Caso di trattamento illecito degli animali da ingrasso

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Cassazione penale, sentenza n. 35907 del 6 settembre 2004 (riferimento normativo: artt 1 e 5, lett. a), l. 283/1962)

Integra il reato di cui all’art 5, lett. a), l. 283/1962 la somministrazione
a bovini da macello di sulfadimetossina in quantità superiore ai limiti
ammissibili.
Il termine di 60 giorni previsto per la revisione di analisi
dall’art. 1, l. 283/1962 non è perentorio e può essere derogato senza che ne
venga invalidato il risultato.

In sede di macellazione di bovini
provenienti da una azienda agricola del mantovano furono prelevati dei campioni
di fegato di vitellone per sottoporli ad analisi di “routine” nell’ambito di
programmi sanitari di controllo.
Il referto evidenziò la presenza di
sulfadimetossina, antibatterico utilizzato per combattere le infezioni, in
quantitativi superiori di circa due volte e mezza i valori ammessi dai decreti
ministeriali di settore.
Da ciò scaturiva l’addebito di violazione dell’art.
5, lett. a), della legge del 1962 sotto il profilo della variazione della
normale composizione delle carni, che non possono essere commercializzate se
presentano sostanze estranee non ammesse o superiori ai limiti consentiti. Ne
seguì la condanna alla pena di mesi tre di arresto, sentenza poi confermata in
appello e fino alla cassazione.
La sentenza in commento si sofferma
principalmente su questioni di carattere procedurale, che fra poco illustreremo,
in quanto la difesa su quelle aveva appuntato i propri strali critici. Merita,
però, per la delicatezza e l’importanza del tema soffermarsi un attimo sulla
qualificazione giuridica del fatto, ossia sul tipo di reato contestato e
contestabile in casi di trattamento illecito degli animali da ingrasso.
Un
primo problema che si è tradizionalmente posto in situazioni del genere riguarda
la distinzione tra animali in vita e carni.
Nella specie il controllo
dell’ASL avvenne al macello, con prelievo di campioni dall’animale macellato, ma
molto spesso i rilievi analitici sfavorevoli all’allevatore avvengono a seguito
di campionamenti effettuati in allevamento su animali vivi.
In questi casi è
stata aspra, anche se sempre isolata, la battaglia legale di quel minoritario
orientamento che pretendeva non potersi applicare la normativa di cui all’art.
5, l. 283/1962 all’animale vivo, in quanto solo le sue carni, a seguito della
macellazione, potrebbero essere definite “sostanza alimentare”. Di contro, la
giurisprudenza è sempre stata compatta nell’affermare che “sostanza alimentare”
non è solo l’alimento immediatamente pronto per il consumo ma qualsiasi sostanza
che possa essere consumata dall’uomo anche se in un momento successivo e a
seguito di un processo di trasformazione: in questo senso anche l’animale da
ingrasso (diverso può essere l’animale destinato, per esempio, alle corse) è
sostanza alimentare nell’ampio significato che la legislazione speciale
attribuisce al termine, proprio perché dal medesimo possono essere ricavate,
anche se in un momento successivo, le carni destinate al consumo.
Altra
questione riguarda il tipo di sostanza rinvenuta nell’animale o nelle sue
carni.
Accanto a sostanze vietate in maniera assoluta, per le quali non può
esservi questione neanche in merito alla loro introduzione esogena nell’animale,
ve ne sono altre autorizzate per scopi terapeutici ma che non possono essere
utilizzate che a tal fine, e non per migliorare l’aumento ponderale
dell’animale, e per le quali devono essere rispettati appropriati tempi di
sospensione prima dell’invio dell’animale al macello. Vi sono poi sostanze
naturali (come gli estrogeni) la cui presenza nell’animale diventa vietata,
perché a rischio per la salute umana, quando supera determinati livelli di
guardia fissati da appositi decreti ministeriali.
Questi picchi vengono in
considerazione vuoi per la loro rischiosità per la salute vuoi perché sono
sintomatici, a causa dell’elevato valore assunto, della loro somministrazione
dall’esterno e non della loro produzione endogena.
In tutti questi casi si è
in presenza di una violazione penalmente sanzionabile.
Ma qual è il reato
ascrivibile al trasgressore?
Abbiamo visto che la norma di più immediato
utilizzo è quella dell’art. 5, l. 283/1962. Ma quando la sostanza somministrata
sia provatamente pericolosa per la salute, cioè non costituisca solo un rischio
valutato prudenzialmente e in maniera generica, ma integri un effettivo pericolo
per la salute, allora scatta il (molto più grave) delitto di cui all’art. 440
cod. pen, ossia la adulterazione di sostanze alimentari in maniera pericolosa
per la salute pubblica.
Il problema, prima ancora scientifico che
giudiziario, è in questi casi – come si diceva – che il giudice per condannare
deve avere raggiunto la prova del pericolo corso nel senso sopra detto. In
questi casi sarà, dunque, necessaria di regola la valutazione di un esperto
nominato nel processo proprio per valutare questo aspetto.
E la casistica
giudiziaria vede abbastanza raramente condanne ai sensi dell’art. 440 cod. pen.
proprio per la difficoltà della prova richiesta.
Ritornando alla nostra
vicenda vale la pena di sottolineare che la giustificazione addotta
dall’allevatore è piuttosto sintomatica di una certa linea difensiva a cui
spesso si assiste in processi del genere: quella di addebitare a fatti
incolpevoli la violazione riscontrata.
In questo caso l’allevatore addossava
il fatto a una presunta negligenza di un qualche proprio dipendente, che doveva
avere effettuato una commistione impropria di residui liquidi di medicinali
contenuti in alcune taniche.
I giudici hanno respinto seccamente una simile
pretesa di scarico di responsabilità per due ordini di motivi. Da una parte, la
ricostruzione fattuale proposta dall’imputato era meramente congetturale in
quanto sfornita di un qualsiasi principio di prova concreta. Dall’altra,
giustamente si è osservato che se anche la causa della violazione si fosse
dovuta ricercare in una colpa del dipendente, non meno responsabile doveva
considerarsi il titolare dell’azienda, che conserva un obbligo di sorveglianza
sul personale e deve sempre garantire la salubrità del prodotto alimentare che
immette in commercio.
E veniamo alla questione procedurale a cui la difesa ha
vanamente cercato di attaccarsi.
L’art. 1, l. 283/1962 prevede che l’analisi
di revisione, che sia eventualmente richiesta dall’interessato, avvenga nel
termine di 60 giorni. Nella specie, invece, la ripetizione dell’analisi da parte
dell’Istituto superiore di sanità era avvenuta a circa un anno di distanza,
sicché secondo la difesa il risultato ottenuto non poteva essere “speso” nel
processo, nonostante che fosse confermativo dell’esito della prima
analisi.
Argomento questo veramente “disperato”, perché la giurisprudenza ha
sempre affermato che quel termine è puramente ordinatorio, nel senso che il suo
mancato rispetto non infirma la regolarità del procedimento.
È vero che da un
punto di vista scientifico il ritardo con cui l’analisi viene ripetuta può
incidere sulla correttezza scientifica del risultato, ma ciò di regola va a
favore dell’accusato a causa del decadimento delle sostanze, tanto è vero che
proprio nel caso in esame l’analisi di revisione ritrovò un quantitativo di
antibatterico (leggermente) inferiore a quello evidenziato dalla prima
analisi.
Non poteva, pertanto, che pervenirsi alla totale conferma della
sentenza impugnata, così come è puntualmente avvenuto.

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