Registrazione dei marchi, Barilla batte Saiwa

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Tribunale di primo grado delle Comunità europee, sentenza del 5 aprile 2006 nella causa T-344/03 (riferimenti normativi: art. 8, reg. CE 40/1994)

La vicenda sottoposta al Tribunale comunitario prese avvio nel lontano 1996
allorchè la Barilla Alimentari spa presentò all’Ufficio per l’armonizzazione del
mercato interno (UAMI) la richiesta di registrazione del marchio “SELEZIONE ORO
Barilla”, riferita alla classe 30 dei prodotti, secondo l’elencazione contenuta
nell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957 (pane, pasta, pasticceria ecc.). Nel
1998 la Saiwa spa proponeva opposizione, obiettando la pregressa registrazione –
anche a livello comunitario – dei marchi “ORO” e “ORO SAIWA”, con i quali si
pretendeva che il marchio depositato da Barilla fosse confondibile, in
particolare per l’utilizzo del termine “ORO”. L’organismo interno dell’UAMI
deputato a decidere sulle opposizioni alle domande di registrazione di marchi
respinse il ricorso. Nel 2002 la Saiwa impugnava questa decisione davanti alla
Commissione di ricorso, che nuovamente respingeva la domanda. Veniva così adito
dalla soccombente Saiwa il Tribunale.
Nella decisione che ci occupa, questo
giudice ha premesso che, secondo la normativa vigente in materia (art. 8, Reg.
CE 40/1994), quando vi è opposizione del titolare di un marchio anteriore, il
marchio nuovo non può essere registrato qualora sia identico o somigliante al
primo e, riguardando identici o analoghi prodotti, sia idoneo a ingenerare nel
pubblico confusione tra i due marchi, ledendo il diritto di ciascun consumatore
ad effettuare scelte di mercato consapevoli e perciò libere, e violando altresì
la concorrenza.
È stato poi ricordato l’importante e reiterato insegnamento
della giurisprudenza comunitaria (con la quale è, peraltro, concorde anche
quella interna), secondo il quale la valutazione di confondibilità deve essere
effettuata globalmente, cioè come giudizio di sintesi, senza valorizzare
indebitamente particolari dettagli al di fuori del contesto. Ciò in quanto si
ritiene che sia questa (quella globale) la percezione del consumatore
nell’essere o meno suggestionato da marchi affini.
Uno dei due aspetti su
cui deve basarsi il giudizio di confondibilità, quello relativo alla tipologia
di prodotti, non dava adito a dubbi, poiché sicuramente i prodotti dell’una e
dell’altra impresa, a cui si associavano i marchi oggetto di contenzioso,
appartenevano alla medesima classe merceologica secondo l’accordo di Nizza sulla
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi. In caso contrario non
si sarebbe neppure posta la questione, poiché marchi sovrapponibili che
riguardino tipi di prodotti non comparabili (per esempio, un alimento e un
profumo) non possono essere confusi da nessun consumatore mediamente diligente e
attento. Più delicato l’altro profilo, ossia quello afferente alla
confondibilità dei marchi come segni distintivi del prodotto.
In proposito,
i giudici comunitari hanno sinteticamente, ma pour cause, ricordato che il
marchio ha la funzione di identificare la provenienza di un prodotto da uno
specifico produttore. In tal senso, esso ha carattere, innanzitutto, informativo
e consente al consumatore di orientare adeguatamente le proprie scelte, specie
nel caso di fidelizzazione del cliente, ossia quando il consumatore preferirà e
ricercherà quel determinato marchio – anche prima di avere sperimentato un certo
prodotto di nuova commercializzazione – perché ripone fiducia, per effetto di
precedenti esperienze di consumo, nel produttore che il marchio individua. È
questa la chiave di volta che il Tribunale si dà per risolvere la questione
sottoposta al suo sindacato.
Si ragiona, allora, che il termine “ORO” è
percepito dall’acquirente non come identificativo di un certo produttore, ma
come indicazione di una gamma di qualità alta di una qualsiasi tipologia di
prodotti. Tra l’altro, con un utilizzo diffuso di una simile terminologia sia
nel campo alimentare che in altri settori (viene fatto l’esempio delle carte di
credito). In altre parole, di per sé il termine “ORO” ha scarso carattere
distintivo e, avulso dal contesto, non è in grado di condizionare l’acquirente
verso un produttore piuttosto che un altro.
Allorché il consumatore medio si
imbatte nel marchio “SELEZIONE ORO Barilla”, dunque, non può venire indotto
subdolamente ad acquistarlo perché gli ricorda il marchio “ORO SAIWA”. Infatti,
ciò che in entrambi i marchi è più caratteristico – e che li distingue l’uno
dall’altro – è l’esplicitazione nominativa del produttore, che per definizione
non si presta ad alcuna confusione.

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