La frode in forniture pubbliche di alimenti

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Cassazione penale, sentenza n. 48053 del 13 dicembre 2004 (riferimento normativo: art. 356, codice penale)

La norma incriminatrice di cui all’art. 356 cod. pen. (frode in pubbliche
forniture) mira a rafforzare la garanzia di buona fede nella esecuzione ad opera
del privato del contratto avente come controparte una pubblica amministrazione.
Ne consegue che il reato sussiste ogni qualvolta possa affermarsi che è stato
violato il suddetto principio di buona fede.

La frode in pubbliche
forniture è una grave fattispecie di reato (punita con la reclusione da uno a
cinque anni, oltre alla multa), relativa la somministrazione in favore dello
Stato o di altri enti pubblici di determinati beni, tra i quali rientrano anche
quelli alimentari.
Il caso classico è quello dei contratti stipulati da ditte
private per la gestione, per esempio, di mense scolastiche (parlando di scuole
pubbliche). Con il relativo contratto di appalto la ditta si impegna a
effettuare la fornitura di generi alimentari in base a capitolati, che sono in
genere molto analitici in termini di qualità e caratteristiche che la materia
prima deve possedere per entrare nel ciclo di preparazione alimentare.
La
disposizione dell’art. 356 cod. pen. costituisce una forma particolare di frode
in commercio (di cui all’art. 515 cod. pen.). L’aggravamento della sanzione
rispetto alla fattispecie affine si giustifica con il fatto che il reato non
viene commesso in danno di un qualsiasi privato cittadino ma di un ente
pubblico; tanto è vero che il reato in questione è inserito tra quelli contro la
pubblica amministrazione.
È importante sottolineare che per incorrere nei
rigori della legge non è necessario che si consumi – ad onta del nome – una vera
e propria condotta frodatoria, intesa come esercizio di un inganno a carico
della controparte pubblica. Al contrario, è sufficiente qualsiasi inadempimento
contrattuale, purché tenuto in malafede, che si estrinsechi in una difformità
del bene consegnato rispetto a quello pattuito.
Da questo punto di vista può
essere utile, per identificare la natura di questa difformità, richiamare il
riferimento che l’art. 515 cod. pen. fa alla quantità, alla qualità, alla
origine o provenienza del bene oggetto del contratto.
In campo alimentare il
caso può verificarsi, per esempio, nella fornitura di: ortofrutta di calibro
diverso da quello pattuito, carne di provenienza estera (anche solo in parte)
mentre questa doveva essere di origine nostrana, alimenti in tutto o in parte
incommestibili o privi delle caratteristiche di freschezza pattuite, alimenti
con additivi o fitofarmaci non consentiti o comunque in violazione delle
clausole contrattuali o altrettanto per la presenza di OGM ecc.
È
interessante notare come in casi del genere, ed eccezionalmente per via degli
interessi in gioco, una violazione del contratto assurge a commissione di un
reato, pesantemente sanzionato.
Ciò non significa, peraltro, che gli aspetti
di indole civilistica vengano meno. Viceversa, si è in presenza anche di un
inadempimento contrattuale che potrà portare a una richiesta di risarcimento dei
danni, alla risoluzione del contratto, al pagamento di penali e così via, a
seconda delle clausole contrattuali previste.

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