Il divieto di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione
riguarda anche il trasporto. Pertanto, risponde del reato l’autista di un
furgone non refrigerato con cui siano stati trasportati prodotti deperibili a
temperatura superiore a quella consentita.
Il reato sussiste ove non siano
rispettate le regole igieniche di conservazione dell’alimento, senza che occorra
la prova della sua non commestibilità.
Nuovo intervento del giudice
di legittimità in tema di cattivo stato di conservazione dei prodotti
alimentari, segno di quanto abbiamo avuto occasione di osservare altre volte e
cioè che si tratta di una ipotesi di frequente ricorrenza in ragione della
ampiezza applicativa della disposizione sanzionatoria.
Nel caso di specie
era stato condannato – peraltro a una pena veramente irrisoria: € 300 di ammenda
– l’autista di una cooperativa di artigiani alimentari che era stato sorpreso a
trasportare prodotti deperibili come pasta brisè, mozzarella e crema di yogurt
su un veicolo non refrigerato con temperatura ambientale di ben 36 °C.
Nell’impugnare la sentenza di merito l’imputato aveva proposto una doppia
linea difensiva. La prima faceva leva sul fatto che egli era un mero dipendente
della cooperativa, esecutore materiale di ordine altrui, in presenza di altri
soggetti – responsabile della logistica, responsabile del settore fresco,
responsabile di spedizione – che secondo l’organigramma aziendale avevano
specifici compiti di controllo, che viceversa non potevano gravare sul semplice
autista. Il secondo aspetto contestato era quello che non era stato accertato
che i prodotti fossero diventati non commestibili per effetto della esposizione
a temperatura inadeguata. Cominciando dal fondo, diciamo che quest’ultimo motivo
di ricorso è stato poco più di una petizione di principio a fronte di una
giurisprudenza assolutamente consolidata nel senso che l’art. 5, L. 283/1962 non
tutela in maniera diretta la salute da attentati concreti e immediati, quanto
piuttosto mira a prevenire quei rischi che possono discendere dal mancato
rispetto di regole igieniche e che, solo eventualmente e in seconda battuta,
potrebbero evolvere in pericoli effettivamente aggressivi del bene salute. È per
questo motivo che il divieto riguarda la detenzione del prodotto con modalità
inappropriate senza che rilevi la reale non commestibilità dell’alimento (nel
qual caso ricorreranno reati più gravi).
È anzi interessante notare che,
come ricorda la sentenza, le prescrizioni igieniche da rispettare non devono
necessariamente essere inscritte in una disposizione di legge, potendo anche
derivare da “precetti generalmente condivisi dalla collettività”. Così, per
tutta una serie di alimenti esistono specifiche indicazioni normative di
temperatura; ma anche dove queste manchino potrebbe riconoscersi, se del caso e
in base a indici obiettivi, una condizione termica sanzionabile come irregolare.
Fin qui si tratta di concetti noti e largamente condivisi.
Per certi
versi più interessante è l’enunciato relativo alla responsabilità dell’autista.
E ciò non perché si propongano novità particolari quanto perché si tratta di
ipotesi poco frequentemente portata all’attenzione della autorità giudiziaria –
di regola i controlli vengono fatti nello stabilimento produttivo o
nell’esercizio commerciale, più raramente in itinere – e poi perché affronta il
tema cruciale della distribuzione di compiti e obblighi nell’ambito delle
organizzazioni aziendali.
Al difensore non pareva che il proprio assistito,
semplice autista tenuto a eseguire l’incarico di trasporto, potesse essere
condannato per una omissione che ad altri doveva essere imputata in ragione
delle loro specifiche competenze. Deve ammettersi che è verissimo che l’addebito
di reato deve far carico esclusivamente a chi era tenuto ad osservare una certa
condotta e che nelle articolazioni aziendali, specie quelle più complesse, è
normalmente prevista una distribuzione di compiti tecnici gravanti su specifiche
figure a seconda delle mansioni svolte, scelte in base alla loro particolare
professionalità. È da questi principi, che discendono da quello costituzionale
della personalità della responsabilità penale, che si trae – ormai pacificamente
– la legittimità della delega di funzione che, alla fine, diventa anche una
delega di responsabilità penale.
