Non costituisce falsa o fallace indicazione di provenienza
l’indicazione in etichetta del confezionamento in Italia di olio di oliva ed
extravergine di oliva importato dalla tunisia e destinato ad essere riesportato
negli USA.
La Puglia, regione olearia per eccellenza, ha in passato
fornito alla giurisprudenza penale svariate occasioni di intervento a causa di
episodi di contraffazione, in particolare per la commercializzazione di olio di
semi come olio di oliva, condotta che integra una frode in commercio (art. 515
cod. pen.).
Nel nostro caso la vicenda non solo si è presentata fin
dall’origine meno “drammatica” per il consumatore, ma si è anche risolta
favorevolmente per l’imprenditore, che è stato assolto dal giudice dalla
imputazione di violazione degli artt. 517 cod. pen. (vendita di prodotti con
segni mendaci) e 4, co. 49, l. 350/2003 relativa alla protezione del “made in
Italy”.
Ricordiamo che con questa legge si è voluto da una parte valorizzare
la qualità del prodotto italiano e, dall’altra, tutelarne le caratteristiche di
genuinità dalle contraffazioni, sia per i prodotti industriali in senso stretto
che per quelli agricoli.
Rimanendo ai prodotti alimentari, proprio la loro
riconosciuta notorietà (si pensi ai salumi, ai formaggi, alla pasta, ai vini,
agli oli ecc.), a sua volta derivante dal loro alto pregio qualitativo, ha
indotto diffusi fenomeni di replica abusiva di caratteristiche esteriori al fine
di introdurli sui mercati internazionali sotto le mentite spoglie di prodotti
“italiani”. Si pensi soltanto che da recenti informazioni giornalistiche della
stampa economica si è appreso che la stragrande maggioranza dei prodotti che
vengono venduti come di origine italiana sul mercato statunitense non lo sono
affatto. È ovvio che un simile fenomeno è doppiamente dannoso per produttori
nostrani e, dunque, per le esportazioni del nostro Paese, poiché da una parte
fette consistenti di mercato vengono fagocitate da altri produttori senza
scrupoli, mentre dall’altra – secondo la regola perversa per cui la moneta
cattiva scaccia quella buona – la circolazione di prodotti spacciati falsamente
per italiani (ma, oltre a non esserlo, privi delle effettive caratteristiche di
eccellenza che contrassegnano quelli autentici), è in grado di determinare una
disaffezione del consumatore (specie quello estero) anche per i veri prodotti
italiani.
Di qui l’intervento legislativo del 2003 che sul piano della
repressione penale ha ampliato la sfera di punibilità ascrivibile al reato di
cui all’art. 517 cod. pen. per le condotte di chi contrassegna falsamente il
prodotto con il marchio “made in Italy” oppure appone “fallaci” indicazioni di
etichetta in relazione alla provenienza o all’origine italiana del prodotto. In
questo secondo caso non si è in presenza di una etichetta falsa, ma di una
etichetta mendace e ingannevole perché accredita al consumatore, in maniera
subdola, una inesistente qualità (ossia la sua “italianità”).
È proprio
questo il caso occorso in quel di Bari secondo i funzionari della dogana e, poi,
il pubblico ministero.
Era successo che presso la dogana di Bari erano state
sequestrate alcune confezioni di olio di oliva di origine tunisina, presentate
per la riesportazione negli USA da una ditta di Andria. Ciò che aveva attirato
l’attenzione dei doganieri erano state alcune diciture delle etichette del tipo:
“packed in Italy, imported from Italy, this product…is packed in one of
Italy’s most renowned olive producing regions”.
L’Accusa sosteneva che tali
informazioni, pur veridiche, erano idonee a confondere le scelte del consumatore
estero, suggerendogli subdolamente – attraverso l’insistenza del richiamo
all’Italia – che il prodotto fosse in fin dei conti “italiano”.
La difesa
provò a obiettare innanzi tutto che le disposizioni invocate dal pubblico
ministero non potevano essere applicate nella fattispecie, poiché si era in
presenza di un prodotto estero, importato temporaneamente in Italia per il
confezionamento e subito riesportato. Il giudice non ha accolto questa
impostazione, osservando che le esenzioni che in casi del genere – importazione
temporanea – sono previsti da certe leggi doganali e tributarie non sono
applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto in contrasto con la
finalità della legge 350/2003, volta propriamente ad impedire in ogni caso la
messa in commercio di prodotti stranieri spacciati per italiani.
