Integra il reato di cui all’art. 440 Cod. pen. (adulterazione di sostanze
alimentari) la somministrazione a un capo bovino destinato alla macellazione di
prodotti farmaceutici in maniera pericolosa per la salute
pubblica.
Il fenomeno del trattamento illecito degli animali da
macello costituisce una “piaga” difficilmente controllabile dal personale
veterinario per la criminale disinvoltura di alcuni allevatori, votati all’unico
interesse di far fruttare in ogni modo (anche illecito) e il più possibile il
proprio patrimonio zootecnico, e a causa della continua scoperta nel mercato
clandestino di nuove molecole a un ritmo a cui i laboratori pubblici non sempre
riescono a tenere tempestivamente testa.
Si tratta, perciò, di un fenomeno
alquanto allarmante, che spesso sfugge ai rigori della legge, mettendo a
repentaglio la salute dei consumatori in maniera più o meno incisiva a seconda
della natura delle sostanze e dei quantitativi utilizzati.
Nellapresente
sentenza i Carabinieri di un paese in provincia di Cuneo (zona ad alta densità
zootecnica), insospettiti da strani movimenti che avvenivano in un mattatoio del
posto, procedevano a una ispezione che portava alla scoperta della macellazione
clandestina di un capo bovino (cioè senza l’assistenza del veterinario, che si
era appena allontanato) privo dei documenti di scorta, tanto che al momento
risultava incerta la stessa provenienza dell’animale, il quale presentava
tipiche lesioni da inoculazione.
Tale situazione sospetta suggeriva la
effettuazione di campionamenti di alcuni organi (rene, muscolo, fegato) per
l’accertamento della eventuale presenza di residui. Nel frattempo veniva
identificato l’allevamento di provenienza dell’animale (nato e acquistato in
Belgio), il cui titolare veniva imputato del reato di adulterazione di sostanze
alimentari in maniera pericolosa per la salute, in quanto gli esiti delle
analisi erano sfavorevoli.
Più precisamente, la perizia disposta nel
processo accertava la presenza di residui di sulfamidici in quantitativi 30
volte superiori ai limiti consentiti, come pure di desametazone in misura
multipla rispetto alle tolleranze ammesse. Il perito spiegava che i sulfamidici
sono sostanze che possono provocare fenomeni allergici nelle persone
sensibilizzate e, in casi estremi, provocare shock anafilattico. A sua volta il
desametazone agisce riducendo le barriere immunitarie. Il perito riteneva
pericoloso il quantitativo di sulfamidici rinvenuto, ma si mostrava incerto
sulla effettiva pericolosità del desametazone nel caso di specie.
Questi
erano i dati fattuali e scientifici con cui ha dovuto fare i conti il Tribunale
per valutare la correttezza del grave addebito mosso all’imputato (punito con
una pena da tre a dieci anni di reclusione).
Orbene, i giudici hanno dovuto
innanzi tutto spiegare quando una sostanza alimentare possa definirsi
“pericolosa per la salute” secondo il codice penale. È stata così ripresa la
nozione ormai consolidatasi a livello giurisprudenziale e dottrinale secondo la
quale non qualsiasi superamento dei limiti considerati accettabili dalla
normativa di settore può integrare il reato, in quanto tali limiti sono
stabiliti con larga prudenzialità. Al contrario, per poter configurare il reato
di cui all’art. 440 Cod. pen. occorre che il pericolo per la salute sia non solo
remotamente possibile, ma concretamente probabile, potendosi estrinsecare in
malattie o altre lesioni o più in generale in un pregiudizio per lo stato di
benessere psicofisico dell’individuo (senza, peraltro, necessità che il danno si
verifichi realmente, trattandosi pur sempre di un reato di pericolo).
D’altra parte, prosegue il Tribunale, il “pericolo” insito nella sostanza
alimentare contaminata non va necessariamente commisurato all’uomo sano, ma deve
tener conto dell’influenza negativa che essa può esercitare anche sulle
categorie di consumatori più vulnerabili.
Fatto questo inquadramento di
carattere generale, il Tribunale è passato a verificare se nel caso sottoposto
al suo giudizio fossero integrati tutti gli elementi della fattispecie di reato.
