Responsabilità dell’esercente per tossinfezioni

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Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 7692 del 23 febbraio 2007 (udienza del 16 gennaio 2007)

Nel caso di somministrazione alla clientela di un tramezzino farcito con
tonno che abbia determinato una tossinfezione alimentare ne risponde
direttamente l’esercente che ha preparato il panino, poiché – quand’anche la
materia prima fosse stata contaminata all’origine – egli aveva comunque
l’obbligo di controllarne l’igienicità.

Il malessere da panino al
tonno è un “classico” della casistica igienico-sanitaria in materia di alimenti
(tanto che, come per altre preparazioni “a orologeria” – vedasi per esempio il
condimento con maionese -, converrebbe proprio astenersene per non correre
inutili rischi, specie in certi periodi dell’anno e in certi locali).
Era,
dunque, successo che tre avventori del locale dell’imputato avevano contratto
una salmonellosi dopo avere ingerito dei tramezzini al tonno, risultato
contaminato da salmonella e stafilococco aureo a seguito delle analisi dei
campioni prelevati dalla ASL.
In primo grado l’imputata era stata assolta
per la considerazione che non era certa l’origine della contaminazione del
tonno, la cui confezione non era scaduta ed era conservata correttamente in
frigorifero, non potendosi escludere che essa dipendesse dal produttore. Anche
la Corte d’appello confermava la decisione, che però – e giustamente – veniva
ribaltata in Cassazione, la quale censurava il ragionamento seguito dalla
sentenza impugnata in quanto non aveva fatto corretta applicazione dei principi
di diritto in materia.
Innanzi tutto, viene ricordato che l’ispezione della
ASL aveva messo in evidenza le “pessime” condizioni igieniche del locale. Si
tratta di un dato di fatto che la Cassazione non può direttamente apprezzare, ma
che la dice lunga su quelle che possono essere state le reali cause della
contaminazione del tonno e dove abbiano avuto origine. In ogni caso, non è
questo il punto poiché, osservano i giudici di legittimità, nel momento in cui
l’esercente o vende o utilizza per ulteriori preparazioni gastronomiche un
alimento sfuso egli deve garantirne la salubrità.
Infatti, è principio
costantemente affermato dalla giurisprudenza che in questi casi non opera la
causa di giustificazione di cui all’art. 19, L. 283/1962, secondo cui il mero
rivenditore di prodotti confezionati non risponde per i vizi occulti del
prodotto. Nel nostro caso si trattava, tra l’altro, di una grossa confezione di
tonno, già in precedenza aperta e utilizzata più volte prima dell'”infortunio”
occorso ai clienti.
La Corte ribadisce che in casi come quello oggetto del
processo l’esercente è tenuto ad eseguire o far eseguire tutti i controlli
(anche tramite analisi di laboratorio) e ad adottare tutte le precauzioni utili
ad evitare la contaminazione dell’alimento o, altrimenti, ad evitare di avviarlo
al consumo.
La Corte ha perciò annullato la sentenza e l’ha rimessa ad altra
sezione della Corte d’appello per un nuovo giudizio, vincolato peraltro ai
principi di diritto affermati dai supremi giudici (di talché, pur non conoscendo
gli ulteriori sviluppi della vicenda, ci sembra molto difficile che l’esercente
abbia potuto uscirne indenne, a meno della salvifica ricorrenza della
prescrizione del reato!).
Le osservazioni che a questo punto si possono fare
sono le seguenti.
Ci lascia molto perplessi la qualificazione giuridica data
al fatto ai sensi dell’art. 5, L. 283/1962. Infatti, sebbene in altre occasioni
la giurisprudenza abbia ravvisato la violazione di questa disposizione in
presenza di contaminazione da salmonella, non si è abbastanza valutato il fatto
che quando l’alimento è contaminato da germi patogeni (qual è la salmonella,
come riconosce la stessa sentenza in commento) ricorre il più grave reato di cui
all’art. 444 Cod. Pen. nella versione colposa (art. 452 Cod. Pen.), in quanto
viene messa in pericolo la salute stessa del consumatore (che nella specie si è
addirittura concretizzato in una malattia).
L’altro aspetto interessante è
proprio nel fatto che, a quanto pare, la somministrazione dell’alimento avariato
aveva determinato la tossinfezione degli sfortunati avventori. Su questo punto
la decisione è piuttosto avara di notizie e non interviene sul piano giuridico,
in quanto non sollecitata su questi punti dalla impugnazione.
Vale comunque
la pena di spendere qualche parola. Intanto, va rimarcato che è quasi sempre
piuttosto difficile istituire un sicuro rapporto causale tra la ingestione di un
determinato cibo e le conseguenze negative per la salute che si assume ne siano
derivate. Infatti, la tossinfezione può manifestarsi anche a distanza di qualche
giorno dal consumo del pasto, di modo che può facilmente accadere che gli organi
di polizia giudiziaria non siano in grado di intervenire tempestivamente e di
acquisire come prova da analizzare lacerti del cibo ingerito. In questo caso ciò
è avvenuto, ma non sempre è così. Quando non si riesca ad assicurare questa
fonte di prova l’accusa diventa estremamente in salita, anche se il raffronto
tra la tipologia del cibo consumato e la malattia riscontrata, unitamente al
maggiore o minore numero delle persone che sono state male dopo avere mangiato
nello stesso posto (si pensi ai pranzi di nozze, alle mense scolastiche ecc.),
può aiutare a far luce sul nesso causale.
Quando questo rapporto possa dirsi
provato ecco allora che scatta la responsabilità per “lesioni colpose” ai sensi
dell’art. 590 Cod. Pen., poiché la tossinfezione che ne sarà scaturita è una
“malattia” anche dal punto di vista giuridico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello –
Presidente
Dott. CAMPANAIO Graziana – Consigliere
Dott. BRUSCO Carlo
Giuseppe – Consigliere
Dott. FOTI Giacomo – Consigliere
Dott. BIANCHI
Luisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) G.C. N. IL (OMISSIS);
2) T.P. N. IL
(OMISSIS);
3) C.P. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 26/10/2004 CORTE
APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in
PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI
LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del sost. proc. gen. Cons.
Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
Udito, per la parte civile, avv. Farcinella
Fabrizio.