Le ragioni
che hanno poi indotto il giudice alla assoluzione sono state, invece,
altre.
È stato sottolineato che le etichette apposte sulle confezioni di olio
tunisino non erano menzognere nella parte in cui attestavano l’avvenuto
confezionamento in Italia. E neppure lo era, per la medesima ragione,
l’indicazione del tipo: “100% pure olive oil (imported from Italy)” (ossia
importato dall’Italia rispetto ai futuri consumatori americani, che dovevano
ricevere un prodotto materialmente proveniente da tale Paese). In altri termini,
per il giudice le informazioni recate dalle etichette corrispondevano alla
“realtà storica e fenomemica”, come comprovato dalla documentazione prodotta in
giudizio.
Ovviamente, dire (soltanto) questo sarebbe nel contempo esatto
(come constatazione di fatto) e profondamente sbagliato (come conclusione
giuridica), poiché per individuare l’etichettatura ingannevole o “fallace”
(secondo la terminologia della legge di protezione del “made in Italy”) il punto
non è di verificare se la stessa riferisca dati veri quanto piuttosto di
accertare se il messaggio che trasmette è in grado di far credere,
suggestivamente, una cosa che non è.
A onor del vero il giudice di Bari non
si è sottratto a questo ineludibile quesito e lo ha risolto in senso liberatorio
per l’accusato.
Il passaggio centrale dell’argomentazione è che il
riferimento al confezionamento dell’olio estero in Italia non solo era veridico
ma era anche giustificata la sua enfatizzazione per l’importanza che il
confezionamento in una regione a vocazione olearia assume per la qualità della
merce come fase terminale del ciclo produttivo.
Non possiamo affermare che le
conclusioni a cui si è giunti siano totalmente convincenti.
In almeno una
delle due tipologie di prodotti sequestrati, in particolare le confezioni di
olio di oliva, non sembrerebbe che vi fossero indicazioni che inequivocabilmente
testimoniassero al consumatore l’origine tunisina, o comunque non italiana, del
prodotto.
Tale non sembra affatto essere quel “imported from Italy” che il
giudice legge come se volesse dire “importato in Italia”, ma che viceversa va
riferito ai consumatori americani per i quali il prodotto proviene dall’Italia
(il che rafforza, semmai, la percezione di un prodotto “italiano”). A ciò si
aggiunga che l’etichetta riportava capziosamente anche l’accenno a “una delle
regioni più rinomate per la produzione di olive”.
Ora, una etichetta che
richiama reiteratamente l’Italia, che non dice (così pare) che la materia prima
è di origine non italiana, che cita il luogo di confezionamento come uno dei più
rinomanti per la produzione di olive, cioè proprio della materia prima, ha forse
più di qualche chance di essere ritenuta “fallace” ai sensi della nuova
normativa.
Il riferimento alla effettiva origine dell’olio imbottigliato era
contenuta su altri lotti di prodotto, in particolare sulle confezioni di olio
extravergine: “packed in Italy with oils of Italy, Spain, Greece and
Tunisia”.
Ciò aveva portato il pubblico ministero a trarne ulteriore conferma
della mendacità della etichetta, sostenendo che non risultava che fosse stato
utilizzato anche olio italiano.
Sul punto il giudice ha ribaltato il
ragionamento per affermare che, al contrario, non vi era prova che la miscela
non contenesse anche olio nazionale. Se davvero l’origine italiana di almeno
parte dell’olio imbottigliato non poteva essere smentita, in questo caso allora
la conclusione del giudice appare esente da vizi logici e perciò
condivisibile.
In altri termini, non può dirsi ingannevole – ma neppure
fallace ai sensi della l. 350/2003 – una etichettatura che denuncia, unitamente
alla (veridica) origine italiana di parte della materia prima, anche l’origine
estera del resto.
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Se l’olio in Italia è solo confezionato?
