A seguito della modifica dell’art. 2 reg. CEE 2092/91 da parte del reg. CE
392/2004 in nessuno Stato membro può essere utilizzato il termine “biologico” o
“ecologico” o simili allorché il prodotto non rispetti la disciplina fissata dal
suddetto regolamento.
Il giudizio della Corte di Giustizia è stato
avviato a seguito dell’investitura da parte della Corte di cassazione spagnola,
che doveva decidere della legittimità o meno della etichettatura di prodotti
alimentari con il termine “biologico” (o simili, come “bio”) quando ottenuti con
metodi non biologici.
Il quesito nasceva dal fatto che secondo l’art. 2 del
regolamento comunitario 2092/91 il termine che nella lingua spagnola deve
indicare i prodotti biologici è “ecológico”. Il giudice spagnolo si chiedeva,
pertanto, se fosse o meno conforme al diritto comunitario (di diretta e
immediata applicazione negli Stati membri, trattandosi di regolamento)
l’utilizzo – autorizzato dal legislatore nazionale – della denominazione di un
termine (“biológico”) a prodotti non conformi al regolamento, equipollente a
quello prescritto dalla norma sovranazionale (“ecológico”).
È evidente la
rilevanza della questione: se la risposta dovesse essere per la liceità di una
simile denominazione, ne deriverebbe un chiaro rischio di ingannevolezza per il
consumatore, e non solo per quello spagnolo posta la tendenzialmente libera
circolazione delle merci nell’ambito della UE.
È curioso notare che il
Governo spagnolo sosteneva, appunto, la liceità dell’uso del termine
“biológico”, facendo leva su di una interpretazione restrittiva della citata
disposizione comunitaria. La cosa stupisce un po’ perché è vero che in tal modo
il Governo difendeva la propria legislazione, ma nel contempo ci si dovrebbe
attendere che i governi propendano a tutelare l’interesse dei consumatori alla
trasparenza della informazione commerciale, anziché il contrario.
La Corte
ha, però, dato parzialmente ragione al Governo spagnolo.
Nonostante il
contrario avviso della Commissione europea e di Paesi come la Francia e la
Grecia, i giudici comunitari hanno infatti affermato che nella sua versione
originaria il reg. CEE 2092/91 aveva carattere tassativo nella elencazione dei
termini che, nelle varie lingue, dovevano in via esclusiva indicare i prodotti
ottenuti con metodi biologici, e non vietava di conseguenza l’uso spagnolo del
termine “biológico” per prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione del
regolamento.
Secondo la Corte tanto non vale dopo la riforma del reg. 2092
per effetto del reg. 392/2004 che, modificando l’art. 2, ha esteso l’equivalenza
dei termini “bio”, “eco” e loro derivati in ogni lingua della Comunità. E visto
che in alcune lingue europee la produzione conforme ai crismi dettati dal
regolamento viene indicata con denominazioni quali “biologico” (in italiano),
“biologique” (in francese) ecc., ne è conseguito secondo la Corte che d’ora in
avanti anche per la produzione spagnola non può farsi alcuna differenza, sicché
non potrà più autodefinirsi “biológico” un prodotto che non corrisponda ai
requisiti del reg. 2092/91.
Per inciso, ci si permetta di dubitare della
correttezza della soluzione adottata dalla Corte per la fase ante riforma,
perché sembra francamente difficile ammettere che potesse liberamente essere
commercializzato in Spagna come “biológico” un alimento privo delle
caratteristiche di biologicità, con la conseguenza di poterlo liberamente
introdurre, per esempio, anche nel mercato italiano – per il principio del mutuo
riconoscimento – dove il termine in questione allude esattamente a ciò che quel
prodotto, invece, non possiede (anche se, forse, sarebbe stato questo uno dei
casi in cui può vietarsi l’uso della denominazione originaria di vendita,
proprio per la confusione che può ingenerare nei consumatori del Paese di
importazione).
