La somministrazione di un panino infestato da un insetto presente
all’interno della confezione integra il reato di cui agli artt. 444, 452 del
codice penale.
Responsabile di tale reato è l’appaltatore dei pasti di una
mensa scolastica comunale, anche se questi si sia avvalso di un’azienda terza
per la preparazione del prodotto.
La decisione si presenta di
interesse da un duplice punto di vista: da una parte, per la qualificazione
giuridica che viene data (come vedremo in maniera piuttosto sorprendente) della
fattispecie concreta, dall’altra per il profilo della individuazione del
responsabile della stessa pur in presenza di un prodotto
confezionato.
Orbene, la Corte ha ritenuto corretto configurare il
rinvenimento di un insetto all’interno della confezione di un panino come
somministrazione di alimenti pericolosi per la salute pubblica (art. 444 cod.
Pen.), condotta che viceversa urta contro un altro divieto – la cui violazione è
punita molto meno gravemente -, quello di somministrazione di alimenti invasi da
parassiti ai sensi dell’art. 5, lett. d), l. 283/1962.
Non solo esiste
quest’ultima norma specifica a rappresentare e sanzionare il caso verificatosi,
ma per accedere alla più grave ipotesi ritenuta dai giudici dovrebbe essere
dimostrata in concreto una pericolosità della sostanza alimentare che
sicuramente, invece, essa non possedeva.
Costituisce, infatti, insegnamento
consolidato della giurisprudenza e della dottrina che la mera irregolarità
igienica dell’alimento non può dar luogo al reato di cui all’art. 444 cod. Pen.
in assenza della prova di un danno potenziale per la salute del consumatore
derivante dalla ingestione del prodotto, prova che nella specie non è stata
minimamente evidenziata nella motivazione della sentenza (almeno non in quella
della Cassazione).
E si consideri che per la presenza di un insetto – con
ogni probabilità assolutamente innocuo, al di là della compromissione igienica
dell’alimento e della repulsione che deve avere provocato nel consumatore – sono
stati irrogati ben quattro mesi di reclusione (poi ridotti in appello a tre, con
conversione in pena pecuniaria).
C’è, quindi, di che essere
sorpresi.
Forse una spiegazione di quello che a noi pare, né più né meno, un
infortunio interpretativo si può rintracciare in due circostanze, tra loro
presumibilmente collegate.
In primo luogo, la pronuncia è stata emessa dalla
prima sezione, che non è quella che si occupa normalmente dei reati alimentari
(essendo invece la terza sezione). Giudici, quindi, verosimilmente non avvezzi a
trattare la materia.
In secondo luogo, nella sentenza non si mette in
discussione la classificazione giuridica del fatto perché, si dice, non se ne
doleva neppure il ricorrente. Come dire: per noi giudici il reato è quello (art.
444 cod. Pen.), e in ogni caso nessuno ci chiede di giustificare il perché di
questa conclusione, non essendo questo il punto controverso oggetto di
impugnazione.
Specie considerato questo secondo aspetto si deve dubitare che
la decisione possa fare “giurisprudenza”, mutando l’indirizzo precedente, perché
su questo punto manca qualsiasi motivazione del perché la presenza dell’insetto
fosse pericolosa per la salute umana.
L’altra questione è più interessante ed
è stata risolta, questa volta, in maniera convincente.
L’imputato, ossia il
soggetto che aveva l’appalto della mensa, pretendeva di riversare l’intera
responsabilità dell’accaduto a carico del proprio fornitore, che aveva
materialmente preparato il panino “incriminato”. In più, c’era a favore
dell’imputato la circostanza che il prodotto gli era pervenuto dal fornitore già
confezionato, ed è noto che, di regola, in questi casi dei vizi intrinseci
dell’alimento risponde solo il produttore.
La Corte ha avuto, però, buon
gioco ad affermare che all’imputato incombeva un obbligo di controllo della
qualità, in quanto somministratore del prodotto.
