Sanzioni, quando a decidere è il Giudice di Pace

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Cassazione civile, sentenza n. 6321 del 22 marzo 2006 (riferimento normativo: art. 22 bis, lett. e, legge 689/1981)

La competenza a decidere sulla ordinanza-ingiunzione a pagare una sanzione
pecuniaria per effetto della violazione della L. 460/1987 in materia
vitivinicola compete al Giudice di Pace e non al tribunale, in quanto a
quest’ultimo sono devolute soltanto le violazioni in materia di “igiene degli
alimenti e delle bevande”

Come è noto vi è tutto un vasto settore
sanzionatorio che riguarda illeciti alimentari amministrativi (non penali),
anzi, le trasgressioni colpite in via amministrativa da parte della pubblica
amministrazione sono infinitamente più numerose di quelle di rilievo penale (si
pensi a quelle inerenti l’etichettatura).
Contro l’ingiunzione di pagamento
emessa dall’organo amministrativo (nel nostro caso si trattava dell’Ispettorato
Repressione Frodi) è dato diritto di opposizione davanti alla autorità
giudiziaria.
La regola generale fissata dall’art. 22 bis, c. 1, L. 689/1981
(a seguito della riforma apportata con il D.Lgs. 507/1999) è che la competenza a
decidere sulla opposizione spetta al Giudice di Pace del luogo in cui è stata
commessa la violazione. A tale regola generale si deroga in tutta una serie
specifica di casi, come nel caso in cui la violazione abbia riguardo alla
materia dell’igiene degli alimenti. In questo caso la competenza è devoluta al
tribunale in ragione della delicatezza dell’interesse collettivo in gioco.

Come si intuisce il punto critico è proprio di stabilire come vada
interpretato il riferimento all’igiene.
Un aiuto lo si può rinvenire
nell’art. 2, D.Lgs. 155/1997 o più recentemente nell’art. 2, Reg. Ce 852/2004.
Da tali disposizioni si ricava che l’igiene è la condizione di sicurezza del
prodotto alimentare, al fine di garantire la sua idoneità al consumo umano.
Rientrano, pertanto, in questa nozione tutte le regole di conformità, a
cominciare da quelle che vietano la presenza di certe sostanze negli alimenti o
il superamento di certe cariche microbiche o scorrette condizioni di
conservazione.
Bisogna, però, ricordare che la normativa alimentare
contempla la tutela anche di altri interessi, come quelli commerciali (corretta
informazione dei consumatori e concorrenza) e perfino fiscali (si pensi ai
liquori). Nel caso della sentenza la violazione aveva riguardato l’art. 4, L.
460/1987, in quanto non era stata presentata la dichiarazione di produzione
vinicola ai sensi della normativa comunitaria.
Il Giudice di Pace, che era
stato originariamente investito della opposizione, aveva sostenuto la competenza
del tribunale, ritenendo che la questione rientrasse tra quelle afferenti
all’igiene.
Di diverso avviso fu il tribunale, secondo il quale
l’adempimento di obblighi relativi al controllo sugli aiuti comunitari
all’agricoltura (oggetto del giudizio) non riguardava l’igiene, anche in
considerazione del fatto che la disposizione derogatoria che sottrae la
competenza generale al Giudice di Pace per l’opposizione a ordinanza-ingiunzione
deve essere interpretata restrittivamente, trattandosi di norma di carattere
eccezionale (proprio in quanto derogatoria).
L’esattezza della conclusione,
avallata dalla Cassazione, ha come controprova che se il legislatore avesse
voluto sottrarre in via generale la competenza in materia alimentare al giudice
di pace non avrebbe ristretto la competenza del tribunale all’ igiene degli
alimenti, ma avrebbe utilizzato una espressione diversa e più ampia.

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