A conferma del fatto che anche prima del reg. 392/2004 fosse
possibile – e forse doverosa – la soluzione interpretativa accolta
successivamente alla riforma, ricordiamo come uno dei considerando del nuovo
regolamento spiega che l’equipollenza ora espressamente stabilita tra i vari
termini “indipendentemente dalla lingua utilizzata” servisse anche a “eliminare
ogni possibilità di malinteso”: come dire che, forse, la normativa precedente si
poteva prestare a malintesi, ma che interpretarla come ha poi fatto la Corte
sarebbe stato, appunto, un malinteso.
Cerchiamo ora di scendere più nello
specifico della normativa italiana, in particolare per vedere se e in quali
sanzioni si può incorrere nel caso di uso scorretto della terminologia che
designa prodotti biologici, che però tali in effetti non sono.
Non c’è dubbio
che la designazione come “biologico” di un alimento che non ha diritto a
fregiarsene (perché non rispetta i requisiti normativi richiesti) è
illecita.
Una tale evenienza veniva normalmente ricondotta dalla
giurisprudenza alla violazione (all’epoca penale) dell’art. 13, l. 283/1962
sotto il profilo della ingannevolezza della etichettatura. Tale reato è stato,
però, depenalizzato con il D.Lgs. 507/1999.
Viene anche in gioco il
confinante (per non dire sovrapponibile) divieto di cui all’art. 2, D.Lgs.
109/1992, punito con una sanzione amministrativa, più pesante di quella
dell’art. 13 citato (v. art. 18 del decreto).
Collateralmente può anche
venire in considerazione il D.Lgs. 74/1992, che può portare alla inibitoria del
messaggio ingannevole e addirittura, nel caso di inottemperanza allo stesso,
alla commissione di un illecito penale.
A parte quest’ultimo caso – in cui la
sanzione penale può però arrivare solo in seconda battuta – sembrerebbe che non
residui spazio per un intervento penale diretto sulla commercializzazione come
tale del prodotto con etichettatura ingannevole in merito alla sua
“biologicità”.
Ma è davvero così? Non potrebbero forse trovare applicazione
le disposizioni sulle frodi in commercio (art. 515 cod. Pen.)?
Prima che la
produzione biologica fosse “normata” si poteva pensare che l’utilizzo improprio
del termine non determinasse una vera e propria frode in danno del consumatore,
per mancanza di parametri certi di riferimento. Anzi, l’illiceità non stava
tanto nella contrarietà a specifiche norme (che non esistevano), quanto proprio
nella non dimostrabilità delle caratteristiche biologiche del prodotto e,
quindi, nella millanteria che ne accompagnava la presentazione al
pubblico.
Ma nel momento in cui vengono dettate regole precise di produzione
biologica, il prodotto che si fregia di un simile riferimento vuole farsi
legalmente riconoscere come portatore di specifiche qualità intrinseche. La
denominazione che si adotta, ove non corrispondente al vero, non è dunque una
generica millanteria, ma propriamente la falsa rappresentazione di precise
qualità che il prodotto in realtà non possiede.
Se ricordiamo che la frode
in commercio consiste esattamente nel commercializzare prodotti diversi per
qualità, origine o provenienza da quanto dichiarato in etichetta, forse ce n’è
abbastanza per non escludere la possibilità di ravvisare una frode (art. 515
cod. Pen.) nella vendita come biologico di un prodotto che non è
tale.
Potrebbe pure venire in considerazione l’art. 516 cod. Pen, che vieta
la commercializzazione di alimenti non genuini. L’interpretazione comune,
infatti, è nel senso che la genuinità va commisurata alle caratteristiche
“legali” del prodotto: si potrebbe allora affermare che un prodotto che viene
venduto come “biologico”, ma che tale non è, è appunto non genuino nel senso che
si diceva.
