”.
Si aggiungeva che il
prodotto
“viene lavorato con grande passione avvalendosi dell’antica
tradizione della famiglia Visser e seguendo le rigorose procedure di pulitura,
salatura e affumicatura tramandate da generazione in generazione”.
Analoga
indicazione si ritrovava sulle confezioni di “Salmone Irlandese Affumicato” e su
quelle di “Salmone Scozzese Affumicato”.
L’istruttoria della AGCM ha
rilevato, innanzi tutto, l’inesattezza della indicazione commerciale di
provenienza del salmone norvegese, in quanto lascia intendere al pubblico dei
consumatori che sia prodotto in Olanda, quando viceversa risulta affumicato e
confezionato in Polonia. Più precisamente, l’Olanda non c’entra nulla con il
prodotto in quanto è soltanto la nazione del marchio acquistato dalla società
italiana, ma il prodotto è pescato nei mari della Norvegia e, come detto, è poi
lavorato in uno stabilimento polacco.
Altrettanto scorretto è risultato il
riferimento alla tradizione produttiva della famiglia (olandese) Visser, che ha
riguardato la presentazione di tutte e tre le tipologie di salmone immesse sul
mercato. In particolare, il fondatore della casa Visser aveva bensì intrapreso
le propria attività fin dalla fine del 1800, ma questa consisteva nel marketing
e nella compravendita di prodotti alimentari, senza che emergesse alcun
collegamento particolare con l’allevamento e l’affumicatura del salmone. A
riprova della ingiustificatezza del richiamo stava il fatto che i tre tipi di
salmone avevano subito lavorazioni diverse.
Si vanta un profilo,
insussistente, che – ove veritiero – sarebbe in grado di incidere sulla qualità
del prodotto finito e apprezzabile da parte del pubblico nell’orientare le
proprie preferenze di consumo.
La AGCM, per conseguenza e in linea con il
parere conforme espresso dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(tirata in causa in quanto i messaggi erano stati, tra l’altro, diffusi tramite
il web), ha inflitto una sanzione pecuniaria, a cui si è associata la diffida a
modificare le etichette entro un certo periodo di tempo.
Si sono, invece,
“salvate” le indicazioni sulla provenienza del salmone irlandese. La denuncia
aveva contestato tale aspetto, ma è stato provato dall’interessato che il
prodotto aveva la reale provenienza riportata in etichetta.
Talvolta ciò che
costituisce pubblicità ingannevole ai sensi del D.Lg. 206/2005 può integrare
anche una vera e propria frode in commercio ai sensi dell’art. 515 del Codice
Penale, che è integrato quando si consegna all’acquirente una cosa diversa per
qualità, origine o provenienza da quanto dichiarato.
I due concetti sono,
però, diversi. Infatti, nel caso della violazione al Codice Penale, la merce
(nella specie l’alimento) è intrinsecamente diversa da quanto pubblicizzato per
caratteristiche fondamentali. Viceversa, di per sé, l’ingannevolezza della
etichettatura non arriva a tanto, “limitandosi”, per così dire, a offrire del
prodotto una “veste” pubblicitaria inappropriatamente suggestiva e tale, perciò,
da distorcere la libertà di scelta del consumatore, senza però propriamente
frodarlo.
Nel nostro caso, per esempio, il riferimento scorretto alla origine
commerciale non integra una vera frode perché la pubblicità non vantava
propriamente che la merce fosse prodotta in Olanda, in quanto era comunque
specificato in etichetta che essa proveniva da uno stabilimento sito in Polonia.
Quindi, nessuna frode da Codice Penale. Ciò nonostante, l’etichettatura restava
ingannevole nel senso del D.Lg. 206/2005 (altrettanto, si potrebbe aggiungere,
del D.Lg. 109/1992) in quanto il riferimento all’Olanda si prestava ad essere
male interpretato dall’acquirente.