La risposta è stata positiva per la somministrazione di sulfamidici, in
quanto, considerato sia il tipo di sostanza (farmacologicamente attiva) che il
quantitativo di residui registrato, se ne poteva dedurre una pericolosità in
concreto nel caso di specie, particolarmente in soggetti già sensibilizzati. È
vero, si è detto, che i sulfamidici sono sostanze di uso medico e
medico-veterinario, e ne è ammesso l’impiego a scopo terapeutico sugli animali;
anzi, nella specie si poteva ragionevolmente ipotizzare che l’allevatore se ne
fosse servito proprio per curare una infezione che doveva avere colpito il
bovino e che non si riusciva a debellare. Ma l’intervento era avvenuto al di
fuori di qualsiasi prescrizione veterinaria, con sostanze sconosciute e quindi
probabilmente non autorizzate. Esso aveva determinato, inoltre, un accumulo di
residui davvero imponente (30 volte il limite consentito), che realisticamente
avrebbe potuto provocare conseguenze negative per il consumatore che avesse
ingerito le carni di quell’animale.
È interessante notare che uno degli
argomenti utilizzati per corroborare la conclusione di pericolosità è stata la
clandestinità del trattamento e l’anonimia delle sostanze iniettate. Questo è un
aspetto che già in passato è talvolta trapelato nella giurisprudenza. Che
valenza può avere questo aspetto estrinseco rispetto al concretizzarsi di un
pericolo per la salute umana?
Ebbene, il Tribunale di Cuneo – che, peraltro,
ha addotto anche più robusti argomenti – ha valorizzato questo profilo in chiave
accusatoria osservando che una malattia provocata dal consumo di quella carne
contaminata avrebbe minori possibilità di essere efficacemente e tempestivamente
contrastata per l’ignoranza che avrebbe il medico della sua reale origine,
potendo anzi egli ben difficilmente individuarla, nella corretta presunzione che
gli alimenti messi in commercio sono sicuri.
Se la sostanza iniettata
doveva, dunque, essere considerata pericolosa per la salute, d’altra parte
risultava pienamente integrata anche l’azione fraudolenta richiesta dalla norma.
Infatti, l’utilizzo clandestino e massivo dei sulfamidici ben oltre i limiti
autorizzati aveva determinato l’ “adulterazione” delle carni dell’animale
macellato.
Trattandosi di reato di frode non è stata concesso, nonostante
l’incensuratezza dell’imputato, il beneficio della sospensione condizionale
della pena a fronte del divieto di cui all’art. 6 L. 283/1962.
Ancora un
punto va sottolineato per completezza.
La difesa dell’imputato aveva cercato
di sollevare il dubbio che il trattamento illecito fosse stato praticato dal
proprio assistito, considerato che il bovino – come si è visto – proveniva da
altro allevamento estero.
Ciò nonostante il Tribunale ha addebitato il fatto
all’imputato poiché dai dati scientifici evidenziati dal perito emergeva un
trattamento molto recente, che risultava incompatibile con il pregresso acquisto
dell’animale in Belgio. Inoltre, proprio l’avvio del bovino alla macellazione
clandestina testimoniava della consapevolezza da parte dell’allevatore che esso
non sarebbe passato indenne alla visita veterinaria.
C’è un’altra sentenza
che tratta il medesimo argomento. Si tratta della n. 123 del 17 febbraio 2006
eprende in considerazione un caso di impiego illecito di desametazone. Questa
sostanza è un glicorticoide di sintesi, appartenente alla famiglia dei
cortisonici, che può alterare il metabolismo animale e determinare una
ritenzione idrica e di sali minerali con effetto di aumento ponderale.
Nella
specie, un bovino era risultato positivo per valori molto elevati alla ricerca
di tale sostanza, con conseguente imputazione ai sensi dell’art. 5 L. 283/1962
per la variazione della composizione delle carni determinata dal suo utilizzo.
In proposito, va ricordato che secondo la giurisprudenza consolidata questa
disposizione è applicabile anche all’animale in vita, in quanto la destinazione
delle sue carni al consumo umano non deve essere necessariamente immediata ma
può avvenire in epoca successiva. Infatti, in questo caso l’animale era
momentaneamente destinato a una esposizione fieristica, ma non vi era dubbio che
in prosieguo di tempo sarebbe finito anch’esso al mattatoio.
In questo caso,
come si vede, il Pubblico Ministero ha ritenuto di dover contestare il più lieve
reato di cui all’art. 5 L. 283/1962, evidentemente nella convinzione che non vi
fosse prova della più grave violazione dell’art. 440 Cod. pen., sotto il profilo
della mancata prova della pericolosità in concreto della sostanza alimentare in
tal modo contaminata (mentre è indubbio che esistesse adulterazione come
volontario intervento dell’uomo su di essa).