Home » Etichettatura di prodotti “biologici”
Etichettatura di prodotti “biologici”
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 14 luglio 2005, nella causa C-107/04 (riferimento normativo: reg. CEE 2092/91 e reg. CE 392/2004)
A seguito della modifica dell’art. 2 reg. CEE 2092/91 da parte del reg. CE
392/2004 in nessuno Stato membro può essere utilizzato il termine “biologico” o
“ecologico” o simili allorché il prodotto non rispetti la disciplina fissata dal
suddetto regolamento.
Il giudizio della Corte di Giustizia è stato
avviato a seguito dell’investitura da parte della Corte di cassazione spagnola,
che doveva decidere della legittimità o meno della etichettatura di prodotti
alimentari con il termine “biologico” (o simili, come “bio”) quando ottenuti con
metodi non biologici.
Il quesito nasceva dal fatto che secondo l’art. 2 del
regolamento comunitario 2092/91 il termine che nella lingua spagnola deve
indicare i prodotti biologici è “ecológico”. Il giudice spagnolo si chiedeva,
pertanto, se fosse o meno conforme al diritto comunitario (di diretta e
immediata applicazione negli Stati membri, trattandosi di regolamento)
l’utilizzo – autorizzato dal legislatore nazionale – della denominazione di un
termine (“biológico”) a prodotti non conformi al regolamento, equipollente a
quello prescritto dalla norma sovranazionale (“ecológico”).
È evidente la
rilevanza della questione: se la risposta dovesse essere per la liceità di una
simile denominazione, ne deriverebbe un chiaro rischio di ingannevolezza per il
consumatore, e non solo per quello spagnolo posta la tendenzialmente libera
circolazione delle merci nell’ambito della UE.
È curioso notare che il
Governo spagnolo sosteneva, appunto, la liceità dell’uso del termine
“biológico”, facendo leva su di una interpretazione restrittiva della citata
disposizione comunitaria. La cosa stupisce un po’ perché è vero che in tal modo
il Governo difendeva la propria legislazione, ma nel contempo ci si dovrebbe
attendere che i governi propendano a tutelare l’interesse dei consumatori alla
trasparenza della informazione commerciale, anziché il contrario.
La Corte
ha, però, dato parzialmente ragione al Governo spagnolo.
Nonostante il
contrario avviso della Commissione europea e di Paesi come la Francia e la
Grecia, i giudici comunitari hanno infatti affermato che nella sua versione
originaria il reg. CEE 2092/91 aveva carattere tassativo nella elencazione dei
termini che, nelle varie lingue, dovevano in via esclusiva indicare i prodotti
ottenuti con metodi biologici, e non vietava di conseguenza l’uso spagnolo del
termine “biológico” per prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione del
regolamento.
Secondo la Corte tanto non vale dopo la riforma del reg. 2092
per effetto del reg. 392/2004 che, modificando l’art. 2, ha esteso l’equivalenza
dei termini “bio”, “eco” e loro derivati in ogni lingua della Comunità. E visto
che in alcune lingue europee la produzione conforme ai crismi dettati dal
regolamento viene indicata con denominazioni quali “biologico” (in italiano),
“biologique” (in francese) ecc., ne è conseguito secondo la Corte che d’ora in
avanti anche per la produzione spagnola non può farsi alcuna differenza, sicché
non potrà più autodefinirsi “biológico” un prodotto che non corrisponda ai
requisiti del reg. 2092/91.
Per inciso, ci si permetta di dubitare della
correttezza della soluzione adottata dalla Corte per la fase ante riforma,
perché sembra francamente difficile ammettere che potesse liberamente essere
commercializzato in Spagna come “biológico” un alimento privo delle
caratteristiche di biologicità, con la conseguenza di poterlo liberamente
introdurre, per esempio, anche nel mercato italiano – per il principio del mutuo
riconoscimento – dove il termine in questione allude esattamente a ciò che quel
prodotto, invece, non possiede (anche se, forse, sarebbe stato questo uno dei
casi in cui può vietarsi l’uso della denominazione originaria di vendita,
proprio per la confusione che può ingenerare nei consumatori del Paese di
importazione).