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA
ADUNANZA
del 12 luglio 2006;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Titolo III,
Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:

I.
RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 30
dicembre 2005, integrata in data 11 gennaio 2006, un concorrente ha segnalato la
presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto
Legislativo n. 206/05, dei messaggi pubblicitari relativi ai prodotti a marchio
“KV NORDIC”: “Salmone Norvegese affumicato”, “Salmone Irlandese affumicato” e
“Salmone Scozzese affumicato”, diffusi dalla società Eurofood S.p.A. tramite il
sito internet www.eurofood.it, in data 6 dicembre 2005, nonché sulle confezioni
degli alimenti, in vendita presso la grande distribuzione dei mesi di novembre e
dicembre 2005.
Nella richiesta di intervento si evidenzia l’ingannevolezza
dei messaggi pubblicitari in quanto idonei ad indurre in errore i destinatari in
ordine alle caratteristiche dei prodotti, con riguardo alla loro origine
geografica e commerciale nonché al metodo utilizzato per la loro lavorazione. In
particolare, il segnalante ha contestato: a) l’indicazione “Prodotto da:
Koenvisser – Olanda”, riportata nella pagina internet dedicata al “Salmone
Norvegese Affumicato”, in quanto sull’etichetta apposta sul retro delle
confezioni è indicato quale Paese in cui ha sede lo stabilimento di produzione
la Polonia; b) l’indicazione quale irlandese del “Salmone Irlandese Affumicato”,
riportata sulla pagina internet e sulle confezioni del prodotto, in quanto tale
tipologia di salmone non sarebbe allevata in Irlanda bensì in Gran Bretagna,
come risulterebbe dall’etichetta posta sul retro delle confezioni; c) le
affermazioni presenti sulle confezioni dei tre prodotti e nella pagina del sito
internet dedicata al “Salmone Norvegese affumicato” che fanno riferimento
all’antica tradizione della famiglia Visser, in quanto improbabile che tutte e
tre le tipologie di salmone, allevate ed affumicate in stabilimenti posti in
territori diversi tra loro siano lavorate secondo una ricetta che sembrerebbe
appartenere alla tradizione di una famiglia olandese.