In effetti, in linea di
principio non solo chi produce l’alimento irregolare, ma anche chi lo
commercializza o somministra è responsabile della irregolarità, poiché è per suo
tramite che l’alimento arriva al consumatore. Il legislatore pretende, dunque,
che anch’egli si attivi in maniera appropriata e diligente per evitare la
circolazione di alimenti pericolosi o comunque igienicamente compromessi.
Il
prodotto era, però, confezionato, e questo fatto sembrava all’imputato una
scappatoia ineludibile a suo favore.
In realtà, l’esonero da responsabilità
per il mero rivenditore di prodotti irregolari opera (art. 19, l. 283/1962) solo
in quanto il vizio sia intrinseco e non decifrabile da parte sua. Così,
tipicamente per i vizi di composizione del prodotto.
Ma diverso era il nostro
caso, in quanto il difetto era estrinseco e visibile a un più attento esame
della confezione trasparente. Tanto è vero che la giovane alunna a cui era stato
consegnato il panino, ancora da scartare, si era subito accorta
dell’infestazione.
L’appaltatore della mensa scolastica non aveva allora di
che lamentarsi, essendo stato negligente rispetto agli obblighi che gli
imponevano di controllare la qualità igienica delle derrate, anche – ovviamente
– quelle fornite da terzi e somministrate per il suo tramite.
Semmai il
problema che potrebbe porsi in casi del genere – ma nella sentenza non è
affrontato perché, evidentemente, neppure sollevato dal ricorrente -, è
l’attribuzione della responsabilità soggettiva del fatto, tenendo cioè conto che
ove si sia in presenza di strutture aziendali complesse (ma probabilmente non
era questo il caso) i controlli di qualità (oltretutto così minuti) possono
essere demandati a soggetti sottoposti, peraltro solo se di comprovata capacità
professionale.
Home » Insetto nel panino, l’appaltatore della mensa è responsabile
Insetto nel panino, l’appaltatore della mensa è responsabile
Cassazione penale, sentenza n. 297 del 24 febbraio 2004 (riferimento normativo: artt. 444 e 452, cod. pen.)
La somministrazione di un panino infestato da un insetto presente
all’interno della confezione integra il reato di cui agli artt. 444, 452 del
codice penale.
Responsabile di tale reato è l’appaltatore dei pasti di una
mensa scolastica comunale, anche se questi si sia avvalso di un’azienda terza
per la preparazione del prodotto.
La decisione si presenta di
interesse da un duplice punto di vista: da una parte, per la qualificazione
giuridica che viene data (come vedremo in maniera piuttosto sorprendente) della
fattispecie concreta, dall’altra per il profilo della individuazione del
responsabile della stessa pur in presenza di un prodotto
confezionato.
Orbene, la Corte ha ritenuto corretto configurare il
rinvenimento di un insetto all’interno della confezione di un panino come
somministrazione di alimenti pericolosi per la salute pubblica (art. 444 cod.
Pen.), condotta che viceversa urta contro un altro divieto – la cui violazione è
punita molto meno gravemente -, quello di somministrazione di alimenti invasi da
parassiti ai sensi dell’art. 5, lett. d), l. 283/1962.
Non solo esiste
quest’ultima norma specifica a rappresentare e sanzionare il caso verificatosi,
ma per accedere alla più grave ipotesi ritenuta dai giudici dovrebbe essere
dimostrata in concreto una pericolosità della sostanza alimentare che
sicuramente, invece, essa non possedeva.
Costituisce, infatti, insegnamento
consolidato della giurisprudenza e della dottrina che la mera irregolarità
igienica dell’alimento non può dar luogo al reato di cui all’art. 444 cod. Pen.
in assenza della prova di un danno potenziale per la salute del consumatore
derivante dalla ingestione del prodotto, prova che nella specie non è stata
minimamente evidenziata nella motivazione della sentenza (almeno non in quella
della Cassazione).