Svolgimento del processo

C.P. è stata
tratta al giudizio del Tribunale di Roma per rispondere dei reati di cui alla L.
30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d) e artt. 81 cpv – 590 c.p., per avere –
nella sua qualità di amministratore e responsabile del laboratorio di
panificazione, biscotteria, pasticceria secca, pizza rustica detenuto
nell’esercizio tonno in confezione aperta (confezioni originaria di tonno
all’olio vegetale Onda Blu da 1700 gr.) destinato al confezionamento di
tramezzini venduti al pubblico, che da analisi campioni è risultato contaminato
da germi patogeni; inoltre per avere, per colpa consistita in negligenza,
imprudenza, imperizia e violazione di legge, segnatamente l’articolo di cui
sopra, cagionato tossinfezione alimentare (salmonellosi gruppo D e stafilococco
aureo) a G. C., G.M. e T.P. i quali contraevano la indicata tossinfezione dopo
aver mangiato alcuni tramezzini acquistati nel citato esercizio e preparati con
il tonno infetto.
Il Tribunale mandava assolta l’imputata, ex art. 530 cpv
c.p., perchè il fatto non costituisce reato, rilevando che non era certo che le
pur accertate cattive condizioni igieniche del laboratorio della imputata
avessero provocato la contaminazione, anche perchè secondo quanto riferito
dall’ispettore della ASL all’atto dell’ispezione, la confezione aperta era
correttamente custodita in frigorifero e non risultava scaduta. Non era dunque
provato con certezza che la contaminazione si fosse verificata dopo l’apertura
della confezione nel panificio gestito dalla C. e l’imputata andava assolta dai
reati ascritti perchè il fatto non costituisce reato.
Avverso la sentenza
proponeva appello la parte civile, chiedendo la rinnovazione della istruttoria
dibattimentale rilevando che già il giudice di primo grado aveva biasimato
l’operato degli inquirenti per l’insufficiente estensione e il mancato
approfondimento dell’attività investigativa, e che il giudice di primo grado già
aveva richiesto ex art. 507 c.p.p., l’acquisizione di nuove prove concernenti il
campionamento del lotto di tonno infetto e l’accesso presso il deposito del
fornitore del panificio della C., accontentandosi però poi – di fronte alla
inerzia degli uffici sanitari e di chi era preposto a svolgere le indagini
richieste – del materiale probatorio già in atti.
La Corte di appello
confermava il provvedimento del primo giudice, rilevando che – pur essendo
emerse, e conseguentemente poste nel debito rilievo nella parte motiva della
censurata sentenza, circostanze che rendono in notevole misura plausibile il
sospetto che la contaminazione del tonno potesse ricondursi alla fase della
utilizzazione del prodotto da parte degli operatori del panificio del quale la
C. era responsabile – la prova certa della colpevolezza di costei in ordine ai
reati ascrittile non poteva ritenersi acquisita in quanto le indagini svolte nei
confronti degli altri soggetti coinvolti nella commercializzazione del prodotto
non avevano dato risultati che consentano di escludere, in modo assoluto, che la
contaminazione potesse essere avvenuta in una fase antecedente alla consegna al
dettagliante; peraltro, la formula assolutoria adottata era giustificata non
solo per la considerazione che precede, ma anche in virtù del fatto che, pur
essendo stati trovati in non perfette condizioni igieniche gli ambienti di
lavoro del panificio, la confezione di tonno incriminata risultava, al momento
della ispezione, correttamente custodita in frigorifero, nè il pacifico
carattere approssimativo delle indagini poteva automaticamente dar luogo ad una
sentenza di condanna in considerazione del fatto che permanevano esigenze di
natura risarcitoria.
Hanno proposto ricorso davanti a questa Corte le parti
civili, attraverso il difensore di fiducia all’uopo nominato, deducendo:
1)
mancanza di motivazione circa la richiesta di rinnovazione del
dibattimento;
2) manifesta illogicità della motivazione sulla assoluzione,
con vero e proprio travisamento dei fatti, atteso che il giudice ha motivato
l’assoluzione sulla base della (ritenuta) corretta conservazione in frigo del
tonno, ma trascurando di considerare che le rimanenze del tonno sono state
trovate infette e non ben confezionate, ossia sprovviste dell’apposito
involucro, ancorchè riposte in frigorifero;
3) inosservanza o errata
applicazione della legge penale con riferimento al reato di cui alla L. 30
aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d) dal quale la C. è stata assolta per
mancanza dell’elemento soggettivo.

