Deve essere respinta la domanda di annullamento proposta dalla Repubblica
d’Austria contro la decisione della Commissione europea con la quale è stata
ritenuta non accoglibile la deroga che la Repubblica d’Austria intendeva
introdurre nel proprio ordinamento a maggiore tutela dalla contaminazione
ambientale da OGM, non avendo la stessa provato alcuno specifico rischio
aggiuntivo sulla base di nuove prove scientifiche.
Il tema degli OGM
e della loro incidenza (eventualmente negativa) sull’ambiente e sulla salute
continua a tenere banco. E non è un caso che la questione ascenda agli alti
scranni del giudice europeo, poiché essa – in un mercato unificato come quello
della UE – non può giocarsi soltanto a livello di singoli Stati membri ma deve
necessariamente coinvolgere le regole comuni fissate a livello
comunitario.
In proposito si nota una certa propensione degli Stati membri a
tentare di inasprire le limitazioni all’impiego di OGM nell’ambito del proprio
territorio in base a normative nazionali che si vogliono più restrittive a
protezione della salute dei propri cittadini e/o dell’ecosistema interno (ma ciò
è vero anche in campi meno sensibili degli OGM: ricordiamo la decisione della
Corte di Giustizia 29.4.2004 in materia di disposizioni limitative introdotte
dalla Repubblica tedesca, di cui abbiamo dato conto in un recente numero della
Rivista). Questo fatto si spiega non sempre e non soltanto sulla base di
conclamate risultanze scientifiche, quanto piuttosto con ragioni in senso lato
“politiche”, tali cioè da tenere conto – del resto giustamente (almeno in linea
di principio) – delle inquietudini serpeggianti nella popolazione su
quell’oggetto, ancora in parte misterioso, che è la bioingegneria.
In
proposito ricordiamo la vicenda (di cui ci siamo già occupati su queste colonne)
del D.P.C.M. 4.8.2000 del Governo italiano, con il quale si era disposta la
sospensione in via cautelativa della commercializzazione e della utilizzazione
di alcuni prodotti transgenici, e che ha originato un lungo e tormentato iter
tra giudice amministrativo nazionale e Corte di Giustizia, conclusosi con
l’annullamento del provvedimento per mancata dimostrazione di un pericolo di
danno, connesso all’uso di OGM, oggettivo, concreto e specifico (TAR Lazio
27.10.2004); ma, nel contempo, con l’importante riconoscimento che il Governo
aveva agito in buona fede a tutela della salute pubblica in una situazione di
incertezza.
Questo richiamo all’ “incertezza” scientifica è stato ed è spesso
– anche nella vicenda austriaca – il “cavallo di Troia” con cui i governi
nazionali tentano di forzare la normativa comunitaria, serrando le maglie
nazionali della catena protettiva della salute, con l’invocare il principio di
precauzione.
Com’è noto il principio di precauzione è stato codificato dal
reg. 178/2002 sulla sicurezza alimentare e consente agli Stati membri di
esperire azioni cautelative in situazioni di incertezza scientifica, ma a
determinate condizioni. Pronunciandosi, ormai più volte, in merito alla portata
del principio di precauzione la Corte di Giustizia ha affermato che esso non può
essere piegato a introdurre disposizioni restrittive del libero scambio
all’interno del mercato comune in assenza di prove scientifiche serie,
quantunque non definitive, su un rischio particolare per la salute o per
l’ambiente derivante dall’utilizzo di determinate sostanze. Con la conseguenza
che, ove tale prova difetti il principio di precauzione, non può trovare
applicazione a sostegno di normative nazionali confliggenti con quelle
comunitarie.
Viene, allora, da osservare che l’approccio comunitario a tali
questioni – attraverso le normative europee e le iniziative delle varie
istituzioni delle CE – è più “illuministico” di quello spesso manifestato dagli
Stati nazionali, in quanto mentre da una parte i principi di tutela della salute
e dell’ambiente sono recepiti come informatori della legislazione comunitaria,
dall’altra si mira a evitare che condotte di singoli Stati sproporzionatamente
cautelative possano compromettere l’altro bene comunitario per eccellenza, cioè
la libertà degli scambi.
