La Pubblica Amministrazione è tenuta a risarcire il danno subito
dall’importatore di cioccolato dalla Turchia per avere illegittimamente imposto
a quest’ultimo l’indicazione in etichetta della provenienza del prodotto in
epoca (anteriore alla introduzione dell’art. 1 bis della l. 204/2004) in cui
tale informazione commerciale non era richiesta.
Il caso merita
attenzione non solo e non tanto per la questione tecnica in sé relativa alla
doverosità o meno di una certa etichettatura (questione, tra l’altro, oggi
superata a seguito del chiaro tenore della novella della l. 204/2004) quanto per
gli effetti risarcitori scaturenti a favore di una impresa alimentare dal
provvedimento giuridicamente erroneo della Pubblica Amministrazione.
Un
società italiana aveva ottenuto il rilascio di nulla osta sanitario
all’importazione di una partita di prodotti dolciari a base di cioccolato
(ovetti) importati dalla Turchia, subordinato però al vincolo di completare
l’etichettatura di ciascun prodotto con l’indicazione del paese di provenienza.
L’importatore si era prontamente adeguato alla prescrizione, ma aveva poi
lamentato la illegittimità del provvedimento davanti al TAR, non più
evidentemente al fine di veder cancellato l’obbligo, quanto di ottenere il
risarcimento dei danni che pretendeva di aver subito per avervi adempiuto,
nonostante la sua asserita illegittimità.
Il Tribunale ha ricordato che la
legge 204/2004 al suo art. 1 bis ha inciso sulle indicazioni di etichetta
fissate dall’art. 3, d.lgs. 109/1992, imponendo l’informazione obbligatoria, a
garanzia dei consumatori, del luogo di origine o di provenienza dei prodotti
alimentari. In modo particolare, per i prodotti trasformati tale indicazione
deve riguardare la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima
agricola utilizzata prevalentemente nel prodotto in questione. Pertanto, ove il
fatto fosse avvenuto sotto la vigenza della nuova legge, non vi sarebbe stato
spazio per contestare la perentorietà dell’obbligo. Per contro, l’importazione
era stata precedente, e così pure la prescrizione di adeguamento imposta dalla
P.A.
Da parte dei giudici si è fatto intanto notare che la normativa sui
prodotti a base di cioccolato, segnatamente il d.lgs. 178/2003, non contiene una
specifica disciplina della etichettatura, rimandando a quella del d.lgs.
109/1992.
Il testo normativo di riferimento era, dunque, all’epoca l’art. 3,
d.lgs. 109/1992, il quale già prescriveva alla lett. m) l’esplicitazione del
luogo di origine o di provenienza, ma solo nel caso in cui l’omissione potesse
indurre in errore l’acquirente. I giudici del TAR si sono posti, pertanto, il
problema se l’obbligo sussistesse nel caso sottoposto alla loro attenzione e la
risposta è stata negativa. È stata in proposito richiamata la giurisprudenza
secondo la quale l’indicazione di origine o provenienza del prodotto alimentare
rinviene la sua ragion d’essere e diviene quindi necessaria solo allorché si
tratta di garantire il consumatore sulla qualità del prodotto stesso. Si è
aggiunto che tale necessità può riguardare essenzialmente i soli prodotti
agricoli, la cui qualità dipenda dal particolare ambiente naturale in cui sono
prodotti, mentre scema nel caso, come nella specie, di prodotti industriali
frutto di lavorazione e trasformazione di materie prime per lo più di
provenienza sicuramente “esotica” (come il cacao), per i quali la garanzia di
qualità è data dalla affidabilità tecnica del produttore e dalle altre
indicazioni in etichetta previste dall’art. 3, d.lgs. 109/1992, che erano
pienamente rispettate nella specie (denominazione di vendita, produttore,
ingredienti, termine minimo di conservazione).