La difesa aveva tentato di
sostenere che il picco di desametazone accertato fosse talmente elevato da
risultare addirittura incompatibile con la stessa permanenza in vita
dell’animale, sicché doveva essere stata adottata una metodica analitica
scorretta o doveva comunque essersi verificato un errore di rilevazione. Anche
per dissipare questo equivoco e nonostante il risultato analitico sfavorevole
fosse stato confermato in sede di revisione, il Tribunale ha voluto conferire un
incarico peritale.
Orbene, il perito confermava gli accertamenti precedenti
e convalidava la metodica utilizzata, spiegando anche che il picco riscontrato
derivava con ogni probabilità da una somministrazione molto recente e massiccia.
D’altra parte, il mancato riscontro del medesimo trattamento su altri capi
dell’allevamento poteva ragionevolmente giustificarsi con il tempo trascorso dal
primo accertamento e con la rapida metabolizzazione della sostanza da parte
degli animali e quindi della scomparsa dei residui.
Neppure aveva valore
difensivo dirimente la circostanza che il desametazone rientra tra le sostanze
farmacologicamente attive utilizzabili a scopo terapeutico e non è, pertanto,
sostanza di cui sia vietato in assoluto l’impiego. Infatti, l’illecito può ben
riguardare farmaci di questo tipo allorché il loro uso non abbia una funzione
terapeutica secondo apposita prescrizione veterinaria. Nella specie, non
risultava alcuna prescrizione del genere, sicché doveva reputarsi che la
somministrazione fosse avvenuta in maniera clandestina per il tramite di farmaci
non autorizzati.
Tale secondo aspetto, perciò, doveva ricevere autonoma
sanzione (amministrativa) ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 119/1992 sul farmaco
veterinario, all’epoca applicabile (ora sostituito dall’art. 108 del nuovo
D.Lgs. 193/2006).
Home » Somministrazione di sostanze illecite. Le pene per l’allevatore
Somministrazione di sostanze illecite. Le pene per l’allevatore
Tribunale di Cuneo, sentenza n. 564 del 14 luglio 2005 (riferimenti normativi: art. 440, cod. pen.)
Integra il reato di cui all’art. 440 Cod. pen. (adulterazione di sostanze
alimentari) la somministrazione a un capo bovino destinato alla macellazione di
prodotti farmaceutici in maniera pericolosa per la salute
pubblica.
Il fenomeno del trattamento illecito degli animali da
macello costituisce una “piaga” difficilmente controllabile dal personale
veterinario per la criminale disinvoltura di alcuni allevatori, votati all’unico
interesse di far fruttare in ogni modo (anche illecito) e il più possibile il
proprio patrimonio zootecnico, e a causa della continua scoperta nel mercato
clandestino di nuove molecole a un ritmo a cui i laboratori pubblici non sempre
riescono a tenere tempestivamente testa.
Si tratta, perciò, di un fenomeno
alquanto allarmante, che spesso sfugge ai rigori della legge, mettendo a
repentaglio la salute dei consumatori in maniera più o meno incisiva a seconda
della natura delle sostanze e dei quantitativi utilizzati.
Nellapresente
sentenza i Carabinieri di un paese in provincia di Cuneo (zona ad alta densità
zootecnica), insospettiti da strani movimenti che avvenivano in un mattatoio del
posto, procedevano a una ispezione che portava alla scoperta della macellazione
clandestina di un capo bovino (cioè senza l’assistenza del veterinario, che si
era appena allontanato) privo dei documenti di scorta, tanto che al momento
risultava incerta la stessa provenienza dell’animale, il quale presentava
tipiche lesioni da inoculazione.
Tale situazione sospetta suggeriva la
effettuazione di campionamenti di alcuni organi (rene, muscolo, fegato) per
l’accertamento della eventuale presenza di residui. Nel frattempo veniva
identificato l’allevamento di provenienza dell’animale (nato e acquistato in
Belgio), il cui titolare veniva imputato del reato di adulterazione di sostanze
alimentari in maniera pericolosa per la salute, in quanto gli esiti delle
analisi erano sfavorevoli.