II. MESSAGGI

I
messaggi oggetto della richiesta di intervento consistono:
1) nella pagina
internet dedicata al “Salmone Norvegese Affumicato”, laddove si afferma:
“Prodotto da: Koenvisser – Olanda. E’ tra i marchi europei più importanti e
storici per quanto riguarda l’affumicazione del salmone. La famiglia Visser,
infatti, ne tramanda da più di un secolo la tradizione. In tutto il mondo
Koenvisser è sinonimo di qualità”;
2) nella confezione del “Salmone Norvegese
Affumicato”, dove si legge che il prodotto “Viene lavorato con grande passione
avvalendosi dell’antica tradizione della famiglia Visser e seguendo le rigorose
procedure di pulitura, salatura e affumicatura tramandate da generazione in
generazione”;
3) nella pagina internet dedicata al “Salmone Irlandese
Affumicato”, con riferimento alle affermazioni “Salmone Irlandese Affumicato KV
Nordic. L’ultimo nato in casa KV Nordic è il salmone irlandese che viene pescato
nelle freddissime acque dell’Oceano Atlantico […]”;
4) nella confezione del
“Salmone Irlandese Affumicato”, dove si legge che il prodotto “Viene lavorato
con grande passione avvalendosi dell’antica tradizione della famiglia Visser e
seguendo le rigorose procedure di pulitura, salatura e affumicatura tramandate
da generazione in generazione” e “Salmone Irlandese. Nelle fredde e cristalline
acque dell’Oceano Atlantico vive il salmone Irlandese, apprezzato dai più
raffinati intenditori… KV Nordic vanta una lavorazione ancora artigianale del
salmone Irlandese per conservare tutte le caratteristiche di alta qualità del
prodotto:…”;
5) nella confezione del “Salmone Scozzese Affumicato”, dove si
legge che il prodotto “Viene lavorato con grande passione avvalendosi
dell’antica tradizione della famiglia Visser e seguendo le rigorose procedure di
pulitura, salatura e affumicatura tramandate da generazione in generazione”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 24 gennaio 2006, è stato
comunicato al segnalante e alla società Eurofood S.p.A., in qualità di operatore
pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del
Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei
messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata
valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettera a), del citato Decreto
Legislativo, con riguardo alla loro idoneità ad indurre in errore i destinatari
in ordine alle reali caratteristiche dei tre prodotti pubblicizzati, con
riferimento alla loro origine geografica e commerciale, nonché al metodo di
lavorazione utilizzato.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla
comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Eurofood
S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma
2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e documentazione
riguardanti: per quanto attiene al “Salmone Norvegese affumicato” ed al “Salmone
Irlandese affumicato”, il Paese di allevamento ed il Paese in cui i prodotti
vengono lavorati e confezionati; in relazione a tutti e tre i prodotti, le
diverse fasi di lavorazione cui vengono sottoposte le materie prime, dal momento
della pesca fino all’ottenimento del prodotto finito, nonché le specificità
produttive che attribuirebbero ad essi peculiari caratteristiche qualitative,
con particolare riferimento all’antica tradizione della famiglia
Visser.
Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale
valutazione delle comunicazioni segnalate, è stato chiesto di fornire
informazioni in merito alla programmazione dei messaggi.
Con memoria
pervenuta in data 15 febbraio 2006, la società Eurofood S.p.A., dopo aver
brevemente descritto le varie fasi che precedono la commercializzazione del
salmone affumicato in buste preconfezionate – “Allevamento”, “Macellazione”,
“Affumicatura” e “Confezionamento” – ha evidenziato quanto segue:
quanto al
“Salmone Norvegese Affumicato”: allevamento e macellazione avvengono in
Norvegia, mentre affumicatura e confezionamento in Polonia;
quanto al
“Salmone Irlandese Affumicato”: allevamento e macellazione avvengono in Irlanda
del Nord, mentre affumicatura e confezionamento in Scozia;
quanto al “Salmone
Scozzese Affumicato”: tutte le fasi avvengono in Scozia.
Tali dati sono
coerenti con le diciture apposte sull’etichetta delle confezioni dei prodotti,
dove vengono indicate ai sensi del Decreto Legislativo 531/1992 (“Attuazione
della Direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle
modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche
minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi”), il
Paese di spedizione, indicato per esteso oppure con la sigla maiuscola, ed il
numero di riconoscimento ufficiale dello “stabilimento” (per tale intendendosi
“ogni locale in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati,
refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati ivi compresi i locali dove i
prodotti dell’acquacoltura vengono macellati”). Infatti, per quanto qui rileva,
sull’etichetta del “Salmone Norvegese Affumicato” si legge: “Allevato in
Norvegia” e, all’interno dell’ovale, “PL22121818WE”; sull’etichetta del “Salmone
