Costituisce pubblicità ingannevole l’etichettatura di una acquavite
contrassegnata da indicazioni relative alla produzione in Sardegna e secondo la
tradizione sarda allorché sia dimostrato, come nel caso di specie, che il
liquore viene fabbricato utilizzando un distillato fornito da un produttore che
non ha sede in Sardegna.
La segnalazione alla AGCM è stata fatta da
un semplice consumatore e ha avuto per oggetto un’acquavite di una nota casa
produttrice denominata, come nella tradizione sarda “Filu ‘e ferru” .
Oggetto
della contestazione sono stati diversi aspetti del messaggio trasmesso al
pubblico tramite l’etichettatura del prodotto.
Innanzitutto, la stessa
denominazione di vendita tradizionale, “Filu ‘e ferru” appunto. Inoltre, e in
particolare, le indicazioni: “distillato secondo la tradizione di Sardegna”,
“prodotto ancor oggi nel pieno rispetto della tradizione distillatoria isolana”
e “prodotto e imbottigliato nello stabilimento di Alghero”.
Come di
prammatica l’AGCM ha avviato un’istruttoria, raccogliendo informazioni sia dalla
ditta produttrice, che ha consegnato una articolata memoria difensiva, sia dalla
Regione Sardegna, che ha fornito i dettagli relativi al tipo di liquore in
questione.
È stato così evidenziato che il “Filu ‘e ferru” è un prodotto
tradizionale nel senso del decreto ministeriale n. 350 del 1999, a sua volta
attuativo dell’art. 8 del D.Lgs. 173/1998, che ha istituito un apposito elenco
di prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura
risultano consolidate nel tempo (per un periodo di almeno 25 anni), elenco
formato e aggiornato sulla base della individuazione da parte delle Regioni (e
delle Province autonome di Trento e Bolzano) dei prodotti dotati delle suddette
caratteristiche.
Va subito precisato – anche perché ha un rilievo nella
discussione del caso che andiamo a sviluppare – che l’inserimento nell’elenco
non costituisce riconoscimento di origine o provenienza. Non siamo, quindi, nel
campo delle denominazioni protette (DOC, DOP, IGP ecc.), né l’appartenenza alla
categoria dei prodotti tradizionali presuppone e implica la provenienza da una
zona geografica particolare.
Infatti, mentre nelle denominazioni protette di
origine uno dei fattori qualitativi caratterizzanti è costituito proprio dalla
origine geografica tipica del prodotto, nei prodotti tradizionali ciò che rileva
è esclusivamente la tradizionalità della metodica produttiva utilizzata: essa di
regola nasce storicamente in un certo territorio, ma il legislatore consente che
sia legittimamente “esportata” in altre zone per produrre prodotti con identiche
caratteristiche.
Nel caso in esame ciò ha comportato innanzi tutto, in
negativo, che le violazioni ravvisate dalla AGCM non abbiano attinto la
normativa sulle denominazioni protette e registrate (con le specifiche sanzioni
che ne sarebbero potute derivare).
Del resto la stessa Regione Sardegna aveva
segnalato nella propria nota esplicativa che l’attribuzione del crisma della
tradizionalità al “Filu ‘e ferru” non significa anche – e quindi non necessita –
la provenienza locale delle materie prime utilizzate nel processo produttivo,
come invece avviene – secondo la chiosa della AGCM – per i prodotti DOP e
IGP.
La Regione aveva anche precisato che il termine “Filu ‘e ferru” va
inteso come semplice sinonimo di “acquavite”.
Tali considerazioni sono state
decisive per un giudizio di non ingannevolezza per quanto riguarda, in sè e per
sè considerata, la dicitura “Filu ‘e ferru” utilizzata come denominazione di
vendita del prodotto. In altri termini, tale dicitura non può suggerire di per
se una particolare origine (sarda) del prodotto e può dunque essere utilizzata,
questa la conseguenza inespressa ma inevitabile, anche per prodotti non di
origine isolana.
Ben diverso è stato il giudizio sulle altre indicazioni
accessorie di etichettatura, volte ad accreditare – e comunque tali da poter
essere “lette” in tal modo dai consumatori -, che lo specifico liquore fosse
davvero prodotto in Sardegna (ad Alghero) con le metodiche tradizionali.
Era,
infatti, stato accertato in maniera non controversa che il distillato utilizzato
per il confezionamento era fornito da una ditta con attività in altra regione ed
era proveniente da vitigni non locali sardi.
Per contro l’etichettatura
esplicitava, anche attraverso univocamente evocativi segni grafici (i quattro
mori), una insussistente produzione locale. Invero, nonostante che alcune fasi
di lavorazione (miscelazione, aromatizzazione ecc.), oltre all’imbottigliamento,
avvenissero nello stabilimento di Alghero (secondo le affermazioni difensive),
ne rimaneva estranea quella più tipica, ossia la distillazione delle
vinacce.
L’AGCM ha, pertanto, riconosciuto l’ingannevolezza del messaggio
pubblicitario per questa parte, diffidando la ditta a eliminarlo dalla etichetta
o a corredarlo di precisazioni idonee a evitare equivoci da parte dei
consumatori sulla reale provenienza del liquore.
Si ricorda da ultimo che la
normativa sulla pubblicità ingannevole è stata trasferita negli artt. 19 ss. del
recentissimo “codice del consumatore” (D.Lgs. 6.9.2005, n. 206).
