La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale delle merci si
applica quando il contratto sia stato concluso tra due parti aventi sede in
Stati diversi, che abbiano aderito alla Convenzione. Non può costituire ragione
sufficiente per non applicare la Convenzione il fatto che le parti contraenti
abbiano fatto riferimento nel contratto ad altre disposizioni senza, peraltro,
individuarle in maniera specifica.
Quello che presentiamo è un caso
piuttosto interessante di applicazione della Convenzione di Vienna del
11.4.1980, stipulata nell’ambito delle Nazioni Unite in materia di vendita di
internazionale di beni, recepita in Italia con la legge 765 del 1985, ed entrata
in vigore il 1° gennaio 1988.
Si può facilmente immaginare l’importanza di
poter attingere a una disciplina comune negli scambi di merci a livello
internazionale, stante il loro crescente intensificarsi. Essa regola la vendita
di merci (salvo alcune, come le navi o gli aerei) che interviene tra parti
aventi la loro sede di affari in Stati diversi, quando questi Stati hanno
aderito alla Convenzione o quando le norme di diritto internazionale privato
rimandano all’applicazione della legge di uno Stato contraente. Deve trattarsi
di regola di rapporti tra imprenditori o professionisti, in quanto non rientrano
sotto la sua disciplina gli acquisti effettuati per uso personale o familiare o
domestico, a meno che il venditore non conoscesse o dovesse conoscere che essi
erano destinati a tale uso.
La Convenzione consta di 101 articoli che si
dipanano dalle disposizioni generali a quelle più specifiche attinenti le
modalità di conclusione del contratto di vendita, le obbligazioni di venditore e
acquirente, le cause di risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni, il
calcolo degli interessi, le esenzioni ecc.
La Convenzione è un regolamento
sovranazionale, ma nella misura in cui i singoli Stati vi aderiscono i giudici
nazionali dovranno farne applicazione.
Ciò è quanto, per l’appunto, avvenuto
nella specie.
Il caso è quello di un acquirente italiano di conigli con
particolari caratteristiche genetiche, allevati da un venditore sloveno che si
serviva di conigli da riproduzione forniti da una terza azienda. A un certo
momento l’acquirente italiano, essendo insorti dei problemi con la merce, aveva
chiesto al venditore di rifornirsi presso un produttore diverso. Poiché questo
nuovo produttore aveva rifiutato di vendere all’allevatore sloveno a causa delle
cattive condizioni di allevamento e, per conseguenza, l’allevatore non aveva più
potuto eseguire le forniture all’acquirente italiano, quest’ultimo aveva
ritenuto risolto il contratto, provocando la reazione della controparte che gli
aveva intentato causa per danni.
Il primo problema che si è posto al giudice
di Padova è stato quello della disciplina applicabile, e in particolare se lo
fosse la Convenzione di Vienna. Infatti, una delle clausole contrattuali
rinviava alle leggi e ai regolamenti della Camera Internazionale di Commercio di
Parigi come normativa regolatrice del contratto.
Il Tribunale ha osservato
che le parti sono libere di determinare la legge che intendono applicare al
contratto, ma in questo caso devono optare per una specifica legge nazionale.
Nella specie, il rinvio effettuato dalla clausola contrattuale è apparso troppo
generico e tale da non consentire l’individuazione di una specifica disciplina
(alternativa alla Convenzione).
Altra questione è stata quella della
riconducibilità della prestazione contrattuale in oggetto alla “vendita”
disciplinata dalla Convenzione. In effetti, secondo il diritto civile italiano
la fornitura periodica di conigli prevista dal contratto ricadeva nella
somministrazione piuttosto che nella categoria della vendita. Ciò nonostante, si
è ritenuto ugualmente applicabile la Convenzione poiché il contratto oggetto di
controversia appariva in ogni caso riferibile alla nozione ampia di “vendita”
contenuta nell’Atto sovranazionale.
Nel merito della causa il Tribunale ha
valutato come giustificata la risoluzione del contratto sulla base della
considerazione che l’inadempimento del venditore – che non era in grado di
rifornire il compratore secondo le sue esigenze – si presentava come una
inosservanza “essenziale” degli obblighi contrattuali, abilitando la controparte
a considerare rescisso il contratto ai sensi degli artt. 25 e 49 della
Convenzione.
Per contro, secondo il giudice non poteva applicarsi la lettera
b) dell’art. 49 – in base al quale il contratto è risolto se il venditore non
consegna la merce nel termine supplementare fissato dall’acquirente -, e ciò
anche se l’acquirente non aveva indicato nessun termine addizionale, poiché era
noto alle parti fin dall’inizio che il venditore non sarebbe stato comunque in
grado di fornire per parecchi mesi i conigli richiesti.