Tra l’altro in questo caso la
norma di riferimento avrebbe dovuto essere un’altra ancora, in particolare
quella dell’art. 16 del citato decreto sulla etichettatura, in quanto gli ovetti
di cioccolato erano “destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa,
generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto”, per i quali le
indicazioni obbligatorie vanno apposte su di un cartello applicato al recipiente
che li contiene nel luogo di vendita, “in modo da essere facilmente visibili e
leggibili dall’acquirente”, con obbligo a carico ovviamente del venditore al
minuto, e non certo dell’importatore e distributore all’ingrosso (mentre nella
specie era stato imposto all’importatore il completamento dell’etichettatura su
ciascun ovetto).
Pertanto, essendo stata la prescrizione degli organi di
vigilanza imposta contra legem – secondo il giudizio del TAR – il costo della
operazione di rietichettaura (apposizione di etichetta adesiva contenente
l’indicazione di provenienza del prodotto dalla Turchia) costituiva un danno che
la P.A. doveva risarcire all’impresa. Incidentalmente si deve rammentare che la
risarcibilità dei danni derivanti dalla emanazione di provvedimento
amministrativo illegittimo costituisce recente acquisizione giurisprudenziale,
essendo stata negata in precedenza. In tal modo, da una parte si sono espansi
gli obblighi che la P.A. ha nei confronti dei cittadini, allineandoli entro
certi limiti a quelli dei privati, dall’altro tale novità può rappresentare un
salutare freno ad abusi conseguenti alla posizione dominante che la P.A.
continua comunque a rivestire nei confronti del cittadino.
Il TAR non ha
invece accolto la richiesta di risarcimento relativamente al costo delle nuove
etichette (cioè del materiale) e al denunciato calo di fatturato dovuto
all’inconveniente occorso per mano della P.A., in quanto non sufficientemente
provati. Va, infatti, ricordato che il danneggiato che pretende il ristoro dei
danni subiti ha sempre l’onere di dimostrare l’esistenza del danno, cosa che
nella specie non era avvenuta per queste voci collaterali.
Home » Importazioni, il caso del cioccolato ‘turco’
Importazioni, il caso del cioccolato ‘turco’
Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 351 del 15 dicembre 2005 (riferimento normativo: d.lgs. 109/1992, l. 204/2004; d.lgs. 178/2003)
La Pubblica Amministrazione è tenuta a risarcire il danno subito
dall’importatore di cioccolato dalla Turchia per avere illegittimamente imposto
a quest’ultimo l’indicazione in etichetta della provenienza del prodotto in
epoca (anteriore alla introduzione dell’art. 1 bis della l. 204/2004) in cui
tale informazione commerciale non era richiesta.
Il caso merita
attenzione non solo e non tanto per la questione tecnica in sé relativa alla
doverosità o meno di una certa etichettatura (questione, tra l’altro, oggi
superata a seguito del chiaro tenore della novella della l. 204/2004) quanto per
gli effetti risarcitori scaturenti a favore di una impresa alimentare dal
provvedimento giuridicamente erroneo della Pubblica Amministrazione.
Un
società italiana aveva ottenuto il rilascio di nulla osta sanitario
all’importazione di una partita di prodotti dolciari a base di cioccolato
(ovetti) importati dalla Turchia, subordinato però al vincolo di completare
l’etichettatura di ciascun prodotto con l’indicazione del paese di provenienza.
L’importatore si era prontamente adeguato alla prescrizione, ma aveva poi
lamentato la illegittimità del provvedimento davanti al TAR, non più
evidentemente al fine di veder cancellato l’obbligo, quanto di ottenere il
risarcimento dei danni che pretendeva di aver subito per avervi adempiuto,
nonostante la sua asserita illegittimità.
Il Tribunale ha ricordato che la
legge 204/2004 al suo art. 1 bis ha inciso sulle indicazioni di etichetta
fissate dall’art. 3, d.lgs. 109/1992, imponendo l’informazione obbligatoria, a
garanzia dei consumatori, del luogo di origine o di provenienza dei prodotti
alimentari. In modo particolare, per i prodotti trasformati tale indicazione
deve riguardare la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima
agricola utilizzata prevalentemente nel prodotto in questione. Pertanto, ove il
fatto fosse avvenuto sotto la vigenza della nuova legge, non vi sarebbe stato
spazio per contestare la perentorietà dell’obbligo. Per contro, l’importazione
era stata precedente, e così pure la prescrizione di adeguamento imposta dalla
P.A.