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Etichetta del “Filu e Ferru”: è pubblicità ingannevole se il distillato non è sardo
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimenti n. 14609 e PI4818 del 4 ottobre 2005 (riferimenti normativi: d.lgs. 74/1992 e d.m. 350/1999)
Costituisce pubblicità ingannevole l’etichettatura di una acquavite
contrassegnata da indicazioni relative alla produzione in Sardegna e secondo la
tradizione sarda allorché sia dimostrato, come nel caso di specie, che il
liquore viene fabbricato utilizzando un distillato fornito da un produttore che
non ha sede in Sardegna.
La segnalazione alla AGCM è stata fatta da
un semplice consumatore e ha avuto per oggetto un’acquavite di una nota casa
produttrice denominata, come nella tradizione sarda “Filu ‘e ferru” .
Oggetto
della contestazione sono stati diversi aspetti del messaggio trasmesso al
pubblico tramite l’etichettatura del prodotto.
Innanzitutto, la stessa
denominazione di vendita tradizionale, “Filu ‘e ferru” appunto. Inoltre, e in
particolare, le indicazioni: “distillato secondo la tradizione di Sardegna”,
“prodotto ancor oggi nel pieno rispetto della tradizione distillatoria isolana”
e “prodotto e imbottigliato nello stabilimento di Alghero”.
Come di
prammatica l’AGCM ha avviato un’istruttoria, raccogliendo informazioni sia dalla
ditta produttrice, che ha consegnato una articolata memoria difensiva, sia dalla
Regione Sardegna, che ha fornito i dettagli relativi al tipo di liquore in
questione.
È stato così evidenziato che il “Filu ‘e ferru” è un prodotto
tradizionale nel senso del decreto ministeriale n. 350 del 1999, a sua volta
attuativo dell’art. 8 del D.Lgs. 173/1998, che ha istituito un apposito elenco
di prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura
risultano consolidate nel tempo (per un periodo di almeno 25 anni), elenco
formato e aggiornato sulla base della individuazione da parte delle Regioni (e
delle Province autonome di Trento e Bolzano) dei prodotti dotati delle suddette
caratteristiche.
Va subito precisato – anche perché ha un rilievo nella
discussione del caso che andiamo a sviluppare – che l’inserimento nell’elenco
non costituisce riconoscimento di origine o provenienza. Non siamo, quindi, nel
campo delle denominazioni protette (DOC, DOP, IGP ecc.), né l’appartenenza alla
categoria dei prodotti tradizionali presuppone e implica la provenienza da una
zona geografica particolare.
Infatti, mentre nelle denominazioni protette di
origine uno dei fattori qualitativi caratterizzanti è costituito proprio dalla
origine geografica tipica del prodotto, nei prodotti tradizionali ciò che rileva
è esclusivamente la tradizionalità della metodica produttiva utilizzata: essa di
regola nasce storicamente in un certo territorio, ma il legislatore consente che
sia legittimamente “esportata” in altre zone per produrre prodotti con identiche
caratteristiche.
Nel caso in esame ciò ha comportato innanzi tutto, in
negativo, che le violazioni ravvisate dalla AGCM non abbiano attinto la
normativa sulle denominazioni protette e registrate (con le specifiche sanzioni
che ne sarebbero potute derivare).
Del resto la stessa Regione Sardegna aveva
segnalato nella propria nota esplicativa che l’attribuzione del crisma della
tradizionalità al “Filu ‘e ferru” non significa anche – e quindi non necessita –
la provenienza locale delle materie prime utilizzate nel processo produttivo,
come invece avviene – secondo la chiosa della AGCM – per i prodotti DOP e
IGP.
La Regione aveva anche precisato che il termine “Filu ‘e ferru” va
inteso come semplice sinonimo di “acquavite”.
Tali considerazioni sono state
decisive per un giudizio di non ingannevolezza per quanto riguarda, in sè e per
sè considerata, la dicitura “Filu ‘e ferru” utilizzata come denominazione di
vendita del prodotto. In altri termini, tale dicitura non può suggerire di per
se una particolare origine (sarda) del prodotto e può dunque essere utilizzata,
questa la conseguenza inespressa ma inevitabile, anche per prodotti non di
origine isolana.
Ben diverso è stato il giudizio sulle altre indicazioni
accessorie di etichettatura, volte ad accreditare – e comunque tali da poter
essere “lette” in tal modo dai consumatori -, che lo specifico liquore fosse
davvero prodotto in Sardegna (ad Alghero) con le metodiche tradizionali.
Era,
infatti, stato accertato in maniera non controversa che il distillato utilizzato
per il confezionamento era fornito da una ditta con attività in altra regione ed
era proveniente da vitigni non locali sardi.
Per contro l’etichettatura
esplicitava, anche attraverso univocamente evocativi segni grafici (i quattro
mori), una insussistente produzione locale. Invero, nonostante che alcune fasi
di lavorazione (miscelazione, aromatizzazione ecc.), oltre all’imbottigliamento,
avvenissero nello stabilimento di Alghero (secondo le affermazioni difensive),
ne rimaneva estranea quella più tipica, ossia la distillazione delle
vinacce.
L’AGCM ha, pertanto, riconosciuto l’ingannevolezza del messaggio
pubblicitario per questa parte, diffidando la ditta a eliminarlo dalla etichetta
o a corredarlo di precisazioni idonee a evitare equivoci da parte dei
consumatori sulla reale provenienza del liquore.
Si ricorda da ultimo che la
normativa sulla pubblicità ingannevole è stata trasferita negli artt. 19 ss. del
recentissimo “codice del consumatore” (D.Lgs. 6.9.2005, n. 206).
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