Tribunale di Bari, sentenza del 15 aprile 2005 (riferimenti normativi: art. 517, c.p.; 4, comma 49, legge 350/2003)
Non costituisce falsa o fallace indicazione di provenienza
l’indicazione in etichetta del confezionamento in Italia di olio di oliva ed
extravergine di oliva importato dalla tunisia e destinato ad essere riesportato
negli USA.
La Puglia, regione olearia per eccellenza, ha in passato
fornito alla giurisprudenza penale svariate occasioni di intervento a causa di
episodi di contraffazione, in particolare per la commercializzazione di olio di
semi come olio di oliva, condotta che integra una frode in commercio (art. 515
cod. pen.).
Nel nostro caso la vicenda non solo si è presentata fin
dall’origine meno “drammatica” per il consumatore, ma si è anche risolta
favorevolmente per l’imprenditore, che è stato assolto dal giudice dalla
imputazione di violazione degli artt. 517 cod. pen. (vendita di prodotti con
segni mendaci) e 4, co. 49, l. 350/2003 relativa alla protezione del “made in
Italy”.
Ricordiamo che con questa legge si è voluto da una parte valorizzare
la qualità del prodotto italiano e, dall’altra, tutelarne le caratteristiche di
genuinità dalle contraffazioni, sia per i prodotti industriali in senso stretto
che per quelli agricoli.
Rimanendo ai prodotti alimentari, proprio la loro
riconosciuta notorietà (si pensi ai salumi, ai formaggi, alla pasta, ai vini,
agli oli ecc.), a sua volta derivante dal loro alto pregio qualitativo, ha
indotto diffusi fenomeni di replica abusiva di caratteristiche esteriori al fine
di introdurli sui mercati internazionali sotto le mentite spoglie di prodotti
“italiani”. Si pensi soltanto che da recenti informazioni giornalistiche della
stampa economica si è appreso che la stragrande maggioranza dei prodotti che
vengono venduti come di origine italiana sul mercato statunitense non lo sono
affatto. È ovvio che un simile fenomeno è doppiamente dannoso per produttori
nostrani e, dunque, per le esportazioni del nostro Paese, poiché da una parte
fette consistenti di mercato vengono fagocitate da altri produttori senza
scrupoli, mentre dall’altra – secondo la regola perversa per cui la moneta
cattiva scaccia quella buona – la circolazione di prodotti spacciati falsamente
per italiani (ma, oltre a non esserlo, privi delle effettive caratteristiche di
eccellenza che contrassegnano quelli autentici), è in grado di determinare una
disaffezione del consumatore (specie quello estero) anche per i veri prodotti
italiani.
Di qui l’intervento legislativo del 2003 che sul piano della
repressione penale ha ampliato la sfera di punibilità ascrivibile al reato di
cui all’art. 517 cod. pen. per le condotte di chi contrassegna falsamente il
prodotto con il marchio “made in Italy” oppure appone “fallaci” indicazioni di
etichetta in relazione alla provenienza o all’origine italiana del prodotto. In
questo secondo caso non si è in presenza di una etichetta falsa, ma di una
etichetta mendace e ingannevole perché accredita al consumatore, in maniera
subdola, una inesistente qualità (ossia la sua “italianità”).
È proprio
questo il caso occorso in quel di Bari secondo i funzionari della dogana e, poi,
il pubblico ministero.
Era successo che presso la dogana di Bari erano state
sequestrate alcune confezioni di olio di oliva di origine tunisina, presentate
per la riesportazione negli USA da una ditta di Andria. Ciò che aveva attirato
l’attenzione dei doganieri erano state alcune diciture delle etichette del tipo:
“packed in Italy, imported from Italy, this product…is packed in one of
Italy’s most renowned olive producing regions”.
L’Accusa sosteneva che tali
informazioni, pur veridiche, erano idonee a confondere le scelte del consumatore
estero, suggerendogli subdolamente – attraverso l’insistenza del richiamo
all’Italia – che il prodotto fosse in fin dei conti “italiano”.