Più precisamente, la perizia disposta nel
processo accertava la presenza di residui di sulfamidici in quantitativi 30
volte superiori ai limiti consentiti, come pure di desametazone in misura
multipla rispetto alle tolleranze ammesse. Il perito spiegava che i sulfamidici
sono sostanze che possono provocare fenomeni allergici nelle persone
sensibilizzate e, in casi estremi, provocare shock anafilattico. A sua volta il
desametazone agisce riducendo le barriere immunitarie. Il perito riteneva
pericoloso il quantitativo di sulfamidici rinvenuto, ma si mostrava incerto
sulla effettiva pericolosità del desametazone nel caso di specie.
Questi
erano i dati fattuali e scientifici con cui ha dovuto fare i conti il Tribunale
per valutare la correttezza del grave addebito mosso all’imputato (punito con
una pena da tre a dieci anni di reclusione).
Orbene, i giudici hanno dovuto
innanzi tutto spiegare quando una sostanza alimentare possa definirsi
“pericolosa per la salute” secondo il codice penale. È stata così ripresa la
nozione ormai consolidatasi a livello giurisprudenziale e dottrinale secondo la
quale non qualsiasi superamento dei limiti considerati accettabili dalla
normativa di settore può integrare il reato, in quanto tali limiti sono
stabiliti con larga prudenzialità. Al contrario, per poter configurare il reato
di cui all’art. 440 Cod. pen. occorre che il pericolo per la salute sia non solo
remotamente possibile, ma concretamente probabile, potendosi estrinsecare in
malattie o altre lesioni o più in generale in un pregiudizio per lo stato di
benessere psicofisico dell’individuo (senza, peraltro, necessità che il danno si
verifichi realmente, trattandosi pur sempre di un reato di pericolo).
D’altra parte, prosegue il Tribunale, il “pericolo” insito nella sostanza
alimentare contaminata non va necessariamente commisurato all’uomo sano, ma deve
tener conto dell’influenza negativa che essa può esercitare anche sulle
categorie di consumatori più vulnerabili.
Fatto questo inquadramento di
carattere generale, il Tribunale è passato a verificare se nel caso sottoposto
al suo giudizio fossero integrati tutti gli elementi della fattispecie di reato.
La risposta è stata positiva per la somministrazione di sulfamidici, in
quanto, considerato sia il tipo di sostanza (farmacologicamente attiva) che il
quantitativo di residui registrato, se ne poteva dedurre una pericolosità in
concreto nel caso di specie, particolarmente in soggetti già sensibilizzati. È
vero, si è detto, che i sulfamidici sono sostanze di uso medico e
medico-veterinario, e ne è ammesso l’impiego a scopo terapeutico sugli animali;
anzi, nella specie si poteva ragionevolmente ipotizzare che l’allevatore se ne
fosse servito proprio per curare una infezione che doveva avere colpito il
bovino e che non si riusciva a debellare. Ma l’intervento era avvenuto al di
fuori di qualsiasi prescrizione veterinaria, con sostanze sconosciute e quindi
probabilmente non autorizzate. Esso aveva determinato, inoltre, un accumulo di
residui davvero imponente (30 volte il limite consentito), che realisticamente
avrebbe potuto provocare conseguenze negative per il consumatore che avesse
ingerito le carni di quell’animale.
È interessante notare che uno degli
argomenti utilizzati per corroborare la conclusione di pericolosità è stata la
clandestinità del trattamento e l’anonimia delle sostanze iniettate. Questo è un
aspetto che già in passato è talvolta trapelato nella giurisprudenza. Che
valenza può avere questo aspetto estrinseco rispetto al concretizzarsi di un
pericolo per la salute umana?
Ebbene, il Tribunale di Cuneo – che, peraltro,
ha addotto anche più robusti argomenti – ha valorizzato questo profilo in chiave
accusatoria osservando che una malattia provocata dal consumo di quella carne
contaminata avrebbe minori possibilità di essere efficacemente e tempestivamente
contrastata per l’ignoranza che avrebbe il medico della sua reale origine,
potendo anzi egli ben difficilmente individuarla, nella corretta presunzione che
gli alimenti messi in commercio sono sicuri.
Se la sostanza iniettata
doveva, dunque, essere considerata pericolosa per la salute, d’altra parte
risultava pienamente integrata anche l’azione fraudolenta richiesta dalla norma.
Infatti, l’utilizzo clandestino e massivo dei sulfamidici ben oltre i limiti
autorizzati aveva determinato l’ “adulterazione” delle carni dell’animale
macellato.
