Vendita di sostanze alimentari nocive

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Tribunale di Torino, sentenza del 9.4.2004 (riferimento normativo: art. 5, lett. d, l. 283/1962)

Non sussiste il reato di detenzione per la vendita di sostanze
alimentari insudiciate e nocive nella messa in commercio di salsiccia fresca
contaminata da listeria monocytogenes, in quanto erano corrette le modalità di
conservazione, il prodotto doveva essere consumato cotto e la contaminazione
poteva esistere all’origine.

Sulla base dell’esito sfavorevole di
analisi di laboratorio di un campione di salsiccia, da consumarsi previa
cottura, prelevato nel supermercato di una nota catena distributiva, era stato
emesso decreto penale di condanna contro il responsabile della macelleria e
quello dell’autocontrollo aziendale, ossia una condanna al pagamento di una
somma di denaro fondata sui soli atti raccolti dall’organo di vigilanza ma senza
previo contraddittorio con l’imputato, il quale ha invece la possibilità di
difendersi in seconda battuta, opponendosi al decreto penale.
Così, infatti,
era avvenuto e si era instaurato un giudizio dibattimentale “pieno”. Ma il
giudice del dibattimento, non interamente soddisfatto del risultato analitico
già acquisito, aveva disposto una perizia al fine di valutare la effettiva
origine della contaminazione e l’incidenza benefica della cottura che l’alimento
avrebbe dovuto subire prima di essere consumato.
Nelle proprie conclusioni –
evidentemente fondate su di una ricostruzione a posteriori e sulla carta della
attendibilità delle analisi (irripetibili) già effettuate – il perito
evidenziava la non esaustività del giudizio del laboratorio, poiché la mancata
quantificazione della carica batterica non consentiva di escludere che, a
seguito della normale cottura dell’alimento crudo, il germe potesse essere
debellato.
Preso atto di ciò e valutato anche il fatto che l’alimento
risultava correttamente conservato (anche come temperatura) al momento del
prelievo, nonché la probabile contaminazione all’origine (in sede di
macellazione) senza ulteriori inquinamenti successivi, il giudice ha assolto gli
imputati dall’addebito non ritenendolo sussistente neppure sul piano
oggettivo.
La soluzione del caso appare fondamentalmente condivisibile, ma
con qualche messa a registro.
Innanzi tutto, non ci trova d’accordo la
esclusione tout court del reato.
Il reato, oggettivamente parlando, a nostro
avviso sussisteva, in quanto si era comunque in presenza della vendita di un
alimento contaminato.
Il fatto che la contaminazione potesse essere anteriore
a manipolazioni verificatesi ad opera degli addetti del supermercato – cosa, del
resto, probabile secondo il perito, ma non certa – non escludeva il divieto,
valido anche per il rivenditore di prodotti sfusi, di mettere in commercio
alimenti in condizioni igieniche irregolari.
Neanche la circostanza che
l’alimento doveva essere cotto prima del consumo impediva di considerarlo
contaminato al momento della vendita, cioè in uno dei momenti rilevanti ai sensi
dell’art. 5, l. 283/1962 per il perfezionamento del reato.
Il giudice ha
affermato. “L’unico dato certo è che il batterio era presente nelle carni
campionate”. Ma è ben questo che bastava a ritenere pienamente integrato il
reato dal punto di vista oggettivo, cioè come condotta materiale.
È vero che
il giudice ha messo alquanto in evidenza la mancata quantificazione della carica
batterica rapportandola alla circostanza che la listeria diventa dannosa solo
oltre una certa soglia. Ma anche questa argomentazione non pare condivisibile,
poiché non era addebitata la dannosità dell’alimento, bensì l’insudiciamento e
la contaminazione dello stesso, fatto che neppure il giudice ha messo in
discussione.
Diverso, forse, sarebbe potuto essere il ragionamento sul piano