E si consideri che per la presenza di un insetto – con
ogni probabilità assolutamente innocuo, al di là della compromissione igienica
dell’alimento e della repulsione che deve avere provocato nel consumatore – sono
stati irrogati ben quattro mesi di reclusione (poi ridotti in appello a tre, con
conversione in pena pecuniaria).
C’è, quindi, di che essere
sorpresi.
Forse una spiegazione di quello che a noi pare, né più né meno, un
infortunio interpretativo si può rintracciare in due circostanze, tra loro
presumibilmente collegate.
In primo luogo, la pronuncia è stata emessa dalla
prima sezione, che non è quella che si occupa normalmente dei reati alimentari
(essendo invece la terza sezione). Giudici, quindi, verosimilmente non avvezzi a
trattare la materia.
In secondo luogo, nella sentenza non si mette in
discussione la classificazione giuridica del fatto perché, si dice, non se ne
doleva neppure il ricorrente. Come dire: per noi giudici il reato è quello (art.
444 cod. Pen.), e in ogni caso nessuno ci chiede di giustificare il perché di
questa conclusione, non essendo questo il punto controverso oggetto di
impugnazione.
Specie considerato questo secondo aspetto si deve dubitare che
la decisione possa fare “giurisprudenza”, mutando l’indirizzo precedente, perché
su questo punto manca qualsiasi motivazione del perché la presenza dell’insetto
fosse pericolosa per la salute umana.
L’altra questione è più interessante ed
è stata risolta, questa volta, in maniera convincente.
L’imputato, ossia il
soggetto che aveva l’appalto della mensa, pretendeva di riversare l’intera
responsabilità dell’accaduto a carico del proprio fornitore, che aveva
materialmente preparato il panino “incriminato”. In più, c’era a favore
dell’imputato la circostanza che il prodotto gli era pervenuto dal fornitore già
confezionato, ed è noto che, di regola, in questi casi dei vizi intrinseci
dell’alimento risponde solo il produttore.
La Corte ha avuto, però, buon
gioco ad affermare che all’imputato incombeva un obbligo di controllo della
qualità, in quanto somministratore del prodotto.
In effetti, in linea di
principio non solo chi produce l’alimento irregolare, ma anche chi lo
commercializza o somministra è responsabile della irregolarità, poiché è per suo
tramite che l’alimento arriva al consumatore. Il legislatore pretende, dunque,
che anch’egli si attivi in maniera appropriata e diligente per evitare la
circolazione di alimenti pericolosi o comunque igienicamente compromessi.
Il
prodotto era, però, confezionato, e questo fatto sembrava all’imputato una
scappatoia ineludibile a suo favore.
In realtà, l’esonero da responsabilità
per il mero rivenditore di prodotti irregolari opera (art. 19, l. 283/1962) solo
in quanto il vizio sia intrinseco e non decifrabile da parte sua. Così,
tipicamente per i vizi di composizione del prodotto.
Ma diverso era il nostro
caso, in quanto il difetto era estrinseco e visibile a un più attento esame
della confezione trasparente. Tanto è vero che la giovane alunna a cui era stato
consegnato il panino, ancora da scartare, si era subito accorta
dell’infestazione.
L’appaltatore della mensa scolastica non aveva allora di
che lamentarsi, essendo stato negligente rispetto agli obblighi che gli
imponevano di controllare la qualità igienica delle derrate, anche – ovviamente
– quelle fornite da terzi e somministrate per il suo tramite.
Semmai il
problema che potrebbe porsi in casi del genere – ma nella sentenza non è
affrontato perché, evidentemente, neppure sollevato dal ricorrente -, è
l’attribuzione della responsabilità soggettiva del fatto, tenendo cioè conto che
ove si sia in presenza di strutture aziendali complesse (ma probabilmente non
era questo il caso) i controlli di qualità (oltretutto così minuti) possono
essere demandati a soggetti sottoposti, peraltro solo se di comprovata capacità
professionale.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’