Le responsabilità se i prodotti importati dall’estero non sono conformi

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Cassazione penale, sentenza n. 2383 del 10 dicembre 2004 (riferimento normativo: artt. 5, lett. d, 12 e 19, legge 283/1962; decreto legislativo 155/1997)

L’importatore di fusi di pollo contaminati da salmonella risponde
della non conformità del prodotto alimentare anche se questo sia stato
acquistato all’estero in confezioni originali, in quanto in tal caso non trova
applicazione l’esimente di cui all’art. 19 L. 283/1962, operante per i meri
rivenditori di prodotti confezionati.
L’importatore versa in colpa per la
omessa effettuazione di analisi di laboratorio né può invocare la propria buona
fede per avere la partita alimentare superato i controlli doganali. Egli,
infatti, come qualsiasi operatore del settore alimentare è tenuto a rispettare
il piano di autocontrollo a tutela della salubrità degli alimenti.
Un
prodotto alimentare contaminato da salmonella è caratterizzato dalla attitudine
concreta a provocare danni alla salute, non essendo ammesso alcun limite di
tolleranza per la presenza di salmonella nelle carni di pollame.

E’
abbastanza difficile imbattersi in una sentenza in materia alimentare che
tratti, nel volgere di poche pagine, tali e tanti argomenti di primario
interesse: dal problema della importazione intra o extracomunitaria e dei
relativi obblighi di garanzia sanitaria in capo all’operatore, ai profili di
colpa per omissione dell’autocontrollo, alla classificazione giuridica della
contaminazione da salmonella. Ma andiamo con ordine.
In punto di fatto era
successo che un importatore italiano aveva acquistato da un macello ungherese
una partita di carne di pollame; la partita transitava positivamente attraverso
i controlli doganali; l’operatore effettuava a sua volta due analisi a campione
per la ricerca della salmonella, che davano esito negativo; ma alcuni mesi dopo,
a seguito di un prelievo da parte degli organi di vigilanza, si era evidenziata
una positività a tale germe patogeno. Ne era scaturita una condanna alla pena di
€ 30.000 di ammenda per violazione dell’art. 5, lett. d), l. 283/1962 (sotto il
profilo della commercializzazione di alimenti “comunque nocivi”).
I motivi di
impugnazione si erano appuntati sulla mancata applicazione della scriminate
dell’art. 19, l. 283/1962 (secondo il quale non risponde dei vizi intrinseci del
prodotto chi si limiti a commercializzare prodotti confezionati all’origine),
sul superamento del controllo in dogana e sulla considerazione che l’alimento
era comunque da consumare cotto (con conseguente bonifica dal
contaminante).
Nessuna di queste argomentazioni è stata accolta dalla
Corte.
A proposito della prima obiezione difensiva i giudici di legittimità
hanno ricordato che l’art. 12, l. 283/1962 vieta l’introduzione nel territorio
nazionale di prodotti alimentari non conformi alla legislazione vigente, e hanno
ribadito la costante interpretazione della norma nel senso che a tale caso non
si estende la causa di esenzione da responsabilità prevista dall’art. 19. Ciò in
quanto, non essendo il produttore estero tenuto al rispetto della normativa
italiana e non potendosi comunque “aggredirlo” giudiziariamente – proprio per la
sua extraterritorialità rispetto ai confini nazionali – la legge ha eretto
direttamente l’importatore a garante della salubrità degli alimenti importati,
anche quando – e sta qui la particolarità – questi si trovino in confezioni
originali.
Tale conclusione la Corte l’ha ritenuta confermata dall’art. 72
del regolamento della legge del 1962, nella parte in cui stabilisce che gli
importatori sono responsabili, tra l’altro, della rispondenza della merce ai
requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni. La Corte
riconosce che la legge impone cautele e controlli di “rilevante difficoltà”; ma
non fino al punto di tramutare la responsabilità dell’importatore in
responsabilità oggettiva (senza colpa), poiché proprio l’inadempimento degli
obblighi a cui egli è legalmente tenuto ne manifestano la colpevole negligenza.
Con il corollario – drastico ma ineluttabile – che se l’operatore non è in grado
di garantire la conformità del prodotto estero deve rinunciare ad
importarlo.
Sulla problematica dell’importazione si innesta la questione –
sollevata dalla difesa – dell’abbattimento delle barriere doganali con la
costituzione del mercato unico tra i Paesi membri dell’Unione europea. Pur non
essendo l’Ungheria ancora partecipe dell’Unione, si sosteneva essere stata
riconosciuta per via di convenzione internazionale l’equiparabilità a questo
fine dell’importazione delle carni macellate in tale Paese.
La Corte ha
disatteso in poche battute questa prospettazione, ricordando come proprio la
sottoposizione del prodotto a controllo doganale dimostrava non versarsi nel
caso preteso dalla difesa. Prima di arrivare a questa conclusione tranchante, ha
svolto alcune considerazioni sugli scambi intracomunitari, ricordando il
principio di libera circolazione e il principio del “mutuo riconoscimento” (in
virtù del quale, in linea di massima, i prodotti legittimamente fabbricati e/o
commercializzati in un Paese membro possono circolare in ogni altro Paese
dell’UE), ma ribadendo pure i limiti di tutela della salute, la cui violazione
ben può incappare nelle maglie punitive dell’art. 5, l. 283/1962.
Ma cosa si
poteva precisamente imputare all’importatore per ravvisarne e stigmatizzarne la
colpa? In altre parole, che cosa avrebbe dovuto fare l’operatore, che invece non
aveva fatto?
La risposta non poteva prescindere dal richiamo al d.lgs.
155/1997 che, in attuazione di direttive comunitarie, ha fissato in via generale
gli obblighi a cui sono tenuti tutti gli operatori del settore alimentare a
garanzia della igienicità dei prodotti. Come ben noto tale disciplina – in via
di evoluzione a seguito del varo del regolamento comunitario 852/2004 – ha
imposto a qualsiasi operatore della filiera alimentare, e dunque non solo ai
segmenti produttivi, l’adozione di un piano di “autocontrollo” per la
individuazione dei punti critici sotto il profilo igienico-sanitario e delle
azioni di prevenzione e di contrasto di eventuali episodi di non conformità. In
questo piano una parte spesso determinante deve essere riservata alle analisi di
laboratorio, che sono le uniche che possono scandagliare, almeno a campione,
l’intrinseca regolarità dell’alimento.
Nel nostro caso erano state effettuate
delle analisi di controllo sulle derrate, ma soltanto molti mesi prima
dell’accertamento ufficiale, delineandosi in tal modo una carenza di appropriati
e continuativi controlli.
D’altra parte, non poteva neppure invocarsi
l’espletamento con esito favorevole di un controllo sanitario in dogana (come la
giurisprudenza ha avuto modo di affermare anche in altre occasioni), proprio
perché questo non può assolvere l’operatore da ogni obbligo di garanzia igienica
per la vita successiva del prodotto e finchè lo stesso resta nella sua
disponibilità. Altrimenti, si può aggiungere, verrebbe vanificata tutta la
“filosofia” che sottostà al sistema dell’autocontrollo.
Last but not least
residua il profilo della qualificazione giuridica della condotta addebitata. Non
possiamo, né vogliamo, entrare troppo in dettagli tecnici, ma la questione
merita comunque un accenno, non foss’altro che per le diverse conseguenze
pratiche in termini sanzionatori che derivano dalla scelta interpretativa che si
ritiene più appropriata.
La difficoltà nasce dal fatto che non vi è ancora
sufficiente chiarezza e condivisione in merito al rapporto intercorrente tra
art. 444 cod. pen. (commercializzazione di sostanze pericolose per la salute
pubblica) e art. 5, lett. d), l. 283/1962, specie per l’aspetto delle sostanze
alimentari “comunque nocive”. Infatti, mentre è certo che la prima disposizione
richiede l”esistenza di un pericolo concreto per la salute, altrettanto
sembrerebbe doversi pretendere per la seconda, nonostante che per la violazione
dell’art. 5 ciò non sia normalmente richiesto.
Venendo al caso della
salmonella, è notorio che si tratta di un germe patogeno (o almeno
piotenzialmente patogeno in relazione alla sua effettiva virulenza contingente).
Tanto che la giurisprudenza non aveva avuto dubbi in passato a ricondurre la
contaminazione da salmonlla alla più grave fattispecie del codice penale,
perfino negando qualsiasi rilevanza attenuativa alla entità della carica
microbica, proprio per la tipologia del germe, ritenuta comunque patogena.