Irlandese Affumicato”: “Allevato in UK” e, all’interno dell’ovale,
“UKRB020FEEC”; sull’etichetta del “Salomone Scozzese Affumicato”: “Allevato in
UK” e, all’interno dell’ovale, “UKRB020FEEC”.
L’operatore pubblicitario
descrive, poi, i tratti salienti che caratterizzano la lavorazione dei salmoni a
marchio “KV Nordic”, precisando che l’acronimo KV indica le iniziali del nome
del fondatore, Koen Visser, ed integra un marchio di proprietà della Eurofood
S.p.A.. La famiglia Visser è da generazioni olandese ed il Gruppo Koen Visser
opera sul mercato della produzione, commercializzazione e vendita di alimenti,
specializzandosi nel business dei prodotti in scatola, secchi, freschi e
surgelati. Precisa, infine, che le pagine contestate sono rimaste in internet
dal 16 settembre 2005 fino a tutto gennaio 2006, e che le confezioni sono state
commercializzate in Italia nelle ultime due stagioni. A supporto di quanto
asserito, la società ha allegato le schede di produzione delle tre tipologie di
salmone in esame, con annesse etichette, descrizione dell’intero procedimento
cui viene sottoposta la materia prima e, infine, stampa del sito internet
relativo alla famiglia Visser.
In data 15 marzo 2006 è pervenuta memoria di
replica da parte del segnalante, nella quale si contesta, innanzitutto, la
ricostruzione dell’iter produttivo del “Salmone Irlandese affumicato” svolta
dall’operatore. Il segnalante sostiene, infatti, che in Irlanda del Nord
esisterebbe un solo allevamento di salmoni, fra l’altro caratterizzato da una
scarsissima capacità produttiva, ridotta durante l’anno a periodi brevissimi, a
causa dei venti che spirano nella Repubblica Irlandese. Pertanto, risulterebbe
inverosimile che tale allevamento abbia rifornito di salmone la società
Eurofood, i cui volumi distributivi in Italia corrispondono a diversi quintali
di salmone affumicato irlandese all’anno.
Per quanto attiene, invece, il
“Salmone Norvegese Affumicato”, rileva che lo stabilimento sito in Polonia è
specializzato nella produzione di alimenti che vengono commercializzati ad un
prezzo molto basso (cd. “primo prezzo”), a fronte di un prodotto ittico che è
coerentemente caratterizzato da una qualità instabile e mediocre.
Quanto al
riferimento alla ricetta tradizionale della famiglia Visser, sottolinea che tale
affermazione sarebbe smentita dallo stesso operatore nel momento in cui ha
rilevato che le diverse referenze di salmone KV Nordic subiscono un procedimento
di lavorazione tra loro differente.
Il segnalante rileva, infine, che
l’operatore ha provveduto a modificare il sito internet oggetto del
procedimento, eliminando nella pagina dedicata al “Salmone Norvegese affumicato”
il riferimento alla famiglia Visser nonché all’Olanda, quale paese in cui il
prodotto in questione verrebbe macellato ed affumicato (essendo in realtà la
Polonia).
In data 7 aprile 2006 è stata inviata all’operatore ulteriore
richiesta di informazioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a) ,D.P.R.
284/2003, volta ad ottenere indicazioni specifiche in ordine al paese di
allevamento del “Salmone Irlandese Affumicato”, nonché precisazioni ulteriori in
merito all’antica tradizione della famiglia Visser.
In data 19 aprile 2006 è
pervenuta nuova memoria difensiva da parte dell’operatore, nella quale si
rileva, quanto al paese di allevamento del “Salmone Irlandese
affumicato”:
che la materia prima proviene dal Nord dell’Irlanda e che per
questo sull’etichetta del prodotto compare la scritta “Allevato in UK”;
che
il fornitore di Eurofood, società scozzese, acquista la materia prima sia
dall’Irlanda (“Eire”) che dal Nord Irlanda (“UK”), e conseguentemente appone
l’etichetta sul retro delle confezioni recante l’indicazione rispettivamente
“Allevato in Eire” o “allevato in UK”;
deposita, a riprova di ciò,
dichiarazione del responsabile della produzione dello stabilimento scozzese, in
cui viene affumicato e confezionato il salmone irlandese.
Sottolinea, poi,
che i messaggi fanno riferimento all’antica tradizione di “lavorazione” del
salmone tramandata di generazione in generazione dalla famiglia Koenvisser, e
che proprio la rilevanza del metodo di lavorazione consentiva a tale famiglia,
così come consente ora ad Eurofood, un controllo sui singoli fornitori tramite
l’imposizione agli stessi di rigorosi capitolati di produzione per le diverse
provenienze. La famiglia Koenvisser opera da diverse generazioni nell’attività
di selezione e distribuzione di prodotti alimentari freschi e conservati, tra
cui il salmone affumicato, componente primario dell’alimentazione comune nei
Paesi nordici dell’epoca (e cioè il 1892). La famiglia Koenvisser si è imposta
sul mercato come marchio commerciale, successivamente acquistato da Eurofood;
tale società, pertanto, sfrutta legittimamente il patrimonio di conoscenze ed
applicazioni pertinente al marchio “KV” tramite messaggi pubblicitari, nei quali
viene, appunto, enfatizzata la capacità di selezione dei prodotti ed il
particolare pregio costituito proprio dalla predisposizione di capitolati ad hoc
con il fornitore.