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Scambi internazionali di merci: quando è applicabile la convenzione di Vienna
Tribunale di Padova (Este), sentenza dell’11 gennaio 2005 (riferimento normativo: Convenzione di Vienna del 1980)
La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale delle merci si
applica quando il contratto sia stato concluso tra due parti aventi sede in
Stati diversi, che abbiano aderito alla Convenzione. Non può costituire ragione
sufficiente per non applicare la Convenzione il fatto che le parti contraenti
abbiano fatto riferimento nel contratto ad altre disposizioni senza, peraltro,
individuarle in maniera specifica.
Quello che presentiamo è un caso
piuttosto interessante di applicazione della Convenzione di Vienna del
11.4.1980, stipulata nell’ambito delle Nazioni Unite in materia di vendita di
internazionale di beni, recepita in Italia con la legge 765 del 1985, ed entrata
in vigore il 1° gennaio 1988.
Si può facilmente immaginare l’importanza di
poter attingere a una disciplina comune negli scambi di merci a livello
internazionale, stante il loro crescente intensificarsi. Essa regola la vendita
di merci (salvo alcune, come le navi o gli aerei) che interviene tra parti
aventi la loro sede di affari in Stati diversi, quando questi Stati hanno
aderito alla Convenzione o quando le norme di diritto internazionale privato
rimandano all’applicazione della legge di uno Stato contraente. Deve trattarsi
di regola di rapporti tra imprenditori o professionisti, in quanto non rientrano
sotto la sua disciplina gli acquisti effettuati per uso personale o familiare o
domestico, a meno che il venditore non conoscesse o dovesse conoscere che essi
erano destinati a tale uso.
La Convenzione consta di 101 articoli che si
dipanano dalle disposizioni generali a quelle più specifiche attinenti le
modalità di conclusione del contratto di vendita, le obbligazioni di venditore e
acquirente, le cause di risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni, il
calcolo degli interessi, le esenzioni ecc.
La Convenzione è un regolamento
sovranazionale, ma nella misura in cui i singoli Stati vi aderiscono i giudici
nazionali dovranno farne applicazione.
Ciò è quanto, per l’appunto, avvenuto
nella specie.
Il caso è quello di un acquirente italiano di conigli con
particolari caratteristiche genetiche, allevati da un venditore sloveno che si
serviva di conigli da riproduzione forniti da una terza azienda. A un certo
momento l’acquirente italiano, essendo insorti dei problemi con la merce, aveva
chiesto al venditore di rifornirsi presso un produttore diverso. Poiché questo
nuovo produttore aveva rifiutato di vendere all’allevatore sloveno a causa delle
cattive condizioni di allevamento e, per conseguenza, l’allevatore non aveva più
potuto eseguire le forniture all’acquirente italiano, quest’ultimo aveva
ritenuto risolto il contratto, provocando la reazione della controparte che gli
aveva intentato causa per danni.
Il primo problema che si è posto al giudice
di Padova è stato quello della disciplina applicabile, e in particolare se lo
fosse la Convenzione di Vienna. Infatti, una delle clausole contrattuali
rinviava alle leggi e ai regolamenti della Camera Internazionale di Commercio di
Parigi come normativa regolatrice del contratto.
Il Tribunale ha osservato
che le parti sono libere di determinare la legge che intendono applicare al
contratto, ma in questo caso devono optare per una specifica legge nazionale.
Nella specie, il rinvio effettuato dalla clausola contrattuale è apparso troppo
generico e tale da non consentire l’individuazione di una specifica disciplina
(alternativa alla Convenzione).
Altra questione è stata quella della
riconducibilità della prestazione contrattuale in oggetto alla “vendita”
disciplinata dalla Convenzione. In effetti, secondo il diritto civile italiano
la fornitura periodica di conigli prevista dal contratto ricadeva nella
somministrazione piuttosto che nella categoria della vendita. Ciò nonostante, si
è ritenuto ugualmente applicabile la Convenzione poiché il contratto oggetto di
controversia appariva in ogni caso riferibile alla nozione ampia di “vendita”
contenuta nell’Atto sovranazionale.
Nel merito della causa il Tribunale ha
valutato come giustificata la risoluzione del contratto sulla base della
considerazione che l’inadempimento del venditore – che non era in grado di
rifornire il compratore secondo le sue esigenze – si presentava come una
inosservanza “essenziale” degli obblighi contrattuali, abilitando la controparte
a considerare rescisso il contratto ai sensi degli artt. 25 e 49 della
Convenzione.
Per contro, secondo il giudice non poteva applicarsi la lettera
b) dell’art. 49 – in base al quale il contratto è risolto se il venditore non
consegna la merce nel termine supplementare fissato dall’acquirente -, e ciò
anche se l’acquirente non aveva indicato nessun termine addizionale, poiché era
noto alle parti fin dall’inizio che il venditore non sarebbe stato comunque in
grado di fornire per parecchi mesi i conigli richiesti.
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