Questa ampia premessa ci è sembrata utile per
inquadrare il nuovo caso deciso dal Tribunale, che ora veniamo a trattare più in
dettaglio.
Occorre ancora precisare che l’art. 95 del Trattato CE consente
delle deroghe da parte degli Stati a normative comunitarie di ravvicinamento
delle legislazioni nazionali (tipicamente tramite le direttive) in due casi
distinti.
Il primo è quello in cui la disposizione nazionale confliggente sia
anteriore a quella comunitaria di armonizzazione: in questo caso lo Stato è
autorizzato a “mantenere” la norma interna per le ragioni di tutela di cui
all’art. 30 del Trattato (tra cui la salute) o dell’ambiente (o ancora
dell’ambiente di lavoro).
Nel secondo caso lo Stato può addirittura
“introdurre” nuove disposizioni restrittive, ma a condizione che le stesse siano
giustificate da “nuove prove scientifiche” inerenti la protezione dell’ambiente
(o dell’ambiente di lavoro) – dunque, senza menzione delle ragioni di cui
all’art. 30 Tratt. -, sempre che siano giustificate da un problema “specifico”
locale insorto “dopo l’adozione della misura di armonizzazione”
comunitaria.
In queste situazioni lo Stato deve notificare alla Commissione
le disposizioni nazionali su indicate. La Commissione ha sei mesi di tempo per
decidere se approvarle o meno, valutando – e ciò è significativo rispetto a
quanto detto prima – se esse costituiscano o meno una “restrizione dissimulata
nel commercio tra Stati membri e se rappresentano o no un ostacolo al
funzionamento al mercato interno”.
Il giudice europeo spiega bene la
differente portata dei due criteri fissati dall’art. 95, evidenziando che nel
secondo caso (più restrittivo) l’introduzione di nuove norme posteriori alla
entrata in vigore della disciplina comunitaria rischia di mettere maggiormente
in pericolo l’armonizzazione e deve, perciò, essere sottoposta a limiti più
stringenti.
In particolare, viene sottolineato che lo Stato membro deve
“provare” il maggior rischio alla sicurezza che la propria legislazione mira a
prevenire, e deve farlo sulla base di nuovi dati scientifici, tali cioè che gli
organismi comunitari non abbiano potuto tenerne conto al momento del varo della
normativa comunitaria con la quale la disciplina nazionale entra in
contrasto.
È stato, innanzi tutto, su questo punto che è stata censurata la
nuova normativa austriaca tendente a vietare la coltivazione di sementi e di
materiale di propagazione contenenti OGM o costituiti da essi, nonché la
riproduzione e l’emissione nell’ambiente di animali transgenici, in maniera più
restrittiva di quanto stabilito dalla direttiva 2001/18.
La Commissione
europea aveva, infatti, respinto l’autorizzazione alla deroga sottolineando la
mancanza di nuove prove scientifiche che giustificassero la restrizione
richiesta, e ciò aveva fatto basandosi sul parere tecnico negativo dell’Autorità
europea per la sicurezza alimentare.
Tanto sarebbe stato dirimente, poiché le
condizioni imposte dall’art. 95 Tratt. al fine di ottenere la deroga nazionale
sono cumulative, come ha precisato il Tribunale, sicché mancandone anche una
sola la deroga non può essere approvata.
La Commissione era, però, andata
oltre, escludendo anche la specificità del problema fatto valere dall’Austria,
in quanto esso veniva prospettato con riguardo alle piccole dimensioni delle
aziende agricole coinvolte, problema non soltanto locale, ma comune ai vari
Paesi della UE.
Neppure era stato dato credito all’invocato principio di
precauzione, il quale – come si è visto – deve comunque essere dotato di una
certa concretezza, mentre nella specie il suo richiamo era stato ritenuto troppo
generico e privo di consistenza.
Su tutti questi punti il Tribunale ha dato
ragione alla Commissione valutando positivamente la completezza e la pertinenza
della motivazione della sua decisione in quanto ritenuta rispettosa dell’obbligo
motivazionale imposto dall’art. 253 del Trattato.