A conferma del fatto che anche prima del reg. 392/2004 fosse
possibile – e forse doverosa – la soluzione interpretativa accolta
successivamente alla riforma, ricordiamo come uno dei considerando del nuovo
regolamento spiega che l’equipollenza ora espressamente stabilita tra i vari
termini “indipendentemente dalla lingua utilizzata” servisse anche a “eliminare
ogni possibilità di malinteso”: come dire che, forse, la normativa precedente si
poteva prestare a malintesi, ma che interpretarla come ha poi fatto la Corte
sarebbe stato, appunto, un malinteso.
Cerchiamo ora di scendere più nello
specifico della normativa italiana, in particolare per vedere se e in quali
sanzioni si può incorrere nel caso di uso scorretto della terminologia che
designa prodotti biologici, che però tali in effetti non sono.
Non c’è dubbio
che la designazione come “biologico” di un alimento che non ha diritto a
fregiarsene (perché non rispetta i requisiti normativi richiesti) è
illecita.
Una tale evenienza veniva normalmente ricondotta dalla
giurisprudenza alla violazione (all’epoca penale) dell’art. 13, l. 283/1962
sotto il profilo della ingannevolezza della etichettatura. Tale reato è stato,
però, depenalizzato con il D.Lgs. 507/1999.
Viene anche in gioco il
confinante (per non dire sovrapponibile) divieto di cui all’art. 2, D.Lgs.
109/1992, punito con una sanzione amministrativa, più pesante di quella
dell’art. 13 citato (v. art. 18 del decreto).
Collateralmente può anche
venire in considerazione il D.Lgs. 74/1992, che può portare alla inibitoria del
messaggio ingannevole e addirittura, nel caso di inottemperanza allo stesso,
alla commissione di un illecito penale.
A parte quest’ultimo caso – in cui la
sanzione penale può però arrivare solo in seconda battuta – sembrerebbe che non
residui spazio per un intervento penale diretto sulla commercializzazione come
tale del prodotto con etichettatura ingannevole in merito alla sua
“biologicità”.
Ma è davvero così? Non potrebbero forse trovare applicazione
le disposizioni sulle frodi in commercio (art. 515 cod. Pen.)?
Prima che la
produzione biologica fosse “normata” si poteva pensare che l’utilizzo improprio
del termine non determinasse una vera e propria frode in danno del consumatore,
per mancanza di parametri certi di riferimento. Anzi, l’illiceità non stava
tanto nella contrarietà a specifiche norme (che non esistevano), quanto proprio
nella non dimostrabilità delle caratteristiche biologiche del prodotto e,
quindi, nella millanteria che ne accompagnava la presentazione al
pubblico.
Ma nel momento in cui vengono dettate regole precise di produzione
biologica, il prodotto che si fregia di un simile riferimento vuole farsi
legalmente riconoscere come portatore di specifiche qualità intrinseche. La
denominazione che si adotta, ove non corrispondente al vero, non è dunque una
generica millanteria, ma propriamente la falsa rappresentazione di precise
qualità che il prodotto in realtà non possiede.
Se ricordiamo che la frode
in commercio consiste esattamente nel commercializzare prodotti diversi per
qualità, origine o provenienza da quanto dichiarato in etichetta, forse ce n’è
abbastanza per non escludere la possibilità di ravvisare una frode (art. 515
cod. Pen.) nella vendita come biologico di un prodotto che non è
tale.
Potrebbe pure venire in considerazione l’art. 516 cod. Pen, che vieta
la commercializzazione di alimenti non genuini. L’interpretazione comune,
infatti, è nel senso che la genuinità va commisurata alle caratteristiche
“legali” del prodotto: si potrebbe allora affermare che un prodotto che viene
venduto come “biologico”, ma che tale non è, è appunto non genuino nel senso che
si diceva.
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