Con provvedimento adottato in data 26 aprile 2006,
l’Autorità ha richiesto alla società Eurofood S.p.A., ai sensi dell’articolo 26,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05, di provare l’esattezza materiale
dell’indicazione quale “Irlandese” del “Salmone Irlandese Affumicato”, riportata
nei messaggi segnalati.
In data 25 maggio 2006, è pervenuta memoria, da parte
di Eurofood S.p.A., nella quale l’operatore afferma la provenienza del “Salmone
Irlandese affumicato” dai mari antistanti l’isola irlandese. Eurofood sostiene
pertanto l’irrilevanza, ai fini della valutazione di tale denominazione, del
fatto che, eventualmente per un errore di chi appone le etichette, su di esse
compaia la scritta “Allevato in UK”, piuttosto che “Allevato in EIRE”, quando il
prodotto provenga dai mari antistanti la Repubblica Irlandese, piuttosto che dai
mari antistanti l’Irlanda del Nord. Allega a supporto della provenienza del
“Salmone Irlandese affumicato” dai mari antistanti l’Irlanda ulteriore
dichiarazione del responsabile della produzione dello stabilimento scozzese,
nonché documentazione di carattere fiscale. Essa consiste in fatture di acquisto
di “salmone irlandese”, in data 10 febbraio 2006, da parte dello stabilimento
scozzese, e in data 22 luglio e 5 agosto 2005, da parte di una società
appartenente al medesimo gruppo. Con riferimento a tali fatture l’operatore
allega una dichiarazione dalla quale si evince che lo stabilimento scozzese non
tratta in realtà salmone “irlandese” se non per la società Eurofood, e si avvale
per l’acquisto di tale tipologia di prodotto di una “sister company”,
“smoke-house” specializzata di piccole dimensioni che tratta salmone irlandese.
Infine, produce quattro fatture di vendita del salmone irlandese confezionato
dallo stabilimento scozzese alla Eurofood S.p.A., in data 21 e 25 ottobre 2005,
20 e 23 settembre 2005.
In data 15 maggio 2006 è stata comunicata alle parti
la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma
1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
In data 26 maggio 2006 è pervenuta
memoria conclusiva da parte di Eurofood S.p.A., nella quale l’operatore richiama
in sostanza i propri precedenti scritti difensivi.
In data 30 maggio 2006 è
pervenuta memoria da parte del segnalante, nella quale, riassumendo quanto già
esposto nei precedenti scritti, svolge considerazioni conclusive anche alla luce
dei documenti prodotti in risposta al provvedimento di attribuzione dell’onere
della prova, ritenendoli non sufficienti a supportare la veridicità
dell’asserita provenienza del “Salmone Irlandese affumicato” da allevamenti siti
appunto in Irlanda.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Poiché due dei messaggi oggetto del presente provvedimento
sono stati diffusi a mezzo internet (pagina web dedicata al “Salmone Norvegese
Affumicato” e pagina web dedicata al “Salmone Irlandese Affumicato”), in data 31
maggio 2006 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n.
206/05.
Con parere pervenuto in data 23 giugno 2006 la suddetta Autorità ha
ritenuto che il messaggio relativo al “Salmone Norvegese Affumicato” costituisce
una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del
Decreto Legislativo n. 206/05, mentre il messaggio relativo al “Salmone
Irlandese Affumicato” non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole
ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base
delle seguenti considerazioni:
l’indicazione “Prodotto da: Koenvisser –
Olanda” presente nel messaggio relativo al “Salmone Norvegese Affumicato” è
idonea ad identificare il produttore nel proprietario del marchio e
dell’associato metodo di lavorazione dei salmoni tramandato dalla famiglia
olandese Koenvisser, ma l’operatore non ha fornito alcun elemento atto a
dimostrare la peculiarità e superiorità vantata dal metodo di lavorazione
tramandato dalla famiglia Visser;
tale messaggio risulta idoneo ad indurre in
errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche
del prodotto, lasciando intendere, contrariamente al vero, che esista una
tradizione di lavorazione per l’affumicatura del salmone che lo rende
qualitativamente superiore, e, a causa della sua ingannevolezza, pare
suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con
pericolo di danno anche per i concorrenti, inducendoli all’acquisto del suddetto
prodotto in luogo di altri in base a qualità inesistenti.
Con riferimento al
messaggio relativo al “Salmone irlandese affumicato” la documentazione trasmessa
dall’operatore appare idonea a comprovare l’esattezza materiale delle
affermazioni in ordine alla provenienza dei prodotti pubblicizzati, in quanto le
fatture fornite provano che l’operatore ha acquistato dalla smoke-house salmone
irlandese, laddove ai fini che interessano il presente procedimento è
irrilevante per il consumatore finale identificare il mare antistante l’Irlanda
del Nord piuttosto che l’Eire per distinguere la qualità dei salmoni ivi
allevati in quanto comunque trattasi di qualità di salmone irlandese, non
altrimenti denominabile.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

