Cassazione penale, sentenza n. 4311 del 2 febbraio 2006 (riferimento normativo: artt. 5, lett. a e b, l. 283/1962)
L’utilizzo di latte in polvere, anziché di latte naturale, nella produzione
casearia integra il reato di cui all’art. 5, lett. a), l. 283/1962, in quanto
comporta una variazione nella composizione dell’alimento.
Lo stoccaggio di
latte in polvere in locali antigienici integra il medesimo reato sotto la specie
della lett. b) (cattivo stato di conservazione).
Niente di
particolarmente nuovo in questa recente decisione dei giudici di legittimità,
che con stringata motivazione si limitano a ribadire l’esattezza dei principi
enunciati dai giudici di primo grado su due fattispecie “classiche” della legge
del 1962. Il caso, però, riveste veri e propri caratteri di fraudolenza che
meritano una certa attenzione.
È abbastanza clamoroso che un produttore di
formaggi usi latte in polvere tra gli ingredienti, a prescindere dalla
percentuale della sofisticazione che non è dato trarre dalla sentenza. Tanto più
che la frode non doveva essere occasionale se furono rinvenuti ben 13 tonnellate
di latte in polvere stoccato nei magazzini, evidentemente pronto per l’impiego
nella preparazione dei formaggi. Anzi, si può ben dire che oltre al reato
contestato ricorreva anche il delitto di frode in commercio ai sensi dell’art.
515 c.p.
Ma torniamo alla fattispecie addebitata. La lett. a) dell’art. 5
punisce la produzione o la commercializzazione di prodotti variati nella loro
“composizione naturale”, che peraltro va intesa con riferimento alla
composizione “legale” o “normativa” che quel tipo di prodotto deve avere secondo
la legislazione vigente. Dunque, nessun prodotto che non rispetti le
caratteristiche tipologiche prescritte può essere commercializzato. Questo
comporta che vanno rispettate anche le percentuali (di grassi, di ceneri, di
grano tenero ecc.) che la normativa prescrive per ciascun prodotto.
In
questo caso, poi, la fattispecie dell’art. 5, lett. a) ricorreva anche sotto un
altro profilo, ossia quello dell’utilizzo di sostanze di qualità inferiore a
quelle proprie del prodotto, come era indubbiamente il latte in polvere rispetto
a quello naturale. L’altro profilo di condanna ha riguardato la scorretta
conservazione delle confezioni di latte in polvere.
Come è noto il “cattivo
stato di conservazione” non riguarda i vizi intrinseci del prodotto, ma le
modalità esteriori di immagazzinamento qualora esse siano scorrette dal punto di
vista igienico. Tra i molti esempi ritraibili dalla casistica giurisprudenziale
pensiamo al mancato rispetto della temperatura prescritta o alla conservazione
al sole di prodotti suscettibili di deterioramento. Ma anche alle confezioni
bombate ed arrugginite e alla conservazione in frigoriferi o locali sporchi.
Quindi, l’irregolarità può riguardare anche i prodotti confezionati, come nel
nostro caso. Ciò si spiega per il fatto che siamo in presenza di un reato di
“pericolo presunto”, dove non deve essere dimostrata in concreto la pericolosità
immediata della condotta posta in essere. Infatti, il legislatore ha stimato che
certe ipotesi (poi enucleate dalla giurisprudenza) meritano sanzione anche se
solo prodromiche a possibili conseguenze dannose per la salute. E questo può,
dunque, ben riguardare anche i prodotti confezionati.
Parlando in generale si
consideri, per esempio, che le confezioni sporche possono venire a contatto con
prodotti sfusi contaminandoli, o anche che nell’apertura della confezione da
parte del consumatore si verifichi analoga contaminazione del contenuto (come
tipicamente può avvenire con la linguetta delle lattine).
Home » Formaggi, se il latte è in polvere
Formaggi, se il latte è in polvere
Cassazione penale, sentenza n. 4311 del 2 febbraio 2006 (riferimento normativo: artt. 5, lett. a e b, l. 283/1962)
L’utilizzo di latte in polvere, anziché di latte naturale, nella produzione
casearia integra il reato di cui all’art. 5, lett. a), l. 283/1962, in quanto
comporta una variazione nella composizione dell’alimento.
Lo stoccaggio di
latte in polvere in locali antigienici integra il medesimo reato sotto la specie
della lett. b) (cattivo stato di conservazione).
Niente di
particolarmente nuovo in questa recente decisione dei giudici di legittimità,
che con stringata motivazione si limitano a ribadire l’esattezza dei principi
enunciati dai giudici di primo grado su due fattispecie “classiche” della legge
del 1962. Il caso, però, riveste veri e propri caratteri di fraudolenza che
meritano una certa attenzione.
È abbastanza clamoroso che un produttore di
formaggi usi latte in polvere tra gli ingredienti, a prescindere dalla
percentuale della sofisticazione che non è dato trarre dalla sentenza. Tanto più
che la frode non doveva essere occasionale se furono rinvenuti ben 13 tonnellate
di latte in polvere stoccato nei magazzini, evidentemente pronto per l’impiego
nella preparazione dei formaggi. Anzi, si può ben dire che oltre al reato
contestato ricorreva anche il delitto di frode in commercio ai sensi dell’art.
515 c.p.
Ma torniamo alla fattispecie addebitata. La lett. a) dell’art. 5
punisce la produzione o la commercializzazione di prodotti variati nella loro
“composizione naturale”, che peraltro va intesa con riferimento alla
composizione “legale” o “normativa” che quel tipo di prodotto deve avere secondo
la legislazione vigente. Dunque, nessun prodotto che non rispetti le
caratteristiche tipologiche prescritte può essere commercializzato. Questo
comporta che vanno rispettate anche le percentuali (di grassi, di ceneri, di
grano tenero ecc.) che la normativa prescrive per ciascun prodotto.
In
questo caso, poi, la fattispecie dell’art. 5, lett. a) ricorreva anche sotto un
altro profilo, ossia quello dell’utilizzo di sostanze di qualità inferiore a
quelle proprie del prodotto, come era indubbiamente il latte in polvere rispetto
a quello naturale. L’altro profilo di condanna ha riguardato la scorretta
conservazione delle confezioni di latte in polvere.
Come è noto il “cattivo
stato di conservazione” non riguarda i vizi intrinseci del prodotto, ma le
modalità esteriori di immagazzinamento qualora esse siano scorrette dal punto di
vista igienico. Tra i molti esempi ritraibili dalla casistica giurisprudenziale
pensiamo al mancato rispetto della temperatura prescritta o alla conservazione
al sole di prodotti suscettibili di deterioramento. Ma anche alle confezioni
bombate ed arrugginite e alla conservazione in frigoriferi o locali sporchi.
Quindi, l’irregolarità può riguardare anche i prodotti confezionati, come nel
nostro caso. Ciò si spiega per il fatto che siamo in presenza di un reato di
“pericolo presunto”, dove non deve essere dimostrata in concreto la pericolosità
immediata della condotta posta in essere. Infatti, il legislatore ha stimato che
certe ipotesi (poi enucleate dalla giurisprudenza) meritano sanzione anche se
solo prodromiche a possibili conseguenze dannose per la salute. E questo può,
dunque, ben riguardare anche i prodotti confezionati.
Parlando in generale si
consideri, per esempio, che le confezioni sporche possono venire a contatto con
prodotti sfusi contaminandoli, o anche che nell’apertura della confezione da
parte del consumatore si verifichi analoga contaminazione del contenuto (come
tipicamente può avvenire con la linguetta delle lattine).
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’