OGM sopra i “limiti”, non sempre è reato

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Tribunale di Torino, sentenza n. 104 dell’11 aprile 2006 (riferimento normativo: art. 515 c.p.; reg. CEE 49/2000

Costituisce il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) la vendita di
lecitina di soia granulare, dichiarata priva di OGM, ma in realtà contenente
marcatori transgenici (Promotore 35 S e Terminatore NOS).
Il fatto non è,
però, punibile per mancanza dell’elemento soggettivo del reato (dolo) ove sia
provato che nell’ambito del piano di autocontrollo la partita di merce è stata
adeguatamente testata con analisi di laboratorio, che hanno fornito esito
negativo o comunque entro i limiti ammessi per la presenza nel prodotto di OGM o
loro derivati.

Il caso portato all’attenzione del giudice
torinese presenta diversi aspetti di curiosità. Innanzitutto, il modo in cui
sono state avviate le indagini.
Infatti, in questa occasione gli organi di
controllo non hanno acquisito la notizia di reato nell’ambito degli ordinari
programmi di campionamento, ma si sono attivati a seguito di un articolo di
giornale, che riferiva di una inchiesta effettuata da una associazione di
consumatori, che aveva individuato la commercializzazione di lecitina di soia
contaminata da OGM da parte, tra l’altro, di una ditta che ricadeva sotto la
competenza territoriale della Procura di Torino. È il caso di ricordare che lo
stesso pubblico ministero per promuovere le indagini non deve necessariamente
aspettare il rapporto della polizia giudiziaria, ma può legittimamente muoversi
di propria iniziativa prendendo spunto da notizie disparate (“non qualificate”,
come si dice), comprese le notizie giornalistiche, per approfondire fatti che
potrebbero rivestire i caratteri della violazione della legge penale.
A
seguito dei campionamenti presso la ditta che importava in Italia il prodotto,
fabbricato da una azienda tedesca, e delle successive analisi, emerse
effettivamente la presenza di OGM non dichiarati in quantità superiore al 5%.
Fu, dunque, mosso l’addebito di frode in commercio alla ditta tedesca, in
persona del presidente del consiglio di amministrazione, del responsabile
tecnico e del responsabile del controllo di qualità. Analoga contestazione venne
formulata contro il rappresentante legale della ditta importatrice, che a sua
volta aveva distribuito il prodotto vendendolo ad altri commercianti.
In
sede di incidente probatorio (quindi ancora nella fase investigativa, ma con
l’intervento di un giudice), fu incaricato un esperto di svolgere una perizia
che dirimesse il contrasto tra l’esito delle analisi ufficiali e quello delle
analisi effettuate dalla società tedesca e dallo stesso importatore, le quali
assentivano l’inesistenza della contaminazione o comunque la riconoscevano entro
limiti tali (0,8%) da non doversene fare menzione in etichetta.
Il compito
del perito fu piuttosto arduo, anche sotto il profilo metodologico, cioè nella
individuazione della metodica più corretta per ottenere un risultato il più
attendibile possibile. L’esito confermò la conclusione delle analisi
dell’Istituto superiore di sanità, ma incrementando notevolmente la percentuale
di OGM accertata, risultata pari a ben l’86,79%.
Sulla base di questa
conclusione, gli imputati furono rinviati a giudizio e il giudice non ebbe
difficoltà a ritenere sussistente dal punto di vista oggettivo il reato
contestato: la commercializzazione di un prodotto contenente OGM (non
dichiarato) in quantità superiore all’1% (che era il limite fissato all’epoca
dal reg. CEE 49/2000) è idonea a ingannare il consumatore e costituisce perciò
una frode in suo danno.
A proposito della perizia, bisogna avere presente
che il giudice, sebbene non sia in alcun modo vincolato dalle sue conclusioni,
normalmente vi presterà credito, pur dopo averle valutate criticamente in
comparazione con le altre risultanze di causa, comprese eventuali memorie
tecniche della difesa (o anche del pubblico ministero). Ciò avviene sia perché
il perito nominato è normalmente un esperto riconosciuto nel suo campo, sia
perché egli deve istituzionalmente essere obiettivo e non prendere le parti di
alcuno (se non sulla base dei risultati scientifici raggiunti), e infine perché
la perizia si svolge nel contraddittorio tra le parti, le quali possono sempre
far valere obiezioni, critiche, suggerimenti, aiutando il perito a decidere nel
modo tecnicamente più corretto. All’esito di questa complessa procedura si
perviene a un convincimento che, proprio per il modo dialettico in cui si è
formato, diventa particolarmente affidabile e può ben fondare la decisione
giudiziaria, o meglio aiutare concretamente – e spesso decisivamente – il
giudice a formulare il giudizio finale (vuoi di condanna vuoi di assoluzione).