Home » UE si contrappone alle politiche OGM-FREE delle singole nazioni
UE si contrappone alle politiche OGM-FREE delle singole nazioni
Tribunale di prima istanza, sentenza del 5 ottobre 2005 nelle cause riunite T-366/03 e T-235/04 (riferimenti normativi: art. 95, Trattato CE; dir. 2001/18)
Deve essere respinta la domanda di annullamento proposta dalla Repubblica
d’Austria contro la decisione della Commissione europea con la quale è stata
ritenuta non accoglibile la deroga che la Repubblica d’Austria intendeva
introdurre nel proprio ordinamento a maggiore tutela dalla contaminazione
ambientale da OGM, non avendo la stessa provato alcuno specifico rischio
aggiuntivo sulla base di nuove prove scientifiche.
Il tema degli OGM
e della loro incidenza (eventualmente negativa) sull’ambiente e sulla salute
continua a tenere banco. E non è un caso che la questione ascenda agli alti
scranni del giudice europeo, poiché essa – in un mercato unificato come quello
della UE – non può giocarsi soltanto a livello di singoli Stati membri ma deve
necessariamente coinvolgere le regole comuni fissate a livello
comunitario.
In proposito si nota una certa propensione degli Stati membri a
tentare di inasprire le limitazioni all’impiego di OGM nell’ambito del proprio
territorio in base a normative nazionali che si vogliono più restrittive a
protezione della salute dei propri cittadini e/o dell’ecosistema interno (ma ciò
è vero anche in campi meno sensibili degli OGM: ricordiamo la decisione della
Corte di Giustizia 29.4.2004 in materia di disposizioni limitative introdotte
dalla Repubblica tedesca, di cui abbiamo dato conto in un recente numero della
Rivista). Questo fatto si spiega non sempre e non soltanto sulla base di
conclamate risultanze scientifiche, quanto piuttosto con ragioni in senso lato
“politiche”, tali cioè da tenere conto – del resto giustamente (almeno in linea
di principio) – delle inquietudini serpeggianti nella popolazione su
quell’oggetto, ancora in parte misterioso, che è la bioingegneria.
In
proposito ricordiamo la vicenda (di cui ci siamo già occupati su queste colonne)
del D.P.C.M. 4.8.2000 del Governo italiano, con il quale si era disposta la
sospensione in via cautelativa della commercializzazione e della utilizzazione
di alcuni prodotti transgenici, e che ha originato un lungo e tormentato iter
tra giudice amministrativo nazionale e Corte di Giustizia, conclusosi con
l’annullamento del provvedimento per mancata dimostrazione di un pericolo di
danno, connesso all’uso di OGM, oggettivo, concreto e specifico (TAR Lazio
27.10.2004); ma, nel contempo, con l’importante riconoscimento che il Governo
aveva agito in buona fede a tutela della salute pubblica in una situazione di
incertezza.
Questo richiamo all’ “incertezza” scientifica è stato ed è spesso
– anche nella vicenda austriaca – il “cavallo di Troia” con cui i governi
nazionali tentano di forzare la normativa comunitaria, serrando le maglie
nazionali della catena protettiva della salute, con l’invocare il principio di
precauzione.
Com’è noto il principio di precauzione è stato codificato dal
reg. 178/2002 sulla sicurezza alimentare e consente agli Stati membri di
esperire azioni cautelative in situazioni di incertezza scientifica, ma a
determinate condizioni. Pronunciandosi, ormai più volte, in merito alla portata
del principio di precauzione la Corte di Giustizia ha affermato che esso non può
essere piegato a introdurre disposizioni restrittive del libero scambio
all’interno del mercato comune in assenza di prove scientifiche serie,
quantunque non definitive, su un rischio particolare per la salute o per
l’ambiente derivante dall’utilizzo di determinate sostanze. Con la conseguenza
che, ove tale prova difetti il principio di precauzione, non può trovare
applicazione a sostegno di normative nazionali confliggenti con quelle
comunitarie.
Viene, allora, da osservare che l’approccio comunitario a tali
questioni – attraverso le normative europee e le iniziative delle varie
istituzioni delle CE – è più “illuministico” di quello spesso manifestato dagli
Stati nazionali, in quanto mentre da una parte i principi di tutela della salute
e dell’ambiente sono recepiti come informatori della legislazione comunitaria,
dall’altra si mira a evitare che condotte di singoli Stati sproporzionatamente
cautelative possano compromettere l’altro bene comunitario per eccellenza, cioè
la libertà degli scambi.