VI.1 “Salmone
Norvegese Affumicato” – origine commerciale

Per quanto riguarda la pagina
web dedicata a tale tipologia di salmone, i profili di ingannevolezza segnalati
concernono, innanzitutto, l’affermazione “Prodotto da: Koenvisser – Olanda”, in
quanto incoerente rispetto alle indicazioni riportate sull’etichetta, dove,
conformemente a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 531/1992, compare
quale sigla dello stabilimento quella della Polonia. In effetti, come confermato
dallo stesso operatore pubblicitario nelle sue memorie, il “Salmone Norvegese
affumicato” viene allevato e macellato in Norvegia, mentre viene affumicato e
confezionato in uno stabilimento sito in Polonia.
Pertanto, l’indicazione
“Prodotto da: Koenvisser – Olanda” risulta ingannevole nei confronti del
pubblico, in quanto induce a credere, contrariamente al vero, che tale tipologia
di salmone sia prodotta direttamente dalla famiglia Koenvisser in Olanda,
quando, in realtà, come emerso nel corso del procedimento, la società Eurofood
S.p.A. ha acquisito da essa il marchio “KV Nordic” e lavora il salmone
proveniente da allevamenti norvegesi in uno stabilimento
polacco.
L’affermazione, pertanto, riguardando una caratteristica del
prodotto offerto, quale la sua origine commerciale, è idonea ad indurre in
errore i consumatori potendone pregiudicare in tal modo il comportamento
economico.