Il profilo che non ha, invece, convinto il giudice per pervenire alla
condanna è stato quello della prova del dolo. Infatti, il reato di frode in
commercio pretende che vi sia la coscienza e volontà di trarre in inganno il
terzo acquirente a cui la merce viene venduta. Nel caso di specie ciò
comportava, per la condanna, che fosse dimostrata la consapevolezza da parte del
produttore e del venditore della presenza di OGM (che invece erano dichiarati
non presenti sul documento di trasporto).
Il giudice ha però ritenuto che
questa prova mancasse in quanto vi erano, semmai, elementi contrari. Infatti, la
ditta produttrice aveva dimostrato di avere fatto compiere da laboratori
specializzati delle analisi su campioni della partita risultata irregolare
nell’ambito del proprio piano di autocontrollo. L’importatore si era comportato
analogamente con la merce dal medesimo distribuita; anzi, una volta appreso dai
giornali del problema rilevato dalla associazione di consumatori, aveva bloccato
la merce di quella partita non ancora esitata al grossista che l’aveva
acquistata.
Questi fatti hanno portato alla assolutoria di tutti gli
imputati. Il pubblico ministero ha però proposto ricorso per cassazione e non
sappiamo come andrà a finire la vicenda (anche se è facile immaginare che andrà
in prescrizione, a parte poi che la eventuale pena irrogabile sarebbe
condonata). Può essere, però, interessante ripercorrere brevemente le
argomentazioni del ricorso.
Tutta l’impugnazione è giocata sull’errore che
avrebbe commesso il giudice nel non valutare la sussistenza, ritenuta invece dal
pubblico ministero, del cosiddetto “dolo eventuale”.
Questa figura giuridica
si ha quando, pur non avendo la positiva coscienza e volontà di commettere un
certo fatto (di reato), si “accetta il rischio” che la propria condotta vi
corrisponda: in altri termini, secondo le parole del pubblico ministero, “nella
condotta degli imputati vi è stata la previsione o comunque la rappresentazione
che la soia acquistata e posta in commercio potesse presentarsi come
geneticamente modificata, ma nonostante ciò sia stata ugualmente
commercializzata come OGM free, con l’accettazione del relativo rischio di
fornire ai consumatori una informazione scorretta e consegnare ai medesimi un
alimento diverso per qualità da quello dichiarato”. In proposito viene ricordato
quanto già sottolineato dal perito, ossia che i prodotti a base di mais e soia
sono ad alto rischio di contaminazione da OGM e che gli operatori del settore
devono porre particolare attenzione alla eventualità – invero molto alta per la
soia – della presenza di OGM (il perito ha segnalato come oramai il 60% della
soia coltivata nel mondo è transgenica).
È vero, come si era obiettato
difensivamente, che erano state compiute ripetute analisi in Italia e in
Germania, ma è proprio sulla attendibilità di queste che il pubblico ministero
spende le proprie perplessità.
Non vi era, infatti, certezza che i
campionamenti a cui le analisi si riferivano riguardassero la partita
distribuita in Italia. Inoltre, le metodiche utilizzate apparivano non in linea
con le acquisizioni scientifiche più recenti e convincenti per fornire un
risultato attendibile, tradotte in protocolli ufficiali, che nella fattispecie
erano stati disattesi.
Su questo punto, il pubblico ministero apre uno
squarcio che va ben al di là del caso specifico.
È, infatti, evidente e
notorio che il risultato delle analisi di laboratorio è “manipolabile”, anche
senza vera e propria frode, adottando una metodica piuttosto che un’altra, in
altri termini non adottando la metodica corretta per quello specifico tipo di
analisi, che normalmente si traduce nella metodica ufficiale (anche se non
sempre questa esiste). Così, una certa metodica, pur attuata con tutti i crismi,
può non essere in grado – per intrinseca inabilità – a rilevare con precisione
quello che si cerca. Evidentemente basta questo per “sballare” più o meno
volutamente un risultato.
Per allargare il discorso, sono altrettanto
importanti le modalità di campionamento. Le regole ufficiali di prelievo dei
campioni mirano ad ottenere il campione più rappresentativo possibile dal punto
di vista statistico: se il campione non è abbastanza rappresentativo per un
verso o per l’altro anche la conseguente analisi viene trascinata verso un nulla
di fatto tecnico. Questo discorso riguarda non solo le analisi ufficiali, ma
anche quelle “private”.
È tutto questo che il pubblico ministero ha inteso
esporre nel ricorso, rapportandolo alla situazione di causa.
Le sue
osservazioni sono importanti in linea di principio perché aiutano a sfatare
quello che può essere il “mito” dell’autocontrollo. Intendiamoci,
l’autocontrollo – oltre a essere obbligatorio – è anche in pratica il sistema
più qualificato per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari. Ovviamente,
però, questa garanzia discende dalla adeguatezza e validità della procedura,
comprese l’aspetto delle analisi di laboratorio.
A sua volta, a ciò si può
pervenire se l’operatore alimentare non vive l’obbligo dell’autocontrollo
semplicemente come un aumento dei costi o una seccatura. Deve entrare sempre più
nella cultura imprenditoriale, anche del piccolo imprenditore, che l’efficienza
del piano di autocontrollo è sì in funzione primaria di tutela del consumatore,
ma ben può diventare un valore aggiunto per lo stesso imprenditore in quanto
migliora la qualità del suo prodotto, consentendogli anche di recuperare i costi
connessi.
Questo per dire che nell’interesse di tutti i protagonisti il
piano di autocontrollo non deve essere puramente “cartaceo”, un documento da
esibire alla bisogna agli organi di vigilanza. Deve avere un valore sostanziale
e deve essere tale da garantire un risultato attendibile.
Ora, senza entrare
nel merito della vicenda giudiziaria che abbiamo commentato, il meno che si può
dire è che, dolo o non dolo, né il produttore (peraltro soggetto estero,
sottoposto alla sua normativa nazionale) né l’importatore hanno messo in atto un
sistema efficace per individuare l’irregolarità del prodotto messo in commercio.
Essi hanno, dunque, innanzitutto gravemente mancato in quel rapporto fiduciario
che forzatamente lega il consumatore a chi gli fornisce il prodotto richiesto.

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