Più di recente, però, la giurisprudenza sembra essersi orientata – e ne è un
esempio la sentenza in commento – verso la fattispecie meno grave (sebbene la
condanna al pagamento di € 30.000 non sia bagatellare).
A proposito della
salomonella la difesa aveva cercato di far leva in senso assolutorio sulla
circostanza che il prodotto commercializzato sarebbe stato certo bonificato
sanitariamente una volta cotto. L’argomento, pur infondato, non era di per sé
peregrino; e comunque avrebbe meritato almeno un accenno, a cui la sentenza si è
sottratta. E non era peregrino perché una ordinanza ministeriale del 1993
consente la commercializzazione di alimenti contaminati entro certi limiti da
listeria (germe anch’esso patogeno) se da consumare previa cottura.

Piuttosto, a noi è sempre parsa un po’ peregrina l’ordinanza, quanto meno
perché non tiene assolutamente conto del fatto che demandare al consumatore la
bonifica dell’alimento non esclude il rischio sanitario e, inoltre, che il reato
di cui all’art. 5, l. 283/1962 si perfeziona già con la messa in vendita
dell’alimento, ben prima dell’eventuale acquisto da parte del
consumatore.
Bene, dunque, hanno fatto i giudici a non accogliere il motivo
di impugnazione, tanto più che per la salmonella non può neppure invocarsi
l’applicazione della suddetta ordinanza.

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