VI.2 “Salmone Irlandese Affumicato” – origine geografica

Il
profilo di ingannevolezza oggetto di valutazione con riferimento a tale
referenza di salmone a marchio “KV Nordic” attiene alla sua indicazione quale
“Irlandese”, riportata sulle confezioni del prodotto nonché nella pagina web ad
esso dedicata.
Nel corso del procedimento l’operatore ha sostenuto la
correttezza di tale indicazione, rilevando che il “Salmone Irlandese”,
affumicato e confezionato nello stabilimento di produzione scozzese, proviene da
allevamenti siti nei mari antistanti l’Irlanda del Nord (ed allora viene
inserita in etichetta, come nel caso in esame, la scritta “Allevato in UK”)
oppure dai mari antistanti la repubblica irlandese (ed allora sull’etichetta
verrebbe inserita la scritta “Allevato in Eire”).
Ciò posto, si rileva che
dalle risultanze istruttorie è emerso che nel corso del precedente anno la
società Eurofood S.p.A. ha acquistato dallo stabilimento scozzese un certo
quantitativo di “Salmone Irlandese”. Infatti, dalle fatture prodotte in risposta
al provvedimento di onere della prova emerge che nei mesi di settembre ed
ottobre 2005 l’operatore ha acquistato dal suo fornitore salmone denominato
“Nordic Irish”, che identifica, in base al codice riportato sulla documentazione
fiscale e sull’etichetta dei prodotti, le confezioni da 100 e da 50 grammi di
“Salmone Irlandese Affumicato”. A sua volta, per il tramite di una società
facente parte del medesimo gruppo, lo stabilimento scozzese avrebbe acquistato
per Eurofood salmone proveniente dall’Irlanda, come da fatture e dichiarazione
allegate dall’operatore.
Pertanto, la documentazione fornita nel corso del
procedimento porta a ritenere che la società Eurofood S.p.A. abbia
effettivamente immesso in commercio salmone proveniente da allevamenti
antistanti l’isola irlandese, indipendentemente da eventuali incongruenze
relative all’indicazione in etichetta “allevato in UK”. Di conseguenza, in
conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
si ritiene che l’indicazione quale “irlandese” del salmone a marchio “KV Nordic”
non sia tale da indurre in errore il pubblico dei consumatori in ordine alla
provenienza del prodotto pubblicizzato.

VI.3 Il riferimento alla antica
tradizione della famiglia Visser con riguardo al “Salmone Norvegese Affumicato”,
“Salmone Irlandese Affumicato” e “Salmone Scozzese Affumicato” – metodo di
lavorazione

Con riferimento al metodo di lavorazione utilizzato per le tre
tipologie di salmone, il segnalante ha contestato le affermazioni pubblicitarie:
“E’ tra i marchi europei più importanti e storici per quanto riguarda
l’affumicazione del salmone. La famiglia Visser, infatti, ne tramanda da più di
un secolo la tradizione. In tutto il mondo Koenvisser è sinonimo di qualità”
(pagina internet dedicata al “Salmone Norvegese Affumicato”) e “Viene lavorato
con grande passione avvalendosi dell’antica tradizione della famiglia Visser e
seguendo le rigorose procedure di pulitura, salatura e affumicatura tramandate
da generazione in generazione” (presente sulle confezioni dei prodotti).
Tali
affermazioni inducono il pubblico dei consumatori a credere che la lavorazione,
ed in particolare il processo di pulitura, salatura e affumicatura, cui vengono
sottoposti i tre salmoni a marchio “KV Nordic” rispondano ad un’unica tradizione
tramandata per anni all’interno della famiglia olandese Visser, che il
segnalante ritiene, invece, del tutto insussistente.
Nel corso del
procedimento, in effetti, è emerso che il gruppo Koenvisser, da cui Eurofood
avrebbe acquistato il marchio “KV Nordic”, opera da anni nel business dei
prodotti alimentari freschi e conservati, mentre non risulta alcuna particolare
specializzazione nella lavorazione del salmone. Dalla documentazione prodotta
risulta, infatti, che il fondatore Koen Visser intraprese l’attività di
marketing e compravendita di prodotti alimentari fin dal 1892, ma non emerge
alcuno specifico collegamento della famiglia con l’allevamento o l’affumicatura
del salmone. Dai dati forniti dall’operatore sembra emergere, al contrario, che
le tre tipologie di salmone, norvegese, irlandese e scozzese, vengono lavorate
secondo metodologie differenti tra di loro.
Ciò posto, si ritiene,
conformemente al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, che le affermazioni pubblicitarie sopra riportate sono idonee ad
indurre in errore i consumatori in ordine al metodo di lavorazione utilizzato
per le tre tipologie di salmone a marchio “KV Nordic”, e pertanto alle
caratteristiche dello stesso, potendo influire indebitamente sulle scelte di
acquisto del pubblico dei consumatori nella misura in cui inducono ad attribuire
ai prodotti particolari pregi in termini di qualità e genuinità.