Motivi della
decisione

Il ricorso deve essere accolto.
Un primo profilo di
censura è ravvisabile nella sentenza impugnata per quanto riguarda la totale
mancanza di motivazione circa la richiesta di rinnovazione del dibattimento. Al
riguardo è il caso di osservare che se l’eccezionalità dell’istituto, fondata
sulla presunzione di completezza dell’istruttoria svolta in primo grado,
comporta che il giudice ha, normalmente, l’obbligo di motivare solo nel caso in
cui acceda alla rinnovazione (in tal senso è la prevalente giurisprudenza di
questa Corte, v. sez. 5^ 16.5.2000, 8891 Callegari, però in senso contrario sez.
6^ 1.2.1996 n. 3986, Mazza ed altri), con la conseguenza dunque che per il
rigetto della richiesta stessa non si ritiene necessaria espressa motivazione,
tale principio non può valere nel caso in cui sia pacificamente riconosciuta
l’incompletezza dell’istruttoria stessa e dunque venga meno l’eccezionalità
della richiesta.
Nella specie i giudici di entrambi i gradi di giudizio (e
con particolare chiarezza quello di primo grado) hanno espressamente rilevato
che le indagini non erano state sufficientemente approfondite. Pertanto, a
fronte della domanda avanzata dalla parte con l’appello, il giudice aveva
l’obbligo di indicare le ragioni per le quali non la accoglieva, per
superfluità, per eventuale impossibilità (in quanto destinata a non portare
utili elementi conoscitivi), o per altre ragioni.
La sentenza impugnata
risulta dunque incompleta per non avere espresso in alcun modo le ragioni della
decisione adottata.
La stessa risulta altresì illogica atteso che, pur dando
atto della esistenza nell’esercizio della imputata di segni evidenti di una
situazione di carenza delle condizioni igieniche (definite “pessime” in sede di
ispezione della ASL, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado) si è
limitata a considerare la circostanza che la confezione di tonno era, al momento
dell’effettuato controllo, conservata in frigorifero, ed è pervenuta alla
assoluzione dell’imputata per la impossibilità di escludere che la
contaminazione del tonno si fosse verificata nella fase della produzione e
confezione del tonno stesso, senza tenere conto della natura del reato di cui
l’imputata era chiamata a rispondere.
Risulta fondato anche il terzo motivo
di ricorso con il quale si sottolinea che la presenza nell’esercizio commerciale
dell’imputata del tonno contaminato e non ben conservato era circostanze di per
sè idonea a fondare la responsabilità.
L’assoluzione della C. per mancanza di
prova sull’elemento soggettivo del reato è stata motivata sulla possibilità che
il tonno, sicuramente avariato, da lei detenuto, fosse già in condizioni di
contaminazione quando giunto nel locale dell’imputata.
Tale considerazione
non tiene conto della struttura del reato in questione e della pacifica
interpretazione che dello stesso ha dato la giurisprudenza di questa
Corte.
La L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b fa divieto di impiegare nella
preparazione di alimenti nonchè di vendere o detenere per la vendita sostanze
alimentari in stato di alterazione o comunque nocive per la salute;
all’assolutezza della norma è possibile derogare solo ove, ai sensi della legge
stessa, art. 19, l’alimento sia contenuto in confezioni originali, sigillate,
destinate ad essere aperte solo dal consumatore, ovvero quando, per la
deperibilità della merce, non sia possibile effettuare un preventivo
controllo.
Nella specie, l’esimente in questione non poteva trovare
applicazione atteso che non si è trattato di una confezione di tonno sigillata