dell’elemento soggettivo.
Infatti, il reato di cui all’art. 5 l. 283/1962,
non deve essere necessariamente commesso con la consapevolezza e volontà
dell’illecito, bastando anche la semplice colpa sotto forma di negligenza o
imperizia, ma deve pur sempre essere possibile muovere un qualche concreto
rimprovero all’imputato.
Questo profilo non è stato sviluppato dal giudice,
per la buona ragione che egli ha ritenuto in radice insussistente lo stesso
reato contestato.
Proviamo, allora, a verificare se c’era spazio per una
decisione ugualmente assolutoria ma sul piano soggettivo.
Dobbiamo premettere
che la normativa in materia è estremamente rigorosa in quanto vi è un divieto
assoluto di vendita di alimenti non conformi agli standards di sicurezza
alimentare.
Tale divieto è così imperativo che non è rilevante solo
l’irregolarità in cui può incorrere il produttore, né è rilevante che per
l’appunto la contaminazione esista all’origine, in quanto lo stesso commerciante
– se si tratta di prodotti venduti sfusi – deve a sua volta garantire la massima
igienicità dell’alimento. Con la conseguenza, più volte ribadita dalla
giurisprudenza, che egli deve adottare tutte le cautele ed effettuare tutti i
controlli necessari – senza che abbia rilevanza la loro eccessiva onerosità
economica – atti a evitare la messa in vendita di un prodotto irregolare:
quindi, adeguato piano di autocontrollo, analisi di laboratorio almeno a
campione ecc.
Ora, la sentenza non fornisce molti dati su cui poter fondare
un esauriente giudizio sull’elemento soggettivo del reato. Ciò nonostante se ne
rintraccia qualcuno di una qualche utilità per orientare il giudizio.
Si
dice, per esempio, anche se solo come allegazione difensiva – non verificata, ma
neppure smentita – che i prodotti erano sottoposti a campionamenti
periodici.
Si parla, altresì, di un responsabile dell’autocontrollo, il che
presuppone che fosse operante il sistema HACCP di cui al D.Lgs.
155/1997.
Sarebbero questi tutti elementi astrattamente idonei a convogliare
il giudizio verso una decisione di irresponsabilità, in quanto in ipotesi la
contaminazione poteva essere originaria ed eccezionalmente non rilevata dal
rivenditore per caso fortuito, ossia nonostante l’adeguata predisposizione di
idonei controlli.
Purtroppo, allo stato degli atti, sarebbe questa una
ipotesi plausibile, ma in realtà tutta da verificare, cosa che invece non è
avvenuta, avendo il giudice adottato un altro percorso decisorio.
Sarebbe
stato importante, in questa ottica, avere conferma dalla ASL della esistenza ed
efficienza del sistema di autocontrollo aziendale; della reale effettuazione di
analisi a campione sulle forniture, della loro tipologia e periodicità; della
mancanza di pregressi, magari recenti, episodi analoghi; delle garanzie di
igienicità richieste dal rivenditore al fornitore della merce, e così
via.
Ove gli elementi acquisiti in questa prospettiva, fossero stati
favorevoli agli imputati, se ne sarebbe potuta decretare la mancanza di
responsabilità nel caso specifico.
Per la verità vi è un ultimo punto che non
è molto chiaro nella sentenza.
Infatti, si dice che la carne era esposta in
un banco frigo, ma poi si aggiunge che il prodotto era stato prelevato da una
vaschetta chiusa in atmosfera modificata, proveniente da una nota ditta di
salumi.
Il dubbio che suggerisce una tale indicazione è che fosse messo in
vendita un prodotto confezionato. Sicuramente, però, così non è, perché
altrimenti il processo non sarebbe neppure dovuto nascere, non almeno nei
confronti del rivenditore.
Più probabilmente il giro di frase deve voler
significare una cosa diversa, ossia che il prodotto era bensì in origine
confezionato, ma che era stato poi messo in vendita sfuso.

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