VII.
QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del
Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso,
l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto,
in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n.
689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione,
dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della
personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa
stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione deve essere considerata
l’ampiezza e la capacità di penetrazione dei messaggi che, in quanto diffusi
tramite internet e le confezioni dei prodotti, sono suscettibili di aver
raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori. Per quanto riguarda la
durata della violazione, si ritiene necessario considerare che i messaggi sono
stati diffusi per un lungo periodo di tempo. In particolare il messaggio a mezzo
internet è stato diffuso dal 16 settembre 2005 alla fine di gennaio 2006, circa,
mentre le confezioni dei prodotti sono state commercializzate nelle ultime due
stagioni.
Si ritiene, pertanto, di irrogare alla società Eurofood S.p.A. la
sanzione pecuniaria pari a € 18.600 (diciottomilaseicento euro).
Considerato,
peraltro, che l’operatore ha modificato nel corso del procedimento la pagina web
relativa al “Salmone Norvegese Affumicato” si ritiene di ridurre la sanzione a €
13.600 (tredicimilaseicento euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al
parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio
pubblicitario relativo al “Salmone Norvegese Affumicato”, diffuso sul sito
internet www.eurofood.it, in data 6 dicembre 2005, è idoneo a indurre in errore
i consumatori in ordine alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato,
potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario relativo al “Salmone
Irlandese Affumicato”, diffuso sul sito internet www.eurofood.it, in data 6
dicembre 2005, non è idoneo a indurre in errore i destinatari con riguardo
all’origine del prodotto;
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario
relativo al “Salmone Irlandese Affumicato”, diffuso sulla confezione del
prodotto, in vendita presso la grande distribuzione dei mesi di novembre e
dicembre 2005, non è idoneo a indurre in errore i destinatari con riguardo
all’origine del prodotto;
RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari
relativi a: “Salmone Norvegese Affumicato”, “Salmone Irlandese Affumicato” e
“Salmone Scozzese Affumicato”, diffusi sulle confezioni dei tre prodotti, in
vendita presso la grande distribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2005,
sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche dei
prodotti, con riferimento al metodo di lavorazione, potendo, per tale motivo,
pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

a) che il messaggio
pubblicitario relativo al “Salmone Norvegese Affumicato”, diffuso dalla società
Eurofood S.p.A. sul sito internet www.eurofood.it, descritto al punto II, numero
1), del presente provvedimento, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti
in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt.
19, 20 e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta
l’ulteriore diffusione;
b) che il messaggio pubblicitario relativo
all’origine geografica del “Salmone Irlandese Affumicato”, diffuso dalla società
Eurofood S.p.A. sul sito internet www.eurofood.it e sulla confezione del
prodotto, descritto al punto II, numeri 3) e 4), non costituisce, per le ragioni
esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
artt. 19, 20 e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05;
c) che i
messaggi pubblicitari relativi a: “Salmone Norvegese Affumicato”, “Salmone
Irlandese Affumicato” e “Salmone Scozzese Affumicato”, diffusi dalla società
Eurofood S.p.A. sulle confezioni dei tre prodotti, descritti al punto II, numeri
2), 4) e 5), del presente provvedimento, costituiscono, per le ragioni e nei
limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettera a) del Decreto Legislativo n.
206/05;
d) che, per le violazioni di cui ai punti a) e c), alla società
Eurofood S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a
13.600 € (tredicimilaseicento euro).

ASSEGNA

un termine di 90 giorni dalla
notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del
Decreto Legislativo n. 206/05, per il necessario adeguamento delle confezioni
dei prodotti, con riferimento alle affermazioni relative alla antica tradizione
della famiglia Visser nella lavorazione del salmone.
La sanzione
amministrativa di cui alla precedente lettera d) deve essere pagata entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con
versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure
mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello
allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9
luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo
inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella
misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore
ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n.
689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del
pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la
riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati
nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata
comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto
Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera
l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la
sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al
TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n.
206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli

IL
PRESIDENTE
Antonio Catricalà

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