Appare, quindi, probabile che (anche) altri
soggetti all’interno della cooperativa avessero l’obbligo di impedire il
trasporto di alimenti deperibili in condizioni di insicurezza termica a causa
della mancanza di impianto di refrigerazione sul furgone. Anzi, più a monte
ancora si può immaginare che una responsabilità potesse risalire fino ai vertici
aziendali, ai quali parrebbe ragionevole imputare il vizio di fondo di dotare
l’azienda di un furgone non refrigerato e inadatto al tipo di trasporto attuato
(a meno che non si fosse trattato di una scelta estemporanea di collaboratori di
più basso livello).
Ma la responsabilità di altri – che, tuttavia, non
risulta essere stata coltivata nel caso di specie – non escludeva quella diretta
e personale dell’autista, che inevitabilmente aveva la responsabilità del carico
almeno per tutto il tempo del trasporto e al quale, quindi, non poteva essere
indifferente se il trasporto avveniva in condizioni regolari o meno.
I
giudici hanno osservato in proposito che la “destinazione per la vendita” di
alimenti non conformi ai sensi dell’art. 5 citato “non consiste soltanto nel
possesso di prodotti destinati immediatamente alla vendita, bensì anche nel
possesso di prodotti da vendersi successivamente e cioè, in definitiva, in una
relazione di fatto, tra il soggetto e il prodotto, caratterizzato semplicemente
dal fine della vendita stessa, senza che sia necessario che la merce si trovi in
luoghi destinati ai consumatori”.
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Alimenti deperibili, le responsabilità del trasportatore
Cassazione penale, sentenza n. 2897 del 28 gennaio 2007 (riferimento normativo: articolo 5, lettera b, legge 283/1962)
Il divieto di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione
riguarda anche il trasporto. Pertanto, risponde del reato l’autista di un
furgone non refrigerato con cui siano stati trasportati prodotti deperibili a
temperatura superiore a quella consentita.
Il reato sussiste ove non siano
rispettate le regole igieniche di conservazione dell’alimento, senza che occorra
la prova della sua non commestibilità.
Nuovo intervento del giudice
di legittimità in tema di cattivo stato di conservazione dei prodotti
alimentari, segno di quanto abbiamo avuto occasione di osservare altre volte e
cioè che si tratta di una ipotesi di frequente ricorrenza in ragione della
ampiezza applicativa della disposizione sanzionatoria.
Nel caso di specie
era stato condannato – peraltro a una pena veramente irrisoria: € 300 di ammenda
– l’autista di una cooperativa di artigiani alimentari che era stato sorpreso a
trasportare prodotti deperibili come pasta brisè, mozzarella e crema di yogurt
su un veicolo non refrigerato con temperatura ambientale di ben 36 °C.
Nell’impugnare la sentenza di merito l’imputato aveva proposto una doppia
linea difensiva. La prima faceva leva sul fatto che egli era un mero dipendente
della cooperativa, esecutore materiale di ordine altrui, in presenza di altri
soggetti – responsabile della logistica, responsabile del settore fresco,
responsabile di spedizione – che secondo l’organigramma aziendale avevano
specifici compiti di controllo, che viceversa non potevano gravare sul semplice
autista. Il secondo aspetto contestato era quello che non era stato accertato
che i prodotti fossero diventati non commestibili per effetto della esposizione
a temperatura inadeguata. Cominciando dal fondo, diciamo che quest’ultimo motivo
di ricorso è stato poco più di una petizione di principio a fronte di una
giurisprudenza assolutamente consolidata nel senso che l’art. 5, L. 283/1962 non
tutela in maniera diretta la salute da attentati concreti e immediati, quanto
piuttosto mira a prevenire quei rischi che possono discendere dal mancato
rispetto di regole igieniche e che, solo eventualmente e in seconda battuta,
potrebbero evolvere in pericoli effettivamente aggressivi del bene salute. È per
questo motivo che il divieto riguarda la detenzione del prodotto con modalità
inappropriate senza che rilevi la reale non commestibilità dell’alimento (nel
qual caso ricorreranno reati più gravi).