venduta integra, ma, come emerge dalle due sentenze, di una grossa confezione di
tonno, aperta ed utilizzata dall’imputata a più riprese e nella specie, per
confezionare i tramezzini.
Secondo l’interpretazione di questa Corte
“Chiunque detenga per la vendita un prodotto alimentare non conforme alla
normativa vigente, ne risponde a titolo di colpa se non prova la sua buona fede,
e cioè se non dimostra di avere eseguito – o fatto eseguire – tutti i controlli
o di avere posto in essere tutte le precauzioni possibili per evitare che quel
prodotto fosse concretamente avviato al consumo.
Egli, inoltre, va esente da
colpa ogni volta che l’adozione delle opportune misure prudenziali non sia
praticabile o perchè il prodotto sia contenuto in una confezione sigillata o
perchè la facile deperibilità dell’alimento non consenta l’esecuzione dei
controlli sulla sua composizione in quanto, nelle more di questi il prodotto
diverrebbe inevitabilmente non più commestibile”. (sez. 3^ 20.9.1993 n. 11390 PM
in proc. Bellarosa rv. 196756).
La stessa sezione (sez. 3^ 13.5.1999 n. 8035,
Nerbi rv. 214654) ha altresì chiarito che “In tema di disciplina degli alimenti,
per “confezione originale” deve intendersi ogni recipiente o contenitore chiuso,
destinato a garantire l’integrità originaria della sostanza alimentare da
qualsiasi manomissione e ad essere aperto esclusivamente dal consumatore di
essa.
Ed invero, quando i prodotti alimentari non sono confezionati in
involucri o recipienti sigillati, che non ne consentono l’analisi senza il loro
deterioramento o la loro distruzione, il commerciante o detentore di essi a
scopo di vendita o somministrazione risponde a titolo di colpa della non
corrispondenza del prodotto alimentare alle norme di legge perchè, in tal caso,
la merce è controllabile anche attraverso appropriate analisi, almeno a
campione, dal che discende l’onere di porre in essere quelle cautele che la
prudenza, le circostanze del caso e la natura del prodotto consigliano.
Ne
consegue che, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore o
utilizzatore risponde della detenzione per la vendita o della somministrazione
di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione
o, comunque, nocive, a meno che esse gli siano state consegnate in confezioni
originali sigillate, destinate ad essere aperte solo dal consumatore, le quali
non rivelino esteriormente alcun vizio e per le quali l’analisi o qualsiasi
altro appropriato controllo si risolverebbe, per la facile deperibilità del
prodotto, nella non commestibilità di esso ed, in pratica, nell’impossibilità di
immetterlo al consumo”.
Risulta dunque evidente il vizio nell’accertamento
dell’elemento soggettivo del reato, atteso che la Corte di appello ha assolto la
C. considerando solo la possibilità che il tonno fosse già deteriorato quando è
stato aperto dalla medesima e non si è posta invece il problema di esaminare il
dovere di controllo della C. prima della utilizzazione e della consegna al
consumatore.
Deve dunque essere annullata per quanto riguarda gli effetti
civili la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per
materia in grado di appello cui viene rimesso anche il regolamento delle spese
tra le parti del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte:
annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile
competente per materia in grado di appello cui rimette anche il regolamento
delle spese tra le parti del presente grado di giudizio.

Così deciso in
Roma, il 16 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio
2007

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