Trattandosi di reato di frode non è stata concesso, nonostante
l’incensuratezza dell’imputato, il beneficio della sospensione condizionale
della pena a fronte del divieto di cui all’art. 6 L. 283/1962.
Ancora un
punto va sottolineato per completezza.
La difesa dell’imputato aveva cercato
di sollevare il dubbio che il trattamento illecito fosse stato praticato dal
proprio assistito, considerato che il bovino – come si è visto – proveniva da
altro allevamento estero.
Ciò nonostante il Tribunale ha addebitato il fatto
all’imputato poiché dai dati scientifici evidenziati dal perito emergeva un
trattamento molto recente, che risultava incompatibile con il pregresso acquisto
dell’animale in Belgio. Inoltre, proprio l’avvio del bovino alla macellazione
clandestina testimoniava della consapevolezza da parte dell’allevatore che esso
non sarebbe passato indenne alla visita veterinaria.
C’è un’altra sentenza
che tratta il medesimo argomento. Si tratta della n. 123 del 17 febbraio 2006
eprende in considerazione un caso di impiego illecito di desametazone. Questa
sostanza è un glicorticoide di sintesi, appartenente alla famiglia dei
cortisonici, che può alterare il metabolismo animale e determinare una
ritenzione idrica e di sali minerali con effetto di aumento ponderale.
Nella
specie, un bovino era risultato positivo per valori molto elevati alla ricerca
di tale sostanza, con conseguente imputazione ai sensi dell’art. 5 L. 283/1962
per la variazione della composizione delle carni determinata dal suo utilizzo.
In proposito, va ricordato che secondo la giurisprudenza consolidata questa
disposizione è applicabile anche all’animale in vita, in quanto la destinazione
delle sue carni al consumo umano non deve essere necessariamente immediata ma
può avvenire in epoca successiva. Infatti, in questo caso l’animale era
momentaneamente destinato a una esposizione fieristica, ma non vi era dubbio che
in prosieguo di tempo sarebbe finito anch’esso al mattatoio.
In questo caso,
come si vede, il Pubblico Ministero ha ritenuto di dover contestare il più lieve
reato di cui all’art. 5 L. 283/1962, evidentemente nella convinzione che non vi
fosse prova della più grave violazione dell’art. 440 Cod. pen., sotto il profilo
della mancata prova della pericolosità in concreto della sostanza alimentare in
tal modo contaminata (mentre è indubbio che esistesse adulterazione come
volontario intervento dell’uomo su di essa).
La difesa aveva tentato di
sostenere che il picco di desametazone accertato fosse talmente elevato da
risultare addirittura incompatibile con la stessa permanenza in vita
dell’animale, sicché doveva essere stata adottata una metodica analitica
scorretta o doveva comunque essersi verificato un errore di rilevazione. Anche
per dissipare questo equivoco e nonostante il risultato analitico sfavorevole
fosse stato confermato in sede di revisione, il Tribunale ha voluto conferire un
incarico peritale.
Orbene, il perito confermava gli accertamenti precedenti
e convalidava la metodica utilizzata, spiegando anche che il picco riscontrato
derivava con ogni probabilità da una somministrazione molto recente e massiccia.
D’altra parte, il mancato riscontro del medesimo trattamento su altri capi
dell’allevamento poteva ragionevolmente giustificarsi con il tempo trascorso dal
primo accertamento e con la rapida metabolizzazione della sostanza da parte
degli animali e quindi della scomparsa dei residui.
Neppure aveva valore
difensivo dirimente la circostanza che il desametazone rientra tra le sostanze
farmacologicamente attive utilizzabili a scopo terapeutico e non è, pertanto,
sostanza di cui sia vietato in assoluto l’impiego. Infatti, l’illecito può ben
riguardare farmaci di questo tipo allorché il loro uso non abbia una funzione
terapeutica secondo apposita prescrizione veterinaria. Nella specie, non
risultava alcuna prescrizione del genere, sicché doveva reputarsi che la
somministrazione fosse avvenuta in maniera clandestina per il tramite di farmaci
non autorizzati.
Tale secondo aspetto, perciò, doveva ricevere autonoma
sanzione (amministrativa) ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 119/1992 sul farmaco
veterinario, all’epoca applicabile (ora sostituito dall’art. 108 del nuovo
D.Lgs. 193/2006).
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