Non deve essere annullato il regolamento comunitario che ha consentito la
registrazione del formaggio greco «feta» come denominazione protetta. Infatti,
esistono le caratteristiche di specifico collegamento geografico di tale
prodotto secondo la normativa comunitaria né il termine «feta» è divenuto
generico.
Con il regolamento 14.10.2002, n. 1829, la Commissione europea ha
modificato l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96, inserendovi la
denominazione protetta «feta». La Germania e la Danimarca, sostenute dal Governo
francese, hanno impugnato il regolamento, sostenendo che il formaggio così
denominato non aveva le caratteristiche previste dal regolamento 2081/92 per
poter essere inserito nell’elenco dei prodotti a denominazione protetta.
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Anche la “Feta” è Dop
Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza del 25 ottobre 2005 nelle cause C-465/02 e 466/02 (riferimenti normativi: reg. CEE 2081/92 e reg. CE 1829/2002)
Non deve essere annullato il regolamento comunitario che ha consentito la
registrazione del formaggio greco «feta» come denominazione protetta. Infatti,
esistono le caratteristiche di specifico collegamento geografico di tale
prodotto secondo la normativa comunitaria né il termine «feta» è divenuto
generico.
Con il regolamento 14.10.2002, n. 1829, la Commissione europea ha
modificato l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96, inserendovi la
denominazione protetta «feta». La Germania e la Danimarca, sostenute dal Governo
francese, hanno impugnato il regolamento, sostenendo che il formaggio così
denominato non aveva le caratteristiche previste dal regolamento 2081/92 per
poter essere inserito nell’elenco dei prodotti a denominazione protetta.
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