È anzi interessante notare che,
come ricorda la sentenza, le prescrizioni igieniche da rispettare non devono
necessariamente essere inscritte in una disposizione di legge, potendo anche
derivare da “precetti generalmente condivisi dalla collettività”. Così, per
tutta una serie di alimenti esistono specifiche indicazioni normative di
temperatura; ma anche dove queste manchino potrebbe riconoscersi, se del caso e
in base a indici obiettivi, una condizione termica sanzionabile come irregolare.
Fin qui si tratta di concetti noti e largamente condivisi.
Per certi
versi più interessante è l’enunciato relativo alla responsabilità dell’autista.
E ciò non perché si propongano novità particolari quanto perché si tratta di
ipotesi poco frequentemente portata all’attenzione della autorità giudiziaria –
di regola i controlli vengono fatti nello stabilimento produttivo o
nell’esercizio commerciale, più raramente in itinere – e poi perché affronta il
tema cruciale della distribuzione di compiti e obblighi nell’ambito delle
organizzazioni aziendali.
Al difensore non pareva che il proprio assistito,
semplice autista tenuto a eseguire l’incarico di trasporto, potesse essere
condannato per una omissione che ad altri doveva essere imputata in ragione
delle loro specifiche competenze. Deve ammettersi che è verissimo che l’addebito
di reato deve far carico esclusivamente a chi era tenuto ad osservare una certa
condotta e che nelle articolazioni aziendali, specie quelle più complesse, è
normalmente prevista una distribuzione di compiti tecnici gravanti su specifiche
figure a seconda delle mansioni svolte, scelte in base alla loro particolare
professionalità. È da questi principi, che discendono da quello costituzionale
della personalità della responsabilità penale, che si trae – ormai pacificamente
– la legittimità della delega di funzione che, alla fine, diventa anche una
delega di responsabilità penale.
Appare, quindi, probabile che (anche) altri
soggetti all’interno della cooperativa avessero l’obbligo di impedire il
trasporto di alimenti deperibili in condizioni di insicurezza termica a causa
della mancanza di impianto di refrigerazione sul furgone. Anzi, più a monte
ancora si può immaginare che una responsabilità potesse risalire fino ai vertici
aziendali, ai quali parrebbe ragionevole imputare il vizio di fondo di dotare
l’azienda di un furgone non refrigerato e inadatto al tipo di trasporto attuato
(a meno che non si fosse trattato di una scelta estemporanea di collaboratori di
più basso livello).
Ma la responsabilità di altri – che, tuttavia, non
risulta essere stata coltivata nel caso di specie – non escludeva quella diretta
e personale dell’autista, che inevitabilmente aveva la responsabilità del carico
almeno per tutto il tempo del trasporto e al quale, quindi, non poteva essere
indifferente se il trasporto avveniva in condizioni regolari o meno.
I
giudici hanno osservato in proposito che la “destinazione per la vendita” di
alimenti non conformi ai sensi dell’art. 5 citato “non consiste soltanto nel
possesso di prodotti destinati immediatamente alla vendita, bensì anche nel
possesso di prodotti da vendersi successivamente e cioè, in definitiva, in una
relazione di fatto, tra il soggetto e il prodotto, caratterizzato semplicemente
dal fine della vendita stessa, senza che sia necessario che la merce si trovi in
luoghi destinati ai consumatori”.
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