Da parte dei giudici si è fatto intanto notare che la normativa sui
prodotti a base di cioccolato, segnatamente il d.lgs. 178/2003, non contiene una
specifica disciplina della etichettatura, rimandando a quella del d.lgs.
109/1992.
Il testo normativo di riferimento era, dunque, all’epoca l’art. 3,
d.lgs. 109/1992, il quale già prescriveva alla lett. m) l’esplicitazione del
luogo di origine o di provenienza, ma solo nel caso in cui l’omissione potesse
indurre in errore l’acquirente. I giudici del TAR si sono posti, pertanto, il
problema se l’obbligo sussistesse nel caso sottoposto alla loro attenzione e la
risposta è stata negativa. È stata in proposito richiamata la giurisprudenza
secondo la quale l’indicazione di origine o provenienza del prodotto alimentare
rinviene la sua ragion d’essere e diviene quindi necessaria solo allorché si
tratta di garantire il consumatore sulla qualità del prodotto stesso. Si è
aggiunto che tale necessità può riguardare essenzialmente i soli prodotti
agricoli, la cui qualità dipenda dal particolare ambiente naturale in cui sono
prodotti, mentre scema nel caso, come nella specie, di prodotti industriali
frutto di lavorazione e trasformazione di materie prime per lo più di
provenienza sicuramente “esotica” (come il cacao), per i quali la garanzia di
qualità è data dalla affidabilità tecnica del produttore e dalle altre
indicazioni in etichetta previste dall’art. 3, d.lgs. 109/1992, che erano
pienamente rispettate nella specie (denominazione di vendita, produttore,
ingredienti, termine minimo di conservazione).
Tra l’altro in questo caso la
norma di riferimento avrebbe dovuto essere un’altra ancora, in particolare
quella dell’art. 16 del citato decreto sulla etichettatura, in quanto gli ovetti
di cioccolato erano “destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa,
generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto”, per i quali le
indicazioni obbligatorie vanno apposte su di un cartello applicato al recipiente
che li contiene nel luogo di vendita, “in modo da essere facilmente visibili e
leggibili dall’acquirente”, con obbligo a carico ovviamente del venditore al
minuto, e non certo dell’importatore e distributore all’ingrosso (mentre nella
specie era stato imposto all’importatore il completamento dell’etichettatura su
ciascun ovetto).
Pertanto, essendo stata la prescrizione degli organi di
vigilanza imposta contra legem – secondo il giudizio del TAR – il costo della
operazione di rietichettaura (apposizione di etichetta adesiva contenente
l’indicazione di provenienza del prodotto dalla Turchia) costituiva un danno che
la P.A. doveva risarcire all’impresa. Incidentalmente si deve rammentare che la
risarcibilità dei danni derivanti dalla emanazione di provvedimento
amministrativo illegittimo costituisce recente acquisizione giurisprudenziale,
essendo stata negata in precedenza. In tal modo, da una parte si sono espansi
gli obblighi che la P.A. ha nei confronti dei cittadini, allineandoli entro
certi limiti a quelli dei privati, dall’altro tale novità può rappresentare un
salutare freno ad abusi conseguenti alla posizione dominante che la P.A.
continua comunque a rivestire nei confronti del cittadino.
Il TAR non ha
invece accolto la richiesta di risarcimento relativamente al costo delle nuove
etichette (cioè del materiale) e al denunciato calo di fatturato dovuto
all’inconveniente occorso per mano della P.A., in quanto non sufficientemente
provati. Va, infatti, ricordato che il danneggiato che pretende il ristoro dei
danni subiti ha sempre l’onere di dimostrare l’esistenza del danno, cosa che
nella specie non era avvenuta per queste voci collaterali.
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