Questa ampia premessa ci è sembrata utile per
inquadrare il nuovo caso deciso dal Tribunale, che ora veniamo a trattare più in
dettaglio.
Occorre ancora precisare che l’art. 95 del Trattato CE consente
delle deroghe da parte degli Stati a normative comunitarie di ravvicinamento
delle legislazioni nazionali (tipicamente tramite le direttive) in due casi
distinti.
Il primo è quello in cui la disposizione nazionale confliggente sia
anteriore a quella comunitaria di armonizzazione: in questo caso lo Stato è
autorizzato a “mantenere” la norma interna per le ragioni di tutela di cui
all’art. 30 del Trattato (tra cui la salute) o dell’ambiente (o ancora
dell’ambiente di lavoro).
Nel secondo caso lo Stato può addirittura
“introdurre” nuove disposizioni restrittive, ma a condizione che le stesse siano
giustificate da “nuove prove scientifiche” inerenti la protezione dell’ambiente
(o dell’ambiente di lavoro) – dunque, senza menzione delle ragioni di cui
all’art. 30 Tratt. -, sempre che siano giustificate da un problema “specifico”
locale insorto “dopo l’adozione della misura di armonizzazione”
comunitaria.
In queste situazioni lo Stato deve notificare alla Commissione
le disposizioni nazionali su indicate. La Commissione ha sei mesi di tempo per
decidere se approvarle o meno, valutando – e ciò è significativo rispetto a
quanto detto prima – se esse costituiscano o meno una “restrizione dissimulata
nel commercio tra Stati membri e se rappresentano o no un ostacolo al
funzionamento al mercato interno”.
Il giudice europeo spiega bene la
differente portata dei due criteri fissati dall’art. 95, evidenziando che nel
secondo caso (più restrittivo) l’introduzione di nuove norme posteriori alla
entrata in vigore della disciplina comunitaria rischia di mettere maggiormente
in pericolo l’armonizzazione e deve, perciò, essere sottoposta a limiti più
stringenti.
In particolare, viene sottolineato che lo Stato membro deve
“provare” il maggior rischio alla sicurezza che la propria legislazione mira a
prevenire, e deve farlo sulla base di nuovi dati scientifici, tali cioè che gli
organismi comunitari non abbiano potuto tenerne conto al momento del varo della
normativa comunitaria con la quale la disciplina nazionale entra in
contrasto.
È stato, innanzi tutto, su questo punto che è stata censurata la
nuova normativa austriaca tendente a vietare la coltivazione di sementi e di
materiale di propagazione contenenti OGM o costituiti da essi, nonché la
riproduzione e l’emissione nell’ambiente di animali transgenici, in maniera più
restrittiva di quanto stabilito dalla direttiva 2001/18.
La Commissione
europea aveva, infatti, respinto l’autorizzazione alla deroga sottolineando la
mancanza di nuove prove scientifiche che giustificassero la restrizione
richiesta, e ciò aveva fatto basandosi sul parere tecnico negativo dell’Autorità
europea per la sicurezza alimentare.
Tanto sarebbe stato dirimente, poiché le
condizioni imposte dall’art. 95 Tratt. al fine di ottenere la deroga nazionale
sono cumulative, come ha precisato il Tribunale, sicché mancandone anche una
sola la deroga non può essere approvata.
La Commissione era, però, andata
oltre, escludendo anche la specificità del problema fatto valere dall’Austria,
in quanto esso veniva prospettato con riguardo alle piccole dimensioni delle
aziende agricole coinvolte, problema non soltanto locale, ma comune ai vari
Paesi della UE.
Neppure era stato dato credito all’invocato principio di
precauzione, il quale – come si è visto – deve comunque essere dotato di una
certa concretezza, mentre nella specie il suo richiamo era stato ritenuto troppo
generico e privo di consistenza.
Su tutti questi punti il Tribunale ha dato
ragione alla Commissione valutando positivamente la completezza e la pertinenza
della motivazione della sua decisione in quanto ritenuta rispettosa dell’obbligo
motivazionale imposto dall’art. 253 del Trattato.
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