La difesa
provò a obiettare innanzi tutto che le disposizioni invocate dal pubblico
ministero non potevano essere applicate nella fattispecie, poiché si era in
presenza di un prodotto estero, importato temporaneamente in Italia per il
confezionamento e subito riesportato. Il giudice non ha accolto questa
impostazione, osservando che le esenzioni che in casi del genere – importazione
temporanea – sono previsti da certe leggi doganali e tributarie non sono
applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto in contrasto con la
finalità della legge 350/2003, volta propriamente ad impedire in ogni caso la
messa in commercio di prodotti stranieri spacciati per italiani.
Le ragioni
che hanno poi indotto il giudice alla assoluzione sono state, invece,
altre.
È stato sottolineato che le etichette apposte sulle confezioni di olio
tunisino non erano menzognere nella parte in cui attestavano l’avvenuto
confezionamento in Italia. E neppure lo era, per la medesima ragione,
l’indicazione del tipo: “100% pure olive oil (imported from Italy)” (ossia
importato dall’Italia rispetto ai futuri consumatori americani, che dovevano
ricevere un prodotto materialmente proveniente da tale Paese). In altri termini,
per il giudice le informazioni recate dalle etichette corrispondevano alla
“realtà storica e fenomemica”, come comprovato dalla documentazione prodotta in
giudizio.
Ovviamente, dire (soltanto) questo sarebbe nel contempo esatto
(come constatazione di fatto) e profondamente sbagliato (come conclusione
giuridica), poiché per individuare l’etichettatura ingannevole o “fallace”
(secondo la terminologia della legge di protezione del “made in Italy”) il punto
non è di verificare se la stessa riferisca dati veri quanto piuttosto di
accertare se il messaggio che trasmette è in grado di far credere,
suggestivamente, una cosa che non è.
A onor del vero il giudice di Bari non
si è sottratto a questo ineludibile quesito e lo ha risolto in senso liberatorio
per l’accusato.
Il passaggio centrale dell’argomentazione è che il
riferimento al confezionamento dell’olio estero in Italia non solo era veridico
ma era anche giustificata la sua enfatizzazione per l’importanza che il
confezionamento in una regione a vocazione olearia assume per la qualità della
merce come fase terminale del ciclo produttivo.
Non possiamo affermare che le
conclusioni a cui si è giunti siano totalmente convincenti.
In almeno una
delle due tipologie di prodotti sequestrati, in particolare le confezioni di
olio di oliva, non sembrerebbe che vi fossero indicazioni che inequivocabilmente
testimoniassero al consumatore l’origine tunisina, o comunque non italiana, del
prodotto.
Tale non sembra affatto essere quel “imported from Italy” che il
giudice legge come se volesse dire “importato in Italia”, ma che viceversa va
riferito ai consumatori americani per i quali il prodotto proviene dall’Italia
(il che rafforza, semmai, la percezione di un prodotto “italiano”). A ciò si
aggiunga che l’etichetta riportava capziosamente anche l’accenno a “una delle
regioni più rinomate per la produzione di olive”.
Ora, una etichetta che
richiama reiteratamente l’Italia, che non dice (così pare) che la materia prima
è di origine non italiana, che cita il luogo di confezionamento come uno dei più
rinomanti per la produzione di olive, cioè proprio della materia prima, ha forse
più di qualche chance di essere ritenuta “fallace” ai sensi della nuova
normativa.
Il riferimento alla effettiva origine dell’olio imbottigliato era
contenuta su altri lotti di prodotto, in particolare sulle confezioni di olio
extravergine: “packed in Italy with oils of Italy, Spain, Greece and
Tunisia”.
Ciò aveva portato il pubblico ministero a trarne ulteriore conferma
della mendacità della etichetta, sostenendo che non risultava che fosse stato
utilizzato anche olio italiano.
Sul punto il giudice ha ribaltato il
ragionamento per affermare che, al contrario, non vi era prova che la miscela
non contenesse anche olio nazionale. Se davvero l’origine italiana di almeno
parte dell’olio imbottigliato non poteva essere smentita, in questo caso allora
la conclusione del giudice appare esente da vizi logici e perciò
condivisibile.
In altri termini, non può dirsi ingannevole – ma neppure
fallace ai sensi della l. 350/2003 – una etichettatura che denuncia, unitamente
alla (veridica) origine italiana di parte della materia prima, anche l’origine
estera del resto.
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